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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 929 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza dell'1 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 settembre 2024, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Luigi Scarpello, nel cui studio sito in Cariati (CS) alla Via Sirena n. 4, hanno eletto domicilio;
= APPELLANTI =
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 C.F._4 di procura alle liti, dall'avv. Francesco M. Cornicello, nel cui studio sito in Corigliano-
Rossano (CS) alla via Galeno n. 27/D, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
1 Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita in riforma totale della sentenza n. 491/2021 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Maria Assunta Pacelli in data 14.04.2021 e resa nella causa iscritta al n. 1913/2018 RGAC:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) Accertare/riconoscere e dichiarare che i sigg.ri Pt_1
e , sono legittimi eredi della de cuius
[...] Parte_2 Parte_3
(zia) deceduta in data 11.02.2015; b) Accertare riconoscere e Persona_1
dichiarare che a seguito del decesso della sig.ra , si è aperta Persona_1 successione legittima;
c) Per l'effetto, previa nomina di un Consulente Tecnico
d'Ufficio, procedere alla formazione e valutazione della massa (denaro, beni mobili ed immobili, eventualmente distratti dopo l'apertura della divisione) da dividersi sui beni indicati in premessa e conseguentemente alla divisione del patrimonio comune;
d) Attribuire, anche per estrazione, agli attori, in via esclusiva, la quota reale di sua pertinenza con i relativi conguagli;
e) Predisporre un progetto di divisione a norma di legge e convocare le parti per l'approvazione; f) Ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alla necessarie annotazioni, trascrizione e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; g) Obbligare la convenuta a rendere il conto sull'uso degli appezzamenti di terreno e delle unità immobiliari a far data dal 13.08.2015 e sino all'effettivo scioglimento della comunione, e per l'effetto condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'occupazione degli immobili indicati in premessa, da quantificarsi in base al canone medio in uso per la locazione dell'immobile con identiche caratteristiche a quello oggetto di occupazione illustrato e comunque secondo l'equo apprezzamento del giudice;
h) Reimmettere gli attori nel possesso di tutti i beni comuni ed indivisibili;
i) Condannare la convenuta alle spese e competenze della presente procedura da attribuire in favore del
2 sottoscritto procuratore anticipatario e, se del caso, porre le medesime competenze a carico della massa. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. 4) Emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento. IN VIA
ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a) volersi disporre C.T.U., per la valutazione della massa e predisposizione delle quote da attribuire alle parti e quantificazione dei danni. b) volersi disporre C.T.U. per l'accertamento negativo del testamento olografo depositato dalla parte appellata a seguito del recente ritrovamento della scrittura privata di cui sopra.”.
Per l'appellata nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le ragioni sopra esposte, contrariis reiectis:
1. respingere in toto l'appello, proposto Parte_1
e avverso la sentenza n. 421/2021 del Parte_3 Parte_2
14.04.2021, rep. n. 491/2021, resa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del procedimento n. 1913/2018 R.G., in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza de qua, in ogni sua statuizione;
2.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvis Iuribus”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il
27.06.2018 gli attori hanno evocato in giudizio la convenuta chiedendo: in via principale, di accertare/riconoscere e dichiarare che essi sono legittimi eredi della de cuius deceduta in data 11.02.2015; di accertare, riconoscere e Persona_1
dichiarare che a seguito del decesso della , si è aperta successione Persona_1 legittima;
per l'effetto, previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, procedere alla formazione e valutazione della massa (denaro, beni mobili ed immobili,
3 eventualmente distratti dopo l'apertura della divisione) da dividersi e conseguentemente alla divisione del patrimonio comune;
di attribuire, anche per estrazione, agli attori, in via esclusiva, la quota reale di pertinenza con i relativi conguagli;
di predisporre un progetto di divisione a norma di legge e convocare le parti per l'approvazione; di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alle necessarie annotazioni, trascrizioni e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; di obbligare la convenuta a rendere il conto sull'uso degli appezzamenti di terreno e delle unità immobiliari a far data dal 13.08.2015 e sino all'effettivo scioglimento della comunione, e per l'effetto condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'occupazione degli immobili indicati in premessa, da quantificarsi in base al canone medio in uso per la locazione dell'immobile con identiche caratteristiche a quello oggetto di occupazione illustrato e comunque secondo l'equo apprezzamento del giudice;
di reimmettere gli attori nel possesso di tutti i beni comuni ed indivisibili;
di condannare la convenuta alle spese e competenze della procedura da attribuire al procuratore anticipatario e, se del caso, porre le medesime competenze a carico della massa.
Hanno dedotto, nello specifico, che i signori (deceduto in data Persona_2
13.08.2015) e coniugi in regime di comunione legale, erano Persona_1
comproprietari in parti uguali dei beni meglio indicati in citazione, che la zia
veniva a mancare l'11.02.2015 senza lasciare testamento, per cui si Persona_1
apriva la successione legittima anche a loro favore, che la convenuta ha sempre sostenuto di essere unica erede e ciò in forza di testamento pubblico disposto da
in suo favore. Si è costituita, con comparsa di costituzione del Persona_2
15.02.2019, la convenuta che ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione attiva di in quanto marito di una nipote premorta Parte_3
della de cuius, nonché la mancata evocazione in giudizio di tutti i condividenti. Nel merito, ha dedotto di essere stata nominata, con testamento pubblico, erede universale di tutti i beni appartenuti a , non opponendosi alla sola Persona_2
divisione dei seguenti immobili: 1) immobile sito in AN censito al NCEU al foglio di mappa n. 24, p.lla n. 831, cat. A/4 classe 1); 2) unità immobiliare sita in
AN censita al NCEU al foglio di mappa n. 24, p.lle n. 500-501 sub 2, cat.
4 A/5 classe 3). Ha, invece, contestato la domanda in ordine agli appezzamenti di terreno siti in AN (censiti al NCT al foglio di mappa n. 3, p.lle n. 119-133-
134-169-179-183-184-202-203-233-251-254-257-259 nonché al foglio di mappa n. 27
p.lla n. 133) in quanto mai appartenuti alla de cuius . Quanto ai Persona_1
buoni postali ordinari di cui alla citazione ha contestato che gli stessi possano entrare
a far parte dell'asse ereditario, trattandosi di buoni estinti tra l'anno 2011 e l'anno
2014, ovvero in data anteriore rispetto alla morte della . Persona_1
Nelle more del giudizio, inoltre, la convenuta ha allegato di aver rinvenuto il testamento olografo redatto e sottoscritto di proprio pugno dalla defunta Per_1
in data 07.04.2008, nel quale la stessa ha nominato proprio erede universale il
[...]
marito (cfr. copia del testamento allegata alle memorie ex art. Persona_2
183 co. 6 c.p.c.).”.
Con sentenza n. 421/2021, emessa e pubblicata il 14 aprile 2021, il Tribunale di
Castrovillari, così provvedeva: “
1. RIGETTA la domanda giudiziale di divisione ereditaria;
2. RIGETTA le altre domande avanzate dagli attori;
3. CONDANNA gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco M. CORNICELLO dichiaratosi antistatario.”
A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva che ai fini del giudizio di divisione fosse preliminare e necessario l'accertamento del diritto di comproprietà o della titolarità del diritto reale sui beni in comune. Nel caso di specie, gli attori non avevano prodotto una documentazione sufficiente e adeguata a comprovare che i beni oggetto di lite fossero effettivamente di proprietà della defunta al momento del decesso. Le sole visure catastali presentate, infatti, non erano idonee a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Al contrario, i ricorrenti avrebbero dovuto comprovare la titolarità dei beni in capo alla de cuius mediante l'esibizione del titolo originario di acquisto per ciascun immobile, oltre alla certificazione notarile o certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri Immobiliari, contenente tutte le annotazioni ufficiali relative al bene, comprese le trascrizioni e iscrizioni sia a favore
(attestanti la titolarità della de cuius) sia contro (attestanti eventuali vincoli o gravami).
Era, altresì, indispensabile verificare che non fossero intervenute modifiche nella
5 titolarità del bene tra il momento del decesso della de cuius e la data di proposizione della domanda di divisione ereditaria, al fine di confermare la permanenza dei beni nell'asse ereditario.
Solo una documentazione completa e conforme ai requisiti sopra descritti avrebbe potuto assicurare la sussistenza dei beni in capo alla defunta e la conseguente possibilità di procedere alla loro divisione ereditaria.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure rilevava che, nel contesto della divisione ereditaria, fosse essenziale la partecipazione al giudizio di tutti gli eredi e di chiunque vantasse diritti sui beni oggetto di divisione. Ciò si rendeva necessario poiché, con il trascorrere del tempo, potevano essere intervenute significative variazioni tanto nella composizione del nucleo familiare quanto nel patrimonio. A tal riguardo, il tribunale richiamava l'art. 1113 c.c. che disciplina gli interventi e le opposizioni nella divisione, da cui si evincerebbe, vieppiù, la necessità di acquisire la predetta documentazione, anche al fine di accertare l'integrità del contraddittorio e, a tal fine, la presenza di eventuali creditori o aventi causa. Tanto comportava anche il rigetto dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della convenuta afferente, proprio, al contraddittorio.
Il tribunale, poi, riteneva parimenti infondata la domanda di rendiconto e di risarcimento da occupazione, in quanto genericamente formulate e prive di argomentazioni a sostegno nelle memorie difensive, oltre che precluse proprio dalla predetta carenza di documentazione a dimostrazione della proprietà dei beni. Quindi, in assenza dei presupposti per la divisione, non era possibile pronunciarsi sulla domanda di rendiconto.
Era dichiarata altrettanto infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma per occupazione dei beni ereditari poiché, nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta, risultava imprescindibile la prova della titolarità del diritto di proprietà del bene in capo alla de cuius. In simile contesto di carenza probatoria, dunque, nessuna c.t.u. avrebbe potuto essere disposta, non potendo, detto mezzo, supplire alla carenza di prove documentali a carico degli attori.
Le spese di lite erano poste integralmente a carico degli attori.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello Parte_1 Parte_2
e affidando il mezzo a due distinti motivi:
1. errata Parte_3
6 individuazione della normativa vigente e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c.; 2. erronea valutazione dei mezzi istruttori sulla scorta della ritrovata scrittura privata del 04.05.2006.
Con il primo motivo gli appellanti sostenevano che non Controparte_1
avrebbe contestato i fatti esposti dagli attori nella domanda giudiziale, riconoscendo la loro qualità di eredi legittimi, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali fatti, in quanto non contestati, non necessitavano di ulteriori prove e pertanto il giudice avrebbe dovuto porli a fondamento della decisione e procedere alla divisione dei beni.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestavano la validità del testamento olografo, a loro dire “richiamato” nella sentenza gravata.
A supporto della censura, veniva prodotta una scrittura privata, a dire degli appellanti recentemente rinvenuta, firmata dalla defunta e scoperta presso Persona_1
l'abitazione estiva di . Tale documento, unitamente ad una copia della Parte_2 carta d'identità della defunta, dimostrerebbe la diversità della firma rispetto a quella apposta sul testamento impugnato. La difesa, quindi, richiedeva la nomina di un
Consulente Tecnico d'Ufficio per l'analisi delle firme al fine di accertare la dedotta falsità del testamento, con conseguente devoluzione dei beni della defunta non all'apparente erede testamentario ( ) bensì agli eredi legittimi, come Persona_3
richiesto dagli attori.
Si costituiva anche la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di appello e, opponendosi ad ogni difesa di parte appellante, ne chiedeva il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non
7 richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate -
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che gli appellanti muovono alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente gli stessi evidenziato un'errata valutazione del materiale istruttorio e dei presupposti dell'azione esercitata, puntualmente argomentando in ordine ai motivi di censura del provvedimento impugnato.
Nel merito, l'appello è infondato.
Va, infatti, confermata la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta mancanza di prova della proprietà dei beni, sia pure con le precisazioni che si vanno ad esporre.
Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, non può condividersi il pronunciamento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto necessario, ai fini della prova, la produzione di certificazione notarile o di certificato rilasciato dal
8 Conservatore dei Registi Immobiliari relative alle trascrizioni e iscrizioni a favore e contro nel ventennio anteriore alla domanda di divisione.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” e che “il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica
l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.”
(Cass. n. 6228 del 02/03/2023).
Lo stesso arresto appena citato ha, quindi, aperto lo spazio alla possibilità di impiego del meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ma con i limiti che ne conseguono. Ha, infatti, chiarito che: “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico,
9 siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti”.
E, tuttavia, nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la convenuta già nell'atto introduttivo del primo grado di Controparte_1
giudizio aveva contestato – seppur parzialmente e in relazione a specifici beni immobili oggetto di divisione – le affermazioni della controparte riguardanti la presunta titolarità di tali beni in capo alla defunta e anche l'integrità Persona_1
del contraddittorio, assumendo la presenza di altri eredi legittimi non evocati in giudizio.
Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine 10 e 11 si legge: “3.
Del bene di cui al punto c) dell'atto di citazione ... preme evidenziare l'assoluta infondatezza della domanda attorea, atteso che gli istanti non vantano alcun diritto sugli appezzamenti di terreno indicati, mai appartenuti a e, Persona_1
conseguentemente, del tutto estranei al relictum trasmissibile ai suoi eredi. In particolare, gli appezzamenti censiti al NCT del Comune di AN al foglio di mappa n. 3, p.lle n. 119-179-183-184-202-203-233-251-254-257-259 appartenevano al padre del sig. ed, alla morte di questi, venivano ereditati dai Persona_2
suoi parenti prossimi, per poi giungere in capo alla sig.ra Parte_4
per la quota di 1/6 e per la restante parte in capo ad altri Le
[...] Parte_4
residue particelle 133-134-169 dello stesso foglio di mappa risultano di piena proprietà di tale dal 24.10.2016 e prima di tale data Persona_4
appartenevano per 1/6 ad per averle ricevute in eredità Parte_4
dai propri genitori. ... 4. Il bene indicato da parte attrice al punto d) ... veniva interessato da passaggi di proprietà per causa di morte fino a giungere, per la quota di 1/6 nella sfera di proprietà dell'odierna comparente. Tale bene immobile non è mai appartenuto al patrimonio di trattandosi di un fondo transitato Persona_1
nella sfera di proprietà della famiglia originaria del marito e di parenti di lui, palesandosi pretestuosa ed infondata qualsivoglia pretesa sullo stesso.
5. Al punto e) della predetta elencazione di controparte vengono indicati buoni postali ordinari per un valore complessivo di euro 94.600/00”.
Nel caso in esame, la circostanza della contestazione specifica in ordine all'appartenenza di alcuni beni all'asse ereditario preclude l'applicazione del principio di non contestazione con riguardo non solo ai beni oggetto di contestazione ma anche
10 con riguardo agli altri beni.
Infatti, se è vero che, con riferimento ad alcuni immobili che – secondo la prospettazione contenuta nella citazione – componevano la massa ereditaria da dividere, la convenuta abbia espressamente aderito alla domanda di divisione, uno scioglimento della comunione limitatamente a detti beni non sarebbe stata possibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, giova rammentare che, in punto di divisione ereditaria, vige il principio di universalità secondo cui la divisione deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
A differenza dello scioglimento della comunione ordinaria, che riguarda singole cose comuni considerate individualmente, lo scioglimento della comunione ereditaria si caratterizza per la sua natura universale, in quanto deve necessariamente comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Tale principio, pur non essendo esplicitamente enunciato nel diritto positivo, è desumibile dal sistema normativo e trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Pur essendo consolidato in dottrina e giurisprudenza che il principio di universalità della divisione ereditaria non sia assoluto e inderogabile, poiché vi sono eccezioni previste dalla legge (art. 713, co. 3, artt. 720, 722 e 1112 c.c.), lo stesso può essere derogato mediante accordo unanime tra i coeredi. Tale conclusione trova fondamento nell'art. 762 c.c., il quale stabilisce che l'omissione di uno o più beni nell'ambito della divisione non determina la nullità della stessa, ma impone solo la necessità di procedere ad un supplemento di divisione. Ne deriva che è possibile procedere alla divisione parziale dei beni ereditari sia per via contrattuale, qualora vi sia accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, nel caso in cui, a seguito di richiesta di divisione da parte di uno dei coeredi, gli altri non estendano la domanda, chiedendo la divisione dell'intero asse (cfr. Cass. n. 6931 del 08/04/2016).
Nella fattispecie in esame, però, gli attori non hanno mai limitato la domanda ai soli beni di cui non era contestata la titolarità, continuando, al contrario, a richiedere lo scioglimento della comunione dell'intero asse da loro indicato, opponendosi così, implicitamente, ad una divisione parziale (che non è stata richiesta neppure
11 nell'appello). E pertanto, per il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nessuna divisione parziale può essere dichiarata in tale causa.
Tanto comporta che l'impossibilità di accertare la proprietà effettiva dei beni oggetto di contestazione travolge anche la porzione dell'asse di cui non era contestata la titolarità.
In secondo luogo, poi, va evidenziato che, a fronte dell'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte convenuta, la mancanza di adeguata documentazione impediva al Tribunale – e impedisce oggi alla Corte – di verificare se vi fossero litisconsorti pretermessi con riferimento all'intero asse indicato in citazione, sicché anche per tale concorrente ragione va rigettato il primo motivo di gravame.
Merita di essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
Per la verità tramite esso gli appellanti introducono un thema decidendum e un thema probandum del tutto nuovo, e, quindi, inammissibile, nella misura in cui contestano, per la prima volta, l'autenticità del testamento prodotto dalla convenuta in primo grado nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Il motivo, poi, non ha attinenza alcuna con la sentenza impugnata, che non ha affatto posto il testamento a fondamento della motivazione (che si è arrestata a profili logicamente antecedenti): il riferimento contenuto a pag. 5 (indicata dall'appellante) è relativo alla sola sintesi delle difese ma non all'esame del merito.
In conclusione, l'appello va rigettato nella sua totalità, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza di , e Parte_1 Parte_2
e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al Parte_3
D.M. 147/2022 (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa - valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate), con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco M. Cornicello.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di avverso la sentenza n. 421/2021 del Tribunale Controparte_1
di Castrovillari del 14.4.20212 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna , e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione, in favore di , delle spese processuali del Controparte_1
grado, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per onorari, oltre oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva , con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco M. Cornicello, che ne ha fatto richiesta;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
13