Sentenza 7 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2003, n. 16757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16757 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LAVORO16257703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ I/O Oggetto Lavoro と Composta dagli Ill.m. Sigg i Magistrati: MATTONEDott. Sergio - Presidente R.G. N. 573/01 Consigliere Cron. 34351 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA • Rel. Consigliere Ud. 16/04/03 Dott. Guido VIDIRI - ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
PORTO ANTONINO, PORTO GIOVANNA, PORTO GIUSEPPA, PORTO CONCETTA, PORTO FRANCESCO, PORTO ANNA MARIA, (tutti nella qualità di eredi di INDELICATO CARMELA), domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 2003 dall'avvocato DANTE PASSALACQUA, giusta delega in 2327 -1- atti;
" controricorrenti - avverso la sentenza n. 3536/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 2245/98; : udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania ME AT chiedeva il riconoscimento della propria invalidità o inabilità e la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione della relativa prestazione. Dopo la costituzione del Ministero il Pretore rigettava la domanda. A seguito da parte della AT di gravame che veniva proseguito dagli eredi dell'assicurata, il Tribunale di Catania con sentenza dell'11 luglio 2000, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava che AT ME era inabile a RK OL decorrere dal luglio 1997 e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle prestazioni assistenziali a favore dei suoi eredi dal 1 luglio 1997 sino al 9 agosto 1998. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che doveva ritenersi, sulla base delle conclusioni del consulente da condividersi perchè sorrette da esami d'ufficio - diagnostici esaurienti e da adeguata clinici e motivazione che l'assicurata era inabile a partire dal luglio 1997, per cui aveva diritto alla relativa prestazione. ! Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro 1 motivi. Resistono con controricorso TO OR, IO OR, PP OR, ET OR, CE OR ed NA IA OR, tutti in qualità di eredi di ME AT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio in relazione Gusto ide all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che per il riconoscimento del diritto alla pensione è necessaria la sussistenza oltre che del requisito sanitario, riscontrato nel caso di specie, anche degli ulteriori requisiti della incollocazione e reddituale, che non erano stati oggetto di prova. Nè l'elemento socio-economico poteva essere dimostrato sulla base di "dichiarazione di responsabilità" in quanto giusta l'orientamento dei giudici di legittimità detto atto non assumeva nel processo alcun valore. I suddetti due motivi vanno accolti perchè fondati. Per il riconoscimento della prestazione chiesta dalla AT, prima, e dai suvi eredi, poi, è 2 ! necessario, oltre al requisito sanitario, anche quello reddituale, il quale costituisce elemento costitutivo del diritto. laTanto premesso, va ora evidenziato come sentenza impugnata non abbia accertato la sussistenza del requisito reddituale, limitandosi a riscontrare l'invalidità della AT nella misura richiesta per il godimento della chiesta pensione. Doveva, quindi, il Tribunale di Catania accertare in relazione al requisito reddituale - così come chiesto dal - Ministero che ne aveva contestato la sussistenza -- DO Valmi se l'assicurata aveva o meno adempiuto all'onere su di essa incombente alla stregua dell'art. 2697 c.c. Al riguardo va ricordato come nella materia in oggetto non valga ai fini probatori il richiamo a "dichiarazione di responsabilità" della parte di non percepire redditi in misura superiore ai limiti di legge. Ed invero, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, per risolvere un contrasto sorto all'interno della Sezione lavoro sul valore probatorio dell'autocertificazione, ha statuito che "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, 445, è n.lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica t amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 C.C., da proprie Guido tele dichiarazioni" (cfr. Cass. Sez. Un., 3 aprile 2003 ' n. 5167). i L'accoglimento dei summenzionati motivi comporta l'assorbimento del terzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 698/94 nonchè dell'art. 12 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) e quarto motivo (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), con i quali il Ministero deduce che, essendo stata l'inabilità fatta risalire al 1 luglio 1997, la prestazione doveva essere riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo e, pertanto, dal 1 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 agosto 1997. 4. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Messina, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Maudy Guido Vidu CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 NOV. 2003 5 Boggi AL CANCELLIERE