Articolo 10 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60
Articolo 9Articolo 11
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3 marzo 1963
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8 maggio 1970
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18 agosto 1977
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14 marzo 1988
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6 maggio 1998
Art. 10. PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513 (8) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992." --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 61 comma 3) che "L'erogazione dei fondi di cui all' articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall' articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall' articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355 , e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite."
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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