Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 1481/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CERRETO Controparte_1 C.F._1
CAROLINA e FABIO MORRA, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE ii, 110/5, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio CP_2 in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp avviso addebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22-1-2025, l'istante in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali emessi dall di cui all'avviso di CP_2 addebito n. 371 2024 0016374967000, per omissioni contributive, gestione commercianti, relative agli anni da dicembre 2021 a dicembre 2023 per un ammontare pari a euro 4871,52, all'uopo, ha convenuto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e la per chiedere l'annullamento del ruolo con sospensione CP_2 CP_3 dell'esecutività; ha contestato, con varie argomentazioni, la fondatezza della pretesa contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che eccepiva il difetto di CP_2 legittimazione della nel merito chiedeva dichiararsi la cessazione della materia CP_3 del contendere. La società di cartolarizzazione restava contumace.
***** Si rileva, in via preliminare, la carenza di legittimazione per considerato CP_3 che la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. CP_2
13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001,
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, come nella specie, non sono stati oggetto della cessione in discorso. Nel merito, l'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per la gestione commercianti per gli anni dal 2012 al 2023, dovuti per l'attività esercitata dall'opponente quale liquidatore della Parte_1
In merito alle pretese predette dalla documentazione depositata nelle more del giudizio dalla difesa dell' risulta che sono intervenuti provvedimenti di sgravio, per cui nulla CP_2 più risulta dovuto a tale titolo (v. comunicazioni di annullamento del 19-2-2025 e del 22- 5-2025). In ragione dell'annullamento della pretesa da parte dell' deve essere dichiarata la CP_2 cessazione della materia del contendere, restando assorbite tutte le eccezioni relative al merito della pretesa. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso
2 che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Lo sgravio, il quale è riconoscimento dell'infondatezza della pretesa, successivo al deposito del ricorso comporta che le spese vanno poste a carico dell' e si liquidano CP_2 come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
il Giudice così decide: 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'avviso di addebito opposto;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_2 favore dell'opponente che si liquidano in € 1100,0, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 11/06/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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