Articolo 790 del Codice di procedura civile
Articolo 747Articolo 749
Versione
21 aprile 1942
Art. 790.
(Operazioni davanti al notaio).

Se a dirigere le operazioni di divisione e' stato delegato un notaio, questi da' avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e' comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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