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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2213/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA PAOLA Parte_1 C.F._1
DAFNE MARIA, elettivamente domiciliato in V.LE RIMEMBRANZE N. 6 21047 SARONNO presso il difensore avv. CIPOLLA PAOLA DAFNE MARIA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GONZATI MARIA P_ C.F._2
GR e dell'avv. BERETTA FRANCESCO ( ) VIA GARIBALDI 4 21047 C.F._3
SARONNO; elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 4 21047 SARONNO presso il difensore avv. GONZATI MARIA GR
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 784/2024 del
Tribunale di Busto e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti nel precedente
pagina 1 di 11 grado: disattesa ogni contraria istanza: A)- accertare e dichiarare la responsabilità della OR
nella causazione del danno, per i fatti di cui alla narrativa, in capo all'appellante P_ [...]
e per l'effetto; Pt_1
B)- condannare la OR al risarcimento del danno da diffamazione, a mezzo stampa, P_
e/o con altri mezzi di comunicazione di massa, in favore del signor , (o comunque per Parte_1
ogni altro fatto illecito affine che si ravvisi ) nella misura di € 20.000,00, per tutti motivi di cui alla narrativa o nella diversa misura che si riterrà di giustizia.
C) - respingere tutte le domande, anche nuove, tardive ed inammissibili, formulate dalla OR P_
, in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
D) In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. in via istruttoria: ferma ogni produzione giudiziale ad atti e ferma la prova per testi sui capitoli di prova numerati da 1 a 3 e con i testi di seguito indicati:
1) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 02.02.23 del Comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi: - è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1 dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del Pt_1 male...sappilo...sappilo...l'ha fatto più di una volta” e infine: “si crede Dio probabilmente” - che andavano in onda sulla emittente Radiofonica “Radiorizzonti?”;
2) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 02.02.23 del Comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi - è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1
dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del Pt_1 male...sappilo...sappilo...l'ha fatto più di una volta” e infine: “si crede Dio probabilmente” - che andavano in onda in diretta video sulla piattaforma in diretta streaming “Civicam Saronno?”;
3) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 2/2/2023 del comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi: “ è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1 dico io che lo so” e poi ancora: “Amadio è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del male… sappilo…..o … L'ha fatto più di una volta” e infine : “ si crede Dio probabilmente” alla Per_1
presenza del presidente del Consiglio Comunale Avv. Pierluigi LL, del Sindaco, Sig. Persona_2
del Segretario Comunale, Sig.ra di una dipendente comunale, sig.ra Persona_3 [...]
e di alcuni Assessori e Consiglieri Comunali?” CP_2
Si indicano quali testimoni:
- , via Monte Pasubio n. 13, Saronno - , via Trento n. 40, Saronno- Testimone_1 Parte_2
Parisella Antonio, via Gaudenzio Ferrari n. 10/A, Saronno - RE Francesco, via Oberdan n. 26,
Saronno - , via Bossi n. 32, Saronno - , via San Testimone_2 Testimone_3
pagina 2 di 11 n. 26/B, Gerenzano (VA) Dipendente Comunale, , presso Persona_4 Controparte_2
Comune di Saronno
Salvis Iuribus”
Per P_
“ Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decidere:
In via preliminare: dichiarare inammissibili l'appello e le domande proposte dal sig. per Parte_1
i motivi illustrati ai punti D.
1-D.3 della comparsa di costituzione in appello;
Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta e a conferma della sentenza n. 784/2024 del 15/06/2024 del Tribunale di Busto Arsizio respingere la domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio pubblicata il 15/06/2024, condannare l'appellante alle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante nell'atto di citazione in appello e all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dal suo difensore all'udienza
14.01.2025. Nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova da 11 a 18) compreso indicati nella comparsa di costituzione in appello, con i testi ivi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consigliere del Comune di Saronno, conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies cpc, Vicesindaco di Saronno, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone la P_
condanna al risarcimento dei danni, per averlo asseritamente diffamato. Al termine della seduta del
Consiglio Comunale di Saronno del 02.02.2023, mentre era ancora in corso la registrazione e trasmissione in diretta sull'emittente radiofonica “Radiorizzonti”, e la diretta streaming sulla piattaforma “Civicam Saronno”, asseritamente alla presenza di altri consiglieri comunali e di dipendenti del Comune, avrebbe affermato quanto segue: è una brutta persona … fa del P_ Pt_1 male…fa del male, te lo dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su Pt_1 di te per farti del male…sappilo…sappilo…l'ha fatto più di una volta” “si crede Dio probabilmente”.
pagina 3 di 11 Tali parole sarebbero state percepite non solo da chi era presente in aula, ma anche dagli ascoltatori della trasmissione radiofonica e della diretta streaming.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree. P_
Il Giudice di prime cure, che ha accolto le istanze istruttorie testimoniali, con sentenza nr 784/24, pubblicata il 15.6.2024, ha escluso la configurabilità della diffamazione, con riferimento alle persone che seguivano i lavori a distanza, avendo accertato, tramite istruttoria testimoniale, che la non era P_
consapevole della registrazione e diffusione delle proprie dichiarazioni. Infatti, le affermazioni sono state pacificamente rese dopo la fine della seduta consiliare, quando i microfoni avrebbero dovuto essere spenti e la trasmissione e registrazione, sia radiofonica che streaming, avrebbero dovuto essere interrotte.
Quanto alla diffamazione in presenza, sulla base dell'istruttoria testimoniale, svolta all'udienza del
15.11.2023, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la presenza di almeno un'altra persona (oltre a
LL, con il quale stava conversando che avrebbe ascoltato le parole della Per quanto due P_ P_
testi, che ascoltavano la trasmissione (RE e , abbiano affermato di avere sentito la Tes_1
presenza di altre voci durante la conversazione di cui è causa (“brusio”), per il Tribunale non è stato dimostrato se qualcuno, e in tal caso chi, potesse effettivamente udire le frasi di Inoltre, le P_
riprese video, prodotte da non avrebbero dimostrato che fossero presenti terzi soggetti, dato Pt_1
che esse non inquadrano i partecipanti al colloquio. In conclusione, il Giudice di primo grado, ritenute non provate le circostanze integranti il fatto di reato, ha rigettato le domande del ricorrente;
ha compensato integralmente le spese di lite, poiché solo grazie all'istruttoria è stato possibile appurare circostanze non conoscibili da prima del giudizio (fattori estranei alle parti, ignoti alle stesse e Pt_1
che non avrebbero dovuto sussistere, come il mancato spegnimento dei microfoni, ecc.).
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma, sulla base di tre motivi di Pt_1
appello.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità della impugnazione ex artt. 342 e P_
345 cpc, chiedendo il rigetto dell'appello, nel merito, e proponendo appello incidentale.
All'udienza del 14.1.2025, il Consigliere istruttore, riservato ogni provvedimento in merito alle istanze in udienza formulate da parte appellante ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.3.2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 11 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
18.3.2025, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, ha censurato il capo di sentenza dalla pagina 5 alla pagina 6:
“SUSSISTENZA DELLA DIFFAMAZIONE ” perché il Tribunale ha ritenuto non sussistere prova che la appellata fosse consapevole di essere registrata. L'appellante afferma che la fattispecie della diffamazione si configura anche se il soggetto accetta consapevolmente il rischio di esser ascoltata da terzi (dolo eventuale). Sarebbe stato possibile sapere che i microfoni erano accesi sia perché
l'amplificazione era asseritamente udibile nella sala ove le affermazioni sono state rese, sia perché sarebbe rimasta accesa una luce rossa alla base dei microfoni accesi. Inoltre, secondo l'appellante, la chiusura dei microfoni poteva ragionevolmente avvenire con ritardo;
sarebbe anche esigibile uno standard di prudenza quando si parla vicino a un microfono. Pertanto, quanto alla diffamazione di cui al co. 3 dell'art. 595 c.p., la sarebbe stata consapevole, o comunque avrebbe accettato il rischio P_
della diffusione via radio e streaming (non contestata e provata con l'istruttoria testimoniale), e, a causa della accensione dei microfoni, della diffusione nell'aula consiliare dove erano presenti almeno 8 assessori e 25 consiglieri, oltre ai tecnici del suono. Pertanto, l'appellante ha chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata con il riconoscimento della integrazione del reato della diffamazione a carico di P_
Con il secondo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata relativamente alla seconda parte dell'unico capo di sentenza di pagina 7, e con il terzo motivo, con cui ha contestato l'ultima parte dell'unico capo di sentenza alla pagina 8, relativamente alla diffamazione asseritamente avvenuta nell'aula consiliare, la sentenza avrebbe ritenuto, erroneamente, che, al fine del configurarsi della diffamazione, occorra la puntuale individuazione dei terzi presenti. Al contrario, secondo l'appellante, occorrerebbe solo la presenza di soggetti non identificati che potessero ascoltare le frasi di cui è causa.
Tale presenza sarebbe provata dalle testimonianze di RE e che hanno riferito di Tes_1
“brusio di sottofondo”; inoltre, la seduta era appena terminata, dunque i partecipanti sarebbero stati ancora intenti a radunare i loro effetti personali. Essendo asseritamente provato che i microfoni erano accesi, il Giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la circostanza che i soggetti presenti avessero sentito le parole di Infine, dalla sentenza stessa emergerebbe che almeno due persone (LL e il P_
Sindaco) avrebbero ascoltato le parole della P_
In ogni caso, la diffamazione essendo punita anche a titolo di colpa, sarebbe rinvenibile l'elemento soggettivo del reato;
inoltre, sarebbe rinvenibile l'illecito civilistico e la responsabilità di ex art. P_
pagina 5 di 11 2043 cc. In ogni caso, non potrebbe non riconoscersi la sussistenza dell'ingiuria, che si consuma nella semplice conversazione tra e LL, circostanza non contestata, con conseguente diritto risarcitorio P_
di Pt_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nel senso del riconoscimento della responsabilità di per diffamazione, ai sensi dell'art. 595 co 1 e/o co. 3 c.p., e la condanna della P_
stessa al risarcimento del danno, quantificato in euro 20.000,00 o in altra somma di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha preliminarmente ribadito il disconoscimento del file “video 2023-02-09-17-31-49”, depositato da e chiesto che ne sia dichiarata l'inutilizzabilità, perché si tratterebbe di files non Pt_1
originali e difformi da dalle registrazioni “ufficiali” del consiglio comunale del 02.02.2023, disponibili sia, quanto al video, sul sito www.civicam.it - alla sezione “Consigli Comunali” - sia, quanto solo all'audio, sul sito di Radio Orizzonti. Quelle depositate sarebbero riproduzioni meccaniche, ai sensi dell'art. 2712 c.c., cioè documenti informatici costituenti prova legale solo nel caso di mancata contestazione, mentre la al momento di costituirsi nel giudizio di primo grado avrebbe P_
tempestivamente disconosciuto il file. L'eccezione di circa l'asserita nullità del Pt_1
disconoscimento, perché effettuato dal difensore privo della procura speciale, in analogia a quanto previsto per la querela di falso (art. 221 c.p.c.). sarebbe infondata, perché il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., al pari del disconoscimento di scrittura privata (art. 214 c.p.c.) rientra nei poteri conferiti al difensore nella procura alle liti, trattandosi di atto di natura processuale e non sostanziale, in quanto concernente l'utilizzabilità del documento come fonte di prova. Inoltre, il file sarebbe stato manipolato e la sua provenienza dal cellulare del teste non sarebbe sufficiente a garantirne Tes_1
l'attendibilità.
L'appellata ha eccepito la nullità o inutilizzabilità del mezzo istruttorio assunto all'udienza del
15.11.2023 (eccezione già svolta, tempestivamente, alla successiva udienza del 29.01.2024), perché il
Giudice di primo grado ha ascoltato la registrazione della conversazione direttamente dal cellulare dei testi RE e cioè da una fonte non verificata, diversa dal materiale prodotto in causa. Il Tes_1
Giudice avrebbe supplito all'inerzia colpevole dell'attore, che aveva l'onere di acquisire dal Comune di
Saronno, titolare della piattaforma Civicam, e da Radio Orizzonti, la registrazione integrale della seduta.
Sui motivi di appello articolati dall'appellante principale, ha affermato essere insussistenti i P_
requisiti del reato di diffamazione, perché sarebbe impossibile comprendere la riferibilità ad Pt_1
delle frasi pronunziate dalla (non essendo percepibile il nome o altro elemento riferibile a P_
pagina 6 di 11 . Conseguentemente mancherebbe la prova che sia la persona offesa e che come tale Pt_1 Pt_1
sia stato percepito da chi era all'ascolto del programma radiofonico o streaming. Inoltre, le dichiarazioni sarebbero prive di contenuto offensivo, mere espressioni di un diritto di critica legittimo.
Infine, non sussisterebbe il requisito del dolo che integra la diffamazione ex art. 595 comma 3 c.p..
Infatti:
- le frasi sarebbero state profferite dopo la fine della seduta, in conversazione tra e LL, P_
dopo che il Sindaco si era allontanato da quest'ultimo;
- LL avrebbe spento tutti i microfoni al momento del suono della campanella che ha posto fine alla seduta, mentre interrompeva i collegamento tra i microfoni dell'aula e Radio Pt_3
Orizzonti;
- la diretta delle sedute consigliari si conclude sempre 10 secondi dopo la campanella, secondo gli accordi di ingaggio, e solo in quell'occasione, per omissione del tecnico, non si interrompeva;
pertanto né LL né potevano sapere che le loro voci erano ascoltate e P_
trasmesse).
Ha inoltre affermato che l'attendibilità del teste dovrebbe essere valutata perché si riferisce Tes_1 all'ascolto di un file manipolato e disconosciuto dalla convenuta.
L'appellata ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello; nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
in caso di ammissione delle istanze istruttorie per testi dell'appellante principale, ha chiesto ammettersi le proprie.
L'appellata ha proposto, poi, appello incidentale, in punto compensazione delle spese di lite, non avendo il Giudice di prime cure indicato ragioni gravi ed eccezionali (quali la novità o la complessità della materia, o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti) che la giustifichino.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza, relativamente a tale capo, con condanna di alla Pt_1
rifusione integrale delle spese di lite del primo grado alla anche in considerazione del fatto che, P_
con l'instaurazione del giudizio in primo grado, ha saputo di tutte le circostanze del caso e Pt_1
ciononostante, ha proseguito nel giudizio.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità di parte appellata, ex art. 342 cpc, secondo la quale mancherebbe nell'atto di appello una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, la Corte ritiene l'eccezione infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono chiaramente i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste per la riforma del provvedimento impugnato.
pagina 7 di 11 Quanto alle istanze istruttorie formulate in udienza da parte appellante (che il teste Testimone_1
sia riascoltato per precisazioni in merito all'utilizzo dell'applicativo Tunein per ascoltare Radio
Orizzonti), si rileva come parte appellante non abbia avanzato tali domande istruttorie in primo grado, che pertanto risultano per la prima volta formulate in appello e devono essere dichiarate inammissibili.
Relativamente al disconoscimento, da parte appellata, del file “video 2023-02-09-17-31-49”, di cui ha chiesto che sia dichiarata l'inutilizzabilità, perché si tratterebbe di files non originali e difformi da dalle registrazioni “ufficiali” del consiglio comunale del 02.02.2023, osserva la Corte che il file “video 2023-
02-09-17-31-49” è stato disconosciuto nella comparsa di costituzione in primo grado dall'appellata, pertanto tempestivamente. Il Giudice di Prime cure si è riservato sulla quesitone (cfr verbale di udienza del 20.9.2023), ma non ha sciolto la riserva né con l'ordinanza del 26.9.2023, né in sentenza. Inoltre, in primo grado tale file è stato prodotto da tramite deposito in Cancelleria di chiavetta usb. Pt_1
Tuttavia, analogo supporto non è stato depositato nel fascicolo di secondo grado, mentre il file video, con il medesimo nome, depositato tramite PCT da nel fascicolo d'ufficio di secondo grado, Pt_1
non può essere consultato perché difettoso.
In ogni caso, la appellata ha tempestivamente disconosciuto il file video in primo grado (e riproposto tempestivamente la relativa eccezione in secondo grado), perché non coincidente con il video ufficiale tramite il quale la condotta diffamatoria “a mezzo stampa” sarebbe stata perpetrata. Ha inoltre affermato, producendo anche perizia di parte di tecnico fonico (doc. 7 fasc. di primo grado), che P_
la registrazione prodotta in giudizio da sarebbe stata manipolata. L'appellante, su cui incombe Pt_1
il relativo onere, non ha provato, né in primo grado né nel presente grado del giudizio, la coincidenza del file video da lui prodotto con quello effettivamente trasmesso in diretta streaming, con la conseguenza che il documento video in atti è inammissibile. ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello, in quanto i motivi di gravame si fonderebbero su P_
circostanze nuove, in violazione del principio del contraddittorio, circostanze che non consisterebbero in fatti rilevanti né notori (vicende della vita politica di Saronno). Al riguardo la Corte osserva che tali circostanze non solo sono state effettivamente allegate solo nel presente grado del giudizio, ma esse sono comunque irrilevanti, dovendosi ritenere la configurabilità del reato di diffamazione e dell'asserito danno indipendente dalle vicende politiche dell'amministrazione comunale di Saronno.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per allegazione di circostanze P_
mai dedotte in primo grado e su cui mancherebbe prova, la Corte osserva che in primo grado l'appellante non ha mai dedotto la circostanza relativa alla presenza di una “luce rossa circolare molto ben visibile” sui microfoni né quella della amplificazione delle voci all'interno dell'aula consiliare dopo la fine della seduta. Tali allegazioni sono pertanto inammissibili pagina 8 di 11 Risulta invece dedotta già nel ricorso ex art. 281 decies cpc la circostanza che almeno una terza persona sarebbe stata presente e vicina alla mentre questa proferiva le parole di cui è causa. Tale P_
allegazione di tuttavia è sfornita di prova come si motiverà più diffusamente infra. Pt_1
L'appellata sostiene l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.. delle domande risarcitorie formulate con riferimento alla fattispecie (depenalizzata) dell'ingiuria e dell' illecito ex art. 2043 c.c., perché
l'appellante introdurrebbe una diversa causa petendi in grado d'appello. Al riguardo, la Corte osserva che il ricorso in primo grado e i successivi atti dell'odierno appellante hanno sempre fatto riferimento all'illecito come diffamazione e diffamazione a mezzo stampa;
non sono state formulate né allegazioni né domande relative a illecito diversamente qualificabile, quale l'ingiuria o quello ex art. 2043 c.c.; pertanto tali domande nuove devono essere dichiarate inammissibili.
Osserva la Corte, sul primo motivo di appello principale, non solo che non può farsi ricorso alle circostanze nuove dedotte in appello (luce rossa dei microfoni accesa;
amplificazione nella sala consiliare) per considerare provato che la fosse consapevole di essere registrata, ma anche che P_
risulta confermata dalla escussione del teste (cfr. verbale udienza in primo grado del Tes_1
15.11.2023) la circostanza che le registrazioni di solito si interrompevano dopo 10 secondi dal termine della seduta. Il teste LL ha dichiarato: “Il Segretario generale mi ha riferito di aver parlato con qualcuno della radio che gli aveva riferito che la radio era rimasta accesa in quanto il tecnico si era addormentato, ma io avevo spento il microfono e non sapevo ci fossero microfoni aperti. Non credevo ci fosse qualche microfono funzionante perché io li avevo spenti al suono della campanella”. Risulta pertanto corretta la conclusione del Tribunale, secondo la quale manca l'elemento soggettivo del reato di diffamazione “a mezzo stampa”, costituito dalla consapevolezza, da parte di del fatto che le P_
sue affermazioni erano registrate e propagate con tale mezzo ad una moltitudine di persone. a P_
conoscenza delle procedure delle riunioni consiliari e della loro divulgazione in diretta a mezzo audio e video, era consapevole del fatto che la registrazione si sarebbe normalmente interrotta dopo pochi secondi dalla conclusione dei lavori, marcata dalla campanella. Del resto, risulta provato dalla escussione testimoniale che la circostanza che i microfoni siano restati accesi, e le dirette audio e video abbiano continuato a essere trasmesse molto oltre la chiusura dei lavori, è sia stata dovuta a un caso, non previsto né prevedibile né evitabile da costituito dall'addormentamento del tecnico. P_
Pertanto, non essendo stata provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione “a mezzo stampa”, esso non può essere configurato, con la conseguenza che deve essere esclusa la responsabilità della P_
pagina 9 di 11 Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla diffamazione “in presenza”, si rileva che il teste
RE, che ha riferito di avere seguito il dibattito consiliare da remoto, ha affermato, all'udienza di escussione testi in primo grado del 15.11.2023, che: “Alla conversazione partecipavano inizialmente il
Presidente del consiglio e il Sindaco, poi è intervenuta la con LL. Non ho potuto percepire se ci P_
fossero altre persone coinvolte nella conversazione oggetto di causa oltre al LL e alla P_
Presumo che il Sindaco si fosse allontanato perché non l'ho più sentito.
Adr: avevo sentito prima nella vicinanza la voce della ma non so se fosse presente alla Per_3
conversazione oggetto di causa.” Non risulta pertanto provato conclusivamente, dalla escussione di
RE, che alla conversazione fossero presenti persone diverse da e LL. Il teste ha P_ Tes_1
affermato: “A questa conversazione erano presenti LL e Presumibilmente, visti i pochi secondi P_
trascorsi, presumo fosse presente e, a giudicare dal brusio, presumo ci fossero numerose altre Per_2
persone.
Non ho più sentito la voce del Sindaco dopo lo scambio iniziale con LL.
Nel brusio di fondo non ho percepito voci chiare e neppure conversazioni chiare”. La presenza di un terzo durante la conversazione, oltre a e LL, non è quindi circostanza direttamente percepita da P_
ma essa è dallo stesso “presunta” in base a indici quali la presenza di un brusio di fondo, la Tes_1
cui origine non è esattamente individuabile e che ben potrebbe essere ricondotta al concomitante svolgimento di altre conversazioni nella sala consiliare dopo la fine della seduta. Non può pertanto ritenersi provato, in virtù delle dichiarazioni di i che una terza persona fosse presente alla Tes_4
conversazione.
Il teste LL ha affermato che: “Terminato il Consiglio, dopo aver suonato la campanella, si è avvicinata la Il sindaco se ne era già andato. La ha fatto considerazioni sulla seduta e ha P_ P_
parlato di Pt_1
Eravamo solo io e la non c'erano altre persone, il Sindaco e il Segretario generale erano già P_ andati via.[…]”” Durante la conversazione con l'assessore c'erano ancora altre persone nella stanza dove si tiene il Consiglio, ma si trovavano al di là dell'emiciclo”. LL, pertanto, che era pacificamente l'interlocutore della ha escluso la presenza, al momento dell'esternazione delle parole di cui è P_
causa, di altra persona.
Deve pertanto concludersi, sulla base della analisi dei documenti e dell'insieme delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, che non è stato provato da su cui incombe il relativo Pt_1
onere, che abbia parlato alla presenza di altra persona a parte il LL, con la conseguenza che il P_
reato di diffamazione non può ritenersi integrato.
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
pagina 10 di 11
Relativamente all'appello incidentale, proposto dall'appellata, la Corte osserva che la compensazione delle spese di lite, disposta in primo grado, non risulta giustificata, né da particolari circostanze (non essendo stata proposta questione nuova né sussistendo alcun contrasto giurisprudenziale rilevante) né dal principio della soccombenza. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata. deve essere condannato alla rifusione integrale delle spese di lite di per entrambi i gradi Pt_1 P_
del giudizio. Le spese devono essere liquidate sulla base del DM 147/22, tenendo in considerazione il valore della causa, dichiarato dal ricorrente in primo grado in euro 20.000,00, e i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, e la conferma nel resto;
per l'effetto: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale;
condanna a rifondere a le spese di lite per il primo grado del giudizio, che Parte_1 P_
liquida in euro 5.077,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; oltre che le spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.966,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2213/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA PAOLA Parte_1 C.F._1
DAFNE MARIA, elettivamente domiciliato in V.LE RIMEMBRANZE N. 6 21047 SARONNO presso il difensore avv. CIPOLLA PAOLA DAFNE MARIA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GONZATI MARIA P_ C.F._2
GR e dell'avv. BERETTA FRANCESCO ( ) VIA GARIBALDI 4 21047 C.F._3
SARONNO; elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 4 21047 SARONNO presso il difensore avv. GONZATI MARIA GR
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 784/2024 del
Tribunale di Busto e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti nel precedente
pagina 1 di 11 grado: disattesa ogni contraria istanza: A)- accertare e dichiarare la responsabilità della OR
nella causazione del danno, per i fatti di cui alla narrativa, in capo all'appellante P_ [...]
e per l'effetto; Pt_1
B)- condannare la OR al risarcimento del danno da diffamazione, a mezzo stampa, P_
e/o con altri mezzi di comunicazione di massa, in favore del signor , (o comunque per Parte_1
ogni altro fatto illecito affine che si ravvisi ) nella misura di € 20.000,00, per tutti motivi di cui alla narrativa o nella diversa misura che si riterrà di giustizia.
C) - respingere tutte le domande, anche nuove, tardive ed inammissibili, formulate dalla OR P_
, in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
D) In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. in via istruttoria: ferma ogni produzione giudiziale ad atti e ferma la prova per testi sui capitoli di prova numerati da 1 a 3 e con i testi di seguito indicati:
1) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 02.02.23 del Comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi: - è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1 dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del Pt_1 male...sappilo...sappilo...l'ha fatto più di una volta” e infine: “si crede Dio probabilmente” - che andavano in onda sulla emittente Radiofonica “Radiorizzonti?”;
2) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 02.02.23 del Comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi - è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1
dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del Pt_1 male...sappilo...sappilo...l'ha fatto più di una volta” e infine: “si crede Dio probabilmente” - che andavano in onda in diretta video sulla piattaforma in diretta streaming “Civicam Saronno?”;
3) “vero che la OR , al termine del Consiglio Comunale del 2/2/2023 del comune di P_
Saronno, proferiva le seguenti frasi: “ è una brutta persona ... fa del male...fa del male, te lo Pt_1 dico io che lo so” e poi ancora: “Amadio è uno che va a cercare qualcosa su di te per farti del male… sappilo…..o … L'ha fatto più di una volta” e infine : “ si crede Dio probabilmente” alla Per_1
presenza del presidente del Consiglio Comunale Avv. Pierluigi LL, del Sindaco, Sig. Persona_2
del Segretario Comunale, Sig.ra di una dipendente comunale, sig.ra Persona_3 [...]
e di alcuni Assessori e Consiglieri Comunali?” CP_2
Si indicano quali testimoni:
- , via Monte Pasubio n. 13, Saronno - , via Trento n. 40, Saronno- Testimone_1 Parte_2
Parisella Antonio, via Gaudenzio Ferrari n. 10/A, Saronno - RE Francesco, via Oberdan n. 26,
Saronno - , via Bossi n. 32, Saronno - , via San Testimone_2 Testimone_3
pagina 2 di 11 n. 26/B, Gerenzano (VA) Dipendente Comunale, , presso Persona_4 Controparte_2
Comune di Saronno
Salvis Iuribus”
Per P_
“ Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decidere:
In via preliminare: dichiarare inammissibili l'appello e le domande proposte dal sig. per Parte_1
i motivi illustrati ai punti D.
1-D.3 della comparsa di costituzione in appello;
Nel merito: rigettare l'impugnazione proposta e a conferma della sentenza n. 784/2024 del 15/06/2024 del Tribunale di Busto Arsizio respingere la domanda di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio pubblicata il 15/06/2024, condannare l'appellante alle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante nell'atto di citazione in appello e all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dal suo difensore all'udienza
14.01.2025. Nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova da 11 a 18) compreso indicati nella comparsa di costituzione in appello, con i testi ivi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Consigliere del Comune di Saronno, conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies cpc, Vicesindaco di Saronno, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone la P_
condanna al risarcimento dei danni, per averlo asseritamente diffamato. Al termine della seduta del
Consiglio Comunale di Saronno del 02.02.2023, mentre era ancora in corso la registrazione e trasmissione in diretta sull'emittente radiofonica “Radiorizzonti”, e la diretta streaming sulla piattaforma “Civicam Saronno”, asseritamente alla presenza di altri consiglieri comunali e di dipendenti del Comune, avrebbe affermato quanto segue: è una brutta persona … fa del P_ Pt_1 male…fa del male, te lo dico io che lo so” e poi ancora: “ è uno che va a cercare qualcosa su Pt_1 di te per farti del male…sappilo…sappilo…l'ha fatto più di una volta” “si crede Dio probabilmente”.
pagina 3 di 11 Tali parole sarebbero state percepite non solo da chi era presente in aula, ma anche dagli ascoltatori della trasmissione radiofonica e della diretta streaming.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree. P_
Il Giudice di prime cure, che ha accolto le istanze istruttorie testimoniali, con sentenza nr 784/24, pubblicata il 15.6.2024, ha escluso la configurabilità della diffamazione, con riferimento alle persone che seguivano i lavori a distanza, avendo accertato, tramite istruttoria testimoniale, che la non era P_
consapevole della registrazione e diffusione delle proprie dichiarazioni. Infatti, le affermazioni sono state pacificamente rese dopo la fine della seduta consiliare, quando i microfoni avrebbero dovuto essere spenti e la trasmissione e registrazione, sia radiofonica che streaming, avrebbero dovuto essere interrotte.
Quanto alla diffamazione in presenza, sulla base dell'istruttoria testimoniale, svolta all'udienza del
15.11.2023, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la presenza di almeno un'altra persona (oltre a
LL, con il quale stava conversando che avrebbe ascoltato le parole della Per quanto due P_ P_
testi, che ascoltavano la trasmissione (RE e , abbiano affermato di avere sentito la Tes_1
presenza di altre voci durante la conversazione di cui è causa (“brusio”), per il Tribunale non è stato dimostrato se qualcuno, e in tal caso chi, potesse effettivamente udire le frasi di Inoltre, le P_
riprese video, prodotte da non avrebbero dimostrato che fossero presenti terzi soggetti, dato Pt_1
che esse non inquadrano i partecipanti al colloquio. In conclusione, il Giudice di primo grado, ritenute non provate le circostanze integranti il fatto di reato, ha rigettato le domande del ricorrente;
ha compensato integralmente le spese di lite, poiché solo grazie all'istruttoria è stato possibile appurare circostanze non conoscibili da prima del giudizio (fattori estranei alle parti, ignoti alle stesse e Pt_1
che non avrebbero dovuto sussistere, come il mancato spegnimento dei microfoni, ecc.).
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma, sulla base di tre motivi di Pt_1
appello.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità della impugnazione ex artt. 342 e P_
345 cpc, chiedendo il rigetto dell'appello, nel merito, e proponendo appello incidentale.
All'udienza del 14.1.2025, il Consigliere istruttore, riservato ogni provvedimento in merito alle istanze in udienza formulate da parte appellante ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.3.2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 11 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
18.3.2025, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, ha censurato il capo di sentenza dalla pagina 5 alla pagina 6:
“SUSSISTENZA DELLA DIFFAMAZIONE ” perché il Tribunale ha ritenuto non sussistere prova che la appellata fosse consapevole di essere registrata. L'appellante afferma che la fattispecie della diffamazione si configura anche se il soggetto accetta consapevolmente il rischio di esser ascoltata da terzi (dolo eventuale). Sarebbe stato possibile sapere che i microfoni erano accesi sia perché
l'amplificazione era asseritamente udibile nella sala ove le affermazioni sono state rese, sia perché sarebbe rimasta accesa una luce rossa alla base dei microfoni accesi. Inoltre, secondo l'appellante, la chiusura dei microfoni poteva ragionevolmente avvenire con ritardo;
sarebbe anche esigibile uno standard di prudenza quando si parla vicino a un microfono. Pertanto, quanto alla diffamazione di cui al co. 3 dell'art. 595 c.p., la sarebbe stata consapevole, o comunque avrebbe accettato il rischio P_
della diffusione via radio e streaming (non contestata e provata con l'istruttoria testimoniale), e, a causa della accensione dei microfoni, della diffusione nell'aula consiliare dove erano presenti almeno 8 assessori e 25 consiglieri, oltre ai tecnici del suono. Pertanto, l'appellante ha chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata con il riconoscimento della integrazione del reato della diffamazione a carico di P_
Con il secondo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata relativamente alla seconda parte dell'unico capo di sentenza di pagina 7, e con il terzo motivo, con cui ha contestato l'ultima parte dell'unico capo di sentenza alla pagina 8, relativamente alla diffamazione asseritamente avvenuta nell'aula consiliare, la sentenza avrebbe ritenuto, erroneamente, che, al fine del configurarsi della diffamazione, occorra la puntuale individuazione dei terzi presenti. Al contrario, secondo l'appellante, occorrerebbe solo la presenza di soggetti non identificati che potessero ascoltare le frasi di cui è causa.
Tale presenza sarebbe provata dalle testimonianze di RE e che hanno riferito di Tes_1
“brusio di sottofondo”; inoltre, la seduta era appena terminata, dunque i partecipanti sarebbero stati ancora intenti a radunare i loro effetti personali. Essendo asseritamente provato che i microfoni erano accesi, il Giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la circostanza che i soggetti presenti avessero sentito le parole di Infine, dalla sentenza stessa emergerebbe che almeno due persone (LL e il P_
Sindaco) avrebbero ascoltato le parole della P_
In ogni caso, la diffamazione essendo punita anche a titolo di colpa, sarebbe rinvenibile l'elemento soggettivo del reato;
inoltre, sarebbe rinvenibile l'illecito civilistico e la responsabilità di ex art. P_
pagina 5 di 11 2043 cc. In ogni caso, non potrebbe non riconoscersi la sussistenza dell'ingiuria, che si consuma nella semplice conversazione tra e LL, circostanza non contestata, con conseguente diritto risarcitorio P_
di Pt_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nel senso del riconoscimento della responsabilità di per diffamazione, ai sensi dell'art. 595 co 1 e/o co. 3 c.p., e la condanna della P_
stessa al risarcimento del danno, quantificato in euro 20.000,00 o in altra somma di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha preliminarmente ribadito il disconoscimento del file “video 2023-02-09-17-31-49”, depositato da e chiesto che ne sia dichiarata l'inutilizzabilità, perché si tratterebbe di files non Pt_1
originali e difformi da dalle registrazioni “ufficiali” del consiglio comunale del 02.02.2023, disponibili sia, quanto al video, sul sito www.civicam.it - alla sezione “Consigli Comunali” - sia, quanto solo all'audio, sul sito di Radio Orizzonti. Quelle depositate sarebbero riproduzioni meccaniche, ai sensi dell'art. 2712 c.c., cioè documenti informatici costituenti prova legale solo nel caso di mancata contestazione, mentre la al momento di costituirsi nel giudizio di primo grado avrebbe P_
tempestivamente disconosciuto il file. L'eccezione di circa l'asserita nullità del Pt_1
disconoscimento, perché effettuato dal difensore privo della procura speciale, in analogia a quanto previsto per la querela di falso (art. 221 c.p.c.). sarebbe infondata, perché il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., al pari del disconoscimento di scrittura privata (art. 214 c.p.c.) rientra nei poteri conferiti al difensore nella procura alle liti, trattandosi di atto di natura processuale e non sostanziale, in quanto concernente l'utilizzabilità del documento come fonte di prova. Inoltre, il file sarebbe stato manipolato e la sua provenienza dal cellulare del teste non sarebbe sufficiente a garantirne Tes_1
l'attendibilità.
L'appellata ha eccepito la nullità o inutilizzabilità del mezzo istruttorio assunto all'udienza del
15.11.2023 (eccezione già svolta, tempestivamente, alla successiva udienza del 29.01.2024), perché il
Giudice di primo grado ha ascoltato la registrazione della conversazione direttamente dal cellulare dei testi RE e cioè da una fonte non verificata, diversa dal materiale prodotto in causa. Il Tes_1
Giudice avrebbe supplito all'inerzia colpevole dell'attore, che aveva l'onere di acquisire dal Comune di
Saronno, titolare della piattaforma Civicam, e da Radio Orizzonti, la registrazione integrale della seduta.
Sui motivi di appello articolati dall'appellante principale, ha affermato essere insussistenti i P_
requisiti del reato di diffamazione, perché sarebbe impossibile comprendere la riferibilità ad Pt_1
delle frasi pronunziate dalla (non essendo percepibile il nome o altro elemento riferibile a P_
pagina 6 di 11 . Conseguentemente mancherebbe la prova che sia la persona offesa e che come tale Pt_1 Pt_1
sia stato percepito da chi era all'ascolto del programma radiofonico o streaming. Inoltre, le dichiarazioni sarebbero prive di contenuto offensivo, mere espressioni di un diritto di critica legittimo.
Infine, non sussisterebbe il requisito del dolo che integra la diffamazione ex art. 595 comma 3 c.p..
Infatti:
- le frasi sarebbero state profferite dopo la fine della seduta, in conversazione tra e LL, P_
dopo che il Sindaco si era allontanato da quest'ultimo;
- LL avrebbe spento tutti i microfoni al momento del suono della campanella che ha posto fine alla seduta, mentre interrompeva i collegamento tra i microfoni dell'aula e Radio Pt_3
Orizzonti;
- la diretta delle sedute consigliari si conclude sempre 10 secondi dopo la campanella, secondo gli accordi di ingaggio, e solo in quell'occasione, per omissione del tecnico, non si interrompeva;
pertanto né LL né potevano sapere che le loro voci erano ascoltate e P_
trasmesse).
Ha inoltre affermato che l'attendibilità del teste dovrebbe essere valutata perché si riferisce Tes_1 all'ascolto di un file manipolato e disconosciuto dalla convenuta.
L'appellata ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello; nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
in caso di ammissione delle istanze istruttorie per testi dell'appellante principale, ha chiesto ammettersi le proprie.
L'appellata ha proposto, poi, appello incidentale, in punto compensazione delle spese di lite, non avendo il Giudice di prime cure indicato ragioni gravi ed eccezionali (quali la novità o la complessità della materia, o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti) che la giustifichino.
Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza, relativamente a tale capo, con condanna di alla Pt_1
rifusione integrale delle spese di lite del primo grado alla anche in considerazione del fatto che, P_
con l'instaurazione del giudizio in primo grado, ha saputo di tutte le circostanze del caso e Pt_1
ciononostante, ha proseguito nel giudizio.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità di parte appellata, ex art. 342 cpc, secondo la quale mancherebbe nell'atto di appello una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, la Corte ritiene l'eccezione infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono chiaramente i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste per la riforma del provvedimento impugnato.
pagina 7 di 11 Quanto alle istanze istruttorie formulate in udienza da parte appellante (che il teste Testimone_1
sia riascoltato per precisazioni in merito all'utilizzo dell'applicativo Tunein per ascoltare Radio
Orizzonti), si rileva come parte appellante non abbia avanzato tali domande istruttorie in primo grado, che pertanto risultano per la prima volta formulate in appello e devono essere dichiarate inammissibili.
Relativamente al disconoscimento, da parte appellata, del file “video 2023-02-09-17-31-49”, di cui ha chiesto che sia dichiarata l'inutilizzabilità, perché si tratterebbe di files non originali e difformi da dalle registrazioni “ufficiali” del consiglio comunale del 02.02.2023, osserva la Corte che il file “video 2023-
02-09-17-31-49” è stato disconosciuto nella comparsa di costituzione in primo grado dall'appellata, pertanto tempestivamente. Il Giudice di Prime cure si è riservato sulla quesitone (cfr verbale di udienza del 20.9.2023), ma non ha sciolto la riserva né con l'ordinanza del 26.9.2023, né in sentenza. Inoltre, in primo grado tale file è stato prodotto da tramite deposito in Cancelleria di chiavetta usb. Pt_1
Tuttavia, analogo supporto non è stato depositato nel fascicolo di secondo grado, mentre il file video, con il medesimo nome, depositato tramite PCT da nel fascicolo d'ufficio di secondo grado, Pt_1
non può essere consultato perché difettoso.
In ogni caso, la appellata ha tempestivamente disconosciuto il file video in primo grado (e riproposto tempestivamente la relativa eccezione in secondo grado), perché non coincidente con il video ufficiale tramite il quale la condotta diffamatoria “a mezzo stampa” sarebbe stata perpetrata. Ha inoltre affermato, producendo anche perizia di parte di tecnico fonico (doc. 7 fasc. di primo grado), che P_
la registrazione prodotta in giudizio da sarebbe stata manipolata. L'appellante, su cui incombe Pt_1
il relativo onere, non ha provato, né in primo grado né nel presente grado del giudizio, la coincidenza del file video da lui prodotto con quello effettivamente trasmesso in diretta streaming, con la conseguenza che il documento video in atti è inammissibile. ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello, in quanto i motivi di gravame si fonderebbero su P_
circostanze nuove, in violazione del principio del contraddittorio, circostanze che non consisterebbero in fatti rilevanti né notori (vicende della vita politica di Saronno). Al riguardo la Corte osserva che tali circostanze non solo sono state effettivamente allegate solo nel presente grado del giudizio, ma esse sono comunque irrilevanti, dovendosi ritenere la configurabilità del reato di diffamazione e dell'asserito danno indipendente dalle vicende politiche dell'amministrazione comunale di Saronno.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per allegazione di circostanze P_
mai dedotte in primo grado e su cui mancherebbe prova, la Corte osserva che in primo grado l'appellante non ha mai dedotto la circostanza relativa alla presenza di una “luce rossa circolare molto ben visibile” sui microfoni né quella della amplificazione delle voci all'interno dell'aula consiliare dopo la fine della seduta. Tali allegazioni sono pertanto inammissibili pagina 8 di 11 Risulta invece dedotta già nel ricorso ex art. 281 decies cpc la circostanza che almeno una terza persona sarebbe stata presente e vicina alla mentre questa proferiva le parole di cui è causa. Tale P_
allegazione di tuttavia è sfornita di prova come si motiverà più diffusamente infra. Pt_1
L'appellata sostiene l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.. delle domande risarcitorie formulate con riferimento alla fattispecie (depenalizzata) dell'ingiuria e dell' illecito ex art. 2043 c.c., perché
l'appellante introdurrebbe una diversa causa petendi in grado d'appello. Al riguardo, la Corte osserva che il ricorso in primo grado e i successivi atti dell'odierno appellante hanno sempre fatto riferimento all'illecito come diffamazione e diffamazione a mezzo stampa;
non sono state formulate né allegazioni né domande relative a illecito diversamente qualificabile, quale l'ingiuria o quello ex art. 2043 c.c.; pertanto tali domande nuove devono essere dichiarate inammissibili.
Osserva la Corte, sul primo motivo di appello principale, non solo che non può farsi ricorso alle circostanze nuove dedotte in appello (luce rossa dei microfoni accesa;
amplificazione nella sala consiliare) per considerare provato che la fosse consapevole di essere registrata, ma anche che P_
risulta confermata dalla escussione del teste (cfr. verbale udienza in primo grado del Tes_1
15.11.2023) la circostanza che le registrazioni di solito si interrompevano dopo 10 secondi dal termine della seduta. Il teste LL ha dichiarato: “Il Segretario generale mi ha riferito di aver parlato con qualcuno della radio che gli aveva riferito che la radio era rimasta accesa in quanto il tecnico si era addormentato, ma io avevo spento il microfono e non sapevo ci fossero microfoni aperti. Non credevo ci fosse qualche microfono funzionante perché io li avevo spenti al suono della campanella”. Risulta pertanto corretta la conclusione del Tribunale, secondo la quale manca l'elemento soggettivo del reato di diffamazione “a mezzo stampa”, costituito dalla consapevolezza, da parte di del fatto che le P_
sue affermazioni erano registrate e propagate con tale mezzo ad una moltitudine di persone. a P_
conoscenza delle procedure delle riunioni consiliari e della loro divulgazione in diretta a mezzo audio e video, era consapevole del fatto che la registrazione si sarebbe normalmente interrotta dopo pochi secondi dalla conclusione dei lavori, marcata dalla campanella. Del resto, risulta provato dalla escussione testimoniale che la circostanza che i microfoni siano restati accesi, e le dirette audio e video abbiano continuato a essere trasmesse molto oltre la chiusura dei lavori, è sia stata dovuta a un caso, non previsto né prevedibile né evitabile da costituito dall'addormentamento del tecnico. P_
Pertanto, non essendo stata provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione “a mezzo stampa”, esso non può essere configurato, con la conseguenza che deve essere esclusa la responsabilità della P_
pagina 9 di 11 Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla diffamazione “in presenza”, si rileva che il teste
RE, che ha riferito di avere seguito il dibattito consiliare da remoto, ha affermato, all'udienza di escussione testi in primo grado del 15.11.2023, che: “Alla conversazione partecipavano inizialmente il
Presidente del consiglio e il Sindaco, poi è intervenuta la con LL. Non ho potuto percepire se ci P_
fossero altre persone coinvolte nella conversazione oggetto di causa oltre al LL e alla P_
Presumo che il Sindaco si fosse allontanato perché non l'ho più sentito.
Adr: avevo sentito prima nella vicinanza la voce della ma non so se fosse presente alla Per_3
conversazione oggetto di causa.” Non risulta pertanto provato conclusivamente, dalla escussione di
RE, che alla conversazione fossero presenti persone diverse da e LL. Il teste ha P_ Tes_1
affermato: “A questa conversazione erano presenti LL e Presumibilmente, visti i pochi secondi P_
trascorsi, presumo fosse presente e, a giudicare dal brusio, presumo ci fossero numerose altre Per_2
persone.
Non ho più sentito la voce del Sindaco dopo lo scambio iniziale con LL.
Nel brusio di fondo non ho percepito voci chiare e neppure conversazioni chiare”. La presenza di un terzo durante la conversazione, oltre a e LL, non è quindi circostanza direttamente percepita da P_
ma essa è dallo stesso “presunta” in base a indici quali la presenza di un brusio di fondo, la Tes_1
cui origine non è esattamente individuabile e che ben potrebbe essere ricondotta al concomitante svolgimento di altre conversazioni nella sala consiliare dopo la fine della seduta. Non può pertanto ritenersi provato, in virtù delle dichiarazioni di i che una terza persona fosse presente alla Tes_4
conversazione.
Il teste LL ha affermato che: “Terminato il Consiglio, dopo aver suonato la campanella, si è avvicinata la Il sindaco se ne era già andato. La ha fatto considerazioni sulla seduta e ha P_ P_
parlato di Pt_1
Eravamo solo io e la non c'erano altre persone, il Sindaco e il Segretario generale erano già P_ andati via.[…]”” Durante la conversazione con l'assessore c'erano ancora altre persone nella stanza dove si tiene il Consiglio, ma si trovavano al di là dell'emiciclo”. LL, pertanto, che era pacificamente l'interlocutore della ha escluso la presenza, al momento dell'esternazione delle parole di cui è P_
causa, di altra persona.
Deve pertanto concludersi, sulla base della analisi dei documenti e dell'insieme delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, che non è stato provato da su cui incombe il relativo Pt_1
onere, che abbia parlato alla presenza di altra persona a parte il LL, con la conseguenza che il P_
reato di diffamazione non può ritenersi integrato.
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
pagina 10 di 11
Relativamente all'appello incidentale, proposto dall'appellata, la Corte osserva che la compensazione delle spese di lite, disposta in primo grado, non risulta giustificata, né da particolari circostanze (non essendo stata proposta questione nuova né sussistendo alcun contrasto giurisprudenziale rilevante) né dal principio della soccombenza. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata. deve essere condannato alla rifusione integrale delle spese di lite di per entrambi i gradi Pt_1 P_
del giudizio. Le spese devono essere liquidate sulla base del DM 147/22, tenendo in considerazione il valore della causa, dichiarato dal ricorrente in primo grado in euro 20.000,00, e i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, e la conferma nel resto;
per l'effetto: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale;
condanna a rifondere a le spese di lite per il primo grado del giudizio, che Parte_1 P_
liquida in euro 5.077,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; oltre che le spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.966,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli pagina 11 di 11