Versione
18 marzo 1999
18 marzo 1999
>
Versione
29 dicembre 2005
29 dicembre 2005
>
Versione
29 febbraio 2012
29 febbraio 2012
>
Versione
4 dicembre 2018
4 dicembre 2018
>
Versione
1 gennaio 2026
1 gennaio 2026
Art. 20. (Sospensione di termini) 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , nonche' a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , nonche' a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".
Commentari • 83
- 1. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 17.145273
Contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli. Sospensioni ex art. 20 legge n. 44/1999 e debiti civilistici Pubblicato il 28/05/20 00:00 [Doc.7638] di Redazione IL CASO.it
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/11/2022, n. 2465Provvedimento: […] In ossequio al criterio della ragione più liquida, in presenza di conformi precedenti di questa Corte e persino di questa stessa sezione, la disamina si concentrerà sul motivo sub B) delle conclusioni in ricorso, con il quale il Ricorrente_1 lamenta che non gli sono stati applicati i benefici previsti dall'art. 20 legge 44/1999. […] In base all'art. 20 comma 7 legge 44/1999, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, […]Leggi di più...
- violazione art. 7 legge 212/2000·
- inesistenza pretesa tributaria·
- compensazione spese·
- violazione art. 12 comma 4 Legge 602/1973·
- decadenza ex art. 25 D.p.r. 602/1973·
- violazione art. 6 legge 212/2000·
- benefici art. 20 legge 44/1999·
- opposizione a cartella di pagamento·
- difetto di motivazione