Articolo 10 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 9Articolo 11
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2 maggio 2001
Art. 10. (Unioni nazionali dei produttori) 1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 .
Nota all' art. 10 :
- L' art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 , e' riportato in nota all'art. 8.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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