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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1223/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 V.G.,
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte nella Via
Trapani n. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Francofonte nella Via Perugia n. 16, elettivamente domiciliata in Francofonte nella Via Trapani n.
30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29/03/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori R_
(nato il [...]) e (nata il [...]), riconosciuti da entrambi i genitori, nonché il diritto Per_2
e dovere di mantenerli. In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione della madre, consolidando la situazione di fatto;
il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento delle figlie Pt_2 minori, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori verranno corrisposte nella misura del
50% da ciascun genitore secondo le modalità previste nel piano genitoriale allegato;
l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla madre, quale genitore collocatario;
le figlie trascorreranno con il padre i giorni di maretdì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio a domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti;
ricorrenze e festività saranno regolamentate secondo il piano genitoriale compilato e sottoscritto congiuntamente dalle parti.
All'udienza del 16.1.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
10.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa e riportate in seno al ricorso;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2024 V.G.,
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte nella Via
Trapani n. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Francofonte nella Via Perugia n. 16, elettivamente domiciliata in Francofonte nella Via Trapani n.
30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29/03/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori R_
(nato il [...]) e (nata il [...]), riconosciuti da entrambi i genitori, nonché il diritto Per_2
e dovere di mantenerli. In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione della madre, consolidando la situazione di fatto;
il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento delle figlie Pt_2 minori, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori verranno corrisposte nella misura del
50% da ciascun genitore secondo le modalità previste nel piano genitoriale allegato;
l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla madre, quale genitore collocatario;
le figlie trascorreranno con il padre i giorni di maretdì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio a domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti;
ricorrenze e festività saranno regolamentate secondo il piano genitoriale compilato e sottoscritto congiuntamente dalle parti.
All'udienza del 16.1.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
10.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa e riportate in seno al ricorso;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone