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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere rel.
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al n. 103 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2013 alla quale è stato riunito il giudizio n. 528/13 emessa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto del Presidente di Sezione del 14 novembre 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Rizzola, elettivamente Parte_1
domiciliato in Catanzaro, alla via Burza n.21, presso lo studio dell'Avv. Raimondo
Garcea,
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo, _3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio De Franco, sito in
Catanzaro, alla Via E. Barbaro n.4;
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Scuteri, Parte_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Arnò, sito in Catanzaro,
1 alla Via e. Barbaro n.4;
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ercole Massara, elettivamente Parte_5 domiciliato presso il suo studio sito in Monterosso Calabro, alla Via Conte D'Alife n.22;
-APPELLATO-
Notaio Dott.ssa ; Persona_1
-APPELLATA CONTUMACE-
Sulle seguenti conclusioni:
1) Per , “In via principale si chiede che l'Ill.ma Corte adita Parte_1
voglia disporre: - lo scioglimento della comunione dei beni compresi nell'eredità di in esecuzione del testamento olografo di redatto il Persona_2 Persona_2
31.1.1960 e pubblicato per notar da PE in data 8.6.1992 e per l'effetto si Per_3
chiede che venga ordinata la divisione del patrimonio paterno assegnando a ciascun coerede le quote testamentarie ovvero a ¼ dell'intero, Parte_1
¼ dell'intero, 1/3 dell'intero Parte_6 RT ed il restante 1/6 dell'intero della suddetta eredità spettante al defunto _3
suddiviso 1/3 ciascuno tra i tre coeredi secondo le quote già proposte dal
[...]
CTU nella sua perizia del 10 gennaio 2024 con la correzione degli errori materiali sopra citati e di seguito specificati a mezzo di una sentenza parziale che preveda nel contempo l'ordine di eseguire per gli immobili ed i terreni tutti gli aggiornamenti catastali ed i frazionamenti necessari per la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari di quote con l'ausilio di un tecnico ed un Notaio, affinché nell'emananda sentenza definitiva si possa procedere alle relative trascrizioni di ciascun bene in favore del coerede assegnatario, ordinando altresì nel contempo che tutti i coeredi ed in particolare il coerede rilasci tutti gli immobili dal medesimo occupati e tutti RT
i beni mobili detenuti ordinando per essi la relativa immediata divisione ed assegnazione ai relativi coeredi. Si chiede altresì che al coerede venga assegnata la quota Parte_1 proposta dal CTU e precisamente la quota proposta da pag. 27 a 41 del “Piano di divisione asse ereditario con tutti i beni, mobili, immobili e terreni in Persona_2
2 essa elencati oltre al negozio 8 per i motivi sopra indicati e nel rispetto dell'art. 727 c.c.
(come da bozze di perizia dal 6/6/2021 – al 12/09/2023) e precisamente: Quota proposta
Quota da pag. 27 a 41 “Piano divisione asse ”- Beni mobili Parte_1 Persona_2
€ 230.266,79- Terreni e fondi rustici e fabbricati rurali collabendi € 1.123.000,00-pag.
41 “Piano divisione asse ” e da pag. 18 a 30 “Valutazione dei Fondi Persona_2 rustici e terreni ” per l'identificazione catastale,Comune Persona_4
di Ricadi – Fondo Spartà: NCEU TERRENI del Comune di Ricadi (VV) al foglio 3, particelle:
80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,100,101,102,103,120,121,122,123,
124,128,145,146,148,149,170,171,172,(692,693,694,695 e 696 erroneamente riportati trattandosi di fabbricati collabendi con annesse corti) ); al foglio 5 particelle 90,
251,702,703,704,705,(795 e 796 erroneamente riportati trattandosi di fabbricati collabenti con annesse corti); NCEU del Comune di Ricadi (VV): foglio 3 Parte_8
particelle:692,693,694,695,696 e foglio 5 particelle 795 e 796;- Immobili abitativi
– Comune di PE (VV) Piazza LY Toraldo RA n. 13 (ex largo Controparte_1
s.Michele)- Appartamento 2 ex Architetti, piano 1 Foglio 5, part. 158, sub 23, A/3 €
428.000,00(riportato nel NCEU di PE (VV) in Via Glorizio n. 2 ma con accesso anche da Piazza LY Toraldo RA n. 13)Appartamento 1 piano 2°, riportato NCEU di
PE (VV) Foglio 5, part. 158, sub 23, cat A/2 € 1.031.000,00- Appartamento 1 piano
3°, riportato NCEU di PE (VV) Foglio 5, part. 158, sub 23, cat A/2 € 128.000,00
Occorrerà procedere al frazionamento dell'immobile diviso tra il coerede e Parte_1
così come identificato e stimato dal CTU affinchè il conservatore possa RT procedere all'intestazione a favore del coerede . -Immobili Parte_1
commerciali - – Comune di PE (VV) Negozio 05, € 310.000,00 Controparte_1
riportato NCEU di PE (VV) foglio 5, part. 158, sub 1, cat c/1 p.t. – Corso V
.Emanuele III n.2, con accesso anche da Piazza LY Toraldo RA Negozio 08, €
227.000,00 riportato NCEU di PE (VV) foglio 5, part. 158, sub, cat c/1 sub 5 e 6 p.t.
(fino alla perizia del 12/09/23), con accessi rispettivamente da Corso V. Emanuele III n.
12 e 14 Totale complessivo immobili uso abitativo e commerciali € 2.124.000,00 Totale quota assegnata CTU con aggiunta negozio 8 € 3.477.266,79 Totale quota ideale €
3 3.317.103,24; Tot conguaglio in denaro da versare - € 160.163,55 . risulterà RT così avere un credito da conguagliare pari ad € 189.082,66 e la sua quota passerà così al netto del negozio 08 a € 4.032.685,10 ed essendo la sua quota ideale pari ad €
4.221.767,60 avrà un conguaglio da ricevere da per €160.163,55 e da Parte_1
per € 28.919,13; somme che si chiede che la Corte voglia compensare Parte_6 con l'importo dovuto da a titolo di frutti civili e somme RT
sottratte alla comunione nel corso delle sue gestioni per un totale pari ad 2.266.722,78 €
o quella maggiore considerando la ctp di parte oltre interessi legali dalle singole scadenze e per la differenza venga condannato il coerede al pagamento in RT favore della comunione di . Ovvero in via subordinata per l'eredità di Persona_2
che l'Ill.ma Corte adita voglia emettere una sentenza definitiva con Persona_2
delega ad un notaio solamente per quelle attività o funzioni meramente esecutive anche avvalendosi di tecnici per effettuare il frazionamento e l'accatastamento dei lotti già assegnati e attribuiti oltre ai beni, mobili contenuti in ciascuna quota, per formare la correttezza dei dati identificativi frutto del procedimento in questione con ordine al conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente o altro ufficio che verrà demandato di attenersi ai suddetti atti o dati identificativi conseguenza della emananda sentenza e parte integrante e sostanziale della stessa trascrivendoli e riportandoli così nei pubblici registri con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il Conservatore, condannando in ogni caso il coerede al RT
pagamento in favore della comunione della complessiva somma di euro 2.266.722,78 e/o della somma di euro 2.316.029,967 (secondo CTP di parte) e condanna a rilasciare tutti i beni immobili e mobili detenuti in favore degli altri coeredi in base alle rispettive quote;
Lo scioglimento della comunione dei beni ereditari di LY RA e l'attribuzione delle quote già ricevute dai coeredi dal defunto e quelle del defunto _3 _3
, come già precisato nell'atto di Appello dello scrivente e nella CTU e per
[...]
l'effetto dividere l'eredità materna sempre secondo le quote proposte dal CTU nella sua perizia del 10 gennaio 2024 cfr. “Piano di divisione asse ereditario RA LY” cfr. pag 3-14, con relativa estrazione a sorte delle quote, ed emettere una sentenza parziale anche al fine di poter procedere ai relativi frazionamenti ed aggiornamenti catastali
4 necessari al fine di definire ogni aspetto necessario per la trascrizione della sentenza e successivamente emettere una sentenza definitiva immediatamente esecutiva con ordine al conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente o altro ufficio che verrà demandato di attenersi ai suddetti atti o dati identificativi conseguenza della emananda sentenza e parte integrante e sostanziale della stessa trascrivendoli e riportandoli così nei pubblici registri con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il Conservatore ed allegando la perizia. - Composizione della quote proposte dal CTU
Quota A. E Parte_9 Pt_10 Parte_8 Parte_11
€ 14.419,48 - .COSENZA via Del Seggio nr.32 fg.22,part.713,sub Parte_12
16, p.2 1/5 €12.600,00 fg.22,part.713,sub 16, p.2 4/5 € 50.400,00 fg.22,part.713,sub16,
p.3 1/5 € 15.600,00 fg.22,part.713,sub 16, p.3 4/5 € 62.400,00 TERRENI E FONDI
RUSTICI foglio 3 particelle 1,17 e Comune di Controparte_2
MOTTAFALCONE foglio 14, particelle 22,23,38,58 e 59 - € Parte_13
450.000,00 TOTALE COMPLESSIVO VALORE QUOTA (INCLUSI 4/5) € 610.419,48
CONGUAGLIO IN DENARO da versare agli altri coeredi € 68.990,39 Quota B.BENI
E € 684,93 Pt_9 Pt_10 Parte_8 Parte_14
MOBILI € 9.661,05 PREZIOSI € 3.100,19 QUADRI € 252,34 € CP_3
454,21IMMOBILI, - Controparte_4 Controparte_5
e 1/5 € 23.600,00 4/5 € 94.400,00 Foglio 2, particelle
[...] Controparte_6
64,65,81,101,102,103,1044,106,107,112, 116,126 e 131 e fabbricato rurale part. 104, fabbricato rurale soppresso 105, Fabbricato a/3 con terreno annesso 117 anche area di ente urbano e promiscuo. – FONDO 01 € Controparte_2 Parte_15
361.000,00 Foglio 1, particelle
41,42,52,74,93,98,127,128,129,442,444,447,448,456,458,502,507,508,510,511,513,525
,528,547,549 e 551 TOTALE COMPLESSIVO QUOTA B € 493.152,72 CONGUAGLIO
IN DENARO DA RICEVERE DAI COEREDI € 48.276,37 QUOTA C. BENI MOBILI,
IMMOBILI, FABBRICATI E LORO PERTINENZE ARGENTI € 8.110,96 MOBILI €
1.564,51 € 468,63 QUADRI € 504,68 VARIE € 821,91 COSENZA – Parte_16
IMMOBILE URBANO Fg. 22, part, 713,sub12, Piazza Berardi, p.1, app.03 € 208.000,00
TERRENI E FONDI COMUNE – FONDO VADITARI LOTTO CP_4 CP_2
5 02 € 182.000,00 Foglio 1, particelle 73,97,99,100,123,126,157,163,166 e167.
[...]
€ 116.000,00 Nceu terreni Foglio 1, particelle Parte_17
1,2,3,4,5,6,7,8,13,24 Nceu fabbricati Foglio 1, particella 445 sub 1 TOTALE
COMPLESSIVO QUOTA C € 520.426,68 CONGUAGLIO IN DENARO DA RICEVERE
DAI COEREDI € 21.002,41 - accertare e dichiarare che le lapidi, le carte di famiglie
(già oggetto di vincolo dei beni culturali e già catalogate) vengano dichiarate beni comuni tra i coeredi, e che venga disposto quanto alle lapidi previa autorizzazione del
Ministro dei Beni Culturali, lo spostamento dall'attuale sala da pranzo dell'appartamento sito al 2° piano di all'androne del Palazzo affinchè Controparte_1
possano essere fruibili da tutti i coeredi e dal pubblico, e quanto alle Carte di famiglia si chiede che vengano assegnate al coerede più anziano – come da tradizione - che provvederà a metterle a disposizione degli altri coeredi ed al pubblico richiedente all'interno del Palazzo in una stanza di un immobile al medesimo assegnato e così per ciascun detentore in futuro e con ordine al coerede di RT rilasciarle immediatamente al pari di tutti gli altri beni detenuti nell'appartamento del 2
e 3 piano di nelle quote dei coeredi;
quanto alla collezione di monete Controparte_1
non essendo oggetto di vincolo ed essendo la sua stima risalente al 1984 per lire
32.000,00 pari oggi rivalutata ad € 55.512,92, si chiede che vengano assegnato al coerede o in subordine che le stesse vengano assegnate nella Parte_1
quota di uno dei tre coeredi a scelta della Corte che provvederà poi al relativo conguaglio;
- accertare e dichiarare che il coerede ha beneficiato esso RT
solo degli immobili siti nel ed in via Carlo Toraldo sia occupandoli Controparte_1
personalmente che non consentendo agli altri di farne parimenti uso non consegnandogli le chiavi, come accertato personalmente dal CTU e nell'ordinanza della dott.ssa Per_5
rg. 672 del 2019 Trib Civile V.V ed il seguente rigetto del reclamo rg.567 del 2020 Trib.
Civile V.V.dal medesimo proposto, e per l'effetto condannare il medesimo RT
al rilascio dei suddetti beni immobili e mobili in essi contenuti ed al
[...]
relativo pagamento in favore della comunione e/o degli altri coeredi pro-quota della complessiva somma di euro 1.285.395,85 € oltre maturati e maturanti interessi legali
6 dalle singole scadenze come individuate nella perizia a pag 13 “Frutti civili immobili Parte_ sfitti” e pag. 15 “Frutti civili immobili ad uso personale “ e da correzione degli errori materiali come sopra precisamente e dettagliatamente evidenziati e del pari la coerede alla somma di € 245.676,62 come individuata a pag 15 “frutti Parte_4
Parte_ civili immobili ad uso personale;
ovvero secondo quanto indicato nella perizia del
CTP di parte arch. in riferimento al coerede : per gli Per_6 Persona_7
appartamenti del 2 e 3 piano di il coerede Controparte_1 RT tot. € 1.017.033,66 - Magazzino 1 p.t di tot € 12.084,494;- Magazzino 2 Controparte_1
p.t. di tot € 8.274,191 - Magazzino 3 p.t. di tot € Controparte_1 Controparte_1
25.180,092 ;- Magazzino Via Carlo Toraldo sub. 6 tot € 16.509,500 - Magazzini Via
Carlo Toraldo sub. 4 e 5 tot € 70.671,600 - Appart. Ex Giudice di Pace tot € 70.809,130,
- Appart. Ex Architetti tot € 47.146,140 - Negozio ex Avallone tot € 110.423,650-Tot complessivo frutti civili a debito del coerede € 1.378.132,457 oltre i Persona_8
maturati e maturandi interessi legali dalle singole scadenze alla riconsegna di tutti i locali;
e/o in ulteriore subordine nella perizia del CTU nonostante i palesi errori di calcolo citati;
- accertare e dichiarare che il coerede deve RT
corrispondere alla comunione e/o pro-quota agli altri coeredi le somme non presenti nel conto corrente nel corso della sua gestione alla data del 20 luglio 2018 (data revoca sua
Amministrazione e nomina del coerede ex artt. 1105 e segg. Parte_1
C.c.) per complessivi 981.326,93 € di cui a pag 14 delle “rendite ricavate dalla gestione dei beni ereditari” per il quale è stato anche rinviato a giudizio ed imputato avanti al
Tribunale Penale di VV per appropriazione indebita nel proc. rg 2418 del 2018 Trib penale V.V.e per l'effetto condannare il medesimo al RT
pagamento delle suddette somme nella comunione di e/o pro-quota in Persona_2
favore degli altri coeredi oltre ai maturati e maturandi interessi legali;
- accertare e dichiarare che le somme giacenti degli espropri del già suddivise Controparte_7 nella CTU in quote ovvero 136.367,67 € a , 136.367,67 € a Parte_1 Parte_6 nonché 173.558,85 € a – oltre ai maturati e maturandi interessi legali e della RT
Vasca di accumulo del € 6.820,49 a ed € 6.820,49 a Controparte_8 Parte_1
nonché € 8.680,62 a oltre ai maturati e maturandi interessi Parte_6 RT
7 legali cfr. pag 11 e 12 delle “rendite ricavate dalla gestione dei beni ereditari”, spettino divise a ciascun coerede in base alle rispettive quote ereditarie come sopra riportato e per l'effetto assegnarle e dividerle ai coeredi e ordinando Parte_1 Parte_6
alle relative amministrazioni e/o alla Cassa Depositi e Prestiti competenti di liquidarle e corrisponderle direttamente ai due coeredi disponendo nel contempo che le quote del coerede dei suddetti espropri vengano compensati con le RT
somme dal medesimo dovute a titolo di Frutti civili ed ammanchi dal conto corrente ovvero in via subordinata ad ognuno di loro (quote di ciascun esproprio ovvero 22/72 dell'intera somma ciascuno ovvero a e ed i 38/72 dell'intera Parte_1 Parte_4
somma a , vengano assegnate, divise, liquidate e bonificate le RT
somme spettanti secondo le quote loro spettanti;
- che autorizzi l'amministratore pro- tempore delle comunioni di e LY RA a provvedere al pagamento Persona_2
delle spese della CTU, dei frazionamenti ed aggiornamenti catastali e quelle del registro delle emanande sentenze e delle altre occorrende prelevandole dai conti correnti CP_9
sede di Roma Via Paesiello, in proporzione alle quote assegnate a ciascun coerede, e per la differenza rimanente sui conti delle comunioni provveda con le rimanenti somme sempre in proporzione, ad effettuare, gli eventuali conguagli tra i coeredi fino alla capienza dei suddetti conti correnti i cui saldi al 31/12/2023 erano pari a euro 338.445,65
Comunione e pari ad euro 24.535,15 Comunione LY RA;
- che Persona_2
accertato e dichiarato che nel proc. rg. 103 sub 1 del 2013 il coerede RT
è risultato soccombente, condannare il medesimo – come previsto nella sentenza -
[...]
al pagamento in favore del coerede dei relativi onorari di Parte_1
giudizio con distrazione dei medesimi in favore dello scrivente avv. Giulio Rizzola oltre interessi legali dalla pubblicazione della relativa sentenza;
- che accertato e dichiarato che il comportamento del coerede integra chiaramente gli RT estremi della fattispecie prevista dall'art. 96 c.p.c., per aver il medesimo agito (cfr. anche rg 103 sub 1 del 2013 Corte d'Appello di Catanzaro) e resistito (cfr. tutti i depositi del medesimo in corso del giudizio ed i suoi scritti oltre alle continue richieste dilatorie) con malafede e colpa grave, si condanni al pagamento degli RT
onorari, spese e competenze del presente procedimento e di quello sub.1, tenendo
8 presente i valori medi o massimi delle tariffe forensi e/o secondo i criteri scelti dalla
Corte, con distrazione in proprio favore delle medesime nonché oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che si chiede vengano liquidati d'ufficio; ovvero in subordine si proceda alla compensazione delle spese legali nel proc. rg. 103 del 2013 ed alla condanna del medesimo nel proc. rg. 103 sub 1 del 2013. Si RT
fa notare alla Corte che il coerede : non ha mai ottemperato RT
alle richieste della Corte e del CTU di consegnare tutta la documentazione relativa alla sua gestione 1993/2012 e 2012/2018, ne ha mai consegnato all'attuale amministratore la predetta documentazione (contratti, estratti conto, ricevute, spese, doc. amministrativi, fiscali ecc ecc) nonostante le infinite richieste;
ha lasciato al termine della sua gestione in situazione di abbandono tutti i beni ereditari tanto da aver portato al crollo dell'immobile di Cosenza di via del Seggio - dichiarato collabente e che richiede purtroppo ora centinaia di migliaia di euro per il suo recupero al pari di tutti i fabbricati rurali;
non ha mai prestato il suo consenso per l'esecuzione dei lavori straordinari dell'immobile di Cosenza e per il rifacimento delle facciate di a PE Controparte_1
(danni conseguenti ai coeredi per la perdita dei relativi bonus) costringendo il Comune di PE ad emettere un'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dello stesso stabile, ha lasciato cadere in malora ed in un o stato di totale degrado l'Appartamento dal medesimo occupato al 2 e 3 Piano di nel quale vive Controparte_1
come da foto del CTU – non ha mai consegnato agli altri coeredi le chiavi degli immobili dal medesimo detenuti ed occupati, si è appropriato indebitamente di ingenti somme di denaro durante la sua gestione ed anche successivamente cfr. locazione Mancuso e proced. penali a suo carico come imputato) sottraendo denaro comune;
ha tentato in ogni modo di opporsi alla chiusura del presente procedimento etc etc.- condannare il coerede al rilascio immediato di tutti i beni immobili detenuti come da RT
ordinanza della dott.ssa nonchè di tutti i beni mobili di cui alla perizia ed inclusi Per_5
nelle quote dei coeredi e . - si Parte_1 Parte_4 chiede altresì che la Corte voglia assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
2) Per : “ sentenza n. 435/2019 pubblicata il 28.2.2019 e la RT
precisazione che non si accetta il contraddittorio su ogni inammissibile nuova domanda
9 di controparte, - in via istruttoria_ rinnovare la C.T.U. con la nomina di un nuovo perito che tenga conto tutte le osservazioni giuridiche e a quelle tecniche formulate dai C.T.P. del dr. e precisamente dall'ing. RT Persona_9
e da ultimo dal dr. agronomo che venga precisato da parte
[...] Persona_10 della Corte d'Appello al C.T.U. nominando che deve limitarsi, previa separazione della divisione degli immobili e dei mobili da quella della rendite, a redigere un progetto di divisione solamente delle rendite esistenti ed accertate fino al 2012 (come da rendiconti depositati) tenendo presenti i diritti diversi sulle quote ereditarie spettanti alle parti sulla eredità paterna e quelli uguali spettanti sulla eredità materna e, quindi, deve astenersi dal calcolare ipotetiche rendite per il periodo successivo alla amministrazione giudiziaria conclusasi nel 2012 ed addirittura i c. d. frutti civili e che giammai le date calcolo delle rendite possono essere diverse per i periodi di amministrazione nel senso che non si vede per cui il dr. Parte_1
che amministra i beni dal 20.7.2018 non debba fornire il rendiconto ad oggi ed
[...] in ogni caso non debba dare al dr. l'equivalente delle RT
rendite di sua spettanza maturate al presente, - nel merito 1) relativamente alla eredità paterna procedere alla divisione dei beni (immobili, mobili, rendite fino al 2012) oggetto della successione dell'ing. e del prof. Persona_2 _3
tenendo presente la maggiore quota del dr. ; 2)
[...] RT relativamente all'eredità materna procedere alla divisione dei beni (immobili, mobili, rendite fino al 2012) oggetto della successione della dott.ssa LY RA e del prof.
in 3 quote uguali da estrarre a sorte essendo le 3 quote _3 di uguale valore.”.
3)Per : “ a) disporre lo scioglimento della comunione Parte_4 ereditaria derivante per parte dal loro padre ing. e per l'altra dalla Persona_2
madre delle parti, dott.ssa RA LYDIA e, per l'effetto, accertata la consistenza ed il valore dell'asse ereditario di competenza e formati gli assegni divisionali di valore corrispondente alle quote di spettanza dei condividenti che tiene conto delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico di e delle pari quote Persona_2 tra le stesse parti vantate per l'asse ereditario materno e per subentro nella posizione
10 che sarebbe spettata o attribuita al coerede Prof. , ed Persona_11
esattamente le quote di competenza e di diritto a e a Controparte_10 [...]
nella misura di 1/4 dell'eredità paterna ed 1/3 della quota di Parte_6 Pt_3
(pari a 1/6), mentre a di 1/3 dell'eredità di
[...] RT Per_2 oltre 1/3 dell'eredità di pari a 1/6; b)disporre con sentenza ,
[...] _3
stante le contestazioni sollevate dal condividente dott. : 1) RT
attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi i beni mobili ed immobili riguardanti l'eredità paterna secondo il progetto divisionale formulato dal CTU ing.
con le relazioni del 10.1.2024 che distinguono i vari beni secondo il genere e che Per_12
insieme costituiscono il compendio ereditario in questione , e per l'effetto disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria assegnare alla condividente Parte_6
quanto indicato dal CTU nella relazione del 10.1.2024 (piano di divisione - ASSE
EREDITARIO TORALDO PASQUALE- da pag. 11 a 27 compresa) ed esattamente i seguenti beni : BENI IMMOBILI, TERRENI E USTICI Comune di Rombiolo - CP_4
Fondo – foglio 4 563.000,00 € ; Comune di Ionadi - Fondo S. Rocco e CP_11
Fondo Chiarello 205.000,00 € ;Comune di PE - Fondo Labirinto 320.000,00 €
;Comune di PE - Locale Giardino 188.000,00 € TOTALE1.276.000,00 € - totale libri precatalogati TOTALE COMPLESSIVO BENI IMMOBILI, CP_12 [...]
16.286,80 € ; 2.249,35 € 28.536,14 €; Foglio 5, Particella 158, Piano Parte_11
Terra - Negozio 04 473.000,00 ; Foglio 5, Particella 158, Piano Terra - Negozio 07 290.
00,00;Foglio 5, Particella 158, Piano Primo - Appart. 01 € 695.000,00;Foglio 5,
Particella 161, 162, 163,164 Piano Terra - Negozio 02 € 382.000,00; TOTALE € 1.840,00
; 695.000,00 ;, € 290.000,00 € Quota assegnata : Quota ideale :3.317.103,24 € ; Quota pr.dal CTU: Piano di divisione 3.346.022,37 €; Conguaglio in denaro: Da versare sull'asse ereditario -28.919,13 € oltre ai dipinti e agli oggetti così come previsti nella predetta quota con il relativo conguaglio sopra indicato e con delega di un notaio solamente per quelle attività o funzioni meramente esecutive che riguardano l'analisi dei documenti, esterni al titolo e successivi conferendo la facoltà ,anche, di avvalersi anche di tecnici per effettuare il frazionamento e l'accatastamento dei lotti già assegnati e attribuiti e, quindi ,per formare la correttezza dei dati identificativi, frutto del
11 procedimento in questione ,con ordine al Conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente o altro Ufficio che verrà demandato di attenersi ai suddetti atti o dati identificativi conseguenza della emananda o emanata sentenza e parte integrante e sostanziale della stessa trascrivendoli e riportandoli nei pubblici registri con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
2)In ogni caso con ordine per i beni oggetto di occupazione da parte del coerede o di chi detenga impropriamente gli stessi di rilasciarli immediatamente ,liberi da persone e cose, in favore dell'assegnatario ; 3)In via subordinata tenendo conto che gli elaborati peritali del CTU talvolta comprendevano piani di di divisione con maggiori beni d'attribuire al coerede e non Parte_1
conoscendo quali di essi verranno stabiliti per assegnare i beni al condividente , si rimette alla valutazione e decisione dell'On.le Corte di stabilire quale criterio adottare o piano divisionale optare per lo scioglimento della comunione ereditaria paterna , anche, perché si dovrà tenere, anche, conto del riequilibrio a mezzo conguagli delle sperequazioni nei confronti di ciascun assegnatario nonchè bisognerà procedere alla divisione delle rendite e dei frutti civili dei beni ereditari da inglobare nelle quote per come previsto con la sentenza parziale ormai passata in giudicato e con ordinanza del 25.02.20.
4) in via, ancora, più subordinata , disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con un'ulteriore sentenza parziale accertando e dichiarando quali beni assegnare a ciascuno dei condividenti stabilendo eventuali conguagli per la quota assegnata per poi rimettere la causa sul ruolo al solo fine di avvalersi di ausiliari per effettuare il frazionamento e l'accatastamento dei lotti già assegnati e attribuiti e quindi per formare i dati identificativi necessari ,frutto del procedimento del piano divisionale per poi disporre o conformare i dati mancanti con una successiva sentenza che costituirà il titolo stesso;
b) per l'eredità materna accogliere parzialmente l'appello proposto da con assegnazione dei beni mobili e immobili ai condividenti Parte_1
:a) attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi, i beni mobili ed immobili riguardanti la comunione in questione, qui riportata e formata dal CTU che qui per brevità si riporta :Quota A. BENI MOBILI, IMMOBILI, FABBRICATI E LORO
PERTINENZE , PREZIOSI mediante estrazione a sorte e divisione e assegnazione dei beni pervenuti ai condividendi in parti eguali, secondo il progetto divisionale predisposto
12 dal CTU d'allegare alla sentenza, e con delega per un notaio che dovrà curare e adempiere esclusivamente quelle attività o funzioni meramente esecutive che riguardano la estrazione a sorte delle quote , l'analisi dei documenti, esterni al titolo e successivi conferendo la facoltà di avvalersi anche di tecnici per effettuare il frazionamento e l'accatastamento dei lotti che vengono attribuiti o assegnati dopo il procedimento del sorteggio della porzione dei beni ereditari e con ordine al conservatore dei registri
Immobiliari territorialmente competente o altro ufficio che verrà demandato di attenersi ai suddetti atti conseguenza della emanata o della sentenza successiva che verrà emanata
, trascrivendoli e riportandoli nei pubblici registri con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
b) stabilire e accertare, con riguardo all'eredità in questione, i conguagli in denaro da effettuare in base alle quote attribuite con condanna e con ingiunzione dei pagamenti nei confronti di colui o coloro che avranno assegnati maggior valore di beni
,in favore di ciascuno o uno di Essi o di coloro ,che vanteranno questo rimborso;
c) in via, ancora, più subordinata , disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, limitando la decisione ad alcune domande in quanto necessaria una ulteriore istruzione ossia accertare e dichiarare quali beni vengono assegnati a seguito dell'estrazione a sorte a ciascuno dei condividenti stabilendo eventuali conguagli per la quota assegnata e con effettuazione del frazionamento e l'accatastamento dei lotti con la nomina di ausiliari che formeranno i dati identificativi necessari ,frutto del procedimento del piano divisionale per poi disporre o conformare i dati mancanti con la sentenza che costituirà il titolo stesso;
c) condannare a restituire o a rifondere RT
l'ammanco prelevato dal conto corrente proveniente dalle rendite ereditarie di entrambe le masse ( paterna e materna) a seguito del sequestro giudiziario ed alla Sua funzione svolta di custode giudiziario fino al 30.6.2012 ammontante ad € 273,137,181 oltre alle somme presunte provenienti dalla gestione , dal 2012 al 2018 , che determinano una somma complessiva di € 981.326,93 “ o nella misura maggiore o minore che l'on.le Corte riterrà di giustizia inglobandoli nelle masse ereditarie in questione per poi suddividerli in base alle quote vantate dagli eredi ed esattamente con condanna del sopradetto coerede al pagamento della somma nei confronti di che verrà quantificata Parte_6
e ritenuta di giustizia oltre interessi legali maturati e maturandi sino al pagamento
13 d) condannare per il godimento dei beni ereditari detenuti in RT
esclusiva per tutto il periodo delle comunioni ,privando la disponibilità degli altri condividenti, nella misura stabilita dalla sentenza parziale ,ormai passata in giudicato, ossia mediante il calcolo dei frutti civili e/o del risarcimento del danno, tenendo presente dei valori di mercato per come prospettati dallo stesso CTU , ma considerando tutti i periodi di occupazione e ,anche, quelli futuri in base alla rendita di ciascun bene immobile detenuto fino alla Sua restituzione “e così conteggiandoli unitamente ai periodi non considerati dallo stesso Ctu ed esattamente secondo il prospetto che qui si riporta e per tutta la superficie detenuta non accettando il contraddittorio su eccezioni che fanno deroga a tale soluzione e che tra l'altro sono infondate e non provate ed a ogni modo vengono qui riportati per brevità in modo di evidenziarli e calcolarli nel modo che si riterranno di giustizia:1)Appartamento ex Giudice di Pace NCEU foglio 5 particella 158 sub. 11 e ben vani 11 mq 200,82 Valori OMI 2018 per abitaz tipo economico tra 5,2 e 7,0
€ mq – valore media 6,20 € mq x 200,82 x 5 mesi= € 6.225,42 ;Valori OMI 2019 per abitaz tipo economico tra 6 e 7,5 € mq – valore media 6,75 € mq x 200,82 x 12 mesi= €
16.266,42 Valori OMI 2020 per abitaz tipo economico tra 6 e 7,5 € mq – valore media
6,75 € mq x 200,82 x 12 mesi= € 16.266,42 Valori OMI 2021 per abitaz tipo civile tra 6
e 7,5 € mq – valore media 6,75 € mq x 200,82 x 12 mesi= € 16.266,42Valori OMI 2022 per abitaz tipo civile tra 5,8 e 7,3 € mq – valore media 6,55 € mq x 200,82 x 12 mesi= €
15.784,45 Totale frutti civili locazione valori OMI periodo 08/2018 – 31/12/2022 = €
70.809,13- Appartamento ex Architetti NCEU foglio 5 particella 158 sub 23 mq 133,71
Valori OMI 2018 per abitaz tipo economico tra 5,2 e 7,0 € mq – valore media 6,20 € mq x 133,71 x 5 mesi= € 4.145,01 Valori OMI 2019 per abitaz tipo economico tra 6 e 7,5 € mq – valore media 6,75 € mq x 133,71 x 12 mesi= € 10.830,51 Valori OMI 2020 per abitaz tipo economico tra 6 e 7,5 € mq – valore media 6,75 € mq x 133,71 x 12 mesi= €
10.830,51- Valori OMI 2021 per abitaz tipo civile tra 6 e 7,5 € mq – valore media 6,75 € mq x 133,71 x 12 mesi= € 10.830,51
Valori OMI 2022 per abitaz tipo civile tra 5,8 e 7,3 € mq – valore media 6,55 € mq x
133,71 x 12 mesi= € 10.509,60- Totale frutti civili locazione valori OMI periodo 08/2018
– 31/12/2022 = € 47.146,14; Magazzino 1 piano terra NCEU foglio 5 particella 158 sub
14 14 mq 61,94; Valori OMI 2018 magazzino tra 3,0 e 4, € mq – valore media 3,5 € mq x
61,94 x 5 mesi= € 1.083,95 ; Valori OMI 2019 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 61,94 x 12 mesi= € 2.750,136; Valori OMI 2020 magazzino tra 3,2 e
4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 61,94 x 12 mesi= € 2.750,136; Valori OMI 2021 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 61,94 x 12 mesi= €
2.750,136;Valori OMI 2022 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x Parte_ 61,94 x 12 mesi= € 2.750,136; Totale frutti civili locazione valori eriodo 08/2018
– 31/12/2022 = € 12.084,494; Magazzino 2 piano terra NCEU foglio 5 particella 158 sub 19 mq 42,41Valori OMI 2018 magazzino tra 3,0 e 4, € mq – valore media 3,5 € mq x
42,41 x 5 mesi= € 742,175 ;Valori OMI 2019 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media
3,7 € mq x 42,41x 12 mesi= € 1.883,004;Valori OMI 2020 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq
– valore media 3,7 € mq x 42,41 x 12 mesi= € 1.883,004;Valori OMI 2021 magazzino tra
3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 42,41 x 12 mesi= € 1.883,004;Valori OMI 2022 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 42,41 x 12 mesi= € 1.883,004 Parte_ ;Totale frutti civili locazione valori eriodo 08/2018 – 31/12/2022 = € 8.274,191;-
Magazzino 3 piano terra NCEU foglio 5 particella 158 sub 13 mq 71,82;Valori OMI 2014 magazzino tra 2,2 e 3,0 € mq – valore media 2,6 € mq x 71,82 x 10 mesi= €
1,867,32;Valori OMI 2015 magazzino tra 2,6 e 3,1 € mq – valore media 2,85 € mq x
71,82 x 12 mesi= € 2.456,244; Valori OMI 2016 magazzino tra 2,6 e 3,1 € mq – valore media 2,85 € mq x 71,82 x 12 mesi= € 2.456,244;Valori OMI 2017 magazzino tra 2,8 e
3,3 € mq – valore media 3,05 € mq x 71,82 x 12 mesi= € 2.628,612 ;Valori OMI 2018 magazzino tra 3,0 e 4,0 € mq – valore media 3,50 € mq x 71,82 x 12 mesi= €
3.016,44;Valori OMI 2019 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,70 € mq x
71,82 x 12 mesi= € 3.188,808Valori OMI 2020 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,70 € mq x 71,82 x 12 mesi= € 3.188,808; Valori OMI 2021 magazzino tra 3,2 e
4,2 € mq – valore media 3,70 € mq x 71,82 x 12 mesi= € 3.188,808;Valori OMI 2022 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,70 € mq x 71,82 x 12 mesi= €
3.188,808;Totale frutti civili locazione valori OMI periodo 02/2014 – 31/12/2022 = €
25.180,092;Negozio ex Avallone NCEU foglio 5 particella 158 piano terra sub.12,20 e
21 mq 139,33; Valori OMI 2018 negozio tra 9,9 e 14,5 € mq – valore media 12,2 € mq x
15 139,33 x 5 mesi= € 8.499,13;Valori OMI 2019 negozio tra 10,1, e 16,4 € mq – valore media 13,25 € mq x 139,33 x 12 mesi= € 22.153,47;;Valori OMI 2020 negozio tra 10,1 e
16,4 € mq – valore media 13,25 € mq x 139,33 x 12 mesi= € 22.253,47,Valori OMI 2021 negozio tra 10,1, e 16,4 € mq – valore media 13,25€ mq x 139,33 x 12 mesi= € 22.253,47;
Valori OMI 2022 negozio tra 10,1 e 16,4 € mq – valore media 13,25 mq x 139,33 x 4 mesi e 18gg = € 8.454,44; Valori locazione incassata da dal 18.5.2022 al RT
31.12.2022 € 3.600 x 7 mesi e 13 giorni.= € 26.709,67; Totale frutti civili locazione valori
OMI periodo 08/2018– 31/12/2022 = € 110.423,65; Magazzino Via Carlo Toraldo piano terra NCEU foglio 5 particella 161 sub 6 mq 89;Valori OMI 2018 magazzino tra 3,0 e 4,
€ mq – valore media 3,5 € mq x 89 x 5 mesi= € 1.557,5, Valori OMI 2019 magazzino tra
3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 89 x 12 mesi= € 3.738,00; Valori OMI 2020 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 89 x 12 mesi= € 3.738,00; Valori
OMI 2021 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 89 x 12 mesi= €
3.738,00;Valori OMI 2022 magazzino tra 3,2 e 4,2 € mq – valore media 3,7 € mq x 89 x Parte_ 12 mesi= € 3.738,00;Totale frutti civili locazione valori periodo 08/2018 –
31/12/2022 = € 16.509,50; Riepilogo per gli appartamenti del 2 e 3 piano di CP_1
il coerede tot. € 1.017.033,66 - Magazzino 1 p.t di
[...] RT
tot € 12.084,494;- Magazzino 2 p.t. di tot € 8.274,191 Controparte_1 Controparte_1
- Magazzino 3 p.t. di tot € 25.180,092 ;- Magazzino Via Carlo Toraldo Controparte_1 sub. 6 tot € 16.509,500 - Magazzini Via Carlo Toraldo sub. 4 e 5 tot € 70.671,600 -
Appart. Ex Giudice di Pace tot € 70.809,130, - Appart. Ex Architetti tot € 47.146,140 -
Negozio ex Avallone tot € 110.423,650-Tot complessivo frutti civili a debito del coerede
€ 1.378.132,457 oltre i maturati e maturandi interessi legali dalle Persona_8
singole scadenze alla riconsegna di tutti i locali e i successivi proventi fino alla definizione delle divisioni in questione e/o alla riconsegna dei locali. E così riepilogando in base ai valori inseriti nella CTU del 16 gennaio 2024 dall'Ing. , relativamente Per_12 al “Piano di divisione asse ereditario ” e le cui quote sono identificate Persona_2
per a pag. 27/41, per a pag. 11/26 e pag. 42/61 Parte_1 Parte_6 RT
delle rendite di entrambe le gestioni di e LY RA nonché le somme Persona_2
dei frutti civili e degli ammanchi che il coerede deve reintegrare: RT
16 Quote proposte Parte_19
Patrimonio P. Toraldo 3.346.022,37 3.250.266,79 4.259.685,10
Conguaglio in denaro - 28.919,13 + 66.836,45 - 37.917,34
Quota CTU 26 marzo'22 3.346.022,37 € 3.477.266,79 € 4.032.685,10 €
Conguaglio in denaro - 28.919,13 € - 160.163,55 € + 189.082,66 €
(Con negozio 8)
Frutti civ. immobili per immobili occupati da 937.897,51 € RT
Ammanco dovuto da alla comunione (cfr. pag. 14 perizia) - 981.326,93 € RT
Totale somme dovute da e da reintegrare nella comunione - 2.359.459,387 RT
€ Come da valori OMI, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al pagamento
La scrivente difesa , a tal proposito , richiama la perizia di parte in merito ai frutti civili dell'arch. ove si tiene conto solo dei valori OMI ed in quel caso qualora la Corte Per_6
accettasse tali valori chiaramente gli importi sarebbero ancora superiori, diversamente in via subordinata si chiede di far riferimento a quanto sopra evidenziato e corretto per come risulta dalla CTU senza i citati errori ed omissioni o comunque, per come sono stati prospettati dall' Avv. Giulio Rizzola in modo completo nelle note dell'udienza del 5.11.
2023 che qui vengono richiamate in modo da farne parte integrante del presente atto o nella misura che si riterrà di giustizia oltre alle somme che matureranno in base alla rendita di ciascun bene immobile detenuto fino alla Sua restituzione oltre interessi legali maturati e maturandi e comunque fino all'effettivo soddisfo e) accertare e dichiarare che i crediti vantati dagli espropri dei beni vadano tenuti distinti e considerati in modo autonomo rispetto allo scioglimento delle comunioni ossia , come rendiconto di gestione finalizzato al conguaglio dei compendi ereditari e/o comunque utilizzato come condanna nei confronti di per la somma dovuta dallo stesso nei confronti RT
degli altri e quindi con disposizione che dette somme spettanti al dott. come RT
quota ereditaria venga assegnata agli altri con defalcazione o compensazione delle altre somme dallo stesso dovute alla massa ereditaria . Atteso quanto sopra si chiede che l'On.le Corte voglia disporre nei confronti della Cassa depositi e Prestiti di dover corrispondere le somme dividendole tra i condividenti e Parte_1 Parte_6
, in via subordinata che venga impartito che dette somme vantate dal
[...]
17 CP_1 servizio cassa depositi e prestiti relative all'esproprio di il 15 aprile 2009 pari ad euro 396.338,30 (cfr. ordinanza di deposito4/2009 già in atti) oltre a quello relativo alla ripartizione del credito di 16.815,00 euro oltre accessori, per l'indennizzo spettante in forza dell'esproprio del terreno in agro di Ricadi, da parte del Consorzio di Bonifica
Integrale di Vibo Valentia. vengano attribuite in proporzione alle quote ereditarie ed esattamente per la € 6.820,49 a ed € Controparte_14 Parte_1
6.820,49 a nonché € 8.680,62 a;
Esproprio Castello Caria Parte_6 RT
: 136.367,67 a € 136.367,67 a nonché € 173.558,85 a Parte_1 Parte_6
;f) accertare e dichiarare che le somme dovute da per RT Parte_6
l'immobile da essa detenuto vengano poste nella misura che verrà stabilita a compensazione parziale dei crediti vantati dalla massa ereditaria e con versamento della differenza in Suo favore;
g) accertare , dichiarare e disporre che le somme incassate riguardanti la gestione effettuata da vengano suddivise ed assegnate in CP_10
proporzione alle quote ereditarie e che la quota riguardante attualmente , RT
anche, accantonata venga assegnata, una volta quantificata , agli altri condividenti con defalcazione o compensazione delle altre somme dallo stesso dovute alla massa ereditaria o in via subordinata che vengano distribuite o assegnate in proporzione alle quote ereditarie;
h) accertare e dichiarare la grave negligenza e responsabilità mantenuta da nel procedimento in questione , non depositando i RT
conti nonché, valutando gli espedienti adottati dallo stesso per resistere in giudizio con inosservanza dell'obbligo di lealtà e probità , previsto dall'art. 88 del c.p.c., che comporta responsabilità ai sensi dell' art. 96 cpc per come reiteratamente eccepito durante quasi tutto il decorso del gravame. Detto comportamento assunto in modo pervicace dal condividente determina un illecito, in quanto vuol evitare di RT
giustificare quanto prelevato illegittimamente in detto periodo dal conto corrente formato per le masse ereditarie a discapito degli altri coeredi ( anche oggetto di denunzia penale
)nonché per l'appropriazione di denaro riguardante la massa ereditaria e per l'occupazione perpetrata d'immobili facenti parte dei compendi ereditari senza l'autorizzazione della Corte o degli altri condividenti che sono stato utilizzati per fini illegittimi e dilatori con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessaria
18 per valutare le conseguenze dei propri atti, e per la quale condotta ha ,anche, causato
,anche , grossi intralci per come evidenziati ,anche, dallo stesso CTU e per la quale condotta si chiede che vada ,al più presto, sanzionata , per scoraggiarlo dall'effettuare ulteriori espedienti e così evitare ulteriori perdite di tempo;
i) con condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo d'addebitare a ai RT sensi dell'art.96 cpc., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che possono essere liquidati , anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152] e di cui al subito per come evidenziato negli atti che hanno causato il crollo di parte degl'immobili di Cosenza e di quelli di PE nonchè per gli ostacoli frapposti dallo stesso condividente nell'esecuzione degli ordinari lavori di manutenzione e per non aver dato il consenso ad usufruire delle agevolazioni edilizie ( Bonus ) per come documentato e per aver resistito in giudizio con mala fede che hanno causato per l'ingiustificata condotta ,oltre ai danni patrimoniali, danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati dal giudice in via equitativa sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa. l) Condannare il condividente al RT
pagamento delle spese e competenze di giudizio per la condotta processuale mantenuta nel giudizio in questione;
in via subordinata dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;
m) porre definitivamente a carico delle parti , in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle comunioni , le spese di consulenza tecnica d'ufficio, da liquidare con separato decreto;
n) mantenere in comunione le collezioni, le lapidi, le carte di famiglia ,le pergamene , la raccolta delle monete antiche in quanto hanno un importante valore quando sono complete ma una volta divise non mantengono questa caratteristica . Detti beni sono “ indivisibili “ o comunque "non comodamente divisibili" (Art. 720 c.c)perché la loro destinazione e utilizzo in quanto oggetto di vincolo da parte della Sovrintendenza delle belle Arti., con la divisione perderebbero di utilità o di funzione propria, o comunque , perché attraverso la divisione si comprometterebbe la funzionalità o il loro valore. A tal proposito la dott.ssa Parte_6
offre, ove ,venga raggiunto tale scopo , una stanza con ingresso indipendente per
[...]
custodire detti beni con diritto di usufruizione da parte di tutti
19 o) Sentenza provvisoriamente esecutiva nel momento che verranno espletate le formalità indicate di frazionamento e l'accatastamento dei lotti già assegnati e attribuiti. “.
PREMESSA IN FATTO
I fatti relativi al giudizio di prime cure si possono ritenere compendiati nella sentenza parziale n.413/12 e nella sentenza definitiva n. 697/2012, nonché nella sentenza parziale emessa da questa Corte n. 435/2019 nei termini che di seguito si trascrivono.
Con due distinti atti di citazione i germani si convenivano reciprocamente RT in giudizio per ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie afferenti l'eredità materna e quella paterna.
Riferivano che la madre, N.D. LY RA, nata a [...] il [...], era deceduta ab intestato a PE il 13.7.1980 mentre il padre ing. , nato a [...] il Persona_2
26.1.1901, era morto in PE il 14.5.1968 e l'eredità si era devoluta giusto testamento olografo redatto il 31.1.1960 e pubblicato per notar da PE solo in data Per_3
8.6.1992. Con tale testamento il de cuis stabiliva che la quota disponibile della sua eredità andasse per la metà al figlio e per l'altra metà ai figli e RT Parte_1
oltre a disporre un legato in favore della chiesa. CP_15
Si costituiva eccependo di aver usucapito la condizione di _3
erede legittimo per un ¼ del patrimonio paterno avendo per oltre venti anni esercitato pacificamente ed ininterrottamente tale prerogativa amministrando in comune e pro indiviso i beni dell'eredità paterna;
in subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto a far valere la successione testamentaria. Si costituiva nei termini anche il procuratore generale di che si associava alla Parte_4
richiesta di divisione e scioglimento della comunione ereditaria. I due distinti processi venivano riuniti con ordinanza presidenziale del 22.3.1993.
Con ordinanza in corso di causa del 18.6.1993 il G.I. dell'epoca disponeva il sequestro giudiziale del compendio immobiliare sia appartenente al relictum della de cuius T_
sia al de cuius nominando amministratore giudiziario il coerede T_ RT
.
[...]
Venivano svolte due CTU per valutare i due distinti patrimoni ereditari e, rilevata l'impossibilità di giungere ad una soluzione condivisa da tutti gli eredi, la causa, sulle
20 conclusioni delle parti di cui al verbale, era rinviata all'udienza collegiale del 18 aprile
2012 dove a seguito della discussione orale, era riservata in decisione.
Con sentenza n.413/12, depositata in data 11.06.12, il Tribunale di Vibo Valentia, parzialmente decidendo sulle domande proposte da e Parte_1
nei confronti di e , ogni altra RT _3 Parte_4 istanza,eccezione e deduzione così provvedeva: “Dichiara aperte ab intestato la successione di LY RA n. a Cosenza il 1.8.1906 e deceduta a PE il 13.7.1980;
Dichiara eredi di LY RA i germani, per ¼ ; per ¼ _3
1/3 per ¼ Parte_1 RT Parte_4
; Divide il patrimonio immobiliare relativo ai fondi rustici del relictum
[...]
ereditario della de cuius LY RA in quattro quote eguali giusto progetto divisionale redatto dal Dr. depositato il 27.1.2003 e delega il Notaio CP_16 Persona_13
per le operazioni di sorteggio, assegnazione, trasferimento delle quote Persona_1
e regolamento delle differenze in denaro;
Dispone la vendita dei beni immobili urbani del relictum ereditario della de cuius LY
RA da effettuarsi in tre distinti lotti: 1) appartamenti siti in Cosenza alla via del Seggio
n.32 con ingresso dalla piazza M. Berardi 2 e 3 piano con sottotetto di vani catastali 17 identificati alla partita 3025, 2) appartamento sito in Cosenza alla piazza M. Berardi 4 identificato alla partita catastale 9 identificato in catasto alla partita 248 fol.2 p. 117 al prezzo indicato nella CTU e delega alla vendita a mezzo asta pubblica, senza incanto, ed alla redazione del successivo piano di riparto il Notaio;
Revoca il Persona_1
sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 18.6.1993 limitatamente ai beni provenienti dal compendio ereditario di LY RA e nomina custode degli stessi il
Notaio , fissa l'anticipo a favore del Notaio in € 5.000,00 da versarsi a Persona_1 cura dell'attuale custode in uno al rendimento del conto entro 30gg dal deposito della sentenza;
Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e morto Persona_2
in PE il 14.5.1968 devoluta giusto testamento olografo redatto il 31.1.1960 e pubblicato per notar da PE in data 8.6.1992; Per_14
21 Dichiara Eredi di per 1/6 , per ¼ Persona_2 _3 [...]
per 1/3 per ¼ Parte_1 RT Parte_4
. Rimette la causa sul ruolo collegiale per definire il relictum di
[...] Per_2
.
[...]
Con successiva sentenza definitiva n. 697 del 25.10.2012, depositata in data 25.10.2012, dopo la rimessione della causa sul ruolo lo stesso Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente decidendo sulle domande proposte da e Parte_1
nei confronti di e ogni contraria RT _3 Parte_4
istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvedeva: “Revoca il sequestro giudiziario del cd. identificato al NCU del comune di Drapia al foglio Controparte_17
17 particelle 33,34/A e 35/A;
Divide i beni rurali del relictum di nel seguente modo: Persona_2
assegna a la quota (D) della II ipotesi di divisione depositata _3
il 16 gennaio 1999 dal dottore agronomo (pag. 13); assegna a Persona_13 [...]
la quota (B) della II ipotesi di divisione depositata il 16 gennaio 1999 Parte_20
dal dottore agronomo (pag.10), assegna a Persona_13 Parte_4
la quota (C) della II ipotesi di divisione depositata il 16 gennaio 1999 dal dottore agronomo (pag.11,12) ; assegna a la quota Persona_13 RT
(C) della II ipotesi di divisione depositata il 16 gennaio 1999 dal dottore agronomo
[...]
(pag.9); Per_13
Divide gli immobili urbani del relictum di nel seguente modo: assegna Persona_2
a la quota (2) della I ipotesi di divisione secondo disposizioni _3 testamentarie depositata il 26 maggio 1997 dall'architetto (pag. 56), Persona_15
assegna a la quota (3) della I ipotesi di divisione secondo Parte_20 disposizioni testamentarie depositata il 26 maggio 1997 dall'architetto Persona_15
(pag. 57) assegna a la quota (4) della I ipotesi di divisione Parte_4 secondo disposizioni testamentarie depositata il 26 maggio 1997 dall'architetto
[...]
(pag. 57), assegna a la quota (1) della I ipotesi di Per_15 RT divisione secondo disposizioni testamentarie depositata il 26 maggio 1997 dall'architetto
(pag. 56); Persona_15
22 Divide i beni mobili del relictum di nel seguente modo: Persona_2
Assegna a il lotto IV dello schema di divisione depositato il _3
3.2.1999 con conguaglio in denaro di € 1.000,00 in favore di ciascuno dei coeredi;
assegna a il lotto II dello schema di divisione depositato il Parte_20
3.2.1999, a il lotto III dello schema di divisione depositato Parte_4
il 3.2.1999, assegna a il lotto I dello schema di divisione RT
depositato il 3.2.1999.
Revoca il sequestro giudiziario disposto su tutti i beni del relictum ereditario di Per_2
e nomina custode dei beni del compendio ad eccezione del c.d.
[...] Controparte_17
identificato al NCU del comune di Drapia al foglio 17 particele 33, 34/A e 35/A il Notaio da di cui delega il proseguo delle operazioni di divisione come Persona_16 Per_17
specificato nella parte motivo. Spese legali compensate tra le parti;
Spese di divisione per CTU come già liquidate, compensi notaio custodia giudiziale a carico della massa”.
Ciò premesso, con atto di citazione notificato in data 15.01.13, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro in qualità di eredi della signora LY RA,i sigg.ri , e RT Parte_4
, nonché il Notaio , proponendo appello _3 Persona_1
avverso la sentenza non definitiva n. 413/12 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e depositata in data 11.06.2012 con cui si statuiva in relazione allo scioglimento della comunione ereditaria afferente l'eredità materna e paterna dei coeredi . RT
Deduceva l'appellante l'erroneità e l'illegittimità della decisione impugnata, per aver il
Giudice di prime cure erroneamente, con riferimento al relictum materno, non menzionato la richiesta di assegnazione dal medesimo formulata, nelle memorie depositate per l'udienza del 15.02.2012, di una quota dell'eredità materna prospettata in
CTU 2003, nelle quali tra le conclusioni espressamente si chiedeva l'assegnazione della quota n.4 dei beni rurali, del lotto dei beni mobili n.1 e del bene immobile urbano individuato nella prima perizia quale quota D ovvero Via del Seggio n. 32, eccepiva, inoltre, la mancata menzione dell'assegnazione ai condividenti dei beni mobili che in conseguenza risultavano ancora in comunione ereditaria, ovvero nulla eccepiva circa il fatto che i condividenti , , e avevano _3 Parte_1 RT Parte_4
23 ricevuto in comunione indivisa giusto atto a rogito del Notaio di Persona_18
Cosenza “Assegno in divisione” racc. 89920 rep. 7648 del 9 novembre 1954, in parti uguali tra loro, unitamente alla madre LY RA, ovvero gli immobili siti in Cosenza alla Via del Seggio n.32, Piazza Berardi 2 e 3 piano e la cd. sita in CP_5 CP_5
Beni messi all'asta nella sentenza impugnata.
[...]
Sosteneva, inoltre, che il predetto atto fosse stato depositato sin dalla costituzione delle parti e anche menzionato nella perizia del CTU del 1993, nel quale si fa espresso riferimento all'atto del Notaio di detta rilevante circostanza, che il Giudice di Per_18
prime cure e periti nella formazione delle quote avevano omesso tale circostanza, e conseguentemente ed erroneamente apparivano per intero i predetti immobili contenuti nella delega al Notaio, che per l'effetto la stessa non aveva più ragione di essere con la conseguenza che , i suddetti beni per le quote spettanti ai sigg. , , _3 Parte_1
e , essendo di loro proprietà dal 1954, non potevano ritenersi RT Parte_4
caduti in successione materna di LY RA, se non per la sola quota di 1/5.
Evidenziava, inoltre, che contrariamente a quanto si leggeva nelle perizie, nella sentenza impugnata la vendita sarebbe altresì giustificata e motivata dalla necessità di presunti conguagli che in realtà erano di piccolissima entità ed inferiori al 2 % rispetto ad un valore della quota ideale di € 500.000,00 circa, chiedeva, pertanto, l'assegnazione al coerede della quota richiesta del relictum materno in sede di Parte_20
giudizio di primo grado e, precisamente, quella individuata nella perizia del dott. Per_13
quale quota n.4 per gli immobili rustici, quota D per gli immobili urbani, quota n.1 per i beni mobili e conseguentemente assegnare anche agli altri condividenti le quote rimanenti o delegare un Notaio per la loro estrazione, tenendo anche conto che per i beni immobili urbani rimanenti, Piazza Berardi n.2 e la c.d la quota caduta in CP_5 successione al pari di quella dell'immobile di via Seggio è solo un quinto dei medesimi e che in tutte le quote devono essere ricomprese anche i lotti dei beni mobili come formulati in perizia e le eventuali somme di danaro maturate e maturande dalla gestione del relictum, sciogliere la comunione ereditaria in riferimento ai mobili di cui in perizia, revocare l'incarico e le deleghe al Notaio . Persona_1
24 Con comparsa di risposta, depositata in data 5.04.2013, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale deduceva preliminarmente la violazione di cui all'art.112 Parte_4
cpc del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver il Tribunale adito omesso di pronunciarsi sulla richiesta presentata di effettuare delle operazioni di riscontro dei dati catastali per ogni singolo bene con aggiornamento di quelli omessi anche con riguardo ai fabbricati rurali non accatastati in base alle recenti disposizioni di legge e con il perfezionamento delle stesse informazioni e/o acquisizioni predisposte dal CTU, ovvero nel merito deduceva la nullità o inesistenza dell'ordinanza del
31.1.2013 del Tribunale di Vibo Valentia perché provvedimento reso in mancanza delle condizioni di legge e fuori dall'iter processuale e/o procedimentale, con violazione e falsa applicazione di norme riguardanti gli artt. 323, 788, 789, 790 cpc, di cui pertanto chiedeva la revoca e l' approvazione dei progetti divisionali presentati ai CTU;
deduceva, inoltre, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, ritenendo che il Giudice avesse disposto di ufficio la vendita di alcuni beni senza interpellare le parti. Chiedeva, pertanto, di sospendere la provvisoria esecuzione dei provvedimenti impugnati ed in particolare la vendita all'asta dei beni indicati in sentenza, sostituire il custode ed eventualmente mantenere lo stesso amministratore già nominato, assegnare a titolo di ripartizione e/o acconto una parte delle somme introitate e da riscuotere provenienti dalla gestione dei beni oggetto di divisione, possibilmente per come già stabilito in primo grado, non avendo la richiedente altri mezzi di sostentamento, emettere ogni altro provvedimento utile per lo scioglimento della comunione dei beni;
accogliere e nel contempo respingere parzialmente l'appello proposto da
[...]
per i seguenti motivi e doglianze: a) assegnazione dei beni mobili ai Parte_1
condividenti mediante estrazione a sorte;
b) divisione e assegnazione dei beni pervenuti ai condividenti in base al rogito del Notaio di Cosenza del 9 novembre 1954 Per_18
rep.7648 mediante estrazione a sorte e secondo il progetto divisionale predisposto dal
CTU; c) annullamento della vendita all'asta dei beni;
d) stabilire e accertare i conguagli da effettuare in base alle quote con ingiunzione dei pagamenti;
disattendere l'attribuzione di quota richiesta dal condividente preferendo l'assegnazione Parte_1 dei compendi mediante estrazione a sorte;
e) accogliere l'appello anche incidentale ed
25 in conseguenza effettuare le operazioni materiali e tecniche per evitare problemi di trascrizione assegnando i beni, approvare i progetti divisionali effettuati dai CTU, accertare le anomalie, nullità o vizio di attività o errore di giudizio da parte dell'Organo giudicante di primo grado, adottare ogni provvedimento utile allo scioglimento della comunione, ovvero in via istruttoria nominare un tecnico o professionista al fine di effettuare le operazioni di riscontri dei catastali per ogni singolo bene con aggiornamento di quelli omessi.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 10.4.2013, si costituiva in giudizio , il quale, con riferimento all'eredità materna, pur _3 concordando con l'appello di controparte per quel che atteneva ai rilievi relativi all'errata attribuzione di beni non compresi nell'asse ereditario materno oggetto del giudizio ed alla mancata attribuzione dei beni mobili che vi facevano parte, evidenziava che le quote di alcuni degli immobili siti in Provincia di Cosenza o in quella città appartenevano ai germani condividenti, prima ancora della morte della madre, per successione ereditaria dei nonni materni, per cui la relativa comunione esistente su quelle quote immobiliari non poteva in realtà essere sciolta nel presente giudizio avente ad oggetto solo l'eredità di e di LY RA. Deduceva, inoltre, Persona_2
l'illegittimità dell'operato del Giudice di prime cure anche con riferimento all'omessa considerazione, relativamente all'eredità materna, dell'esatta consistenza di quel patrimonio, avuto riguardo al fatto che in ordine ad uno dei beni rustici compresi in quella eredità pendeva da anni una controversia dovuta al fatto che la massa ereditaria si trovava nel possesso di una cospicua consistenza immobiliare di circa 40 ettari del fondo in laddove altrettanta consistenza dello stesso fondo Pt_15 CP_5 compreso in quell'asse ereditario era invece posseduto da terzi;
deduceva, altresi', la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 727 c.c, che prevede l'obbligo di comporre le quote dei patrimoni da dividere comprendendo quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità in proporzione all'entità di ciascuna quota, ritenendo che il Giudice avesse gravemente errato nel procedere alla divisione dell'asse ereditario operando una distinzione fra le varie categorie dei beni che lo compongono.
26 Con riferimento all'eredità paterna, deduceva l'omessa considerazione da parte del
Giudice di primo grado che la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso avesse ad oggetto i singoli beni da cui risulta composta l'eredità paterna, con riferimento ad ognuno dei quali il decorso del termine ventennale, ovvero quello decennale di cui all'usucapione speciale, aveva consentito all'appellante di acquisire il diritto ad una quota maggiore di quella che gli sarebbe derivata dalla ingiusta scheda testamentaria, chiedeva, pertanto, rigettarsi l'inibitoria della appellata sentenza, in ogni caso opponendosi alla designazione di a custode giudiziario dei RT
beni compresi nei due assi ereditari, dichiarare inammissibile e rigettare l'appello promosso dal coerede e in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, procedere ex novo alla divisione del patrimonio ereditario della defunta sig.ra LY RA in 4 quote uguali mediante sorteggio, previa ricomposizione di quell'asse ereditario nella sua effettiva consistenza a mezzo di nuova
CTU che comprenda anche la rivalutazione all'attualità dei beni da dividere delle quote da assegnare ai vari condividenti, acquisendo da parte del cessato custode giudiziario il rendiconto finale della sua gestione con annessa RT
documentazione e procedendo alla loro analitica verifica, ovvero accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto da parte dell'appellante per effetto di usucapione della proprietà di una quota di ogni singolo bene compreso nell'asse ereditaria di uguale Persona_2
a quella di spettanza degli altri coeredi, sulla base della quale effettuare poi la divisione di quel patrimonio, nonché dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto delle parti avverse di chiedere la divisione di quella eredità sulla base della contestata delazione ereditaria, in riforma della sentenza definitiva n.697 /12 procedere ex novo alla divisione del patrimonio ereditario del defunto Ing. in quattro quote mediante Persona_2
sorteggio, ovvero secondo le accertande quote di spettanza di ogni coerede avente diritto, previa ricomposizione a mezzo di nuova consulenza che comprenda anche la rivalutazione all'attualità dei beni da dividere e delle quote da assegnare ai condividenti, includendo nelle stesse tutte le categorie dei beni da cui sono composte e quindi tanto i terreni che gli immobili urbani, che i beni mobili e le rendite della gestione di quei beni medesimi ricavate dalla custodia giudiziaria che ne è stata disposta nel corso del giudizio
27 di primo grado, acquisendo da parte del cessato custode il Parte_21
rendiconto finale della sua gestione con annessa documentazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.4.2013 si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dal RT coerede , perché ammissibile e fondato, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza appellata e dell'ordinanza emessa il 31.01.13 ( e per l'effetto revocare la nomina a Custode del dott. , dell'Avv. Russo Annalisa e Persona_19
rinominare custode ed amministratore giudiziario il coerede T_ RT
a titolo gratuito).
Evidenziava che alcuni beni oggetto di causa non erano di Parte_21
piena proprietà della de cuius RA LY (appartamento in Via Seggio 31, appartamento in Piazza Berardi n.4 e appartamento in Largo Cannavaro, , CP_5
in quanto già in parte appartenevano ai germani , essendo RA LY RT
proprietaria degli stessi nella misura di 1/5, giacchè i restanti 4/5 erano di proprietà dei germani. Rilevava infatti che tali beni non potevano essere venduti all'asta e che non vi era alcuna necessità di pagare conguagli che superassero il 10% della quota. Rilevava, inoltre che la sentenza non aveva provveduto sulla richiesta di assegnazione di
[...]
. CP_10
Con Ordinanza depositata in data 20.5.2013, l'adita Corte d'Appello, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 283 cpc della sentenza parziale n.
413/2012 emessa in data 17.10.2012 dal Tribunale di Vibo Valentia nelle cause civili iscritte al n.932/1992 e 1035/1992 del R.G.A.C.C., proposta contestualmente all'atto di appello e ribadita nell'udienza di prima comparizione dall'appellante
[...]
nonché dagli altri appellati, sospendeva l'efficacia della sentenza Parte_1
n.413/12.
Contestualmente con atto di citazione notificato in data 24/6.4.2013 il sig. _3
proponeva appello incidentale anche avverso la sentenza definitiva n.
[...]
697/2012, con cui si statuiva sulla successione paterna, assegnando a ciascun condividente le quote del patrimonio paterno sulla scorta della entità delle stesse
28 espressa nel testamento e, cioè, 1/6 per esso appellante, 1/3 per il fratello e RT
¼ l'uno, per i fratelli e . Parte_1 Parte_4
Lamentava l'appellante l'ingiustizia ed erroneità della sentenza non definitiva n. 413/12 nella parte in cui si disponeva in merito all'eredità paterna, evidenziando che l'auspicata riforma di quest'ultima avrebbe reso automaticamente inevitabile la modifica anche della sentenza definitiva che ne aveva dato concreta attuazione. Precisava, in merito all'asse paterno, che nel giudizio di prime cure non si era tenuto conto del fatto che il testamento olografo dell'Ing. datato 31.0.1960 era stato pubblicato dal coerede Persona_2
solo in data 08.06.1992 e quindi a distanza di be 24 anni RT dall'apertura di quella successione, anni in cui il patrimonio era stato gestito da tutti i coeredi unitariamente in parti uguali, dovendosi ritenere maturato in capo al deducente, il diritto di comproprietà dei beni dell'asse paterno per quote uguali rispetto agli altri comproprietari, facendo valere oltre alla domanda di usucapione anche la prescrizione del diritto delle controparti a chiedere la divisione testamentaria.
Deduceva l'appellante, con riferimento alla sentenza che aveva deciso sull'attribuzione dei beni dell'asse paterno, che la formazione delle quote da dividere era stata fatta in maniera erronea, distinguendo le varie categorie di beni ( terreni, immobili urbani e beni mobili), chiedeva che si procedesse alla formazione ex novo delle quote dell'asse ereditario nel rispetto di cui all'art.727 cc e ciò includendo nelle stesse varie categorie di beni fino a raggiungere ogni quota di valore di spettanza di ogni erede;
chiedeva altresi' , anche a mezzo di CTU, una nuova loro valutazione, sulla base dei loro effettivi valori di mercato;
chiedendo che, previa acquisizione da parte del cessato custode giudiziario dei rendiconti finali della sua gestione con RT
annessa documentazione e loro analitica verifica.
In merito all'asse materno deduceva che vi erano stati erroneamente inseriti alcuni beni che già appartenevano ai condividenti, in base ad un diverso titolo.
Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza non definitiva si procedesse ex novo alla divisione del patrimonio ereditario in quattro quote uguali che comprendessero anche la rivalutazione all'attualità dei beni da dividere, includendo nella stesse tutte le categorie di beni da cui sono composte, che fosse accertato l'avvenuto acquisto, a titolo
29 di usucapione, della proprietà di una quota di ogni singolo bene compreso nell'eredità di , sulla base della quale effettuare poi la divisione di quel patrimonio, Persona_2
e che, in riforma della sentenza definitiva, si procedesse ex novo alla divisione del patrimonio ereditario del defunto ing. in quattro quote uguali mediante Persona_2
sorteggio ovvero previa ricomposizione a mezzo di nuova CTU che ricomprendesse anche la rivalutazione all'attualità dei beni;
con condanna delle parti avverse alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio, ovvero la rinnovazione della già espletata CTU diretta alla ricomposizione degli stessi assi ereditari da dividere ed alla formazione per ognuno di essi di quote omogenee comprensive delle varie categorie di beni e delle rendite dei vari patrimoni, anche attraverso la verifica della gestione del custode giudiziario dei patrimoni.
Nel giudizio iscritto al n. 528/13 RG si costituiva con comparsa depositata in data
5.9.2013 il coerede , la quale contestava le avverse Parte_4 deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza e che fosse assegnata a titolo di ripartizione proporzionale una parte delle somme introitate provenienti dalla gestione dei beni oggetto di divisione, che fosse sostituito o revocato il custode poiché nominato con atto illegittimo successivamente alla emissione delle sentenze.
Con comparsa del 16.09.13 si costituiva in giudizio , il quale Parte_20 contestava le deduzioni di cui all'appello proposto da e chiedeva, _3 con riferimento all'asse materno, l'accoglimento dell'appello dal medesimo proposto e delle conclusioni formulate nel giudizio 103/13, e relativamente all'asse paterno che fosse dichiarato inammissibile e infondato l'appello proposto da _3
.
[...]
Si costituiva in giudizio il quale contestava le deduzioni RT contenute nell'appello proposto da , e chiedeva che previa _3 conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.413/12, relativamente all'asse materno fossero accolte le conclusioni formulate da Parte_21
nel giudizio 103/13 e, quindi l'appello proposto da
[...] Parte_20
e dichiarato inammissibile e/o rigettato l'appello incidentale proposto da
[...] T_
30 , relativamente all'asse paterno che fosse dichiarato inammissibile T_ _3
e/o infondato l'appello proposto da . _3
Con ordinanza depositata in data 24.09.2013, l'adita Corte, disponeva la riunione dei due distinti giudizi iscritti ai nn.103 e 528 del R.G.A.C. Con Ordinanza depositata in data
21.11.2013, l'adita Corte d'Appello disponeva visti gli art 283 e 351 cpc, la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 413/2012 e, pertanto, della statuizione concernente la nomina del notaio a custode Persona_1
dei beni compendio ereditario di RA LY con delega alla vendita dei medesimi beni, nonché della successiva nomina del Dott. avvenuta con ordinanza Persona_19 del 31.01.2013; disponeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.697/2012 nella parte concernente la nomina del Notaio a custode Persona_16
dei beni del compendio ereditario di con delega alle operazioni di Persona_2
divisione, nonché della successiva nomina della dott.ssa Annalisa Russo avvenuta con ordinanza del P.I. del Tribunale di Vibo Valentia del 31.01.2013.
All'udienza del 16.1.2018, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, in conseguenza del decesso di . _3
Ritualmente riassunto in giudizio a seguito di ricorso in riassunzione depositato dal coerede con comparsa di costituzione del 20.9.2018, si Parte_20
costituiva in riassunzione il coerede , quale erede per un terzo di Parte_1 _3
, il quale nella sua qualità di erede del defunto
[...] _3
faceva proprie le conclusioni di quest'ultimo nella parte in cui si chiedeva che non avendo il coerede , nella sua qualità di custode giudiziario, RT
depositato il rendiconto finale della custodia giudiziaria e dalla quale si sarebbero dovute verificare e dividere – come richiesto anche dal defunto coerede – _3 le rendite maturate e non divise, si tenesse conto nell'emananda sentenza anche delle rendite prodotte dai due patrimoni secondo le rispettive quote, secondo le quote di cui alle rispettive successioni e per quanto risulterà dal rendiconto finale. Precisava, inoltre, quanto alle altre conclusioni del defunto coerede che _3
essendo in parte in contrasto con la posizione già assunta nel presente appello – come in riferimento alla successione di LY RA ed in parte mai condivise, come in riferimento
31 all'usucapione della quota di ¼ nella successione di che le stesse non Persona_2
potevano essere fatte proprie.
Chiedeva pertanto che fossero accolte quale erede di le seguenti _3
conclusioni:
- con riferimento all'emananda sentenza dell'asse materno oltre a quanto già concluso in proprio che nelle quote da assegnare ai vari condividendi vengano incluse tutte le categorie dei beni da cui sono composte e quindi tanto di terreni, che gli immobili urbani, che ancora i beni mobili e le rendite della gestione di quei beni medesimi ricavate dalla custodia giudiziaria che ne è stata disposta nel corso del giudizio di primo grado, acquisendo da parte del cessato custode giudiziario il RT
rendiconto finale della sua gestione con annessa documentazione e procedendo alla sua analitica verifica”; con riferimento alla sentenza dell'emananda sentenza dell'asse paterno oltre a quanto già concluso in proprio che nelle quote da assegnare ai vari condividendi vengano incluse tutte le categorie dei beni da cui sono composte e quindi tanto di terreni, che gli immobili urbani, che ancora i beni mobili e le rendite della gestione di quei beni medesimi ricavate dalla custodia giudiziaria che ne è stata disposta nel corso del giudizio di primo grado, acquisendo da parte del cessato custode giudiziario il RT
rendiconto finale della sua gestione con annessa documentazione e procedendo alla sua analitica verifica” .
Con comparsa del 9.9.2018 si costituiva in riassunzione il coerede RT
, quale erede di , il quale evidenziava che
[...] _3 _3
era deceduto il 1.11.2017, che non era stato rinvenuto alcun suo testamento e,
[...]
quindi, si era aperta la successione legittima, che erano pertanto eredi legittimi ciascuno per 1/3 i suoi 3 germani : Parte_1 RT
e che
[...] Parte_4 _3
era comproprietario per 1/6 dei beni relitti dal padre e per ¼ dei Persona_2
beni relitti dalla madre RA LY e chiedeva pertanto che: relativamente all'eredità materna: A) accogliere le conclusioni formulate da
[...] nel giudizio 103/2013 R. G. e, quindi, l'appello proposto da RT
32 ad eccezione della parte in cui chiede l'assegnazione di Parte_1
quote specifiche dal medesimo indicate - e dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello incidentale proposto da relativamente _3 all'eredità paterna B) dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto avverso entrambe sentenze da e per l'effetto rigettarlo, _3
relativamente ad entrambe le eredità C) conseguentemente - previa effettuazione di una nuova C.T.U. che tenga presenti tutti i rilievi avanzati dalle parti, la validità ed efficacia del testamento di , il decesso di Persona_2 _3
con conseguente devoluzione del suo patrimonio e per quanto di interesse delle quote già
a lui spettanti sui beni urbani, rustici e sui mobili delle eredità paterna e materna, la necessità di adeguare catastalmente i beni urbani e rustici ai fini della trascrivibilità e volturabilità - dividere le eredità paterna e materna considerando solamente 3 quote che andranno composte tenendo presente che precisamente deve andare a -
[...] per 1/4 dell'eredità paterna ed ¼ dell'eredità materna oltre a 1/3 di Parte_1 quanto già spettante a sull'eredità paterna e, cioè, 1/6 _3
e sull'eredità materna e, cioè, 1/4, - per 1/3 dell'eredità RT paterna ed ¼ dell'eredità materna oltre 1/3 di quanto già spettante a _3
, sull'eredità paterna e, cioè, 1/6 e sull'eredità materna e, cioè, 1/4, -
[...] per 1/4 dell'eredità paterna ed ¼ dell'eredità Parte_4 materna oltre 1/3 di quanto già spettante a sull'eredità _3
paterna e, cioè, 1/6 e sull'eredità materna e, cioè, ¼.
Chiedeva, inoltre, la rinnovazione della C.T.U. per la riformulazione delle quote, comprensive dei beni urbani, rustici e mobili - tenendo anche presente la validità ed efficacia del testamento di il decesso di Persona_2 _3
che ha comportato che la sua originaria quota di comproprietà sulle eredità
[...]
paterna e materna è stata ereditata in parti uguali dai 3 fratelli, il fatto che il c. d. castello CP_1 di , parte del fondo in agro di Spilinga e parte del fondo in agro di Ricadi non fanno più parte dell'asse ereditario, la non divisibilità in parti separate dell'appartamento principale del palazzo in PE in quanto sottoposto ad un vincolo T_
architettonico con conseguente assoluta indivisibilità.
33 Con comparsa del 6.10.2018 si costituiva in riassunzione il coerede Parte_4
, la quale dichiarava preliminarmente di non accettare il contraddittorio
[...] su domande nuove perché inammissibili con riguardo all'eredità paterna e chiedeva che l'On. Corte di Appello adita: 1) confermi la sentenza nr. 697/2012 assegnando, dividendo e attribuendo i beni per come già disposto dal Tribunale di Vibo Valentia per ognuno dei comunisti e con assegnazione della quota di pertinenza al de cuius a tutti i Per_20
condividenti , pro indiviso ed in parti eguali per ciascuno di Essi come dalla stessa CTU indicata dal Tribunale di Vibo Valentia;
2) Corregga gli errori materiali già indicati ed evidenziati precedentemente;
3) per l'eredità materna accogliere parzialmente l'appello proposto da in base ai motivi e alle doglianze sopra specificate Parte_1 che si riassumono: • assegnazione dei beni mobili ai condividenti mediante estrazione a sorte;
• divisione e assegnazione dei beni pervenuti ai condividendi in base al rogito del
Notaio di Cosenza del 9 novembre 1954 rep.7648 mediante estrazione a sorte e Per_18 secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU;
• annullamento della vendita all'asta dei beni;
• stabilire e accertare i conguagli da effettuare in base alle quote con ingiunzione dei pagamenti;
• disattendere l'attribuzione di quota richiesta dal condividente preferendo l'assegnazione dei compendi mediante estrazione a Parte_1 sorte . 4) Accogliere l'appello anche incidentale proposto dalla istante e, pertanto, a modifica ed integrazione dei provvedimenti impugnati , voglia l'adita Autorità: - approvare i progetti divisionali effettuati dai CTU rendendoli esecutivi ,previa estrazione a sorte delle quote formate e apportando le rettifiche dei dati catastali;
- accertare le anomalie , le nullità o che risultano investite da censura per come indicato nella parte motiva della comparsa costitutiva contenente domanda riconvenzionale per poi rimuovere ed ovviare alle omissioni di pronuncia ( sulle domande o sulle eccezioni) e adottando ogni provvedimento utile allo scioglimento della comunione e alla distribuzione delle somme oggetto di amministrazione o di rendiconto in base alle quote possedute da ogni condividente e con assegnazione della quota di pertinenza al de cuius a tutti i condividenti , pro indiviso ed in parti eguali per ciascuno di Essi. Per_20
All'udienza del 15.01.19 le parti si riportavano alle conclusioni già rese e la causa veniva trattenuta in decisione.
34 Con sentenza parziale n. 435/2019, la Corte d'appello adita così pronunciava: “Stabilisce che, con riferimento all'asse ereditario di , le quote spettanti a ciascuno Persona_21
dei coeredi , Parte_20 RT [...]
, sono pari ad 1/4 dell'intero asse, oltre ad 1/3 della quota di Parte_6 [...]
di tale asse ereditario;
_3
Stabilisce che fa parte dell'asse ereditario di RA LY solo la quota di 1/5 dei beni siti Con in Piazza Berardi n.4, via Seggio n.32 e la c.da Villa pini, sita in CP_5
Riforma la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la vendita dei beni ereditari;
Stabilisce, con riferimento all'asse paterno di che a Persona_2 [...]
e a , spettera' ¼ dell'eredità paterna ed 1/3 Parte_6 Parte_20
della quota di (pari a 1/6) di tale asse ereditario, mentre a _3 RT
, spetterà 1/3 dell'eredità di oltre 1/3 dell'eredità di
[...] Persona_2
(pari a 1/6) di tale asse ereditario;
_3
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di usucapione ed all'eccezione di prescrizione proposte da . _3
Dispone la remissione della causa sul ruolo, ai fini dell'espletamento di nuova perizia come da separata ordinanza”.
Con ordinanza emessa in pari data “ Ritenuto necessario disporre CTU, affinchè il consulente, esaminati gli atti di causa e disposto ogni altro accertamento ritenuto opportuno:
Proceda alla stima dei beni mobili, immobili (fabbricati) e fondi rustici appartenenti al patrimonio di RA LY, secondo i valori correnti;
Proceda alla formazione di 3 quote che tengano conto del fatto che: a) che le quote spettanti a ciascuno dei coeredi sono pari ad 1/4 dell'intero asse, oltre ad 1/3 della quota di , b) che fa parte dell'asse ereditario di RA LY solo la _3
quota di 1/5 dei beni siti in Piazza Berardi n.4, via Seggio n.32 e della c.da CP_5
c) che le quote devono comprendere un'uguale quantità di beni immobili, fondi rustici e beni mobili, nonché le rendite di tali beni;
Proceda alla divisione dei 4/5 dei beni siti in Piazza Berardi n.4, via Seggio n.32 e della c.da tra le parti, previa formazione di tre quote uguali;
CP_5
35 Proceda alla stima dei beni mobili, immobili (fabbricati) e fondi rustici appartenenti al patrimonio di secondo i valori di mercato correnti;
Persona_2
Proceda alla formazione di 3 quote che tengano conto del fatto che: a) che
[...]
e a , spettera' ¼ dell'eredità paterna Parte_6 Parte_20
ed 1/3 della quota di (pari a 1/6) di tale asse ereditario, mentre a _3 [...]
, spetterà 1/3 dell'eredità di oltre 1/3 dell'eredità RT Persona_2
di (pari a 1/6) di tale asse ereditario;
B) consideri ai fini della formazione _3 delle quote l'indennità versata a seguito dell'esproprio dei beni facenti parte dell'asse ereditario, e non anche i beni entrati nel patrimonio di terzi per usucapione;
c) le quote dovranno comprendere una eguale quantità di beni immobili, mobili e crediti, nonché 1/
3 delle rendite ricavate dalla gestione dei beni ereditari”, veniva nominato CTU l'ing.
. Persona_22
Con istanza o memoria del 5.4.2019 faceva presente che era Parte_1 stata revocata l'amministrazione per non aver presentato i RT rendiconti della sua gestione e per aver distratto gl'incassi della sua gestione e amministrazione comune in suo favore nonché perché lo stesso aveva occupato taluni beni comuni.
Con ricorso per sequestro giudiziario promosso da , depositato RT telematicamente in data 4.7.2019 è stato formulato quanto segue : “ nelle more del giudizio d'appello si è avuto, però, che il 18.7.2019 e Parte_1
hanno in maniera ingiustificata revocato la nomina Parte_4
di ad amministratore ex art. 1105 c. c. di entrambi i RT
patrimoni relitti dai loro genitori e nominato in sua sostituzione Parte_1
” e, pertanto , il ricorrente ha fatto istanza all'On.le Corte affinché la stessa
[...]
volesse :- emettere decreto inaudita altera parte ordinando il sequestro giudiziario dei beni immobili paterni e materni meglio sopra descritti da affidare in custodia ad un terzo nominando, che dovrà svolgere il proprio incarico osservando i criteri ed i limiti di legge o assegnandi in relazione alla amministrazione dei beni sequestrati e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia, ed emettere ogni ulteriore provvedimento di legge o del caso;
- ovvero, in via gradata ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti
36 di cui alle ragioni in diritto, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e provvedere ordinando il sequestro giudiziario dei beni immobili paterni e materni meglio sopra descritti da affidare in custodia ad un terzo nominando che dovrà svolgere il proprio incarico osservando i criteri ed i limiti di legge o assegnandi in relazione alla amministrazione dei beni sequestrati e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia, ed emettere ogni ulteriore provvedimento di legge o del caso.
Il sequestro veniva rigettato e rimessa la condanna alle spese alla decisione finale.
Con ordinanza del 16/3/2021,la Corte di Appello, disponeva : Ritenuto necessario, alla luce delle osservazioni mosse dalle parti sulla perizia integrativa allegata dal CTU e della documentazione allegata, disporre che il Consulente fornisca ulteriori chiarimenti e integrazioni sui seguenti punti: 1) Predisponga il CTU un piano di riparto delle rendite, avuto riguardo all'entità delle quote, cosi come indicate nella sentenza parziale, ed alla documentazione allegata, esaminando nello specifico anche la documentazione contabile prodotta dai coeredi e , procedendo, alla inclusione delle CP_10 RT
predette rendite nelle quote ereditarie. Il CTU, che di fatto, ha già proceduto ad un'indicazione dell'attivo, dovrà evidenziare, sempre nei limiti della documentazione allegata, gli eventuali acconti già percepiti dalle parti nel corso degli anni, di cui dovrà tenere conto necessariamente nella formazione delle quote;
potendo lo stesso considerare, quanto ai contratti di affitto e locazione per i periodi in cui manchino i rendiconti, anche eventualmente gli importi risultanti dagli anni precedenti, allo stesso titolo, qualora si abbia contezza dei rinnovi del contratti;
Proceda comunque il CTU, anche in caso di riscontrate lacune e carenze documentali, alla predisposizione di un piano di riparto delle rendite nei limiti della documentazione allegata agli atti;
(Si evidenzia che a pag. 21 delle sentenza parziale è scritto espressamente che: Bisognerà, inoltre, procedere alla divisione delle eventuali rendite e frutti civili dei beni ereditari, previa presentazione di rendiconto aggiornato da parte del coerede RT
, precisandosi nell'ordinanza del 25.02.20, la necessità di inglobare le
[...]
rendite predette nelle quote);2) Chiarisca il CTU i criteri di valutazione delle superficie scoperte (terrazzi), evidenziando, eventualmente, le ragioni per cui non ha proceduto
37 all'attribuzione a tali superfici di un valore inferiore a quello delle superfici coperte, secondo i coefficienti e/o indici di svalutazione di mercato;
procedendo, in ogni caso, all'indicazione del diverso valore degli immobili in caso di applicazione dei suddetti indici di svalutazione per le superfici scoperte ed al conseguente aggiornamento delle quote;
3) Chiarisca il CTU, quanto al cosiddetto ” (area catastalmente CP_18
identificata dalle particelle 163, 164, 167, 169 e 667 del foglio n. 5 del Comune di
PE) se al doppio inserimento di tale fondo sia nell'elaborato “Valutazione dei fondi rustici e terreni”, che nell'elaborato “Valutazione dei fabbricati e loro pertinenze”, corrisponda di fatto un'effettiva duplicazione della valutazione, anche ai fini della corretta determinazione del valore della quota (quella del coerede a cui Parte_6 risulta assegnato); 4) Proceda il CTU all'inserimento nelle quote dei crediti relative alle indennità di esproprio di accumulo del e del CP_14 Controparte_8 Controparte_7
Comune di Drapia) derivanti dalle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, trattandosi comunque di somme nella titolarita' delle parti, anche ai fini della riduzione dei conguagli in danaro;
PQM
Rimette la causa sul ruolo, per gli incombenti di cui in parte motiva, con termine al CTU Ing. fino al 28.02.21 per il Persona_22 deposito della relazione integrativa. Rinvia all'udienza del 16.03.21.”.
In data 3.3.2021 il CTU depositava un piano di divisione aggiornato.
In data 3.3.2021 il CTU depositava un piano di divisione aggiornato.
Con istanza nr.33 depositata l'8.5.2021, l'Avv. Ercole Massara nell'interesse del Suo assistito osservava che i rendiconti esposti dal CTU erano stati effettuati senza la completezza dei dati.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18/5/2021 il coerede RT
osservava che per il periodo 2013-2018 aveva amministrato i beni comuni, non in base ad un incarico assegnato ma in relazione alla riscossione delle somme versate dai conduttori dei beni dopo che erano stati nominati gli amministratori giudiziari dal
Tribunale di Vibo Valentia e poi concludeva chiedendo un supplemento della CTU.
In data 7.7.2021 il CTU depositava un'ulteriore relazione.
Con decreto nr. cron. 3477/2021 del 7.12.2021 la Corte disponeva al CTU di depositare una relazione integrativa.
38 In data 19.1.2022 il CTU depositava un'ulteriore elaborato peritale.
Con decreto del 02.10.23 il Consigliere Istruttore disponeva quanto segue:
“considerato che le parti hanno depositato note articolate in cui vengono sollevate osservazioni e censure rispetto all'elaborato peritale;
Ritenuto necessario che il CTU prenda visione di dette note, al fine di rispondere alle osservazioni delle parti, in particolare in ordine alla mancata considerazione di tutti i frutti civili percepiti in relazione agli immobili occupati, nonché ai criteri di determinazione delle rendite dei beni ereditari, oltre che alla formazione delle quote
PQM
Rinvia all'udienza del 05.02.24
, con termine alle parti fino al 25.11.23 per la trasmissione delle note contenenti le osservazioni al CTU, e termine al CTU fino al 10.01.23 per il deposito di relazione contenente una sintetica valutazione delle osservazioni “.
Con ulteriore relazione depositata in data 15.1.2024 il CTU , Ing. Persona_22
rispondeva alle ulteriori osservazioni avanzate dalle parti.
Depositata CTU e successivi chiarimenti, a seguito di osservazioni formulate dalle parti,
e deposito di perizie integrative, a seguito di mutamento di valore dei beni ereditari, con ordinanza del 28.10.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio e fissava per la discussione l'udienza collegiale del giorno 17 dicembre 2024, assegnando alle parti il termine di dieci giorni liberi prima di tale udienza per lo scambio delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di cinque giorni liberi prima per lo scambio delle memorie di replica.
All'esito dell'udienza camerale del 17 dicembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'asse materno occorre evidenziare che non sono insorti contrasti tra le parti circa il fatto che il relictum di vada diviso in quote uguali, Persona_21
essendosi aperta, con riferimento a tale asse ereditario, la successione ab intestato, ed avendo tutti i coeredi, in quanto figli del de cuius, diritto ad ¼ del patrimonio ereditario per come stabilito dalla sentenza parziale emessa da questa Corte e passata in giudicato, secondo cui “ con riferimento all'asse ereditario di , le quote spettanti Persona_21
39 a ciascuno dei coeredi , , Parte_20 RT [...]
, sono pari ad 1/4 dell'intero asse, oltre ad 1/3 della quota di Parte_6
di tale asse ereditario;
_3
Stabilisce che fa parte dell'asse ereditario di RA LY solo la quota di 1/5 dei beni siti in Piazza Berardi n.4, via Seggio n.32 e la c.da Villa dei pini, sita in . CP_5
Tutte le parti, poi, sono d'accordo di assegnare i beni mobili e immobili , mediante estrazione a sorte, con divisione e assegnazione dei beni pervenuti in parti eguali, secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU d'allegare alla sentenza, e con delega per un notaio che dovrà curare e adempiere esclusivamente quelle attività o funzioni meramente esecutive che riguardano la estrazione a sorte delle quote , l'analisi dei documenti, esterni al titolo e successivi conferendo la facoltà di avvalersi anche di tecnici per effettuare il frazionamento e l'accatastamento dei lotti che vengono attribuiti o assegnati dopo il procedimento del sorteggio della porzione dei beni ereditari e con ordine al conservatore dei registri Immobiliari territorialmente competente o altro ufficio che verrà demandato di attenersi ai suddetti atti conseguenza della emanata o della sentenza successiva che verrà emanata, trascrivendoli e riportandoli nei pubblici registri con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Il consulente tecnico, stimata l'intera massa ereditaria, ha elaborato e predisposto il progetto di divisione prevedendo dei correttivi tramite “conguagli” in denaro.
A proposito dei criteri generali da seguire, la giurisprudenza ha affermato che nella divisione delle cose comuni «non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria (ad esempio quella degli immobili), ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in
40 genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere»
(Cass. n. 2086/92).
Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che «in materia di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura» (Cass. n. 726/18).
Il criterio del minimo conguaglio soddisfa l'esigenza che la quota sia prevalentemente formata in natura, riservando al conguaglio la «funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote» (Cass. n. 726/18, in motivazione).
Applicando questo criterio, specificamente elaborato e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e non ravvisandosi altri criteri a cui annettere, eventualmente, una prevalenza ai fini della corretta regolazione della vicenda divisoria in esame, l'unica ipotesi di progetto di divisione predisposto e che questa Corte può approvare e sulla cui base disporre l'assegnazione ai coeredi delle porzioni dei beni che formano la massa è quella indicata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 16.01.2024
(pagg. 3 e 14).
Inoltre ‒ fatto tutt'altro che marginale ‒, il progetto di divisione che prevede il minimo conguaglio è conforme al criterio per cui (tendenzialmente) le porzioni devono essere formate in modo per quanto possibile omogeneo (art. 727 c.c.), in linea con il diritto di ciascun coerede di avere la sua parte «in natura» (art. 718 c.c.).
A questo proposito, va ricordato che il contenuto del diritto dei comproprietari ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, «consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere» (Cass. n.
27405/13).
Questa Corte deve osservare sul punto, per completezza di analisi, che, potendosi fare luogo al sorteggio soltanto dopo che sia passata (eventualmente) in giudicato la sentenza, operazione condizionata ad una istanza di parte, è evidente che non è intaccata e non è
41 esclusa la facoltà dei coeredi, entro i limiti dell'autonomia privata, di addivenire ad accordi sulle assegnazioni dei beni, pattuendo se del caso i conguagli.
La regola è dettata allo scopo evidente di non consentire assegnazioni dotate di effetti definitivi nell'incertezza del presupposto della stabilità dell'atto di ripartizione dei beni comuni.
Secondo un principio consolidato l'estrazione a sorte è stabilita dall'art. 729 c.c. quale criterio di assegnazione ai coeredi delle porzioni uguali, a garanzia di ogni possibile favoritismo, così che non è consentito sostituire al detto criterio quello diverso della attribuzione.
Nel caso in esame le porzioni sono uguali: tanto agli attori quanto ai convenuti spetta ¼.
Le parti hanno già più volte manifestato e confermato la loro volontà di procedere all'estrazione a sorte delle proposte di n. 3 quote proposte e formate dal CTU nel “Piano di divisione asse ereditario RA LY” da pag. 3 a 14.
In sintesi, va approvato il progetto di divisione in queste porzioni, che saranno oggetto di assegnazione in comproprietà indivisa, così come articolato dal CTU.
Essendo definita con la presente sentenza parziale la questione in merito alla suddivisione dell'eredità materna, le relative spese del giudizio sono poste a carico della massa ereditaria.
Con riferimento all'asse paterno di ritiene questa Corte di dover Persona_2
procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione in considerazione dell'approvazione ed entrata in vigore del nuovo PSC del Comune di PE che modifica la situazione urbanistica edilizia del fondo Labirinto e, quindi, il suo valore, per come confermato dallo stesso CTU all'udienza del 14 maggio 2024.
Sul punto, ritiene infatti questa Corte di condividere il principio secondo cui la stima per la formazione delle quote dei beni in comunione deve essere compiuta al tempo in cui viene effettuata la divisione e non con riferimento alla data di apertura della successione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato (cfr. ex plurimis Cass.
Civ.21632/10), atteso che il riferimento alla stima di beni ereditati, al tempo dell'apertura della successione ovvero ad un'epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del
42 giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico (cfr. Cass. Civ.
10037/09).
Nella sentenza citata si precisa che si può far riferimento ad una stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione ( ma comunque non eccessivamente risalente nel tempo) solo ove si accerti che per una stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento del valore che ne renda necessario l'adeguamento al momento della stima, mentre nel caso di specie, vi sono state vicende, puntualmente evidenziate, che hanno inciso in maniera significativa sulla compagine ereditaria.
Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene dunque la Corte necessario procedere all'espletamento di una nuova CTU che tenga conto della variazione per come sopra descritta, con conseguente rimessine della causa sul ruolo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, pronunciando parzialmente sull'appello avverso le sentenze n.413/12
e 697/12, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dispone, con riferimento all'asse ereditario di , lo scioglimento della Persona_21
comunione ereditaria sui beni indicati e descritti nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 16.01.2024, a firma dell'ing. tramite Persona_22 attribuzione per estrazione a sorte delle porzioni individuate in conformità all'ipotesi approvata con i contenuti e nei termini di cui in motivazione;
2. dispone che al sorteggio si faccia luogo, su istanza di parte, all'esito dell'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. spese del giudizio alla massa;
3. dispone la remissione della causa sul ruolo, ai fini dell'espletamento di nuova perizia come da separata ordinanza.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Giovanna Gioia dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
43