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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1324/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1324/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
ed ivi res.te in via F. Quattrocchi 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore in carica con Controparte_1 domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e
[...]
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dal proprio funzionario ex art 417 bis cpc Avv Renzo Cavadi;
-Resistente- E
– C.F. Controparte_3
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio
(c.f. ) in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3 Persona_1
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 16/4/2021, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“CAPO A:
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro
n. 1681/2015 del 23.1.2015 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 17.11.2008 al 31.08.2014, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
al pagamento in favore di anche a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 3.208,50 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o
2 previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L.
370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti e con piena applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2 del CCNL Scuola 4 agosto 2011;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale
(primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. in ogni caso, condannare l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano alla parte ricorrente l'applicazione del gradone stipendiale 3-8 in relazione al periodo dal 1.9.2015 al 1.9.2018;
5. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come
3 servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
• a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 6 alla data del 1.3.2021),
• al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti
(lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 5.016,00, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2014 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
6. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
7. condannare il alla regolarizzazione contributiva e previdenziale Controparte_1
della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell di tutti i CP_3
contributi conseguentemente ancora dovuti;
8. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_4 Controparte_2
costituivano in giudizio con memoria depositata telematicamente il 27/1/2022 per chiedere:
4 “1) dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio per inesistenza/inesattezza della causa petendi;
2) dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di quell'articolo 100 CPC sub specie di difetto e carenza di legittimazione passiva del CP_5
3) dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica;
4) dichiarare l'avvenuta prescrizione parziale delle posizioni soggettive attive palesate in ricorso e della relativa azione per ottenere il riconoscimento giudiziale;
5) dichiarare l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti nonché in subordine la prescrizione parziale della pretesa avversaria;
6) respingere e per l'effetto conseguentemente rigettare le avverse istanze;
7) condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio in virtù di quanto previsto ex art. 152 bis disp att cpc” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria del 25/1/2022 si costituiva l' per chiedere: “ove venga accertato il CP_3
diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione e ricostruzione di carriera ed agli effetti retributivi e contributivi, gli anni di servizio di pre-ruolo dalla stessa prestati e nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità condannare il CP_3 convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali, oltre sanzioni CP_5 CP_3 ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione CP_3 quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 10/2/2022, differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 10/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria dell'8/11/2023 che disponeva CTU contabile con nomina del consulente dott.ssa e formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato la Persona_2
ricostruzione della carriera di , insegnante a tempo indeterminato, con il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati pre-ruolo, come insegnante a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul
5 lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal al ricorrente a titolo di differenze Controparte_1
retributive relative al precariato prestato;
accerti il CTU se la ricorrente – considerato il precariato svolto - sia stata correttamente inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente alla effettiva anzianità maturata e se la stesso, in base all'effettiva anzianità conseguita, ha diritto ad un aumento stipendiale;
accerti infine il CTU il quantum eventualmente dovuto dal all' a titolo di contributi previdenziali, oltre sanzioni ed interessi ex lege;
con CP_1 CP_3
la precisazione che le differenze retributive e contributive sono sottoposte alla prescrizione quinquennale”; seguiva l'udienza del 26/1/2024 per il conferimento dell'incarico e relativo giuramento;
all'udienza fissata per la discussione del 18/6/2024 la parte ricorrente eccepiva che il CTU non aveva tenuto in considerazione nella perizia le osservazioni critiche di parte;
per l'effetto il Giudice disponeva una integrazione della relazione peritale che tenesse conto delle osservazioni critiche di parte;
seguiva l'udienza del 21/2/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
Il CTU depositava nei termini la relazione peritale in data 10/6/2024 e l'integrazione peritale in data 9/12/2024.
5.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa la ricorrente ha dedotto:
- di essere docente laureata, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A017, di aver prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato dall' a.s. 2008/2009 all'a.s.
2013/2014 per un totale di anni 5, mesi 1 e gg 8;
- di aver presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.10.2011 presso la
Cancelleria del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro (procedimento n. RG 35129/2011) per il riconoscimento ai fini economici dell'anzianità maturata in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti sino all'a.s. 2010/2011 (compreso);
6 - che con sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 1681/2015 del 23.1.2015 il GUL aveva, tra l'altro, accertato il diritto della parte ricorrente a veder applicate ai suoi servizi non di ruolo quelle stesse progressioni economiche di anzianità (cd. contrattualmente Per_3
previste per il solo personale a tempo indeterminato;
- che la sentenza era stata appellata dal e l'appello respinto;
CP_5
- di essere stata assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore a decorrere dal 1.9.2014, mediante superamento concorso e di aver superato l'anno di prova, e quindi di aver richiesto l'emissione del Decreto di ricostruzione della carriera;
- che con Decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2082 del 5.2.2018 il aveva CP_5
riconosciuto i soli anni scolastici contraddistinti da servizio effettivo nella scuola pubblica ed equiparate (scuola parificata e pareggiata) di almeno 180 gg nel medesimo anno scolastico (ai sensi del combinato disposto degli artt. 489, comma 1 del D.Lgs 297/1994 e 11, comma 14, della legge n. 124/99), e aveva computato questi ultimi ai fini sia giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) che economici (per gli aumenti biennali): 4 anni per l'intero ed ulteriori 2/3 del periodo eccedente, e, ai soli fini economici (per gli aumenti biennali), il residuo 1/3 del servizio pre ruolo eccedente la suddetta soglia dei primi 4 anni;
- che con lettera racc. a.r. del 31.12.2020 aveva interrotto i termini di prescrizione per far valere i propri diritti.
6. La ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2014 mediante superamento di concorso (v. doc. 6 allegato al ricorso).
7. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il di CP_5
seguito indicati:
- dal 17/11/2008 al 30/06/2009 per 9 ore settimanali presso la Scuola Statale IPSAR Cave
(RM);
- dal 02/09/2009 al 30/06/2010 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
7 - dal 3/9/2010 al 30/06/2011 per 18 ore settimanali presso Istituto Tec. Ind. Statale
“Cannizzaro “ Colleferro;
- dal 05/09/2011 al 30/06/2012 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
- dal 06/09/2012 al 31/08/2013 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
- dal 02/09/2013 al 31/08/2014 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma.
8. Al momento della immissione in ruolo, l'Amministrazione provvedeva con il Decreto di ricostruzione carriera del prot. 2082 del 5/2/2018 ad un riconoscimento soltanto CP_5
parziale del servizio pre-ruolo pari a 4 anni e mesi 8.
9. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzioni di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre ruolo svolto.
10. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
8 11. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
12. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
13. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
9 e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
14. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
15. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
10 - e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
16. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
11 17. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
18. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente
12 all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_6
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...]
immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò
13 evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
19. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'
[...]
e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto Parte_2 dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella
14 corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
20. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
21. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
15 La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
22. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che, nel caso di specie, il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2014, aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 5 con la seguente precisazione: “Gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti sono stati pari a 6, ma il 2013 non è stato considerato in applicazione del blocco disposto dall'1 comma 1 lett. b D.P.R, 122/2013. Il blocco ha interessato sia il personale di ruolo che il personale non di ruolo, per cui deve essere confermata, alla data di immissione in ruolo del 1/9/2014 una anzianità utile di anni 5” (v. relazione peritale pag. 8).
23. La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa in data 17/11/2008 ed è stata immessa nel ruolo in data 01.09.2014 e il nella ricostruzione della carriera ha CP_5
riconosciuto come servizio pre-ruolo prestato 4 anni e 8 mesi. Il CTU ha quindi così precisato: “Il ha fatto poi applicazione del disposto di cui all'art. 485 del D.Lgs. CP_5
297/1994, e quindi, invece di riconoscere per intero fin da subito i 5 anni di anzianità, all'atto della immissione in ruolo ai fini della progressione di carriera ha calcolato solo 4 anni e 8 mesi , con una differenza di 4 mesi utilizzabili ai fini delle maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95.
Dalla documentazione sopra analizzata si evince che prima della ricostruzione di carriera la docente era stata inquadrata nella fascia 0-8, con scadenza 31/12/2023.
Dopo l'emissione del Decreto di ricostruzione di carriera, riconosciutole come detto una anzianità di 4 anni e 8 mesi, il passaggio alla fascia 9-14 è stato anticipato al 31/12/2018.
Con la busta paga del mese di giugno 2019 sono state liquidate le differenze retributive tra la seconda fascia per i mesi da gennaio a maggio 2019.
Il passaggio alla fascia 15-21 è previsto dopo il 31/12/2024.
16 Applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e quindi considerando fin dal
01/09/2014 una anzianità maturata di anni 5 per intero, il passaggio alla fascia 9-14 deve considerarsi anticipato di 4 mesi.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla differenza tra la seconda e la prima fascia per i quattro mesi dal 01/09/2018 al 31/12/2018.
Considerato che
, come sopra evidenziato, la docente aveva diritto al riconoscimento e mantenimento della retribuzione del vecchio gradone (3-8) fino al raggiungimento del 9 anno di servizio, sono state altresì calcolate le differenze tra la retribuzione della nuova fascia (0-8) e quella del vecchio gradone (3-8) per il periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2016; a partire dal 1/1/2017 infatti la retribuzione del gradone (0-8) come aggiornata dai rinnovi contrattuali ha superato quella del vecchio gradone (3-8).
Nel successivo passaggio alla fascia 15-21 saranno automaticamente conteggiati (in quanto superato il 16-esimo anno di servizio) anche i quattro mesi accantonati.” (v. relazione peritale pag. 9).
24. Le prescrizione quinquennale risulta interrotta e quindi non è maturata. A tal proposito il
CTU precisa: “Per quanto riguarda il riconoscimento per intero dei servizi pre- ruolo svolti e le relative differenze stipendiali , si evidenzia come la sig.ra abbia presentato Pt_1
ricorso nel 2011, abbia ottenuto sentenza di condanna del nel 2015, confermata in CP_5
appello nel 2017, abbia chiesto nuovamente con pec del 2020 il corretto riconoscimento dei servizi prestati, abbia iscritto a ruolo il nuovo ricorso nel 2021.
Si ritiene quindi che la prescrizione quinquennale sia stata sempre interrotta, e che quindi le somme calcolate risultino tutte dovute.
Per quanto riguarda i contributi , avendo il giudice precisato nel quesito che le CP_3
differenze contributive sono sottoposte alla prescrizione quinquennale, i conteggi sono stati eseguiti per i cinque anni anteriori alla data del 28/12/2021, data in cui il ricorso è stato notificato all' e quindi per i contributi dovuti sulle differenze stipendiali calcolate dal CP_3
mese di dicembre 2016 (da versare entro il 16 gennaio 2017) in poi.
Si ritiene tuttavia opportuno precisare quanto segue.
17 L'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall'articolo 19 del decreto legge n. 4/2019, dispone che “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al CP_3
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Da ultimo, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 e fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
In materia di disciplina transitoria sono intervenute tre diverse sentenze delle Sez. Unite
(nn.15296/2014, 5784/2008; 6173/2008) che hanno, alla fine, valorizzato la locuzione del
18 comma 10 che richiama l'intera disciplina del comma 9 anche per il periodo transitorio, attribuendo quindi effetti alla denuncia del lavoratore anche per il periodo precedente.
Con Circ n.122 del 6/9/2019 e n. 25 del 13/02/2020 l' ha fornito alcuni CP_3 CP_3 chiarimenti, evidenziando che per i periodi retributivi dal 2016, esclusi dall'ambito di applicazione del comma 10-bis del citato articolo 3 della legge n. 335/1995, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali” (v. relazione peritale pag. 10).
25. In ordine ai conteggi il Giudice ritiene corretti quelli elaborati dal CTU con la relazione peritale del 10/6/2024, anziché quelli elaborati con l'integrazione peritale del 9/12/2024 di importo inferiore e non ritenuti corretti dallo stesso CTU;
per l'effetto il CTU ha quindi accertato le differenze retributive come segue:
- per il servizio prestato pre- ruolo pari ad € 3348, 26;
- per il servizio prestato post immissione in ruolo pari ad € 4068,21 (v. relazione peritale pag.
11).
26. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni nella relazione peritale depositata il
10/6/2024: “In risposta al quesito la sottoscritta ha accertato che applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la docente è stata comunque correttamente inquadrata per tutti gli anni di precariato.
Spetta tuttavia alla stessa, avendo iniziato l'insegnamento non di ruolo fin dall'a.s.
2008/2009, l'applicazione delle clausole di favore di cui agli artt. 2 e 3 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011 (che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010) e quindi il diritto a percepire “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Sono state quindi calcolate le suddette differenze sia per il periodo pre-ruolo che post immissione in ruolo.
Per quanto riguarda il periodo post immissione in ruolo considerato per intero l'anzianità maturata (pari a anni 5, visto il blocco della annualità 2013 tutt'ora vigente per tutto il
19 personale docente) avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia 9-14 fin dal 01/09/2014 anziché dal 01/01/2019.
Sono state quindi anche calcolate le differenze tra la seconda e la prima fascia per i quattro mesi dal 01/09/2018 al 31/12/2018.
Considerato che per nessuna annualità è maturata la prescrizione, le somme dovute sono pari a € 3.348,26 per i periodi ante immissione in ruolo ed € 4.068,21 per il periodo post immissione in ruolo.
La dipendente è ad oggi correttamente inquadrata nella fascia 9-14 ed all'atto del successivo passaggio, previsto dal 01/01/2025 le saranno riconosciuti automaticamente anche i 4 mesi di anzianità a suo tempo accantonati , come indicato nel Decreto di ricostruzione della carriera, in base alla normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994
CP_ I contributi dovuti sulle maggior somme accertate, nei limiti della prescrizione quinquennale, sono stati calcolati pari a € 479,80 , le sanzioni alla data del 8/4/2024 pari a €
166,72 52,40, gli interessi di mora calcolati fino alla data del 8/4/2024 (tasso 2,68%) pari a €
18,95” (v. relazione peritale pag. 13).
27. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, come sopra richiamata, è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed
è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione nel ruolo in data 1/9/2014 pari ad anni 5 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 al momento dell'immissione in ruolo fin dal 01/09/2014 anziché dal
01/01/2019; ordina al di emettere nuovo decreto di ricostruzione della carriera della CP_1
ricorrente in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate relative al periodo di precariato prestato ossia per il periodo 17/11/2008 sino al
31/8/2014 in € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2014 alla domanda giudiziale, in € 4.068,21 lorde;
condanna il Controparte_4
, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive relative al periodo
[...] di precariato prestato pari ad € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 4.068,21 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
20 monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
CP_ In ordine agli obblighi contributivi dovuti in favore dell' sulle maggior somme accertate, nei limiti della prescrizione quinquennale, sono stati calcolati come pari a € 479,80, oltre sanzioni ed interessi di mora.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
28. In ordine alle spese, stante la soccombenza del condanna il CP_1 [...]
e l' al pagamento delle Controparte_4 Controparte_2
spese di lite, in solido tra loro, in favore della ricorrente calcolate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
586,00
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
29. Condanna dunque il e l' Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al
21 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese compensate nei confronti dell' . CP_3
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente, salvo il CP_1
vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione nel ruolo in data 1/9/2014 pari ad anni
5 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14 al momento dell'immissione in ruolo;
ordina al di provvedere in conformità; CP_1
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato liquidate in € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, liquidate in € 4.068,21 lorde;
- accerta e dichiara l'obbligazione complessiva per contributi sulle differenze CP_3
retributive calcolate nella misura di € 479,80, oltre sanzioni ed interessi di mora;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_4
ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato liquidate in € 3.348,26 lorde e al pagamento di quelle relative al periodo di lavoro in ruolo liquidate in € 4.068,21 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo, con versamento in favore dell' di € CP_3
479,80 per contributi non prescritti sulle maggior somme accertate, oltre sanzioni ed interessi di mora;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_4 favore della ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate
22 con separato decreto a carico del soccombente, salvo il vincolo di solidarietà CP_1
tra le parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 21/2/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1324/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
ed ivi res.te in via F. Quattrocchi 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore in carica con Controparte_1 domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e
[...]
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dal proprio funzionario ex art 417 bis cpc Avv Renzo Cavadi;
-Resistente- E
– C.F. Controparte_3
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio
(c.f. ) in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3 Persona_1
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 16/4/2021, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“CAPO A:
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro
n. 1681/2015 del 23.1.2015 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 17.11.2008 al 31.08.2014, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
al pagamento in favore di anche a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 3.208,50 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o
2 previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L.
370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti e con piena applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2 del CCNL Scuola 4 agosto 2011;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale
(primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. in ogni caso, condannare l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano alla parte ricorrente l'applicazione del gradone stipendiale 3-8 in relazione al periodo dal 1.9.2015 al 1.9.2018;
5. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1
ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come
3 servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
• a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 6 alla data del 1.3.2021),
• al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti
(lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 5.016,00, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2014 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
6. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
7. condannare il alla regolarizzazione contributiva e previdenziale Controparte_1
della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell di tutti i CP_3
contributi conseguentemente ancora dovuti;
8. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_4 Controparte_2
costituivano in giudizio con memoria depositata telematicamente il 27/1/2022 per chiedere:
4 “1) dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio per inesistenza/inesattezza della causa petendi;
2) dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di quell'articolo 100 CPC sub specie di difetto e carenza di legittimazione passiva del CP_5
3) dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica;
4) dichiarare l'avvenuta prescrizione parziale delle posizioni soggettive attive palesate in ricorso e della relativa azione per ottenere il riconoscimento giudiziale;
5) dichiarare l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti nonché in subordine la prescrizione parziale della pretesa avversaria;
6) respingere e per l'effetto conseguentemente rigettare le avverse istanze;
7) condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio in virtù di quanto previsto ex art. 152 bis disp att cpc” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria del 25/1/2022 si costituiva l' per chiedere: “ove venga accertato il CP_3
diritto della ricorrente ad avere computati, agli effetti della progressione e ricostruzione di carriera ed agli effetti retributivi e contributivi, gli anni di servizio di pre-ruolo dalla stessa prestati e nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità condannare il CP_3 convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali, oltre sanzioni CP_5 CP_3 ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione CP_3 quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 10/2/2022, differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 10/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria dell'8/11/2023 che disponeva CTU contabile con nomina del consulente dott.ssa e formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato la Persona_2
ricostruzione della carriera di , insegnante a tempo indeterminato, con il Parte_1 riconoscimento degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio effettivamente prestati pre-ruolo, come insegnante a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul
5 lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE; accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal al ricorrente a titolo di differenze Controparte_1
retributive relative al precariato prestato;
accerti il CTU se la ricorrente – considerato il precariato svolto - sia stata correttamente inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente alla effettiva anzianità maturata e se la stesso, in base all'effettiva anzianità conseguita, ha diritto ad un aumento stipendiale;
accerti infine il CTU il quantum eventualmente dovuto dal all' a titolo di contributi previdenziali, oltre sanzioni ed interessi ex lege;
con CP_1 CP_3
la precisazione che le differenze retributive e contributive sono sottoposte alla prescrizione quinquennale”; seguiva l'udienza del 26/1/2024 per il conferimento dell'incarico e relativo giuramento;
all'udienza fissata per la discussione del 18/6/2024 la parte ricorrente eccepiva che il CTU non aveva tenuto in considerazione nella perizia le osservazioni critiche di parte;
per l'effetto il Giudice disponeva una integrazione della relazione peritale che tenesse conto delle osservazioni critiche di parte;
seguiva l'udienza del 21/2/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
Il CTU depositava nei termini la relazione peritale in data 10/6/2024 e l'integrazione peritale in data 9/12/2024.
5.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa la ricorrente ha dedotto:
- di essere docente laureata, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A017, di aver prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato dall' a.s. 2008/2009 all'a.s.
2013/2014 per un totale di anni 5, mesi 1 e gg 8;
- di aver presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.10.2011 presso la
Cancelleria del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro (procedimento n. RG 35129/2011) per il riconoscimento ai fini economici dell'anzianità maturata in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti sino all'a.s. 2010/2011 (compreso);
6 - che con sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 1681/2015 del 23.1.2015 il GUL aveva, tra l'altro, accertato il diritto della parte ricorrente a veder applicate ai suoi servizi non di ruolo quelle stesse progressioni economiche di anzianità (cd. contrattualmente Per_3
previste per il solo personale a tempo indeterminato;
- che la sentenza era stata appellata dal e l'appello respinto;
CP_5
- di essere stata assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore a decorrere dal 1.9.2014, mediante superamento concorso e di aver superato l'anno di prova, e quindi di aver richiesto l'emissione del Decreto di ricostruzione della carriera;
- che con Decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2082 del 5.2.2018 il aveva CP_5
riconosciuto i soli anni scolastici contraddistinti da servizio effettivo nella scuola pubblica ed equiparate (scuola parificata e pareggiata) di almeno 180 gg nel medesimo anno scolastico (ai sensi del combinato disposto degli artt. 489, comma 1 del D.Lgs 297/1994 e 11, comma 14, della legge n. 124/99), e aveva computato questi ultimi ai fini sia giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) che economici (per gli aumenti biennali): 4 anni per l'intero ed ulteriori 2/3 del periodo eccedente, e, ai soli fini economici (per gli aumenti biennali), il residuo 1/3 del servizio pre ruolo eccedente la suddetta soglia dei primi 4 anni;
- che con lettera racc. a.r. del 31.12.2020 aveva interrotto i termini di prescrizione per far valere i propri diritti.
6. La ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2014 mediante superamento di concorso (v. doc. 6 allegato al ricorso).
7. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il di CP_5
seguito indicati:
- dal 17/11/2008 al 30/06/2009 per 9 ore settimanali presso la Scuola Statale IPSAR Cave
(RM);
- dal 02/09/2009 al 30/06/2010 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
7 - dal 3/9/2010 al 30/06/2011 per 18 ore settimanali presso Istituto Tec. Ind. Statale
“Cannizzaro “ Colleferro;
- dal 05/09/2011 al 30/06/2012 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
- dal 06/09/2012 al 31/08/2013 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma;
- dal 02/09/2013 al 31/08/2014 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale
“Emilio Sereni” Roma.
8. Al momento della immissione in ruolo, l'Amministrazione provvedeva con il Decreto di ricostruzione carriera del prot. 2082 del 5/2/2018 ad un riconoscimento soltanto CP_5
parziale del servizio pre-ruolo pari a 4 anni e mesi 8.
9. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzioni di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre ruolo svolto.
10. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
8 11. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
12. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
13. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
9 e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
14. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
15. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
10 - e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
16. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
11 17. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
18. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente
12 all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_6
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...]
immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare , secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò
13 evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
19. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'
[...]
e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto Parte_2 dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella
14 corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
20. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
21. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
15 La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
22. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che, nel caso di specie, il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2014, aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 5 con la seguente precisazione: “Gli anni di servizio pre-ruolo riconosciuti sono stati pari a 6, ma il 2013 non è stato considerato in applicazione del blocco disposto dall'1 comma 1 lett. b D.P.R, 122/2013. Il blocco ha interessato sia il personale di ruolo che il personale non di ruolo, per cui deve essere confermata, alla data di immissione in ruolo del 1/9/2014 una anzianità utile di anni 5” (v. relazione peritale pag. 8).
23. La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa in data 17/11/2008 ed è stata immessa nel ruolo in data 01.09.2014 e il nella ricostruzione della carriera ha CP_5
riconosciuto come servizio pre-ruolo prestato 4 anni e 8 mesi. Il CTU ha quindi così precisato: “Il ha fatto poi applicazione del disposto di cui all'art. 485 del D.Lgs. CP_5
297/1994, e quindi, invece di riconoscere per intero fin da subito i 5 anni di anzianità, all'atto della immissione in ruolo ai fini della progressione di carriera ha calcolato solo 4 anni e 8 mesi , con una differenza di 4 mesi utilizzabili ai fini delle maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95.
Dalla documentazione sopra analizzata si evince che prima della ricostruzione di carriera la docente era stata inquadrata nella fascia 0-8, con scadenza 31/12/2023.
Dopo l'emissione del Decreto di ricostruzione di carriera, riconosciutole come detto una anzianità di 4 anni e 8 mesi, il passaggio alla fascia 9-14 è stato anticipato al 31/12/2018.
Con la busta paga del mese di giugno 2019 sono state liquidate le differenze retributive tra la seconda fascia per i mesi da gennaio a maggio 2019.
Il passaggio alla fascia 15-21 è previsto dopo il 31/12/2024.
16 Applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e quindi considerando fin dal
01/09/2014 una anzianità maturata di anni 5 per intero, il passaggio alla fascia 9-14 deve considerarsi anticipato di 4 mesi.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla differenza tra la seconda e la prima fascia per i quattro mesi dal 01/09/2018 al 31/12/2018.
Considerato che
, come sopra evidenziato, la docente aveva diritto al riconoscimento e mantenimento della retribuzione del vecchio gradone (3-8) fino al raggiungimento del 9 anno di servizio, sono state altresì calcolate le differenze tra la retribuzione della nuova fascia (0-8) e quella del vecchio gradone (3-8) per il periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2016; a partire dal 1/1/2017 infatti la retribuzione del gradone (0-8) come aggiornata dai rinnovi contrattuali ha superato quella del vecchio gradone (3-8).
Nel successivo passaggio alla fascia 15-21 saranno automaticamente conteggiati (in quanto superato il 16-esimo anno di servizio) anche i quattro mesi accantonati.” (v. relazione peritale pag. 9).
24. Le prescrizione quinquennale risulta interrotta e quindi non è maturata. A tal proposito il
CTU precisa: “Per quanto riguarda il riconoscimento per intero dei servizi pre- ruolo svolti e le relative differenze stipendiali , si evidenzia come la sig.ra abbia presentato Pt_1
ricorso nel 2011, abbia ottenuto sentenza di condanna del nel 2015, confermata in CP_5
appello nel 2017, abbia chiesto nuovamente con pec del 2020 il corretto riconoscimento dei servizi prestati, abbia iscritto a ruolo il nuovo ricorso nel 2021.
Si ritiene quindi che la prescrizione quinquennale sia stata sempre interrotta, e che quindi le somme calcolate risultino tutte dovute.
Per quanto riguarda i contributi , avendo il giudice precisato nel quesito che le CP_3
differenze contributive sono sottoposte alla prescrizione quinquennale, i conteggi sono stati eseguiti per i cinque anni anteriori alla data del 28/12/2021, data in cui il ricorso è stato notificato all' e quindi per i contributi dovuti sulle differenze stipendiali calcolate dal CP_3
mese di dicembre 2016 (da versare entro il 16 gennaio 2017) in poi.
Si ritiene tuttavia opportuno precisare quanto segue.
17 L'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, introdotto dall'articolo 19 del decreto legge n. 4/2019, dispone che “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al CP_3
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Da ultimo, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 e fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
In materia di disciplina transitoria sono intervenute tre diverse sentenze delle Sez. Unite
(nn.15296/2014, 5784/2008; 6173/2008) che hanno, alla fine, valorizzato la locuzione del
18 comma 10 che richiama l'intera disciplina del comma 9 anche per il periodo transitorio, attribuendo quindi effetti alla denuncia del lavoratore anche per il periodo precedente.
Con Circ n.122 del 6/9/2019 e n. 25 del 13/02/2020 l' ha fornito alcuni CP_3 CP_3 chiarimenti, evidenziando che per i periodi retributivi dal 2016, esclusi dall'ambito di applicazione del comma 10-bis del citato articolo 3 della legge n. 335/1995, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali” (v. relazione peritale pag. 10).
25. In ordine ai conteggi il Giudice ritiene corretti quelli elaborati dal CTU con la relazione peritale del 10/6/2024, anziché quelli elaborati con l'integrazione peritale del 9/12/2024 di importo inferiore e non ritenuti corretti dallo stesso CTU;
per l'effetto il CTU ha quindi accertato le differenze retributive come segue:
- per il servizio prestato pre- ruolo pari ad € 3348, 26;
- per il servizio prestato post immissione in ruolo pari ad € 4068,21 (v. relazione peritale pag.
11).
26. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni nella relazione peritale depositata il
10/6/2024: “In risposta al quesito la sottoscritta ha accertato che applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la docente è stata comunque correttamente inquadrata per tutti gli anni di precariato.
Spetta tuttavia alla stessa, avendo iniziato l'insegnamento non di ruolo fin dall'a.s.
2008/2009, l'applicazione delle clausole di favore di cui agli artt. 2 e 3 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011 (che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010) e quindi il diritto a percepire “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Sono state quindi calcolate le suddette differenze sia per il periodo pre-ruolo che post immissione in ruolo.
Per quanto riguarda il periodo post immissione in ruolo considerato per intero l'anzianità maturata (pari a anni 5, visto il blocco della annualità 2013 tutt'ora vigente per tutto il
19 personale docente) avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia 9-14 fin dal 01/09/2014 anziché dal 01/01/2019.
Sono state quindi anche calcolate le differenze tra la seconda e la prima fascia per i quattro mesi dal 01/09/2018 al 31/12/2018.
Considerato che per nessuna annualità è maturata la prescrizione, le somme dovute sono pari a € 3.348,26 per i periodi ante immissione in ruolo ed € 4.068,21 per il periodo post immissione in ruolo.
La dipendente è ad oggi correttamente inquadrata nella fascia 9-14 ed all'atto del successivo passaggio, previsto dal 01/01/2025 le saranno riconosciuti automaticamente anche i 4 mesi di anzianità a suo tempo accantonati , come indicato nel Decreto di ricostruzione della carriera, in base alla normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994
CP_ I contributi dovuti sulle maggior somme accertate, nei limiti della prescrizione quinquennale, sono stati calcolati pari a € 479,80 , le sanzioni alla data del 8/4/2024 pari a €
166,72 52,40, gli interessi di mora calcolati fino alla data del 8/4/2024 (tasso 2,68%) pari a €
18,95” (v. relazione peritale pag. 13).
27. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, come sopra richiamata, è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed
è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione nel ruolo in data 1/9/2014 pari ad anni 5 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 al momento dell'immissione in ruolo fin dal 01/09/2014 anziché dal
01/01/2019; ordina al di emettere nuovo decreto di ricostruzione della carriera della CP_1
ricorrente in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate relative al periodo di precariato prestato ossia per il periodo 17/11/2008 sino al
31/8/2014 in € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2014 alla domanda giudiziale, in € 4.068,21 lorde;
condanna il Controparte_4
, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive relative al periodo
[...] di precariato prestato pari ad € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 4.068,21 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
20 monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
CP_ In ordine agli obblighi contributivi dovuti in favore dell' sulle maggior somme accertate, nei limiti della prescrizione quinquennale, sono stati calcolati come pari a € 479,80, oltre sanzioni ed interessi di mora.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
28. In ordine alle spese, stante la soccombenza del condanna il CP_1 [...]
e l' al pagamento delle Controparte_4 Controparte_2
spese di lite, in solido tra loro, in favore della ricorrente calcolate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
586,00
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
29. Condanna dunque il e l' Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al
21 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese compensate nei confronti dell' . CP_3
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente, salvo il CP_1
vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione nel ruolo in data 1/9/2014 pari ad anni
5 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 – 14 al momento dell'immissione in ruolo;
ordina al di provvedere in conformità; CP_1
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato liquidate in € 3.348,26 lorde e quelle relative al periodo di lavoro in ruolo, liquidate in € 4.068,21 lorde;
- accerta e dichiara l'obbligazione complessiva per contributi sulle differenze CP_3
retributive calcolate nella misura di € 479,80, oltre sanzioni ed interessi di mora;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_4
ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di precariato prestato liquidate in € 3.348,26 lorde e al pagamento di quelle relative al periodo di lavoro in ruolo liquidate in € 4.068,21 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo, con versamento in favore dell' di € CP_3
479,80 per contributi non prescritti sulle maggior somme accertate, oltre sanzioni ed interessi di mora;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_4 favore della ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate
22 con separato decreto a carico del soccombente, salvo il vincolo di solidarietà CP_1
tra le parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 21/2/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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