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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/07/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 11 giugno 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.667/2023 r.g. vertente tra:
in persona del Parte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Cammaroto e M. Foti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e ivi residente c/da Controparte_1
Moira 438 cf: C.F._1
appellata contumace
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti del 26 luglio 2016, Controparte_1
premessa la propria qualità di bracciante agricola iscritta negli elenchi del comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipendenze della ditta CI NO nel
CP_ 2004, 2005 e 2006 per 102 giornate l'anno. Lamentava che l' con provvedimento del 25 novembre 2014, le aveva comunicato l'intenzione di recuperare 3.467,81 euro assuntamente erogati "in più" sull'indennità di malattia e maternità con la seguente motivazione : “sono state corrisposte indennità di malattia specifica non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisisti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Negato di avere mai ricevuto le somme, la lamentava l'indeterminatezza CP_1 della richiesta e rivendicava la genuinità del rapporto e il conseguente proprio diritto a conseguire la prestazione temporanea oggetto di ripetizione, invocando comunque la buona fede ai sensi degli artt. 52 legge 88/1989 e 13 comma 2 legge 412/1991.
Invocava subordinatamente la prescrizione del diritto a pretendere la restituzione.
CP_ Nella costituzione dell' che contestava il ricorso, eccependo la decadenza ex art. 22 del D.L. 7/70 ed invocandone il rigetto, il giudice del Tribunale di Patti, con la sentenza n. 604 del 31 marzo 2023, annullava il provvedimento di indebito, rilevando
CP_ che l' non aveva dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo, limitandosi a produrre allegata alla comparsa di costituzione solo due stampe del cassetto previdenziale, che non provavano l'avvenuta riscossione della somma da parte della ricorrente. CP_
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2023 l' proponeva appello.
L'appellata non si costituiva;
concesso termine per note con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle conclusioni depositate nell'interesse dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato regolarmente notificato in data 7 maggio 2024 all'indirizzo pec dichiarato in primo grado dal difensore della . Email_1 CP_1
Va pertanto dichiarata la contumacia dell'appellata.
CP_ Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo non dimostrato che l' avesse realmente erogato le somme oggetto di ripetizione, ritenendo implicitamente assorbite le altre doglianze che l'appellata, contumace, qui non ripropone.
CP_ L' evidenzia innanzitutto che la prestazione è stata effettivamente pagata.
Di ciò è in effetti prova almeno indiziaria la formulazione del ricorso amministrativo contro la ripetizione, ricevuto il 9 gennaio 2015 (in allegato al ricorso introduttivo del primo grado) nel quale la lungi dal contestare la percezione CP_1
dell'indennità, dichiarava "le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute avendo" ella "prestato regolarmente la propria attività lavorativa". In tale situazione di semiplena probatio, assume rilevanza decisiva contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la schermata del cassetto previdenziale in cui si attesta che sono pag. 2/4 stati versati attraverso accredito su Banca d'Italia euro 84,99in data 3 marzo 2005 euro 357,89 in data 19.4.2005, ed ancora euro 678,42, euro 448,13 ed euro 1649,17 in data 21 maggio 2018.
Accertato il pagamento, spettava alla dimostrare che le somme fossero CP_1
dovute, ma questi, contumace, non ripropone le argomentazioni assorbite né le
CP_ richieste di prova formulate nel ricorso introduttivo del primo grado. L' prova d'altro canto di avere cancellato il rapporto con la ditta CI, perché fittizio
CP_ richiamando l'estratto storico allegato in atti attestante: per l'anno 2003 la cancellazione con variazione del 18.01.2006, per l'anno 2004 la cancellazione con variazione del 01.10.2009, per l'anno 2005 non risulta iscrizione ed infine ugual cosa per l'anno 2006.
Emerge tuttavia proprio dalle registrazioni contabili che la somma erogata dall'istituto (nel complesso euro 3218,6 euro) è inferiore rispetto a quella della quale
è stata chiesta la restituzione. La differenza, presumibilmente dovuta agli oneri fiscali
(come già riscontrato in numerosi procedimenti analoghi al presente) non può essere richiesta. "La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto… che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente: così Cass. 2/02/2012 n. 1464; Cass. 25/07/2018 n.
19735), oltre interessi legali dal ricevuto pagamento (sulla decorrenza degli interessi dalla data della ricezione del pagamento da parte dell'accipiens cfr. Cass. 17/12/2010
n. 25589)" (Cass. sez. lav. 1963/2023, in motivazione).
CP_ L' può dunque recuperare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e tenuto conto della mala fede dell'accipiens, soltanto 3218,6 euro con interessi dal giorno del pagamento, in luogo dei 3.4677,81 richiesti.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, la principale soccombenza sarebbe in capo alla lavoratrice, la quale ha tuttavia prodotto in primo grado la dichiarazione art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese pag. 3/4 CP_ L' chiede che la controparte sia condannata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ma "va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia…" perché "…l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del cita-to art. 96, sia…" tenendo "… conto della diversa ratio dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c." (Cass. sez. lav. 12454/2022).
La domanda è stata inoltre proposta per la prima volta in appello in relazione a comportamenti tenuti dalla controparte in primo grado (Cass. sez. VI-III 1115/2016, sez. III 22226/2014).
P.Q.M.
dichiara la contumacia dell'appellata e, in parziale accoglimento dell'appello e
CP_ riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell' alla ripetizione nei confronti della appellata limitatamente alla somma di 3218,7 euro oltre interessi dal giorno del pagamento indebito. Esonera l'appellata dal rimborso delle spese di lite.
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. A. Santalucia dr. B. Catarsini
pag. 4/4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 11 giugno 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.667/2023 r.g. vertente tra:
in persona del Parte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Cammaroto e M. Foti appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e ivi residente c/da Controparte_1
Moira 438 cf: C.F._1
appellata contumace
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti del 26 luglio 2016, Controparte_1
premessa la propria qualità di bracciante agricola iscritta negli elenchi del comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipendenze della ditta CI NO nel
CP_ 2004, 2005 e 2006 per 102 giornate l'anno. Lamentava che l' con provvedimento del 25 novembre 2014, le aveva comunicato l'intenzione di recuperare 3.467,81 euro assuntamente erogati "in più" sull'indennità di malattia e maternità con la seguente motivazione : “sono state corrisposte indennità di malattia specifica non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisisti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Negato di avere mai ricevuto le somme, la lamentava l'indeterminatezza CP_1 della richiesta e rivendicava la genuinità del rapporto e il conseguente proprio diritto a conseguire la prestazione temporanea oggetto di ripetizione, invocando comunque la buona fede ai sensi degli artt. 52 legge 88/1989 e 13 comma 2 legge 412/1991.
Invocava subordinatamente la prescrizione del diritto a pretendere la restituzione.
CP_ Nella costituzione dell' che contestava il ricorso, eccependo la decadenza ex art. 22 del D.L. 7/70 ed invocandone il rigetto, il giudice del Tribunale di Patti, con la sentenza n. 604 del 31 marzo 2023, annullava il provvedimento di indebito, rilevando
CP_ che l' non aveva dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo, limitandosi a produrre allegata alla comparsa di costituzione solo due stampe del cassetto previdenziale, che non provavano l'avvenuta riscossione della somma da parte della ricorrente. CP_
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2023 l' proponeva appello.
L'appellata non si costituiva;
concesso termine per note con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle conclusioni depositate nell'interesse dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato regolarmente notificato in data 7 maggio 2024 all'indirizzo pec dichiarato in primo grado dal difensore della . Email_1 CP_1
Va pertanto dichiarata la contumacia dell'appellata.
CP_ Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo non dimostrato che l' avesse realmente erogato le somme oggetto di ripetizione, ritenendo implicitamente assorbite le altre doglianze che l'appellata, contumace, qui non ripropone.
CP_ L' evidenzia innanzitutto che la prestazione è stata effettivamente pagata.
Di ciò è in effetti prova almeno indiziaria la formulazione del ricorso amministrativo contro la ripetizione, ricevuto il 9 gennaio 2015 (in allegato al ricorso introduttivo del primo grado) nel quale la lungi dal contestare la percezione CP_1
dell'indennità, dichiarava "le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute avendo" ella "prestato regolarmente la propria attività lavorativa". In tale situazione di semiplena probatio, assume rilevanza decisiva contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la schermata del cassetto previdenziale in cui si attesta che sono pag. 2/4 stati versati attraverso accredito su Banca d'Italia euro 84,99in data 3 marzo 2005 euro 357,89 in data 19.4.2005, ed ancora euro 678,42, euro 448,13 ed euro 1649,17 in data 21 maggio 2018.
Accertato il pagamento, spettava alla dimostrare che le somme fossero CP_1
dovute, ma questi, contumace, non ripropone le argomentazioni assorbite né le
CP_ richieste di prova formulate nel ricorso introduttivo del primo grado. L' prova d'altro canto di avere cancellato il rapporto con la ditta CI, perché fittizio
CP_ richiamando l'estratto storico allegato in atti attestante: per l'anno 2003 la cancellazione con variazione del 18.01.2006, per l'anno 2004 la cancellazione con variazione del 01.10.2009, per l'anno 2005 non risulta iscrizione ed infine ugual cosa per l'anno 2006.
Emerge tuttavia proprio dalle registrazioni contabili che la somma erogata dall'istituto (nel complesso euro 3218,6 euro) è inferiore rispetto a quella della quale
è stata chiesta la restituzione. La differenza, presumibilmente dovuta agli oneri fiscali
(come già riscontrato in numerosi procedimenti analoghi al presente) non può essere richiesta. "La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto… che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente: così Cass. 2/02/2012 n. 1464; Cass. 25/07/2018 n.
19735), oltre interessi legali dal ricevuto pagamento (sulla decorrenza degli interessi dalla data della ricezione del pagamento da parte dell'accipiens cfr. Cass. 17/12/2010
n. 25589)" (Cass. sez. lav. 1963/2023, in motivazione).
CP_ L' può dunque recuperare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e tenuto conto della mala fede dell'accipiens, soltanto 3218,6 euro con interessi dal giorno del pagamento, in luogo dei 3.4677,81 richiesti.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, la principale soccombenza sarebbe in capo alla lavoratrice, la quale ha tuttavia prodotto in primo grado la dichiarazione art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese pag. 3/4 CP_ L' chiede che la controparte sia condannata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ma "va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia…" perché "…l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del cita-to art. 96, sia…" tenendo "… conto della diversa ratio dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c." (Cass. sez. lav. 12454/2022).
La domanda è stata inoltre proposta per la prima volta in appello in relazione a comportamenti tenuti dalla controparte in primo grado (Cass. sez. VI-III 1115/2016, sez. III 22226/2014).
P.Q.M.
dichiara la contumacia dell'appellata e, in parziale accoglimento dell'appello e
CP_ riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell' alla ripetizione nei confronti della appellata limitatamente alla somma di 3218,7 euro oltre interessi dal giorno del pagamento indebito. Esonera l'appellata dal rimborso delle spese di lite.
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. A. Santalucia dr. B. Catarsini
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