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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere
- dr. Alberto Binetti consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8578/2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. n. 860/2023 pubblicata il 28.03.2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA M.P. DE CATA Parte_1
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. LUIGI COLUCCINO e dall'Avv. LUCA POLVERINO
All'udienza del 31.10.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1974/2017 reso dal Parte_1
Tribunale di Foggia il 6.10.2018 notificato da avente ad oggetto il credito di € Controparte_1
5.799,27 a titolo di corrispettivo della somministrazione di gas in forza di n. 27 fatture rimaste insolute.
Deduceva la mancanza di prova scritta del contratto di somministrazione;
la non addebitabilità del consumo, atteso il diverso indirizzo di residenza;
la mancata produzione delle fatture nel fascicolo monitorio.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 860/2023 pubblicata il 28.03.2023 rigettava l'opposizione con condanna del al pagamento delle spese. Parte_1
Riteneva inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale allegata dall'opponente oltre lo spirare dei termini fissati dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
Nel merito valorizzava le n. 27 fatture annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato in sede monitoria da . Controparte_1
Quanto poi alla mancata produzione del contratto di somministrazione, osservava che, come espressamente riportato nell'intestazione delle fatture prodotte “Enel Energia Servizio di Default” e come chiarito dalla stessa opposta, la fornitura di gas naturale era stata erogata in “regime di default”, che viene fornito, tra gli altri, ai clienti morosi (come avvenuto nel caso di specie) per i quali la disalimentazione della fornitura non è stata possibile e per i quali viene quindi cessato amministrativamente il contratto. Per la sua natura, l'attivazione del servizio di default non prevede la sottoscrizione di un contratto da parte del cliente finale, in quanto l'erogazione del servizio è subordinata a delle regole specifiche definite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente). In tali casi, la fornitura di gas viene assegnata ad uno specifico fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso gara (appunto il fornitore di default di distribuzione, “FDD”), che opera secondo quanto stabilito dall'ARERA, anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare.
Riteneva irrilevante l'allegata (e non documentalmente provata) diversa residenza dell'opponente, posto che la residenza in altro indirizzo anagrafico non escludeva la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile cui era riferita la fornitura e per il quale sono specificamente individuati nelle fatture il cd. PDR, ovvero Punto di Riconsegna corrispondente alla posizione fisica del contatore del gas, e il relativo numero di matricola.
Aggiungeva che alcun riscontro di segno contrario era stato fornito dall'opponente circa una diversa intestazione dell'utenza e che tutte le fatture rimaste insolute si riferivano ai consumi effettuati fino al febbraio 2021, allorché era stata effettuata la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna.
Precisava, infine, che l'opponente non aveva sollevato alcuna censura in ordine al quantum richiesto.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il primo giudice Parte_1
aveva erroneamente:
- ritenuta tardiva la documentazione prodotta;
pagina 2 di 4 - omesso di valutare detta prova ai fini dell'accertamento di un minor del credito vantato nei confronti dell'opponente rispetto a quello ingiunto;
- valutato detta prova a favore di . Controparte_1
Instava per la riforma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo la novità dei motivi in quanto sollevati, per la prima volta, Controparte_1 nel presente grado ed instava per il rigetto dell'appello.
L'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Ed infatti, nel giudizio di opposizione, ha dedotto la mancanza di prova Parte_1
scritta del contratto di somministrazione;
la non addebitabilità del consumo, atteso il diverso indirizzo di residenza;
la mancata produzione delle fatture nel fascicolo monitorio.
Nel presente grado ha contestato la inammissibilità, per tardività, dell'ultima emessa (Fatt n
2827837483 dell'11.5.2017), dalla quale emergerebbero i reali consumi a differenza di tutte le altre bollette dove i consumi sarebbero solo stimati.
Ha, quindi, contestato il quantum richiesto deducendo che il credito che avrebbe potuto azionare
[...] era di € 1.993,35 e non quello richiesto e riconosciuto dal decreto ingiuntivo opposto CP_1
fondato sulla produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili
In realtà, come ammesso dallo stesso appellante, la suindicata fattura è stata prodotta in atti, sin da giudizio di primo grado da e mai contestata né valorizzata dall'opponente al fine di Controparte_1
ottenere una riduzione del credito.
A fronte dell'assenza di rilievi in primo grado in ordine al credito, i motivi di appello, unitariamente mirati, a contestare quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto per ricondurlo all'importo di €
1.993,35, sono nuovi.
In ogni caso, secondo parte appellante, la predetta ultima bolletta, determinata per il periodo settembre 2014 - febbraio 2017 sugli effettivi consumi di 3.783 smc, chiarirebbe che sono stati richiesti acconti con le bollette precedenti per consumi presunti che vengono detratti analiticamente e che dunque il totale complessivo da pagare è € 1.993,35 .
L'assunto non è condivisibile poiché si fonda su una interpretazione erronea della predetta bolletta che non si riferisce al periodo settembre 2014- febbraio 2017 ma al solo periodo: “febbraio 2017”.
Ne consegue che la riduzione del quantum invocata da parte appellante non risulta dimostrata.
Al contrario a fondamento del credito contestato ha prodotto le n. 27 fatture Controparte_1 annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili.
pagina 3 di 4 Ha, altresì, depositato l'estratto conto firmato digitalmente dal Notaio, che, unitamente agli altri elementi forniti in detta sede (la tipologia di somministrazione, il punto di fornitura ed il soggetto intestatario dell'utenza) hanno consentito di individuare l'an ed il quantum del credito azionato.
Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€5.799,27) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. n. 860/2023 Parte_1
pubblicata il 28.03.2023, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in Controparte_1
€ 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Alessandra Piliego presidente rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere
- dr. Alberto Binetti consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8578/2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. n. 860/2023 pubblicata il 28.03.2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA M.P. DE CATA Parte_1
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. LUIGI COLUCCINO e dall'Avv. LUCA POLVERINO
All'udienza del 31.10.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1974/2017 reso dal Parte_1
Tribunale di Foggia il 6.10.2018 notificato da avente ad oggetto il credito di € Controparte_1
5.799,27 a titolo di corrispettivo della somministrazione di gas in forza di n. 27 fatture rimaste insolute.
Deduceva la mancanza di prova scritta del contratto di somministrazione;
la non addebitabilità del consumo, atteso il diverso indirizzo di residenza;
la mancata produzione delle fatture nel fascicolo monitorio.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 860/2023 pubblicata il 28.03.2023 rigettava l'opposizione con condanna del al pagamento delle spese. Parte_1
Riteneva inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale allegata dall'opponente oltre lo spirare dei termini fissati dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
Nel merito valorizzava le n. 27 fatture annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato in sede monitoria da . Controparte_1
Quanto poi alla mancata produzione del contratto di somministrazione, osservava che, come espressamente riportato nell'intestazione delle fatture prodotte “Enel Energia Servizio di Default” e come chiarito dalla stessa opposta, la fornitura di gas naturale era stata erogata in “regime di default”, che viene fornito, tra gli altri, ai clienti morosi (come avvenuto nel caso di specie) per i quali la disalimentazione della fornitura non è stata possibile e per i quali viene quindi cessato amministrativamente il contratto. Per la sua natura, l'attivazione del servizio di default non prevede la sottoscrizione di un contratto da parte del cliente finale, in quanto l'erogazione del servizio è subordinata a delle regole specifiche definite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente). In tali casi, la fornitura di gas viene assegnata ad uno specifico fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso gara (appunto il fornitore di default di distribuzione, “FDD”), che opera secondo quanto stabilito dall'ARERA, anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare.
Riteneva irrilevante l'allegata (e non documentalmente provata) diversa residenza dell'opponente, posto che la residenza in altro indirizzo anagrafico non escludeva la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile cui era riferita la fornitura e per il quale sono specificamente individuati nelle fatture il cd. PDR, ovvero Punto di Riconsegna corrispondente alla posizione fisica del contatore del gas, e il relativo numero di matricola.
Aggiungeva che alcun riscontro di segno contrario era stato fornito dall'opponente circa una diversa intestazione dell'utenza e che tutte le fatture rimaste insolute si riferivano ai consumi effettuati fino al febbraio 2021, allorché era stata effettuata la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna.
Precisava, infine, che l'opponente non aveva sollevato alcuna censura in ordine al quantum richiesto.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il primo giudice Parte_1
aveva erroneamente:
- ritenuta tardiva la documentazione prodotta;
pagina 2 di 4 - omesso di valutare detta prova ai fini dell'accertamento di un minor del credito vantato nei confronti dell'opponente rispetto a quello ingiunto;
- valutato detta prova a favore di . Controparte_1
Instava per la riforma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo la novità dei motivi in quanto sollevati, per la prima volta, Controparte_1 nel presente grado ed instava per il rigetto dell'appello.
L'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Ed infatti, nel giudizio di opposizione, ha dedotto la mancanza di prova Parte_1
scritta del contratto di somministrazione;
la non addebitabilità del consumo, atteso il diverso indirizzo di residenza;
la mancata produzione delle fatture nel fascicolo monitorio.
Nel presente grado ha contestato la inammissibilità, per tardività, dell'ultima emessa (Fatt n
2827837483 dell'11.5.2017), dalla quale emergerebbero i reali consumi a differenza di tutte le altre bollette dove i consumi sarebbero solo stimati.
Ha, quindi, contestato il quantum richiesto deducendo che il credito che avrebbe potuto azionare
[...] era di € 1.993,35 e non quello richiesto e riconosciuto dal decreto ingiuntivo opposto CP_1
fondato sulla produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili
In realtà, come ammesso dallo stesso appellante, la suindicata fattura è stata prodotta in atti, sin da giudizio di primo grado da e mai contestata né valorizzata dall'opponente al fine di Controparte_1
ottenere una riduzione del credito.
A fronte dell'assenza di rilievi in primo grado in ordine al credito, i motivi di appello, unitariamente mirati, a contestare quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto per ricondurlo all'importo di €
1.993,35, sono nuovi.
In ogni caso, secondo parte appellante, la predetta ultima bolletta, determinata per il periodo settembre 2014 - febbraio 2017 sugli effettivi consumi di 3.783 smc, chiarirebbe che sono stati richiesti acconti con le bollette precedenti per consumi presunti che vengono detratti analiticamente e che dunque il totale complessivo da pagare è € 1.993,35 .
L'assunto non è condivisibile poiché si fonda su una interpretazione erronea della predetta bolletta che non si riferisce al periodo settembre 2014- febbraio 2017 ma al solo periodo: “febbraio 2017”.
Ne consegue che la riduzione del quantum invocata da parte appellante non risulta dimostrata.
Al contrario a fondamento del credito contestato ha prodotto le n. 27 fatture Controparte_1 annotate nell'estratto autentico delle scritture contabili.
pagina 3 di 4 Ha, altresì, depositato l'estratto conto firmato digitalmente dal Notaio, che, unitamente agli altri elementi forniti in detta sede (la tipologia di somministrazione, il punto di fornitura ed il soggetto intestatario dell'utenza) hanno consentito di individuare l'an ed il quantum del credito azionato.
Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€5.799,27) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. n. 860/2023 Parte_1
pubblicata il 28.03.2023, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in Controparte_1
€ 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4