Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.