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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 191 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: riscossione buono fruttifero;
TRA
C.F.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Ditolve giusta procura generale alle liti (rep. n. 54368 - raccolta n. 15494, Notaio in Roma, Persona_1
registrata in data 11 settembre 2020 - all. 1) ed elettivamente domiciliato presso la
Filiale della Società ubicata in Potenza alla via Grippo snc;
Attrice
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Luca Forenza, sito in Acerenza al viale I° Maggio n. 7, che lo difende e rappresenta, in virtù di mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuto
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 22/01/2021 ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 932/2020, emesso dal Tribunale di Potenza in data 11/12/2020, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di , la somma di Controparte_1
€ 16.711,75 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo all'adito
Tribunale di revocarlo e dichiararlo privo di efficacia, con vittoria per spese ed onorari.
A sostegno deduceva che le somme oggetto del contendere scaturivano da un Buono postale intestato al sig. e alla de cuius Controparte_1 Persona_2
caduto in successione;
pertanto, per la liquidazione dello stesso occorreva far riferimento alla normativa vigente in materia, quindi, secondo l'opponente era inibito al cointestatario superstite o al singolo erede, disgiuntamente, di conseguire la riscossione del buono postale fruttifere, così come in ambito processuale, il cui vincolo impone, in capo ai compartecipi, la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento.
Quindi, nel caso di specie permaneva una comunione ereditaria, con applicazione della normativa di riferimento di cui all'art. 713 c.c.
Evidenziava, inoltre, che la clausola “pari facoltà di rimborso” che prevede la creazione di un vincolo di solidarietà tra tutti i creditori e che consente a ciascuno di chiedere il pagamento dell'intero, esplicava i suoi effetti solo tra i contitolari e fin quando gli stessi fossero in vita.
Inoltre, che n conformità alla normativa vigente all'epoca dei fatti, per la liquidazione di somme portate dai titoli caduti in successione l'unica modalità era la quietanza congiunta di eredi e cointestatari viventi, previa produzione della relativa documentazione di successione;
nonché nell'odierna fattispecie alcuni eredi e precisamente i sig.ri avevano prodotto, Persona_3 Persona_4 nell'anno 2002 e 2003, istanza di blocco su tutti i titoli intestati alla de cuius . Per_2
Pertanto, il rapporto come quello oggetto di causa è riscuotibile solo con la firma congiunta di tutti gli aventi diritto (cointestatari superstiti ed eredi del cointestatario defunto).
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 17/06/2021, si costituiva in giudizio chiedendo all'adito Tribunale di rigettare l'opposizione in quanto Controparte_1
infondata e non provata, con condanna alle spese di giustizia da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nel merito, a sostegno deduceva che risultava cointestatario del Controparte_1
Buono Fruttifero Postale n. 01.987.935.07 unitamente alla de cuius Persona_2
il quale risultava munito della clausola “con pari facoltà di rimborso”.
[...]
Quindi, al caso di specie risultava applicarsi il principio di cui all'art. 1292 c.c. che prevede “… quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.
3) In corso di causa il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed all'udienza del 19/02/2025, precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente si osserva come non risultano oggetto di contestazione tra le parti in causa la legittimazione e la titolarità passiva del rapporto dedotto in ricorso. Parimenti risulta pacifico e non contestato che il buono fruttifero postale veniva emesso in data 28/02/1996 ed intestato a e Persona_2
. Controparte_1
5) Nel merito, è pacifico che nella fattispecie il buono postale oggetto di causa sia stato sottoscritto in epoca successiva all'entrata in vigore del DPR n. 256/1989,
(peraltro, successivamente abrogato, ma destinato a continuare a trovare applicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 284/1999, ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto), e per quanto rileva in questa sede, dispone all'art. 184 che: “Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione … gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3. I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166”, ed all'art. 187 prevede che: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2. Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza, sono fatte normalmente depositare … sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 156. 3. I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all'articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti”. Avuto, quindi, riguardo alla disciplina vigente alla data di sottoscrizione dei buoni fruttiferi, rileva la previsione di cui all'art. 171 del DPR n. 156/1973, il quale prevedeva che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nonché dell'art. 178 a mente del quale “I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 13979/2007, hanno precisato che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, ma hanno altresì precisato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (nella fattispecie il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposto sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione è stato risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cass. civ. n. 19002/2017).
A tal fine è stato sottolineato che il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, quale mero titolo di legittimazione non era risolutivo, in quanto occorreva far riferimento alla circostanza che l'attività di emissione dei buoni postali risulta sottoposta alla disciplina del diritto comune, essendo priva di lineamenti autoritativi ed essendo munita di connotazioni contrattuali, sicché, per struttura e funzione, la stessa sostanzialmente non si discosta dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (in tal senso, esplicitamente, Corte
Cost. n. 463 del 1997).
Alla luce di tale informazione dei buoni postali, è stato ritenuto, che ancorché possa convenirsi circa il fatto che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, andava però ribadito che non era possibile svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi, e ciò in quanto il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Una volta ribadita quindi la vincolatività delle prescrizioni contrattuali concordate in occasione della sottoscrizione dei buoni, avuto riguardo alla disciplina di cui al previgente RD 775/1940, deve reputarsi che, anche a voler reputare applicabile ai buoni in questione la previsione di cui all'art. 194, la diversa previsione contrattuale è destinata a prevalere sulla norma regolamentare che prevede la quietanza degli aventi diritto, mancando nella norma secondaria una espressa volontà di derogare anche rispetto ad una diversa volontà negoziale delle parti.
6) In tal senso, la clausola che prevede la pari facoltà di rimborso, in presenza di un buono cointestato, deve ritenersi volta ad assicurare il diritto del singolo cointestatario di poter sempre conseguire l'intero, e ciò anche laddove si verifichi la morte di uno degli altri cointestatari, atteso che nel caso in cui sia prevista la facoltà di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (cfr. da ultimo Cass. 7862/2021, in tema di cointestazione del rapporto bancario).
Per l'effetto, a fronte della chiara volontà negoziale espressa dalle parti tramite la stipulazione della clausola di “pari facoltà di rimborso”, il rimborso del buono fruttifero non risulta subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione, e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della predetta facoltà che connota il titolo, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario defunto, la quietanza congiunta degli aventi diritto.
Alla stessa conclusione si perviene anche nel caso in cui il buono sia, per la data della sua emissione, sottoposto alla disciplina successiva di cui al DPR n.
256/1989, non potendosi ritenere che la previsione di cui al riportato art. 187 possa prevalere sulla diversa volontà contrattuale di cui è espressione la clausola di pari facoltà di rimborso.
7) Sul punto la Suprema Corte era giunta a diversa soluzione con l'ordinanza n.
11137/2020, con la quale aveva affermato che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso veniva eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Tale precedente, che non appariva convincente, ha determinato il contenuto dell'ordinanza interlocutoria n. 16683/2020 con la quale la stessa Corte ha ravvisto l'opportunità di rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la necessità di dover affrontare una serie di dubbi ermeneutici, posti dalla difficoltà di coordinamento tra la detta clausola e le menzionate previsioni regolamentari.
Con tale provvedimento, venne escluso che sia corretto il richiamo alle norme in tema di comunione, in quanto il tema della contitolarità dei diritti di credito (quale scaturente dalla cointestazione), non attiene al diverso ambito della comunione di diritti reali;
sono stati espressi dubbi circa la effettiva riferibilità del disposto dell'art. 187 del DPR 256/1989, anche alla fattispecie dei buoni postali fruttiferi, atteso il riferimento letterale della norma ai libretti di risparmio.
L'ordinanza ha manifestato dubbi circa la possibilità di ritenere obbligatoria la quietanza degli aventi diritto, al fine di dare attuazione ad una norma imperativa e cioè alla previsione di cui all'art. 48 del testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni, e ciò in quanto è stato da più parti rilevato che, ai fini dell'imposta di successione, i buoni in questione risultano equiparati ai titoli di stato, che, come tali, non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. il D. Lgs. n. 346 del
1990, art. 12, lett. i), il che farebbe perdere alla previsione di cui al DPR n.
256/1989, la sostenuta connotazione di imperatività.
Quindi, la Corte ha ritenuto prevalente la previsione contrattuale di cui alla clausola p.f.r. (pari facoltà di rimborso), e ciò anche nella vigenza delle norme di cui al DPR 256/1989, (Cass. civ. sent. n. 24639 del 13 settembre 2021).
Infatti, risulta condivisibile l'opinione espressa sia dalla giurisprudenza di merito che dalla dottrina prevalente, che, sottolineando la differenza esistente tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi, intende il rinvio che l'art. 203 compie per i secondi alle norme che concernono i primi, come limitato dalla clausola di compatibilità (“in quanto applicabili”), e facendo in ogni caso salva una diversa disposizione specificamente posta, di talché non è dato concludere per una automatica estensione ai buoni fruttiferi postali della disciplina prescritta per i libretti.
Lo stesso DPR n. 256/1989, all'art. 208, contiene una disciplina specifica - e diversa - per la peculiare figura dei buoni (“i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione”, e ciò secondo quanto già in precedenza stabilito dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 178), il che mina fortemente il presupposto su cui si fonda la conclusione dell'automatica soggezione dei buoni alla previsione di cui all'art. 187.
8) Una volta quindi ricondotta la possibilità di rimborso dei buoni alla previsione di cui all'art. 208, resta evidente come, in assenza di una espressa limitazione, vi sia piena compatibilità tra la disposizione normativa e la clausola p.f.r., che appunto permette al singolo cointestatario di riscuotere l'intero, anche in caso di morte di un altro cointestatario, e senza che tale diritto sia subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione.
A maggior conforto di tale conclusione va ribadito che, come sottolineato in dottrina, sebbene sia i libretti che i buoni abbiano entrambi natura di meri documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), vi è però una sostanziale differenza che corre fra i due strumenti sotto il profilo circolatorio. Infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità (art. 1260 c.c.), l'intrasferibilità è prevista solo per il credito di cui al buono postale (artt. 175, comma 20, d.p.r. 156/1973 e
204 d.p.r. 10 giugno 1989, n. 256 per cui i buoni “... non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge”), che conferma quindi la sostanziale differenza tra le due figure e l'impossibilità di applicare analogicamente l'art. 187, comma 10 dettato per i libretti.
9) A diverse conclusioni non può poi indurre l'affermazione secondo cui la norma invocata dalla ricorrente avrebbe assegnato rilievo alla protezione dei coeredi del cointestatario defunto, e che tale esigenza sarebbe destinata a prevalere sul contrario interesse del cointestatario che pretenda la riscossione dell'intero credito, e ciò in quanto, come affermato anche nella giurisprudenza dell'ABF n. 22747/2019, “la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”. La circostanza che, in caso di solidarietà attiva, il credito sia stato riscosso da uno solo dei concreditori, non esclude che questi resti obbligato per la quota di spettanza del defunto nei confronti degli eredi del concreditore.
A diverso approdo non si giungerebbe, nemmeno qualora si ritenesse che la norma di cui all'art. 187 assumerebbe carattere imperativo per esigenze di natura fiscale.
Infatti, fra i beni che per legge devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, sui quali pertanto insiste il vincolo di indisponibilità ex art. 48 d.lgs.
346/1990, sono esclusi “gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparabili... nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge” (art. 12, lett. i, d.lgs. 346/1990), e tra i titoli equiparabili a quelli di Stato, devono includersi anche i buoni fruttiferi postali, ed escluso che per gli stessi debba essere presentata la denuncia di successione ( così, Cass. civ. Sent.
n. 40107/2021 del 15/12/2021).
A fronte della pacifica decisività di tutto quanto precede, può ritenersi che all'istanza liquidatoria del cointestatario non si oppongono ragioni afferenti la tutela di ulteriori ed eventuali aventi diritto e, in particolare, dei chiamati all'eredità del cointestatario deceduto;
e ciò perché, se, come detto, il rapporto di solidarietà attiva è situazione che “sopravvive alla morte di uno dei contitolari”
e se, pertanto, l'intervenuto decesso “non … modifica il rapporto sussistente con gli altri creditori cointestatari viventi e con il debitore della prestazione”, è allora evidente che “il cointestatario rimasto in vita abbia sempre diritto a pretendere il rimborso dell'intero valore del titolo senza la necessità di alcuna richiesta congiunta degli eredi del cointestatario defunto, così come non avrebbe avuto necessità della richiesta congiunta di quest'ultimo, qualora fosse stato ancora in vita;
analogamente gli eredi del cointestatario defunto, congiuntamente tra loro, avrebbero diritto ad ottenere il rimborso dell'intero valore del titolo, senza necessità però della richiesta congiunta del cointestatario rimasto in vita” (v.
Trib. Novara 2020, cit., e Corte App. Milano 2020).
10) Alla luce di quanto evidenziato e ritenuto che il titolo sul quale si fonda il diritto, non risulta controverso, ma invero, risulta pacifico ed incontestato il rapporto dedotto tra le parti, la proposta opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
11) Le spese processuali, stante la controvertibilità delle questioni trattate si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 191/2021 R.G. promossa da Parte_1
(attrice-opponente) contro (convenuto-opposto), nel
[...] Controparte_1
contraddittorio delle parti, assorbita e/o disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così decide:
a) Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 932/2020 emesso dal Tribunale di Potenza in data
11/12/2020 in favore di;
Controparte_1
b) Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Potenza, in data 16/06/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante