Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1015/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Verbale udienza del 17/04/2025
E' presente nell'interesse di parte appellante, l'avvocato Maiese Barbarina per delega dell'avvocato Sica il quale si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per l'accoglimento. Chiede che la causa si trattenuta in decisione.
Nell'interesse di parte appellata, nessuno è Controparte_1
comparso.
Il Giudice
- preso atto di quanto sopra;
- fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati;
- letti gli artt. 352 bis e 281sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza;
pronuncia
l'allegata sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle concise esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 1 e ss. D.lgs. n. 150/2011 resa a seguito dell'udienza del 17/04/2025 nella causa n. 1015/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 151/2024, pubblicata in data 13/03/2024 e CP_1 non notificata, resa in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione e vertente tra
(C.F.: ), col ministero dell'avv. SICA Parte_1 C.F._1
DOMENICO
- appellante - e Controparte_2
- appellato contumace - All'udienza del 17/04/2025 le parti concludevano come da verbale di udienza MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa Con ricorso debitamente depositato, proponeva dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di opposizione avverso il verbale di contestazione n. CP_1
n.1369Z/2023 pr. 3378/2023 emesso dalla Polizia Municipale del CP_2 per la circolazione senza autorizzazione nell'area pedonale di Via
[...]
Pisacane del Controparte_2
La predetta opposizione veniva, nella contumacia dell'Autorità opposta, accolta con la sentenza impugnata, recante la seguente motivazione: […] La sig.ra
ha adeguatamente provato che il tratto di strada su cui veniva contestata Parte_1
l'infrazione di cui al verbale n. n.1369Z/2023 pr. 3378/2023, elevato dal CP_2 per circolazione senza autorizzazione nella area pedonale di Via Pisacane sita nel
[...] predetto comune, risultava essere limitato nella circolazione ai soli residenti e aventi diritto esclusivamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20:00 e le ore 06:00, come da foto allegate al ricorso introduttivo, mentre l'infrazione risultava commessa alle ore 13:07 dell'1.05.2023. Il non costituendosi in giudizio, non ha inteso confutare Controparte_2 quanto dedotto dalla ricorrente e pertanto, mancando qualsiasi riferimento di senso contrario, il Giudicante ritiene che dagli atti di causa risulti sufficientemente provato quanto invocato dalla
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ricorrente, dichiarando nullo il verbale impugnato. Le spese di lite si ritengono compensate, stante la particolarità della materia. […] (v. sentenza in atti). Avverso tale sentenza, veniva proposto appello dal medesimo opponente,
, per violazione dell'art. 92 c.p.c., chiedendo per l'effetto di […] Parte_1 riformare la sentenza di primo grado n. 151/2024 del 19.2.20204 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 13.03.2024, esclusivamente nella parte in cui ha CP_1 disposto la compensazione delle spese di lite […] Nonostante la regolarità della notifica, effettuata in data 18/9/2024, il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia. Ammessa e prodotta la documentazione, la causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, giungeva all'odierna udienza per la discussione, in ragione del rito applicabile. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello
Fondato, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come proposto. La motivazione addotta dal Giudice di Pace a sostegno della compensazione delle spese di lite, difatti, non rispetta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014). Questa disposizione, restringendo ancora di più rispetto al passato l'ambito di operatività della compensazione delle spese di lite, prevede che il giudice possa compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero soltanto se vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o ancora in presenza di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle già tipizzate nominativamente dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018). Quindi, lo stesso Giudice di Pace per il modo in cui ha motivato non ha ritenuto sussistente l'assoluta novità della questione trattata, per definizione non coincidente con la mera peculiarità della stessa, escludendo altresì la ravvisabilità di qualsiasi forma di soccombenza reciproca. Quanto al mutamento della giurisprudenza e alla presenza di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle già tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. va osservato che il Giudice di Pace ha ritenuto dirimente per accogliere l'opposizione il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera dell'Autorità opposta, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 6, comma 11 del d.lgs. n. 150/2011. Ebbene, non si vede in che modo tale esito, oggetto di pronunce granitiche e conformi ad opera della giurisprudenza, e per di più scaturente dalla
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piana applicazione di una norma di espressa di legge, possa soddisfare i requisiti richiesti dalla citata norma ai fini della compensazione. In altri termini, tale ratio decidendi appare inidonea, quantomeno in assenza di ulteriori e specifici riferimenti del tutto omessi in motivazione, a consentire la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché non sussumibile in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., né tantomeno si potrebbe giungere, stante la già richiamata mancanza di motivazioni concrete, alla compensazione applicando quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza gravata dovrà essere riformata nella parte in cui ha compensato le spese tra le parti, dovendo il pur Controparte_2 rimasto contumace in primo grado (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018), essere per l'effetto condannato alla rifusione del suddette spese, liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 - in complessivi
€ 173,00, tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate. Sulle spese Quanto alle spese, l'accoglimento dell'appello impone altresì la condanna di parte appellata, contumace anche nel presente giudizio, alla rifusione in favore di parte appellante delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 - in complessivi € 332,00 tenuto conto della non compiutamente svoltasi fase istruttoria in secondo grado, del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 151/2024, CP_1 pubblicata in data 13/3/2024, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto;
riforma la sentenza appellata e, per l'effetto, condanna
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il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate in € 43,00 per spese vive documentate, € 173,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. SICA DOMENICO;
condanna altresì il in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla rifusione in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio, liquidate in € 64,50 per spese vive, € 332,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. SICA DOMENICO. Così deciso in data 17/04/2025 Il Giudice
dott. Benedetta Rossella Setta
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