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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 871/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28.01.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino dell' , giusta Controparte_1
procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma, Rep. n. Persona_1
55418, Racc. n. 16104 registrata in Roma il 4.5.2022 n.5514, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Loc. Centi Colella – 67100 - presso la Filiale di;
Parte_1
APPELLANTE
E
e , in proprio e nella loro rispettiva Controparte_2 CP_3
qualità di moglie e figlia del defunto deceduto il 25/11/2021, Persona_2 entrambe rappresentate e difese, per procura in atti, dall'Avv. Antonello Marcucci del foro di Vasto, con domicilio elettronico indirizzo pec:
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APPELLATE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 25.01.2025.
OGGETTO: Buoni postali fruttiferi. Appello proposto avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. (R.G. n. 1216/2022) emessa dal Tribunale di Vasto il 18.07.2023, depositata in Cancelleria il 19.07.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convenivano in Controparte_2 CP_3
giudizio chiedendo al Tribunale di Vasto di: Parte_1
“1) - Accertare e dichiarare che è debitrice della somma di Parte_1
Euro 25.000,00, corrispondente al valore nominale dei 5 BPF serie AA2 sottoscritti il
25 luglio 2001 oltre all'interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto;
2) - Per l'effetto condannare a pagare e/o rimborsare Euro Parte_1
25.000,00, pari al valore dei titoli, oltre all'interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
In via subordinata:
3) - Qualora si dovesse ritenere comunque maturata la prescrizione alla data ultima del 31/12/2018, ritenere e dichiarare l'inadempimento di per la mancata Parte_1
consegna del foglio informativo e della indicazione del termine ultimo di scadenza dei 5
BPF serie AA2 sottoscritti il 25 luglio 2001 per Euro 25.000,00, oltre agli interessi legali a far data dal 25/07/2008 e sino al concreto soddisfo, o nell'altra somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia;
4) - Per l'effetto condannare a risarcire la somma di Euro 25.000,00 Parte_1
pari al valore nominale dei BPF, oltre agli interessi legali a far data dal 25/07/2008 e sino al concreto soddisfo, o nell'altra somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia;
5) - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
2 Deducevano le ricorrenti che i coniugi e erano Persona_2 Controparte_2
cointestatari di n. 5 buoni postali fruttiferi serie AA2 del valore complessivo di €
25.000,00, sottoscritti in data 25.07.2001 presso l'Ufficio Postale di Scerni (CH).
Evidenziavano che il Decreto del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ed il successivo
Decreto del Ministero del Tesoro del 29.03.2001 avevano disposto la liquidazione dei titoli appartenenti alla “serie AA2” in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione (interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto).
Deducevano di avere richiesto a - con reclamo del 24.06.2020, reiterato Parte_1
in data 05.11.2021 - il rimborso dei 5 BPF, oltre agli interessi, ma di non avere avuto riscontro positivo dalla società stante la eccepita intervenuta prescrizione.
Nel rappresentare che in data 25.11.2021 era deceduto lasciando Persona_2
come eredi la moglie e la figlia le ricorrenti Controparte_2 CP_3 sostenevano di avere proposto istanza di conciliazione innanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario ma di avere questi rigettato la domanda di rimborso e dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria subordinata.
Adducevano il loro legittimo affidamento sulla rimborsabilità dei buoni fruttiferi, sul rilievo che non erano stati posti nelle condizioni di computare correttamente la decorrenza del termine di prescrizione, in quanto i buoni non riportavano alcuna indicazione circa la scadenza degli stessi, né su di essi compariva alcuna idonea indicazione relativamente alla durata, né l'intermediario aveva provveduto alla consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni o successivamente.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni postali fruttiferi oggetto di ricorso. Nel merito, contestavano la fondatezza degli assunti difensivi avversari sottolineando come l'eventuale omessa consegna, ai sottoscrittori dei buoni, del Foglio
Informativo Analitico non avrebbe comunque precluso agli intestatari di venire a conoscenza, sin dal momento dell'emissione, della regolamentazione degli stessi, posto che le condizioni economiche e le caratteristiche dei buoni oggetto di causa erano previste e disciplinate da specifici decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
3 vale a dire con modalità idonee a garantire la conoscenza o quantomeno la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti da parte dei titolari.
Concludeva nei termini che seguono:
“- In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali fruttiferi di cui è causa;
- Nel merito: respingere le domande, tutte, di parte ricorrente perché infondate in fatto
e in diritto.
In via subordinata:
Nella denegata e non concessa ipotesi in cui l‟Ill.mo Giudice dovesse accogliere la domanda attorea e conseguentemente condannare , limitare quanto Parte_1
dovuto al solo valore dei Buoni Fruttiferi Postali con il rendimento previsto sino alla scadenza, senza applicazione di rivalutazione e interessi in quanto non dovuti.
- Accertare e dichiarare il concorso colposo di parte ricorrente, ai sensi dell'art 1227
c.c., nella determinazione del danno lamentato e per l'effetto determinare tale quota di corresponsabilità in una misura non inferiore al 75%, o comunque in quella che sarà accertata in corso di causa, equitativamente.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 18.07.2023 il giudice del Tribunale di Vasto decideva la causa come segue:
“ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA a pagare, in favore delle ricorrenti la Parte_1 somma di € 25.000,00, oltre al rendimento del 40% del capitale investito al termine della scadenza (al lordo di imposte e tasse) ed interessi legali successivi fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA, inoltre, a pagare, in favore delle ricorrenti, Parte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.650,00 (di cui € 200,00 per
4 spese documentate, € 3.000,00 per compensi professionali ed € 450,00 per rimborso forfettario spese generali), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti”.
Nell'ordinanza il giudice, a fronte della eccezione di prescrizione formulata, rilevava come il fatto che i buoni non contenessero alcuna indicazione esplicita sulla loro scadenza, unito alla mancata consegna da parte di , sia, in sede di Parte_1
sottoscrizione dei buoni, sia, successivamente, del foglio informativo sulle caratteristiche dell'investimento (e, in primo luogo, sulla sua durata), costituisse un elemento importante di valutazione, tale da indurre il tribunale a ritenere che le ricorrenti, in assenza di qualsiasi altra fonte informativa, non fossero state messe nelle condizioni di avere piena contezza della durata dei buoni e, quindi, di poter esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso.
Ricorrendo un fatto impeditivo della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. – rilevava il primo giudice – non poteva considerarsi dunque decorso il termine di prescrizione, e la domanda avanzata dalle ricorrenti, volta ad ottenere il rimborso del controvalore dei buoni postali in questione, oltre agli interessi legali dalla scadenza fino al saldo effettivo, doveva pertanto essere accolta.
Nel proporre appello censurava la decisione del primo giudice Parte_1
ritenendola totalmente incongrua in più svariati passaggi ed errata nell'interpretazione della normativa di riferimento.
A dire della difesa di parte appellante, l'ordinanza di primo grado doveva essere riformata perchè i buoni postali fruttiferi erano stati presentati all'incasso dopo dieci anni dalla scadenza, senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione, e pertanto il diritto di credito incorporato dagli stessi era prescritto.
Nessuna responsabilità o inadempimento poteva, d'altro canto, essere imputato a per la mancata consegna del Foglio Informativo – asseritamente Parte_1
impeditiva di una conoscenza effettiva dei buoni - e ciò, sia, perché, in realtà, dette informazioni erano state date ai sottoscrittori in fase, per l'appunto, di sottoscrizione dei buoni (e ciò, non solo, attraverso i fogli informativi, ma anche a mezzo di affissione nei locali aperti al pubblico di avviso contenente le condizioni praticate e di avviso rinvenibile nel sito web dedicato al Risparmio Postale ad apposito link;
le ricorrenti, dal
5 canto loro, non avevano dimostrato il contrario, come onerate ex art. 2697 c.c.), sia, perché, comunque, la asserita mancata consegna del Foglio Informativo – contenente un mero 'riassunto' delle norme contenute nei D.M. che regolavano i titoli, decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e richiamati sul sito della società - non avrebbe impedito ai predetti di conoscere le caratteristiche tutte dei buoni fruttiferi sottoscritti.
Richiamava sul punto numerose pronunce di merito e di legittimità.
Concludeva nei termini che seguono:
“.. voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello così giudicare: nel merito, per la riforma dell'ordinanza RG 1216/22 emessa dal Tribunale di Vasto il
18.7.2023 e depositata il 19.7.2023, non notificata;
per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto nel frattempo corrisposto, da , in Parte_1 esecuzione dell'impugnata ordinanza, anche a titolo di spese di lite. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano e contestando le avverse deduzioni. Controparte_2 CP_3
Concludevano, innanzitutto, per l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne invocavano il rigetto con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite;
per il caso di accoglimento dell'appello, chiedevano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 92 c.p.c. dell'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Si tratta di eccezioni infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
6 addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI
29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, considerato l'esito finale della valutazione per quanto si dirà di seguito, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito, l'appello di è fondato e merita pertanto accoglimento. Parte_1
Il dato pacifico, e documentalmente provato, è che i buoni postali fruttiferi di cui al presente giudizio, emessi in data 25/07/2001, recavano, sul fronte, l'indicazione “Buono postale fruttifero a termine”, e sul retro la seguente dicitura: “
“Il presente buono è garantito dallo Stato.
Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o, previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali.
Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione.
I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono.
L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
Ai sensi della vigente normativa, il buono può essere duplicato in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione”.
Si tratta di buoni del valore complessivo di € 25.000,00, appartenenti alla tipologia “A
TERMINE” Serie “AA2” (circostanza quest'ultima ammessa dalle stesse ricorrenti in sede di ricorso ex art.702 bis c.p.c.), in vigore dal 14/04/2001 al 22/10/2001, istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile
2001). Per detti buoni veniva riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale
7 investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Ora, poiché i buoni in esame sono stati emessi, come sopra detto, in data 25.07.2001 e scaduti (avendo una durata, come detto, di sette anni) in data 25.07.2008, il termine di prescrizione - decennale, per come modificato dal Decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 – è da ritenersi spirato il
25.07.2018, in assenza di atti interruttivi della stessa.
Ciò detto, la società appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui questi riconosce il diritto dei sottoscrittori al rimborso del controvalore dei buoni postali in questione per violazione del dovere informativo di nei loro Parte_1
confronti.
Ora, a prescindere dalla asserita mancata consegna del c.d. , vi è Parte_2
che - pur non riportando effettivamente i titoli emessi in favore delle attuali appellate, le cui copie risultano prodotte in atti, indicazioni specifiche, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce in dieci anni da tale data - tuttavia, dalla normativa applicabile ed in particolare nei decreti vigenti alla data di emissione dei titoli in questione era possibile conoscere la scadenza dei buoni della serie AA2 in 7 anni dalla data di emissione, con conseguente possibilità di calcolare il termine di prescrizione.
Si richiama sul punto un precedente reso da questa Corte nel giudizio n.23/23
R.G.A.C.C. da cui non vi è motivo di discostarsi:
“Ciò che occorre nel caso di specie accertare, pertanto, è la sussistenza di responsabilità delle per la richiesta tardiva di rimborso da parte Parte_1
dei sottoscrittori, cioè se, come ritenuto dagli appellati ed avallato dal primo giudice con decisione impugnata sul punto, vi fosse una mancata informazione da parte di
sulla scadenza e decorrenza della prescrizione, informazione cui era Parte_1 obbligata l'appellante e da cui derivava il danno costituito dalla perdita quantomeno della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento.
8 Sul punto deve ricostruirsi la normativa di riferimento, alla luce anche degli interventi giurisprudenziali in materia, in parte anche di questa Corte territoriale, cui in questa sede si intende dare continuità.
Ritiene infatti la Corte che, nel caso di specie, come in altri casi similari, pur non recando i buoni in oggetto le indicazioni specifiche relative alla durata e, dunque, alla scadenza, il sottoscrittore ben potesse acquisire aliunde dette informazioni, essendo peraltro suo interesse avere contezza delle disposizioni regolanti gli investimenti effettuati.
Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un.,
15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio
2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante
l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai
[...]
la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata Parte_3
sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un.,
11 febbraio 2019, n. 3963).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi
9 maturati e che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario
(decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio
2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza.
D'altronde, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di o Parte_1
dal D.M. Ministero del Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei
Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di
“ , che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai Parte_1 sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia
a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Va, poi, evidenziato come per quanto l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, siano finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, in adempimento degli obblighi informativi, dalla loro osservanza non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Ed invero, appare essere sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che dal generale principio della conoscenza della norma.
Pertanto la mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale e visionando gli avvisi affissi nei locali delle Poste o anche semplicemente richiedendo di
10 informazioni in un qualsiasi ufficio postale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore.”
Pertanto, avendo ed il padre di Controparte_2 CP_3 Persona_2
(deceduto in data 25.11.2021) consapevolmente sottoscritto nel 2001 buoni fruttiferi
(della serie AA2, per come ammesso da parte ricorrente in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), questi potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di Parte_1
accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M.
[...]
19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari.
Qualora avessero esaminato tale decreto ministeriale, avrebbero potuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, decorsi 7 anni dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, elementi informativi che peraltro qualsiasi risparmiatore avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza.
Non risulta ipotizzabile una lesione dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (si veda Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979).
D'altro canto, come già più volte precisato da questo Ufficio, “non assume significativa incidenza e/o rilevanza decisionale il provvedimento del 18 ottobre 2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato
[...]
per il compimento di pratiche commerciali scorrette, atteso che la grave Parte_1
e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna appellata è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi”.
11
In definitiva, si può quindi affermare che:
a) i sottoscrittori dei buoni, a prescindere dalla asserita 'mancata' consegna del foglio informativo (di cui peraltro non è stata fornita prova), sono stati comunque egualmente messi nella condizione di poter conoscere le caratteristiche fondamentali degli stessi (anche solo dalla data di sottoscrizione, dalla tipologia (buoni garantiti dallo
Stato i cui interessi “sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione”), e dalla specifica 'a termine' degli stessi); b) per quanto attiene il regime della prescrizione, la fonte di eterointegrazione del contenuto del contratto intercorso con la sottoscrizione è rappresentata dal D.M. 18 dicembre 2000 che all'art. 8 indica chiaramente il dies a quo da assumere a riferimento;
c) esso, nella fattispecie, deve individuarsi quindi nel 25.07.2008, periodo in cui certamente
(trattandosi altresì di circostanza provata per tabulas) era ancora in vita
[...]
(sottoscrittore insieme alla moglie e deceduto il Per_2 Controparte_2
25.11.2021); d) risulta arduo in logica, ancor prima che in diritto, ipotizzare che al momento della scadenza i sottoscrittori non fossero al corrente della circostanza relativa all'esistenza di buoni postali fruttiferi e comunque anche laddove lo avessero dimenticato, non è possibile far discendere da una tale situazione un differimento o meglio una posticipazione del momento di decorrenza della prescrizione;
e) tale risultato sarebbe stato possibile, secondo i principi di ordine generale, solo attraverso la prova dell'esistenza di un atto idoneo ad interrompere la decorrenza della prescrizione, prova non fornita dalle appellate, uniche a dover essere onerate in tale senso;
f) tra i documenti in atti prodotti da parte attrice vi sono il reclamo del 24.06.2020, il reclamo reiterato in data 05.11.2021, l'istanza di conciliazione innanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario del 05.12.2021: tutti atti trasmessi quando però la prescrizione era già ampiamente decorsa.
Quanto alla domanda restitutoria proposta dalla società appellante, la quale chiede la condanna della parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia impugnata, deve ritenersene la infondatezza, in carenza della necessaria specifica allegazione e prova degli eventuali pagamenti effettuati.
Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto e, per l'effetto, stante la intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi e la corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali 12 da parte di in riforma della gravata ordinanza, deve rigettarsi la Parte_1
domanda proposta da e Controparte_2 CP_3
Quanto alle spese di lite, l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza, la mancanza di uno specifico orientamento della Corte di legittimità, unitamente alla parziale novità della questione giuridica in oggetto, giustifica, ex art. 92, comma 2,
c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della ordinanza impugnata:
1) rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Controparte_2 CP_3
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 04.04.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Augusta Massima Cucina
La Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono
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