Articolo 29 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 28Articolo 30
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17 gennaio 1962
Art. 29. Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera, e' inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianita' di qualifica.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962