Art. 50. (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attivita' di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonche' l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformita' ai principi contenuti nell' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499 , per le relative violazioni.
Note all' art. 50:
- La legge 6 dicembre 1993, n. 499 , riguarda: "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro". L'art. 1, comma 1, lettera c), della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (Omissis);
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico- fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la sa- lute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati".
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attivita' di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonche' l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformita' ai principi contenuti nell' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499 , per le relative violazioni.
Note all' art. 50:
- La legge 6 dicembre 1993, n. 499 , riguarda: "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro". L'art. 1, comma 1, lettera c), della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (Omissis);
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico- fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la sa- lute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati".