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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2024, n. 9715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9715 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3455-2022 proposto da: PRONIPOTE SPV S.R.L., e per essa la mandataria Link Finanziaria S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Pablo Antonio PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco SPERONELLO;
- ricorrente -
contro CHIARUGI CORRADO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMANO SOC COOP, BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A.;
- intimati -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio R.G.N. 3455/2022 Cron. Rep. Ud. 29/11/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 9715 Anno 2024 Presidente: RUBINO LINA Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 10/04/2024 2 nonché contro CHIARUGI MARCUS, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabrina ZAPPASODI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - contro PRONIPOTE SPV S.R.L., e per essa la mandataria Link Finanziaria S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Pablo Antonio PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco SPERONELLO;
- controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 185/21 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO – che la società Pronipote SPV S.r.l., nella sua qualità di successore nel diritto controverso di OP S.r.l., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società OP avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010, del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sulle opposizioni all’esecuzione promosse da RI LL IV
contro
Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano Società Cooperativa e
contro
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (d’ora in poi, “BNL”), 3 rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di US UG, garantiti da fideiussione rilasciata da RI LL IV;
– che il motivo denuncia – ai sensi del n. 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – nullità della sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale;
– che ha resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, US UG, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi;
– che il primo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatti allegati al giudizio, non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova della legittimazione attiva di BNL, rilevabile “ex officio”, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità della introduzione dello stesso da parte di OP, che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare della sospensione dell’esecuzione, della quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 163, 164, 137, 102 e 148 cod. proc. civ., per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiarare la documentata inesistenza della citazione introduttiva del giudizio di merito nei confronti della già 4 deceduta RI LL IV, per effetto di notifica eseguita presso un domicilio diverso dall’ultima residenza in vita;
– che la società Pronipote SPV ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza; – che è stato successivamente depositato dalle parti atto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte;
– che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell’estinzione del presente giudizio di legittimità. – che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
– che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della
- ricorrente -
contro CHIARUGI CORRADO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMANO SOC COOP, BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A.;
- intimati -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio R.G.N. 3455/2022 Cron. Rep. Ud. 29/11/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 9715 Anno 2024 Presidente: RUBINO LINA Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 10/04/2024 2 nonché contro CHIARUGI MARCUS, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabrina ZAPPASODI;
- controricorrente e ricorrente incidentale - contro PRONIPOTE SPV S.R.L., e per essa la mandataria Link Finanziaria S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. Pablo Antonio PETRALITO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco SPERONELLO;
- controricorrente al ricorso incidentale - Avverso la sentenza n. 185/21 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29/11/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO – che la società Pronipote SPV S.r.l., nella sua qualità di successore nel diritto controverso di OP S.r.l., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società OP avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010, del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sulle opposizioni all’esecuzione promosse da RI LL IV
contro
Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano Società Cooperativa e
contro
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (d’ora in poi, “BNL”), 3 rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di US UG, garantiti da fideiussione rilasciata da RI LL IV;
– che il motivo denuncia – ai sensi del n. 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – nullità della sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale;
– che ha resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, US UG, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi;
– che il primo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatti allegati al giudizio, non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova della legittimazione attiva di BNL, rilevabile “ex officio”, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità della introduzione dello stesso da parte di OP, che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare della sospensione dell’esecuzione, della quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 163, 164, 137, 102 e 148 cod. proc. civ., per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiarare la documentata inesistenza della citazione introduttiva del giudizio di merito nei confronti della già 4 deceduta RI LL IV, per effetto di notifica eseguita presso un domicilio diverso dall’ultima residenza in vita;
– che la società Pronipote SPV ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza; – che è stato successivamente depositato dalle parti atto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte;
– che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell’estinzione del presente giudizio di legittimità. – che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
– che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della