CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.351/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.307/2021 resa dal Tribunale di
NA il 15.5.2021 e depositata in data 1.6.2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per forniture edili
vertente tra
Parte_ c.f. , in persona del suo legale rappresentante, Parte_2 P.IVA_1 difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Matarazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nicosia via Umberto 39
- appellante, appellata incidentale -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, , nata a [...] il [...] C.F._2 Controparte_3
c.f. , difesi dall'avv. Salvatore Cinnera Martino per C.F._3
procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in S. Agata Militello via San Giuseppe 51 - appellati, appellanti incidentali -
1 All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte Con ricorso depositato in data 8.7.2016, chiedeva al Tribunale Parte_2
di Caltanissetta ingiungersi il pagamento della somma di € 24.688/39, oltre interessi e spese, nei confronti dei signori , Controparte_3 CP_1
e – nella qualità di eredi per legge di
[...] Controparte_2 [...]
deceduto il 9.9.2014 – in virtù di forniture effettuate per materiali Per_1
edili, come risultante dalla dichiarazione di riconoscimento del debito della somma di € 23.000/00 sottoscritta dal de cuius il 21.7.2006 e da ulteriori buoni di successive consegne di merci effettuate fino al 2011, sottoscritti dal ricevente con indicazione della data di consegna, tipo, quantità e prezzo del materiale edile fornito per il complessivo ammontare di € 1.688/39, il tutto rimasto impagato nonostante la diffida raccomandata del 17.12.2015 inviata agli eredi, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo n.404 del
4.11.2016, notificato insieme al ricorso il 14.11.2016.
Gli ingiunti proponevano opposizione contestando la propria qualità di eredi di
. Contestavano, in ogni caso, il credito portato dal d.i., Persona_1
evidenziando che dall'esame della contabilità del non era Persona_1
emersa traccia di forniture effettuate dalla fra il 2006 ed il 2011, CP_4
2 periodo in cui sarebbe maturato il credito. Esistevano fatture relative a periodi precedenti, risultate però compensate o pagate. Dichiaravano di non conoscere o disconoscere le firme apposte sulla ricognizione di debito del 21
luglio 2006 – debito comunque insussistente – e sui buoni di consegna.
Eccepivano la prescrizione dei crediti.
Part Si costituiva l'opposta che prendeva posizione sulle Parte_2
contestazioni e difese degli opponenti, ribadendo la sussistenza del credito e rilevando che il decorso della prescrizione era stato reiteratamente interrotto.
Con sentenza n.307/2011 il Tribunale di NA accoglieva l'opposizione ritenendo fondata ed assorbente l'eccezione degli opponenti sulla propria qualità di eredi di , dagli stessi negata. Condannava Persona_1
l'opposta alle spese di lite.
La soccombente propone appello sulla base dei motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2697 E 467 C.C., ERRATA INDIVIDUAZIONE DEI FATTI INTEGRANTI
L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ
Se pur è vero che la delazione non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria anche l'accettazione espressa o tacita da parte del chiamato, è altrettanto vero che gli opponenti hanno inequivocabilmente dato atto di essere eredi di documentando molteplici atti/fatti Persona_1
integranti l'accettazione tacita dell'eredità.
Invero, già col ricorso per ingiunzione è stato prodotto il certificato di stato di famiglia da cui risulta la composizione del nucleo familiare del de cuius alla data del decesso.
Indi, nel giudizio di opposizione è stata allegata la visura camerale della società di persone denominata “Eredi
di Pino Maggio s.n.c.”, di cui sono soci gli opponenti che esercitano l'impresa del de cuius nella medesima sede
(vicolo Vanaria n.7 a Nicosia), utilizzando come ragione sociale proprio il nome del loro dante causa e
3 qualificandosi espressamente “EREDI”.
Inoltre, alla luce del petitum spiegato dai medesimi opponenti, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione formulano domande che ineluttabilmente postulano la loro qualità di eredi (dunque, integranti l'accettazione tacita dell'eredità), allorquando chiedono:
Pa Pt_
“Ritenere e dichiarare che i corrispettivi delle forniture fatte fino al 2007 dalla al sig. Per_1
, per quanto non già pagate, furono compensate, per volere e potere del suo accomandatario
[...]
, col debito che costui aveva con i per i lavori da quest'ultimo eseguiti nel fabbricato Parte_3 Per_1
dei signor ad Acquedolci;
Persona_2
Ovvero, ritenere e dichiarare che il sig dovrà pagare agli opponenti il corrispettivo di Parte_3
quelle opere, come stimato dal nominando CTU, con interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 a far data dal
31.3.2007 fino all'effettivo soddisfo;
Conseguentemente, condannar a pagare agli opponenti il corrispettivo come liquidato dal Parte_3
nominando ausiliario, con interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 a far data dal 31.3.2007 fino all'effettivo soddisfo”;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che gli opponenti nulla devono all'oppost CP_5
Ma c'è di più: con la memoria ex art.183 VI n.2 c.p.c. l'appellante ha prodotto copia dell'atto di citazione in opposizione ad altro decreto ingiuntivo (403/2016 del Tribunale di NA) azionato da contro Parte_3
i medesimi , e , sempre nella qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2 CP_1 [...]
, che in quella sede – pur denegando la loro qualità di eredi – ponevano altre domande Per_1
riconvenzionali.
L'art.476 c.c. recita che “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”
e, in coerenza la Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 23.7.2019 n.19833) statuisce che “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà
4 di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”.
Nello stesso senso, secondo Cass. Civ. sez.II 29.3.2005 n.6574, “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunziare o concludenti al fine di desumerne la volontà di accettare”.
Inoltre, l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità è comprovata dall'atto pubblico di vendita del 15.9.2020 in notaio da NA (rep. 31.551 - racc. 14158) evidenziando, ai sensi dell'art.345 co.3 c.p.c., che trattasi di Per_3
documento che non era possibile produrre nel giudizio di primo grado;
in tale atto pubblico, nell'attestare la provenienza dei diritti sul bene di cui sono venditori, i signori , e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
dichiarano di averli acquisiti per successione legittima del de cuius .
[...] Persona_1
IN ORDINE AL MERITO
Non essendo il Tribunale entrato nella trattazione del merito della causa, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni di cui al giudizio di primo grado, riproponendole espressamente.
Gli opponenti hanno contestato la veridicità delle forniture, asserendo che non vi sia riscontro nelle scritture contabili;
invero, l'eventuale irregolarità fiscale dell'operazione commerciale non ne esclude la veridicità e,
dunque, la debenza del relativo corrispettivo allorché vi sia la prova della materiale esecuzione della prestazione dedotta e la formale ricognizione del debito.
Gli opponenti allegano di un affare del 2004 tra e , quale persona fisica e Persona_1 Parte_3
Pa dunque soggetto diverso dalla che in ogni caso non può configurare alcuna ipotesi di Parte_2
compensazione, stante l'eterogenità dei soggetti titolari dei rapporti che si pretenderebbe di compensare.
5 Sempre gli opponenti ritengono di dover disconoscere le firme apposte sulla ricognizione di debito del
21.7.2006 per €23.000,00) e sui c.d. buoni di consegna per la restante complessiva somma di € 1.688/39.
Tale eccezione si appalesa dilatoria e temeraria e - intendendo l'appellante valersi dei documenti la cui sottoscrizione è disconosciuta – ai sensi dell'art.216 c.p.c., ha ritualmente chiesto la verificazione delle sottoscrizioni contestate, con riserva di produzione degli originali e di indicazione delle scritture da servire come comparazione.
Infine, senza precisare di qual tipo di prescrizione intenda valersi, controparte ha opposto che le ragioni di credito di cui alla ricognizione del 21.7.2006 sarebbero prescritte per mancanza di atti interruttivi, mentre vi sono ripetute ed univoche ricognizioni di debito puntualmente effettuate nel corso degli anni sia dal debitore originario , che dei di lui eredi. Persona_1
ISTANZE ISTRUTTORIE
Il titolo posto a base della domanda è una titolata ed espressa ricognizione di debito a firma di
[...]
. Per_1
Ciò nonostante, anche al fine di contrastare l'avversa, infondata, eccezione di prescrizione, si insiste per essere ammessi alla prova delle seguenti circostanze:
1. vero che la M nel corso degli anni effettuò numerosissime forniture di materiali alla ditta Parte_2
individuale di e che le stesse erano documentate su buoni di consegna sottoscritti da Persona_1
quest'ultimo e/o da suoi operai;
2. vero che il pagamento delle forniture medesime assai spesso veniva regolato mediante dilazioni anche molto distanti nel tempo e che accadeva che le ripetute forniture non venissero documentate con fattura fiscale;
3. vero che in più occasioni mi trovai presente allorché , legale rappresentante della Parte_3
Par ed il sig discutevano di affari espressamente ebbe a riconoscere e Parte_2 Persona_1 Per_1
confermare anche il debito di €.23.000,00 per forniture precedenti all'anno 2006;
6 4. vero che esse parti si davano atto che tale debito risultava documentato in una formale ricognizione di debito;
5. vero che in tali occasioni, in ogni caso annualmente e fino a poco tempo prima della scomparsa d
[...]
, allorché i predetti procedevano ad una reciproca ricognizione dello stato dei rapporti;
Per_1
Si indicano quali testimoni: , residente a [...]in vicolo Beato Felice n.7 Testimone_1 Testimone_2
, residente a [...], in C.da Brezzo sn.”
[...]
6. vero che riconosco come mia la sottoscrizione apposta in calce al buono di consegna che adesso LL mi mostra (buoni di consegna allegati al ricorso per decreto ingiuntivo);
7. vero che – come di consueto accadeva - ritirai il materiale ivi descritto in nome e conto d , Persona_1
titolare della omonima impresa di costruzioni con sede a Nicosia in vicolo Vanaria n.7;
Si indicano quali testimoni , residente a [...]in C.da Spina Santa sn. , Testimone_3 Controparte_6
Controparte_ residente a Nicosia in C.da Indovino sn. , residente a in via Mammafiglia n.4.
Inoltre, intendendo valersi dei documenti la cui sottoscrizione è disconosciuta, ai sensi dell'art.216 c.p.c., si chiede procedersi alla verificazione delle sottoscrizioni contestate, instando all'uopo per la nomina di C.T.U.
Gli appellati si sono qui costituiti, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale in relazione alla disciplina delle spese.
Con ordinanza del 20.2.2023, ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di verificazione ex art.216 c.p.c. della parte appellante, la Corte nominava CTU il dott. disponendo una indagine grafologica della sottoscrizione Persona_4
di , mediante “la comparazione tra le sottoscrizioni di Persona_1 [...]
disconosciute (ovvero quella apposta in calce alla ricognizione di Per_1
debito del 21.7.2006 e quelle apposte sui buoni di consegna, allegati dal n.4 al
n.30 al fascicolo della parte convenuta in opposizione), e quella apposta da
nella carta di identità depositata presso gli uffici dello Stato Persona_1
7 Civile del Comune di Nicosia (Comune di ultima residenza del ) Per_1
verificando se le sottoscrizioni disconosciute possano considerarsi autentiche
o meno”, rigettando le ulteriori istanze istruttorie proposte dalle parti, in parte generiche e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato solo in parte, mentre quello incidentale deve essere rigettato, nei limiti e per le motivazioni appresso espresse.
Deve premettersi, che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent.
n.4889/2016 e sent. n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è
tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e
sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli
elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e
con il percorso argomentativo seguito”.
Circa la qualità di eredi legittimi di , gli opponenti ed oggi Persona_1
8 appellati hanno eccepito l'assenza della prova della loro accettazione (anche tacita) dell'eredità. Ma la presentazione di domande ed eccezioni riconvenzionali, di cui agli atti di causa, costituisce in senso logico-giuridico
“un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non si
avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”, integrando una accettazione tacita dell'eredità di cui all'art.476 c.c., in accordo con la costante interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte.
In questo senso, per tutte, Cass. Civ. sez.II 6.6.2018 n.14499, ai sensi della quale “L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di
un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi,
ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare
l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune
modo di agire di una persona normale, ed è implicita nell'esperimento da parte
del chiamato di azioni giudiziarie”.
Inoltre, quale circostanza dirimente, la creditrice ha prodotto l'atto pubblico del
15.9.2020 in notaio da (rep. 31.551 - racc. 14158), a Persona_5 Per_6
mezzo cui , e hanno Controparte_3 CP_1 Controparte_2
venduto ai signori e tutti i loro diritti (3/15 CP_8 Controparte_9
indivisi) sull'appezzamento di terreno sito in Calascibetta contrada Destra (C.T.
foglio 75 part.636), dichiarando esser pervenuti “giusta successione legittima
in morte del rispettivo coniuge e genitore , nato a [...]_1
(EN) il 14 aprile 1960, deceduto a Messina il 9 settembre 2014 (Den. n.1376
vol. 9990 del 31 agosto 2015, Agenzia delle Entrate di - accettazione Per_6
tacita di eredità trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di il giorno Per_6
9 11 settembre 2018 ai nn.5766/4934”.
Trattandosi di documento che non era possibile produrre nel giudizio di primo grado, essendo venuto ad esistenza successivamente alla consumazione dei termini per le istanze istruttorie, la relativa produzione è certamente ammissibile ai sensi dell'art.345 co.3 c.p.c. e comprova la legittimazione passiva degli opponenti quali eredi di . Persona_1
Venendo al merito della pretesa creditoria, la CTU espletata a seguito dell'istanza di verificazione presentata dalla creditrice ex art.216 c.p sul documento di riconoscimento di debito del 21.7.2016 e sui buoni di consegna di successivi altri materiali edili, ha dato l'esito di cui appresso (v. pagg.5 e 34
elaborato peritale del 5.12.2023):
“Le firme disconosciute oggetto di verifica sono apposte su fogli a righe
premarcate, nello specifico in calce ad una ricognizione di debito datata
21.7.2006 e su buoni di consegna compilati e firmati tra il 2006 e il 2011,
nonché ulteriori buoni di consegna privi di data.
Nel complesso i reperti in verifica sono 28 e verranno indicati con l'indicazione
alfanumerica da V1 a V28, seguendo un ordine cronologico di emissione dal
2006 in poi;
i buoni indicati con V26, V27, e V28 non presentano data di
emissione (…)
In relazione alle osservazioni mosse dalla CTP, si rileva la piena concordanza
degli elementi grafici rilevati e analiticamente riportati dal consulente nella
CTU.
La medesima conclusione di autografia in riferimento alle firme attribuite a
e l'iter metodologico seguito, pertanto confortano, Persona_1
10 rafforzandole, le conclusioni alle quali è pervenuto lo scrivente.
RISPOSTA AL QUESITO
Rispondendo al quesito posto dal Giudice, ovvero <
è opportuno operare, mediante l'espletamento di una consulenza grafologica,
la comparazione tra le sottoscrizioni di disconosciute Persona_1
(ovvero quella apposta in calce alla ricognizione di debito del 21.7.2006 e
quella apposta sui buoni di consegna, allegati dal n.4 al n.30 al fascicolo della
parte convenuta in opposizione), e quella apposta da nella Persona_1
carta d'identità depositata presso gli uffici dello stato civile del Comune di
Nicosia (Comune di ultima residenza del ) verificando se le Per_1
sottoscrizioni disconosciute possano considerarsi autentiche o meno>>, alla
luce delle indagini condotte, è possibile affermare quanto segue:
- le firme apposte in calce alla ricognizione di debito datata 21.7.2006 indicata
con V1 e ai buoni di consegna indicati con V2, V5, V9, V10, V11, V12, V13,
V20, V21, V23, V25, V28, sono del tutto riconducibili alla mano ed alla
gestualità grafica del Sig. ; Persona_1
- le restanti firme apposte sui buoni consegnati al CTU e parimenti oggetto di
indagine indicate con V3, V4, V6, V7, V8, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V22,
V24, V26, V27, non sono riconducibili alla mano e alla gestualità grafica del
sig. .” Persona_1
Ciò posto, deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di compensazione del credito
Parte azionato da con altri asseriti crediti del de cuius Pt_2 Persona_1
nei confronti di quale persona fisica, quindi non in Persona_7
rappresentanza della società appellante, con conseguente diversa titolarità ed
11 eterogeneità dei rapporti obbligatori sottostanti ai crediti azionati in giudizio e l'assenza di alcuna documentazione scritta comprovante la volontà delle parti nel senso della invocata compensazione, ciò che rende irrilevanti le prove orali dedotte sul punto dagli originari opponenti.
Merita accoglimento, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di con riferimento alla dichiarazione di riconoscimento del Persona_1
debito di €23.000/00 datata 21.7.2006, la cui autenticità della sottoscrizione del de cuius è stata positivamente verificata ( Parte_4
DICHIARO DI DOVERE DARE ALLA DITTA MAEDIL, LA SOMMA DI E
23000.00 DICO VENTIOTREMILAEURO X MATTERIA DA ME GIA'
RITIRATO”), atteso che non risulta allegato alcun successivo atto interruttivo nei termini della prescrizione ordinaria ex art.2946 c.c., sussistendo agli atti solo la copia di una missiva del 17.12.2015 apparentemente indirizzata ai signori , e , riguardo cui Controparte_3 CP_1 Controparte_2
però non vi è prova di consegna, né tantomeno della sua effettiva spedizione postale, così come eccepito dagli stessi opponenti.
Sono inammissibili le richieste di prova orale formulate dall'opposta ed appellante circa asseriti atti interruttivi della prescrizione, vista la formulazione generica degli articolati di prova, privi di qualsiasi riferimento temporale in ordine all'accadimento che si intenderebbe dimostrare.
Per l'effetto, dovrà ritenersi prescritto il credito rinveniente dalla ricognizione datata 21.7.2006, in quanto antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 14.11.2016, essendo pacifico che “Il mero deposito in cancelleria
del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva
12 della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del
ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà
dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che
conduce all'estinzione del diritto” (Cassazione civile sez.VI sent.
n.27944/2022).
Del pari, con riferimento ai successivi buoni di consegna allegati con indicazione delle merci consegnate e del prezzo di vendita, la cui sottoscrizione di è stata verificata come autentica (v. pag.34 Persona_1
dell'elaborato peritale, “le firme apposte in calce … ai buoni di consegna
indicati con V2, V5, V9, V10, V11, V12, V13, V20, V21, V23, V25, V28, sono
del tutto riconducibili alla mano ed alla gestualità grafica del Sig.
[...]
), devono considerati prescritti i crediti rinvenienti dai documenti Per_1
datati 3.8.2006 (V2) e 5.10.2006 (V5), mentre i restanti indicanti le date tra il
12.7.2007 e l'1.2.2011 (V9, V10, V11, V12, V13, V20, V21, V23, V25)
assommano a € 602/89 e il buono di consegna descritto nella CTU quale documento V28 risulta invece privo di data, per l'effetto quest'ultimo dovendo considerarsi attinto dalla eccezione di prescrizione.
In conclusione, deve quindi ritenersi provato il credito nei limiti di quanto sopra,
per la complessiva somma di € 602/89, a cui devono aggiungersi gli interessi calcolati ex D.Lgs. n.231/02 trattandosi di transazione commerciale.
Per quanto attiene, invece, il motivo di appello incidentale attinente alla liquidazione delle spese del procedimento avanti il Tribunale, lo stesso deve considerarsi assorbito dal diverso esito della causa, che impone, con la parziale riforma della sentenza impugnata, una nuova ed unitaria disciplina
13 delle spese dei due gradi di giudizio.
Considerata la soccombenza reciproca delle parti, considerato che sarebbe bensì prevalente la soccombenza della ma che ciò è dipeso CP_4
dall'estinzione per prescrizione di gran parte dei crediti azionati (che persistono seppur solo quali obbligazioni naturali) e non dalla loro intrinseca insussistenza, si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione integrale delle spese, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.351/2021 R.G.
cont., in parziale riforma della sentenza n.307/2021 resa dal Tribunale di NA
il 15.5.2021 e depositata in data 1.6.2021,
Condanna , e – nella Controparte_3 CP_1 Controparte_2
qualità di eredi per legge di – al pagamento pro quota della Persona_1
somma di € 602/89 oltre interessi commerciali ex D.lgs. n.231/2002 dalla
Parte domanda all'effettivo pagamento, in favore di Parte_2
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in quote eguali, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
14