Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3817 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pier C.F._1
Giuseppe Tibaldini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice, contro (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria C.F._2
Grazia Vinciguerra del foro di Catania in forza di mandato in atti, convenuto, e con la chiamata in causa di
[...]
(codice fiscale , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Andrea Groppo del foro di Treviso in forza di mandato in atti, nonché di
[...]
OP
(codice fiscale ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avvocato Francesca Pescatori del foro di Roma in forza di mandato in atti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti del convenuto con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitosi ritualmente il convenuto, autorizzata la chiamata in causa delle altre due parti processuali, costituitesi ritualmente queste ultime, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del giorno undici dicembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
1
Quantifica tali danni in 7.940,50 euro ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia.
Insta per la vittoria in punto spese.
Il convenuto insta per il rigetto delle domande attoree.
In subordine, ne chiede l'accoglimento nella misura più limitata possibile.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiede che venga condannata a favore dell'attrice la terza chiamata . CP_2
Sempre in subordine, in caso di sua condanna, il convenuto chiede di essere manlevato in toto dalla terza chiamata
. CP_3
Insta per la vittoria in punto spese.
Il suo patrono chiede il beneficio della distrazione, dichiarandosi antistatario.
La terza chiamata casa di cura chiede il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
In subordine, chiede di essere manlevata dal (o di poter esercitare il diritto potestativo di regresso nei confronti del) convenuto.
Insta per la vittoria in punto spese.
Il convenuto chiede il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla terza chiamata casa di cura.
La terza chiamata insta per il rigetto delle domande CP_3 attoree e, dunque per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiede che venga condannata a favore dell'attrice la terza chiamata casa di cura.
2 Sempre in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree nei confronti del convenuto, chiede che la sua condanna sia limitata nella misura maggiore possibile.
Ancora in via subordinata, chiede che la casa di cura sia condannata in via di surroga, a rifonderle quanto venga da lei corrisposto o anticipato all'attrice in esecuzione della presente sentenza.
Conclude per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Per un corretto inquadramento devesi evidenziare come l'attore ha proposto domanda giudiziale solo contro il convenuto.
Il convenuto, poi, ha chiamato in causa le due terze proponendo due tipologie distinte di chiamata in causa: nei confronti di ha operato una chiamata in garanzia, CP_3 nei confronti della casa di cura ha operato una chiamata del terzo responsabile.
Ora, con l'ordinanza numero 15232 del 2021, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui nel caso di chiamata del terzo in garanzia l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica, per via della sostanziale autonomia dei due rapporti, anche se confluiti in un unico processo;
al contrario, nelle ipotesi di chiamata del terzo responsabile, la domanda attorea si estende in via automatica anche a quest'ultimo, anche in assenza di apposita domanda, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario.
Dunque la domanda attorea, formulata nei confronti del solo medico, nel caso di specie si estende anche nei confronti della casa di cura.
Si noti che anche la aderisce alla (corretta) CP_3 prospettazione del convenuto, chiedendo che, a favore dell'attore, in caso di fondatezza della sua domanda, venga condannata la casa di cura.
3 Ciò doverosamente premesso, devesi transitare alla disamina del merito della domanda attorea.
Dalla documentazione agli atti come interpretata sotto il profilo medico legale dal Collegio medico nominato d'ufficio da questo Tribunale emerge quanto segue.
L'attrice, di età di 79 anni all'epoca dei fatti rilevanti ai fini del decidere, per dolore ingravescente al ginocchio sinistro con difficoltà alla deambulazione effettuava nel dicembre del 2018 indagini strumentali del ginocchio medesimo
(RX e RMN) rilevanti un quadro di gonartrosi mediale e lesioni degenerative del menisco mediale e laterale.
Seguita dallo specialista ortopedico, il convenuto, il 15 marzo 2019 veniva ricoverata in regime di day hospital presso l'Ospedale di Villa Laura di Bologna e sottoposta dallo specialista a intervento di meniscectomia mediale selettiva e shaving cartilagineo.
Seguiva il giorno 11 aprile 2019 un nuovo ricovero presso il reparto di Ortopedia della di Padova, Controparte_2 dove il giorno seguente veniva sottoposta, sempre dal convenuto, a intervento di impianto di protesi monocompartimentale mediale del ginocchio sinistro.
Dimessa il 16 aprile 2019, veniva trasferita presso il reparto di Riabilitazione della medesima struttura sanitaria per il trattamento riabilitativo post-operatorio, quindi dimessa il
27 aprile 2019 con diagnosi di “Deambulazione difficoltosa in esiti artroprotesi monocompartimentale mediale ginocchio sinistro per gonartrosi”.
Ai controlli radiologici successivi, in data 18 luglio 2019, fu refertato “Postumi di posizionamento di protesi monocompartimentale interna al ginocchio sinistro, senza segni di mobilizzazione degli strumenti protesici. Integra la struttura ossea periprotesica”.
Stante la persistenza di gonalgia sinistra con zoppia alla deambulazione, si rivolse ad altro specialista, il Professor
4 , che il 29 ottobre 2019 certificò “esiti protesi Per_1 ginocchio sinistro (mono) ad aprile (Padova - Villa Maria Dr.
Cardillo). Permane dolore al carico con zoppia. Radiologia preoperatoria di assolutamente moderata artrosi tricompartimentale. La clinica attuale (dolore e zoppia) e le
RX post-operatorie (protesi monocompartimentale in ginocchio con morfotipo neutro e moderata artrosi del comparto esterno e la malposizione della componente protesica tibiale) indicano l'opportunità di revisione chirurgica mediante sostituzione con protesi totale.”
Il Collegio Medico, ciò premesso, ritiene dunque accertato che l'attrice è attualmente affetta da esiti di intervento di protesizzazione monocompartimentale di ginocchio sinistro in gonalgia da gonartrosi mediale, effettuato dal convenuto il 12 aprile 2019 presso la di Padova, Controparte_2 terza chiamata.
Il Collegio Medico, poi, ritiene censurabile la procedura chirurgica messa in atto dal convenuto, in particolare per il mancato rispetto delle controindicazioni per questo tipo di impianto protesico e per la scorretta esecuzione tecnica di un'operazione da considerarsi di routine.
In particolare il Collegio censura l'indicazione all'impianto di una protesi monocompartimentale del ginocchio sinistro, per la sussistenza di almeno due controindicazioni: una malattia infiammatoria autoimmune (artrite reumatoide) e il coinvolgimento degli altri due compartimenti del ginocchio
(pregressa meniscectomia laterale e presenza di un'artrosi dell'articolazione femoro-rotulea).
Il Collegio censura altresì lo studio radiologico preparatorio all'operazione, carente e non rispettoso delle indicazioni suggerite dalla comunità scientifica.
Censura altresì il fatto che nella documentazione clinica non si fa cenno all'esecuzione di un planning preoperatorio che
5 avrebbe aiutato nella scelta delle taglie corrette e nel posizionamento delle componenti protesiche.
Evidenzia che il posizionamento della componente femorale è scorretto, con una netta prominenza posteriore;
assume come probabile, anche, che fosse indicato l'impianto di una componente femorale di taglia inferiore.
Il Collegio censura anche il posizionamento della componente tibiale, con analoga posizione troppo posteriore, lo scorretto posizionamento della componente tibiale con probabile interruzione della corticale posteriore della tibia, arretramento del carico e verosimile sovraccarico sulla porzione posteriore della medesima, area non deputata normalmente a sopportare grandi sollecitazioni meccaniche in stazione eretta.
Il Collegio evidenzia altresì che il posizionamento anomalo delle componenti protesiche rende ragione della limitazione della flessione del ginocchio, per un precoce contatto tra la componente femorale e quella tibiale.
Evidenzia che altre possibili cause di dolore sono ricollegabili alla pregressa meniscectomia laterale, che, come abbiamo visto, costituisce controindicazione all'impianto di una protesi monocompartimentale mediale, e la presenza di un'artrosi dell'articolazione femoro-rotulea.
Il Collegio conclude pertanto evidenziando la sussistenza di profili di responsabilità professionale medico-chirurgica da parte del convenuto nella procedura messa in atto sulla persona dell'attrice.
Devesi dunque a questo punto transitare alla disamina del quantum.
Sotto questo profilo, il Collegio Medico ha ritenuto sussistere un'inabilità temporanea assoluta al 50 % di trenta giorni e al 25 % di trenta giorni, nonché, a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica, postumi nella misura dell'otto per cento.
6 Cosicché, valutata la normativa vigente e tutti gli elementi emersi (tra i quali l'età dell'attrice al momento del sinistro, come sopra indicata) nonché i valori paranormativi indicati dalla Suprema Corte (ossia, soprattutto, le tabelle
Milanesi – si esamini la pronuncia numero 12408 del 2011) e gli ultimi arresti giurisprudenziali, tra i quali spicca la pronuncia della Suprema Corte numero 25164 del 2020, si liquidano in linea capitale le somme di seguito esposte.
Per l'invalidità temporanea, come riconosciuta dal collegio medico, dovrà essere liquidata la cifra ricavabile prendendo quale parametro la somma di 115,00 euro per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100 %, comprensiva di 84,00 euro per danno biologico/dinamico relazionale e di 31,00 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Tale computo dovrà essere effettuato pur in assenza di riconoscimento di inabilità temporanea al 100 %, giacché, giova ripeterlo, tale dato numerico è solo un parametro di valutazione.
Per il danno permanente all'integrità psico – fisica dovrà essere riconosciuta la somma di 13.811,00 euro.
Ora, però, devesi evidenziare che l'attrice ha limitato la sua domanda, contenendola in 7.940,50 euro.
Dunque la domanda dovrà essere accolta solo in tale ultima misura.
Come già accennato in precedenza, la domanda or ora esaminata devesi ritenere estesa nei confronti della casa di cura terza chiamata.
Ora, pare al giudicante applicabile al caso di specie l'insegnamento della Suprema Corte esternato con la pronuncia numero 34516 del 2023 che ha ribadito il principio ormai consolidato in base al quale nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di
7 quest'ultimo deve essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli articoli 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, del codice civile, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita dalla terza chiamata, non emergendo dagli atti e, soprattutto, dalla relazione medico-legale del Collegio Medico, una condotta del convenuto qualificabile nel senso sopra indicato.
Dunque, la condanna, in via solidale e nella misura paritaria
(al 50% per ciascuno) sopra indicata, dovrà essere pronunciata sia nei confronti del convenuto sia nei confronti della casa di cura da lui chiamata.
Tale responsabilità paritaria e solidale si estenderà anche alle spese legali attoree, a quelle attoree di mediazione e a quelle, sempre anticipate dall'attrice, resesi necessarie per l'espletamento degli accertamenti tecnici d'ufficio e di parte
(per queste ultime si esaminino i documenti 17 e 18 di produzione attorea).
Devonsi a questo punto esaminare le domande formulate dalla casa di cura nei confronti del convenuto.
Escluso l'accoglimento della domanda di manleva, per assenza di fonte legale o negoziale atta a pervenire all'accoglimento di una domanda di garanzia, risulta invece in parte fondata la domanda di regresso.
Tenuto conto della responsabilità paritaria e solidale della casa di cura, tale domanda meriterà accoglimento subordinatamente all'effettivo pagamento da parte della casa di cura e in favore dell'attrice (magari proprio in forza del
8 meccanismo della solidarietà) di una somma superiore a quella relazionabile all'effettiva responsabilità della casa di cura medesima (responsabilità, giova ripeterlo, paritaria a quella del convenuto, ossia pari al 50%).
Deve a questo punto essere esaminata la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della terza chiamata
. CP_3
Trattasi di domanda fondata.
In realtà, l'assicurazione solleva due eccezioni solo modificative, ma non estintive, del suo obbligo di garanzia.
La prima riguarda l'affermata limitazione di quest'ultimo obbligo alla sola quota di responsabilità diretta (nel caso di specie pari al 50%) del suo assicurato, il convenuto.
Trattasi di eccezione infondata alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte ribadito anche con la recente pronuncia numero 17656 del 2023.
La Corte in punto afferma che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato (come nel caso di specie) sia responsabile in solido con altri soggetti,
l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria.
Dunque, sotto tale profilo, la dovrà essere CP_3 condannata a manlevare in toto il suo assicurato.
Resta peraltro fermo (ciò deducendosi dalla pronuncia numero
20322 del 2012) il diritto potestativo di surroga dell'assicuratore nel diritto potestativo di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale (nel caso di specie la casa di cura), nei limiti della quota di corresponsabilità.
9 Il tutto ai sensi del disposto dell'articolo 1203 numero 3 del codice civile.
Sussiste tra l'altro, in punto precisa e puntuale domanda dell'assicurazione terza chiamata, che, entro i sunnominati limiti, non potrà che essere accolta.
Di talché, in buona sostanza, dovrà essere riconosciuto il diritto di surroga nei diritti potestativi di regresso dell'assicurato, il convenuto, per le somme che sarà CP_3 eventualmente tenuta a pagare e/o ad anticipare, anche in forza del meccanismo della solidarietà, per conto della casa di cura terza chiamata all'attrice, in eccesso rispetto alla misura della sua responsabilità (paritaria al 50%).
Per l'effetto, dovrà dunque esser accolta la domanda di condanna della casa di cura terza chiamata a rifondere a quanto eventualmente venga da lei corrisposto o CP_3 anticipato a favore dell'attrice, in esecuzione della presente sentenza, in eccesso rispetto alla misura della responsabilità paritaria del suo assicurato.
Devesi dunque transitare alla disamina della seconda eccezione di . CP_3
Quest'ultima assume che l'obbligo di garanzia su di lei incombente non includerebbe né le spese di resistenza (poste a carico del convenuto come sopra evidenziato) né quelle di soccombenza.
Trattasi di eccezione solo in parte fondata, con riferimento alle spese di resistenza.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte chiarito che nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1913 del codice civile.
10 Si esamini, in punto, la pronuncia numero 21290 del 2022.
Nel caso di specie il convenuto non ha dimostrato l'avvenuto esborso di alcunché.
Fondata in punto devesi dunque ritenere l'eccezione della
. CP_3
Con riferimento alle spese di soccombenza (ontologicamente diverse dalle spese di lite), poste a carico del convenuto a favore dell'attore, le medesime dovranno essere poste a carico della terza chiamata (si esamini la pronuncia della Suprema
Corte numero 4275 del 2024, che appunto si occupa, per i casi come quello di specie, del regime delle tre tipologie di spese: di resistenza, di soccombenza e di lite).
Trattandosi di spese in relazione alle quali il convenuto è stato condannato in via paritaria e solidale con la terza chiamata casa di cura, dovrà essere riconosciuto il diritto di surroga della nel diritto potestativo di regresso di CP_3 titolarità del convenuto nei confronti della terza chiamata casa di cura, nei limiti sopra indicati.
Non resta che delibare in ordine alle spese di lite del convenuto e delle terze chiamate, che, in considerazione della loro parziale soccombenza, dovranno essere interamente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna in via paritaria e solidale il convenuto e Controparte_2 al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a
[...] favore dell'attrice, della somma di 7.940,50 euro.
Condanna in solido il convenuto e Controparte_2 alla rifusione, a favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in 264,00 euro per spese esenti e 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
11 Condanna in solido il convenuto e Controparte_2 alla rifusione, a favore dell'attrice, delle spese di mediazione, che liquida in 36,00 euro per spese esenti e in
441,00 euro per compenso professionale.
Condanna in solido il convenuto e Controparte_2 alla rifusione, a favore dell'attrice, delle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte, che liquida in 890,00 euro.
Pone a carico definitivo solidale del convenuto e di
[...] le spese relative alla consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio espletata dal Collegio medico, come già liquidate.
Rigetta la domanda di manleva formulata da Controparte_2
nei confronti del convenuto.
[...]
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di regresso formulata da nei confronti del Controparte_2 convenuto, nei limiti indicati nella motivazione del presente provvedimento.
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva del convenuto nei confronti della terza chiamata
[...]
OP
, nei limiti indicati in motivazione.
[...]
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di surroga avanzata da OP nei confronti di
[...] [...]
, nei limiti indicati in motivazione. Controparte_2
Compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle attoree, come già in precedenza evidenziato.
Così deciso a Bergamo il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
12