Articolo 1 della Legge 30 luglio 1952, n. 1100
Articolo 2
Versione
10 settembre 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.
Entrata in vigore il 10 settembre 1952