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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 759 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2024, avverso la sentenza n. 2286/2019 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f. ), ( , Parte_1 C.F._1 AR C.F._2
(c.f. ), (c.f. ) tutti Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Squinzano (Lecce), alla via Gianfilippe n.51, presso lo studio dell'avv. Cosimo Miccoli che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) quali eredi di De PP EL e (c.f. C.F._6 Persona_1
) tutti elettivamente domiciliati in Lecce, al viale Otranto n.117, presso lo C.F._7 studio dell'avv. Marcello Marcuccio, da cui sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'avv. come da mandato in atti Controparte_2
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Francesco Milizia n.75, presso lo studio
1 dell'avv. Paolo Mormando da cui è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_4
(quale incorporante
[...] [...]
elettivamente domiciliata in Bari, alla via De Rossi n.203 presso lo studio Controparte_5 dell'avv. Antonio Vinci da cui è rappresentata e difesa come da mandato in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 20/22 marzo 2012, , la coniuge Parte_1 AR
e i figli e , al fine di ottenere il risarcimento a titolo
[...] Parte_3 Parte_4
extracontrattuale di tutti i danni subiti a causa di un incidente stradale verificatosi il 6 novembre
2010 alle ore 10:00 circa, allorché la vettura Renault Twingo tg. AD059CF in cui il suddetto viaggiava seduto sul sedile anteriore destro in veste di terzo trasportato (asseritamente con le cinture di sicurezza allacciate), condotta da (intestatario della stessa) e assicurata con Persona_2
, mentre transitava in agro di Lecce sulla strada comunale via Controparte_6
Giacomo Monticelli in direzione nord – sud si scontrava con una vettura Volkswagen Golf targata
BA 334NX (intestata a e assicurata con Persona_1 Controparte_5 nell'occasione condotta da , il quale, a suo dire, avanzando a velocità sostenuta Controparte_7
sulla corsia di marcia destinata a veicoli provenienti da sud avrebbe invaso la corsia di marcia su cui procedeva la vettura Renault determinando una violenta collisione in cui il sig. decedeva, Per_2 agivano in giudizio nei confronti di ai sensi dell'art.141 del d.lgs. Controparte_6
n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché ai sensi dell'art.2054 c.c. nei confronti di conducente e intestataria della vettura Volkswagen Golf in qualità di responsabili civili, chiedendo rispettivamente, l'uno, il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno alla sfera sessuale) e patrimoniali (includenti spese mediche già sostenute
e future, costo di acquisto di nuovo veicolo adeguato alle attuali condizioni fisiche e danno da contrazione del reddito da lavoro) derivati dalle lesioni gravissime da sé riportate e, gli altri, dei danni non patrimoniali, a loro volta subiti in ragione del ferimento del congiunto, nonché, solo la coniuge, spese mediche future correlate ad un ciclo di sedute di psicoterapia, che intendeva avviare,
2 in totale determinati nella misura di € 1.143.952,10 oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite.
si costituiva in giudizio e, dichiarando di aver già versato in favore Controparte_6 di la somma di € 290.000,00, sollevava eccezioni di carenza di legittimazione nei Parte_1
confronti dei congiunti, aderendo ad una lettura dell'art.141 del d.lgs. n.209/2005 ( Codice delle
Assicurazioni), secondo cui la suddetta azione diretta nei confronti del vettore era uno strumento a tutela del terzo trasportato ma non di altri soggetti vantanti diritti risarcitori aventi ad oggetto danni riconducibili al ferimento del medesimo.
e , costituitisi in giudizio, sostenevano una dinamica Controparte_7 Persona_1 dell'incidente diametralmente inversa, adducendo che, invero, il conducente della Renault aveva invaso la corsia di marcia su cui il convenuto conducente della vettura Volkswagen Golf viaggiava
a velocità moderata in direzione Lecce – Squinzano, non riuscendo ad evitare lo scontro nonostante una tentata manovra di emergenza consistita in una sterzata a destra verso la strada sterrata;
chiedevano il rigetto della domanda e, in ogni caso, di essere autorizzati alla chiamata in garanzia di Controparte_5
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, si allineava in sostanza (sviluppando sue argomentazioni) al tenore delle tesi difensive già svolte dai convenuti chiamanti in causa chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 10 gennaio 2014, veniva riunita alla causa recante r.g. n. 1597/2012 per ragioni di parziale connessione soggettiva e di connessioni impropria la causa recante r.g. n. 703/2013 introdotta dal in qualità di datore di lavoro di , nei confronti di Parte_5 Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento del danno economico dallo Controparte_6
stesso, a sua volta, subito consistito nel dover erogare al dipendente stipendio e contribuzioni previdenziali senza beneficiare della prestazione lavorativa nei giorni di assenza per malattia.
Il giudizio è stato istruito sia documentalmente, sia mediante escussione dei testimoni ammessi;
sono, inoltre, stati incaricati due c.t.u. in materia medico – legale (dott. e dott. Persona_3 Per_4
) nell'interesse sia di sia della coniuge , i quali
[...] Parte_1 AR
depositavano apposite relazioni.
All'udienza del 20 febbraio 2019, il giudice tratteneva la causa in decisione, previa discussione orale delle parti, cui era già stato assegnato termine per il deposito di comparse conclusionali (trattazione mista)”.
Con sentenza n. 2286/2019 il tribunale di Lecce così provvedeva: “a) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Controparte_8
3 del medesimo di una somma complessiva residua a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito pari ad € 67.636,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma capitale totale (€
370.976,00) svalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data dell'acconto e dal giorno successivo all'acconto gli interessi nella medesima misura sulla somma residua (detratto l'acconto) svalutata alla stessa data dell'acconto e progressivamente rivalutata sulla base degli indici già specificati fino alla decisione cui si aggiungono interessi nella misura legale sul residua ancora dovuto dal momento della decisione fino soddisfo;
b) condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_8
pagamento in favore di delle spese mediche sostenute a causa del sinistro e Parte_1
documentate ammontanti ad € 2.373,82 cui si aggiungono interessi legali dall'esborso al soddisfo;
c) dichiara improponibile in questa sede la domanda risarcitoria di nei confronti di Parte_1
e;
d) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria di Controparte_7 Persona_1
, e nei confronti di AR Parte_3 Parte_4 Controparte_8
e) accoglie la domanda risarcitoria di , e
[...] AR Parte_3 Parte_4
nei confronti di , e e, Controparte_7 Persona_1 Controparte_5 accertata la responsabilità del conducente nella determinazione dell'evento Controparte_7 dannoso, condanna in solido al risarcimento dei seguenti danni: in favore di AR del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto coniugale nella misura di € 60.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
in favore di del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto Parte_3 parentale nella misura di € 25.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
- in favore di del danno non Parte_4 patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale nella misura di € 25.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
f) rigetta ogni ulteriore domanda;
g) dichiara cessata la materia del contendere (anche in ordine alla regolamentazione delle spese legali) tra e Parte_5 Controparte_9
CP
h) condanna nella misura del 50% e nella
[...] Controparte_8
misura del 50% , e in Controparte_7 Persona_1 Controparte_5
4 solido tra loro alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in € 6.715,00 per compenso professionale ( di cui € 1.250,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, €
2.700,00 per la fase istruttoria ed € 2.025,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore Avv, Cosimo Miccoli dichiaratosi antistatario;
i) pone a carico di tutti i convenuti soccombenti anche gli oneri derivanti dall'espletamento delle due c.t.u. mediche già liquidati in separati decreti”.
Con atto di citazione notificato il 28.08.2019 i signori , , Parte_1 AR Pt_3
e proponevano appello avverso la sentenza n.2286/2019 del tribunale di Lecce,
[...] Parte_4
depositata in data 28.06.2019 e notificata in data 15.07.2019, chiedendone la riforma per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa di risposta del 25.11.2019 i signori e si Controparte_7 Controparte_10
costituivano nel giudizio di appello, impugnando e contestando, punto per punto, il contenuto dell'atto d'appello, e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto
Con la comparsa di risposta del 2.12.2019 la si Controparte_11
costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di appello.
Con la comparsa di costituzione del 20.10.2019 la (già Controparte_12 [...]
) chiedeva anch'essa il rigetto dell'appello. Controparte_13
Con ordinanza del 12.06.2020 il Collegio, con riferimento alle istanze di ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel primo grado ed ivi non accolte e di c.t.u. riproposte dagli appellanti, avendo
“rilevato, con riferimento alle istanze di prova orale rigettate in primo grado, che gli appellanti, dopo tale rigetto, né hanno chiesto la revoca, sul punto, del provvedimento istruttorio, né hanno coltivato le richieste in oggetto fino alla precisazione delle conclusioni, sicché le stesse devono considerarsi rinunciate e, pertanto, inammissibili nella presente sede” rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e fissava l'udienza del giorno 09.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni del 04.02.2022, disposte dal
Presidente con ordinanza del 25.01.2022, gli Avvocati Marcello Marcuccio e Controparte_2
dichiaravano il decesso del proprio assistito, signor , avvenuto in data 16.12.2021, Controparte_7
e chiedevano l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 cpc, poi dichiarata dal Collegio con provvedimento del 09.02.2022.
A seguito del ricorso per riassunzione del 02.03.2022 depositato dagli appellanti, il Presidente, con decreto del 03.03.2022, disponeva la prosecuzione del giudizio.
Con rispettive comparse si costituivano gli appellati.
All'udienza del 20.03.2024 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico - giuridico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ( e successive conformi tra le tante
Cass. n.20066/21 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L.
n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza le censure mosse.
Nel merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza di primo grado deducendo che il tribunale avrebbe erroneamente applicato la presunzione di colpa di cui all'art.2054 comma 2 c.c. nonostante dalle risultanze istruttorie fosse emersa la responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione del sinistro oggetto di causa. Ciò – deducono - avrebbe comportato di CP_7
conseguenza il mancato riconoscimento integrale dei danni non patrimoniali ai congiunti della vittima primaria ( e ). Chiedono quindi, in via principale, AR Parte_3 Parte_4 stante l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'evento, la condanna in solido di CP_7
, di , proprietaria della Volkswagen Golf coinvolta nel Controparte_7 Persona_1 sinistro e della a rimborsare l'ulteriore 50% delle Parte_6
somme già percepite ovvero nello specifico, ulteriori € 60.000 per , € 25.000 AR
per ed € 25.000 per . Parte_3 Parte_4
Il motivo è infondato.
In primis va precisato che in alcun punto della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha affermato che in considerazione del concorso di colpa la liquidazione dei danni non patrimoniali di
6 cui trattasi fosse stata decurtata del 50%. Tanto si evince sia dalla motivazione della sentenza, sia dal quantum liquidato in via equitativa.
Il tribunale anzi ha precisato che trattandosi di domanda dei congiunti del traportato leso ex art.2054 co.1 e 3 c.c., “non è necessario statuire in merito all'esatta misura del contributo causale di ciascun conducente dei due veicoli coinvolti”, atteso che “gli attori beneficeranno anche del vincolo di solidarietà passiva dei convenuti (conducente e intestatario del veicolo antagonista) derivante, comunque dalla presunzione di pari responsabilità dei conducenti ai sensi dell'art 2054 comma 2
c.c.”
Sul punto occorre richiamare la disciplina normativa ed i principi in materia di responsabilità da circolazione di veicoli. L'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 2 prevede testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ritiene la corte che il tribunale di prime cure non abbia errato nell'interpretazione delle risultanze istruttorie allorquando ha concluso che non vi fossero elementi tali da escludere il contributo causale della condotta di guida del conducente della Renault Twingo.
Il supremo giudice di legittimità ha infatti chiarito che “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. n. 7479/20 in termini C. 3193/06: “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro”).
Di recente con ordinanza n.33483/ 2024 la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”.
7 Correttamente pertanto il tribunale di prime cure, dopo aver accertato che il sig. CP_7
conducente della vettura Volkswaghen Wolf, aveva invaso, seppure in misura contenuta, la corsia di marcia della Renault Twingo, rendendosi responsabile (anche solo concorrente) del sinistro è passato ad esaminare la condotta di guida del conducente della Renault Twingo rilevando l'omissione di manovre di emergenza e la mancanza di tracce di frenata nonostante le condizioni normali della strada.
Le argomentazioni che precedono già appaiono sufficienti per confermare la correttezza sul piano giuridico e la coerenza in termini logico – formali dell'attribuzione al del concorso di colpa Per_2
nella causazione del sinistro de quo.
Si può anche rilevare, sempre ai fini della valutazione della condotta di guida del conducente della
Renault Twingo, che la perizia penale in atti ha stimato la velocità d'urto della Renault Twingo in circa 70/km/h orari, sintomatica di una velocità di marcia superiore al limite segnalato di velocità di
50 km/h orari e che gli pneumatici di detta autovettura fossero in “discreto stato di usura”.
Inoltre né le dichiarazioni testimoniali rese dall'Ufficiale di Polizia Municipale di Lecce, Palumbo, né il mancato interrogatorio del costituiscono elementi idonei a scalfire sul punto la CP_7
decisione di primo grado, il primo per aver dichiarato di non aver assistito all'incidente per cui la sua testimonianza si basa per lo più su sue supposizioni, il mancato interrogatorio in quanto il giudice, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta all'interrogatorio formale, ha solo la facoltà e non l'obbligo di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso allorquando concorrano altri elementi di prova.
Con il secondo motivo di gravame lamenta la mancata personalizzazione del danno Parte_1
non patrimoniale.
Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte che sul punto la sentenza impugnata è da ritenersi giuridicamente corretta avendo applicato i principi elaborati in materia dal supremo giudice di legittimità.
Al riguardo, deve precisarsi che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il
8 danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge può quindi essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari – rigorosamente allegate e provate in giudizio. Diversamente, conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento
(cfr, Cass. n. 27482/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, il tribunale di prime cure ha rigettato la relativa domanda rilevando che, il sig. non avesse allegato alcuna specifica ripercussione meritevole di Parte_1
essere apprezzata ai fini della personalizzazione in aumento della liquidazione del danno non patrimoniale.
Osserva la Corte che in effetti l'asserita perduta possibilità di dedicarsi ai propri hobbies (quali la pesca o la barca) ed il peggioramento delle proprie relazioni sociali esterne costituiscono conseguenze da ritenersi ordinarie e normali della lesione alla salute ed il cui ristoro rientra nella liquidazione del valore tabellare.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano testualmente “il mancato riconoscimento da parte del primo Giudice del danno biologico permanente di natura bio-psichica alla coniuge
, contravvenendo le risultanze dalla c.t.u. Omessa attenta ed adeguata AR motivazione da parte del primo Giudice”.
In sostanza gli appellanti si dolgono per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico permanente di natura bio - psichica proposta da , coniuge di AR
, discostandosi sostengono – senza adeguata motivazione – dalle risultanze della c.t.u. Parte_1
a firma del dott. Per_4
Il motivo è infondato.
Il tribunale, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, ha adeguatamente motivato le ragioni del suo dissenso alle conclusioni del c.t.u.
Il tribunale sul punto infatti ha così espressamente statuito “è, invero rimasto indimostrato il lamentato danno biologico permanente di natura psichica, non essendo stata accertata una malattia mentale attualmente in trattamento né, invero, una cura con ausilio di farmaci o sorretta da altri metodi di natura scientifica già svolta in seguito all'evento lesivo…Invero, anche nella relazione resa dal c.t.u. dott. all'esito della visita, non emerge una diagnosi richiedente un Persona_4
trattamento curante specifico, bensì una valutazione in termini di disturbo post traumatico da stress
(…) Si ritiene pertanto di non condividere la conclusioni della relazione tecnica e di risarcire il danno
9 sofferto dall'attrice non in termini di lesione all'integrità psichico – fisica, bensì di danno non patrimoniale da lesione del rapporto coniugale”.
Sulla questione il supremo giudice di legittimità ha così disposto con ordinanza n. 18056 del
05/07/2019 ai fini della verifica della sussistenza di una sindrome di rilievo neurologico “Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido, consistente nel fare somministrare al danneggiato adeguati test psicologici, nel sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra e, infine, nel comparare la sintomatologia della vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, principalmente nel
"Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders".
Pertanto corretto ed adeguatamente motivato è il rigetto della domanda di cui trattasi.
Con riguardo poi al mancato riconoscimento del danno patrimoniale quantificato nella somma di
€ 5.600,00, va rilevato che non sono state documentate spese mediche sostenute dalla sig.ra Pt_2
per il titolo di cui trattasi.
Con il quarto motivo di gravame parte appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per pensionamento anticipato per . Parte_1
Il motivo non è fondato.
Condivisibili sul punto sono le affermazioni del tribunale in prime cure il quale in relazione alla predetta domanda ha così statuito “occorre, innanzitutto, rilevare che essa non è stata formulata nell'atto introduttivo, essendosi ivi limitato a formulare una generica richiesta di Parte_1
risarcimento di danno economico da contrazione del reddito da lavoro determinato da sé nella misura forfettaria di € 100.000,00.
In ogni caso, essa non merita accoglimento in quanto (oltre ad essere stata riferita ad un danno non solo futuro ma, addirittura, ancora eventuale allorché è iniziato il giudizio), non è valutabile nei termini suddetti in mancanza di una domanda di risarcimento danni da lesione della capacità lavorativa specifica”.
Sul punto l'appellante ritiene che la richiesta di risarcimento da pensionamento anticipato fosse eziologicamente legata alla diminuzione della capacità lavorativa specifica ma quest'ultima, in disparte la questione della mancata tempestiva formulazione della relativa domanda, avrebbe dovuto comunque essere provata. Secondo consolidata giurisprudenza il danneggiato ha l'onere di fornire
10 rigorosamente la concreta contrazione del suo reddito legata all'evento lesivo. In mancanza di prova in tal senso la domanda non può che essere rigettata.
Lo stesso dicasi per il danno derivante dall'acquisto di un'auto nuova rigettata dal tribunale per mancanza di prova “essendo la necessarietà della stessa rimasta del tutto indimostrata”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
Il motivo è infondato.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale costituiscono una voce di danno emergente e sono diverse dalle spese processuali vere e proprie. Ne consegue che la relativa domanda è soggetta alle preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande.
Essendo stata la domanda proposta per la priva volta in appello la stessa va dichiarata inammissibile
(tra le tante Cass. n.15265/23)
In ogni caso, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732). Ne deriva altresì che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass, sez. III,
14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990).
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata non essendo stati addotti dagli appellanti fondati motivi in grado di mettere in discussione e scalfire la robustezza della decisione di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste, in solido, a carico di , , e in quanto soccombenti. Parte_1 AR Parte_3 Parte_4
11 Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , , e , in solido tra loro, al Parte_1 AR Parte_3 Parte_4
pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.000,00, per ciascuna parte appellata, già Controparte_12 Controparte_5
nonché , quali eredi di Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , in solido tra loro, oltre IVA e CPA come per legge e Controparte_7 Persona_1
rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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