Articolo 118 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 118. (( (Corpi della Marina militare).)) (( 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato nelle seguenti specialita':
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanita';
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.)) ((37)) ----------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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