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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1517/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TROPIANO IMMACOLATA,
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1697/2023; oggetto: permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
pagina 1 di 7 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del giorno 1 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2023, il OR conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la Questura di e il CP_1 [...]
, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego di CP_2
rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, emesso il 20.04.2023 dalla Questura di e notificato lo stesso giorno;
il ricorrente allegava: CP_1
− che il diniego era stato disposto perché il OR era rientrato Pt_1
nel territorio nazionale prima del decorso dei dieci anni dall'esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna in data
23.08.2018 e per essere rientrato in Italia nel 2022 dopo essere stato respinto alla frontiera di Brindisi, in quanto sprovvisto di visto d'ingresso; inoltre, perché il ricorrente era gravato da numerose condanne ostative ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 286/1998;
− che l'autorità aveva valutato in modo frettoloso e pregiudizievole la posizione del ricorrente, alla luce della normativa di riferimento, pregiudicando gravemente i diritti fondamentali del OR Pt_1 riconducibili all'esercizio della potestà genitoriale, nonché quelli dei figli minori, a fronte del rapporto stabile instaurato tra genitore e figli, oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento;
− che, in particolare, il ricorrente era padre di tre figli minori, nati tra il
2010 e il 2015, uno dei quali affetto da un problema cardiaco, tutti residenti con la madre, ORa , regolarmente presente Parte_2
pagina 2 di 7 sul territorio italiano e titolare di un'attività commerciale in CP_1
via San Vitale n. 10/A;
− che queste circostanze erano state ignorate dall'autorità competente;
− che il ricorrente aveva deciso di non rispettare il decreto di espulsione proprio per la famiglia;
− che l'eventuale sussistenza di condanne per reati ostativi non consentiva di pronunciare un automatico diniego, dovendosi procedere, comunque,
a una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente e del livello di integrazione raggiunto, oltre che della natura e intensità dei legami familiari posti a fondamento della domanda di permesso di soggiorno;
− che, sotto questo profilo, il provvedimento impugnato conteneva mere clausole di stile.
Concludeva il ricorrente chiedendo che fosse annullato il provvedimento impugnato con accertamento del diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. c),
d.lgs. n. 286/1998.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_2
richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato (violazione dei provvedimenti di espulsione e sussistenza di condanne per reati ostativi).
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1697 depositata ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. il 23.08.2023, respingeva il ricorso concludendo che fossero carenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento del OR con la moglie, perché quest'ultima era Pt_1
titolare solo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. n.
286/1998, inidonea a costituire presupposto per il rilascio del permesso richiesto dal marito ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n.
286/1998.
∞ ∞ ∞
pagina 3 di 7 Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il OR per i Parte_1
seguenti motivi.
1. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei presupposti di legge richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno.
La moglie del ricorrente, infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti sin dal momento del deposito del ricorso, era titolare dal
09.06.2023 di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, costituente titolo idoneo al ricongiungimento familiare, e non di un permesso per assistenza minori ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998, come, invece, sostenuto dal primo giudice.
Inoltre, il OR aveva diritto anche al c.d. ricongiungimento Pt_1
familiare rovesciato, che permette al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, di fare ingresso in Italia per unirsi al figlio minore, purché disponga di alloggio e reddito adeguati, requisiti, questi, tutti sussistenti, anche perché i coniugi sono proprietari dell'alloggio dove la famiglia vive.
2. La sentenza impugnata lede il superiore interesse del minore, nonché il diritto all'unità familiare, tutelati dalla normativa anche sovranazionale di riferimento, che deve, comunque, prevalere.
Si è costituito il , riproponendo le medesime allegazioni Controparte_2
contenute nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale.
Trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale del 22.10.2024, avendo la Corte ritenuto necessario acquisire certificato penale e certificazione attestante i carichi pendenti del OR , in quanto non prodotti in giudizio Parte_1
dall'amministrazione, concedendo termine di sessanta giorni a quest'ultima per il deposito.
pagina 4 di 7 L'ordinanza è stata regolarmente comunicata alle parti, ma il non ha CP_2
provveduto a depositare la documentazione richiesta.
La causa è stata, quindi, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del giorno 1 aprile 2025, celebrata anch'essa in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello merita accoglimento.
Il Tribunale, anche a causa della poca chiarezza dell'atto introduttivo, ha ritenuto non sussistente, in capo alla moglie del ricorrente, il titolo legittimante la permanenza in Italia e idoneo a consentire l'applicazione dell'art. 30, lett. c),
d.lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, è stato dimostrato e non è contestato che la ORa Parte_2
fosse titolare, già al tempo dell'introduzione del ricorso, di permesso di soggiorno n. , rilasciato dalla Questura di il 09.06.2023 per Numero_1 CP_1
lo svolgimento di lavoro autonomo, in quanto titolare di regolare attività commerciale;
peraltro, il vizio formale neppure è stato posto a base del provvedimento di diniego impugnato che, invece, si fonda sulla storia criminale del ricorrente.
Storia criminale della quale, tuttavia, non vi è prova in atti, fatta eccezione per il generico richiamo contenuto nel decreto di diniego, senza alcuna indicazione dei singoli reati commessi dal OR , del tempo in cui questi Pt_1
sarebbero stati perpetrati e dei riferimenti alle condanne comminate nei suoi confronti.
Questa Corte ha avvertito la necessità di acquisire la documentazione relativa alla posizione giudiziaria del ricorrente che, tuttavia, non è stata depositata dall'amministrazione in tal senso onerata che pure avrebbe avuto interesse a provvedere.
Nel caso di specie, quindi, il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla pagina 5 di 7 prevalenza del secondo, considerati: la costituzione di un nucleo familiare corroborata dalla presenza di tre figli minori, dalla disponibilità di un'adeguata abitazione, dalla mancanza di prova in ordine ai precedenti penali del ricorrente.
Si consideri, infine, che l'accertamento svolto in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la eventuale commissione di nuovi reati, condurre sia alla revoca del permesso rilasciato, sia al diniego di rinnovo.
Alla luce di quanto sopra, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 30, prima comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente, quale coniuge di straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura della controversia, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(cause di valore indeterminato di bassa complessità).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria per entrambi i gradi, in quanto non svolta.
Considerato, infine, il difetto di allegazione nell'atto introduttivo in ordine alla natura del titolo di soggiorno rilasciato alla moglie, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura di 2/3.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto emesso dalla Questura di il 20.04.2023 CP_1
pagina 6 di 7 e dichiara che il OR ha diritto al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ordinando al Questore di Bologna di provvedere in conformità;
II – condanna il alla refusione in favore del OR Controparte_2
delle spese di lite che, per il primo grado, già applicata la Parte_1
compensazione in misura di 2/3, liquida in Euro 969,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna il alla refusione in favore del OR Controparte_2
delle spese di lite che, per il presente grado, già applicata la Parte_1
compensazione in misura di 2/3, liquida in Euro 1.158,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1517/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TROPIANO IMMACOLATA,
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1697/2023; oggetto: permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
pagina 1 di 7 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del giorno 1 aprile
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2023, il OR conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la Questura di e il CP_1 [...]
, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego di CP_2
rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, emesso il 20.04.2023 dalla Questura di e notificato lo stesso giorno;
il ricorrente allegava: CP_1
− che il diniego era stato disposto perché il OR era rientrato Pt_1
nel territorio nazionale prima del decorso dei dieci anni dall'esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna in data
23.08.2018 e per essere rientrato in Italia nel 2022 dopo essere stato respinto alla frontiera di Brindisi, in quanto sprovvisto di visto d'ingresso; inoltre, perché il ricorrente era gravato da numerose condanne ostative ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 286/1998;
− che l'autorità aveva valutato in modo frettoloso e pregiudizievole la posizione del ricorrente, alla luce della normativa di riferimento, pregiudicando gravemente i diritti fondamentali del OR Pt_1 riconducibili all'esercizio della potestà genitoriale, nonché quelli dei figli minori, a fronte del rapporto stabile instaurato tra genitore e figli, oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento;
− che, in particolare, il ricorrente era padre di tre figli minori, nati tra il
2010 e il 2015, uno dei quali affetto da un problema cardiaco, tutti residenti con la madre, ORa , regolarmente presente Parte_2
pagina 2 di 7 sul territorio italiano e titolare di un'attività commerciale in CP_1
via San Vitale n. 10/A;
− che queste circostanze erano state ignorate dall'autorità competente;
− che il ricorrente aveva deciso di non rispettare il decreto di espulsione proprio per la famiglia;
− che l'eventuale sussistenza di condanne per reati ostativi non consentiva di pronunciare un automatico diniego, dovendosi procedere, comunque,
a una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente e del livello di integrazione raggiunto, oltre che della natura e intensità dei legami familiari posti a fondamento della domanda di permesso di soggiorno;
− che, sotto questo profilo, il provvedimento impugnato conteneva mere clausole di stile.
Concludeva il ricorrente chiedendo che fosse annullato il provvedimento impugnato con accertamento del diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. c),
d.lgs. n. 286/1998.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_2
richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato (violazione dei provvedimenti di espulsione e sussistenza di condanne per reati ostativi).
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1697 depositata ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. il 23.08.2023, respingeva il ricorso concludendo che fossero carenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento del OR con la moglie, perché quest'ultima era Pt_1
titolare solo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. n.
286/1998, inidonea a costituire presupposto per il rilascio del permesso richiesto dal marito ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n.
286/1998.
∞ ∞ ∞
pagina 3 di 7 Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il OR per i Parte_1
seguenti motivi.
1. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei presupposti di legge richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno.
La moglie del ricorrente, infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti sin dal momento del deposito del ricorso, era titolare dal
09.06.2023 di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, costituente titolo idoneo al ricongiungimento familiare, e non di un permesso per assistenza minori ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998, come, invece, sostenuto dal primo giudice.
Inoltre, il OR aveva diritto anche al c.d. ricongiungimento Pt_1
familiare rovesciato, che permette al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, di fare ingresso in Italia per unirsi al figlio minore, purché disponga di alloggio e reddito adeguati, requisiti, questi, tutti sussistenti, anche perché i coniugi sono proprietari dell'alloggio dove la famiglia vive.
2. La sentenza impugnata lede il superiore interesse del minore, nonché il diritto all'unità familiare, tutelati dalla normativa anche sovranazionale di riferimento, che deve, comunque, prevalere.
Si è costituito il , riproponendo le medesime allegazioni Controparte_2
contenute nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale.
Trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale del 22.10.2024, avendo la Corte ritenuto necessario acquisire certificato penale e certificazione attestante i carichi pendenti del OR , in quanto non prodotti in giudizio Parte_1
dall'amministrazione, concedendo termine di sessanta giorni a quest'ultima per il deposito.
pagina 4 di 7 L'ordinanza è stata regolarmente comunicata alle parti, ma il non ha CP_2
provveduto a depositare la documentazione richiesta.
La causa è stata, quindi, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del giorno 1 aprile 2025, celebrata anch'essa in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello merita accoglimento.
Il Tribunale, anche a causa della poca chiarezza dell'atto introduttivo, ha ritenuto non sussistente, in capo alla moglie del ricorrente, il titolo legittimante la permanenza in Italia e idoneo a consentire l'applicazione dell'art. 30, lett. c),
d.lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, è stato dimostrato e non è contestato che la ORa Parte_2
fosse titolare, già al tempo dell'introduzione del ricorso, di permesso di soggiorno n. , rilasciato dalla Questura di il 09.06.2023 per Numero_1 CP_1
lo svolgimento di lavoro autonomo, in quanto titolare di regolare attività commerciale;
peraltro, il vizio formale neppure è stato posto a base del provvedimento di diniego impugnato che, invece, si fonda sulla storia criminale del ricorrente.
Storia criminale della quale, tuttavia, non vi è prova in atti, fatta eccezione per il generico richiamo contenuto nel decreto di diniego, senza alcuna indicazione dei singoli reati commessi dal OR , del tempo in cui questi Pt_1
sarebbero stati perpetrati e dei riferimenti alle condanne comminate nei suoi confronti.
Questa Corte ha avvertito la necessità di acquisire la documentazione relativa alla posizione giudiziaria del ricorrente che, tuttavia, non è stata depositata dall'amministrazione in tal senso onerata che pure avrebbe avuto interesse a provvedere.
Nel caso di specie, quindi, il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla pagina 5 di 7 prevalenza del secondo, considerati: la costituzione di un nucleo familiare corroborata dalla presenza di tre figli minori, dalla disponibilità di un'adeguata abitazione, dalla mancanza di prova in ordine ai precedenti penali del ricorrente.
Si consideri, infine, che l'accertamento svolto in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la eventuale commissione di nuovi reati, condurre sia alla revoca del permesso rilasciato, sia al diniego di rinnovo.
Alla luce di quanto sopra, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 30, prima comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente, quale coniuge di straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura della controversia, vengono liquidate, per entrambi i gradi (conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(cause di valore indeterminato di bassa complessità).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria per entrambi i gradi, in quanto non svolta.
Considerato, infine, il difetto di allegazione nell'atto introduttivo in ordine alla natura del titolo di soggiorno rilasciato alla moglie, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura di 2/3.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto emesso dalla Questura di il 20.04.2023 CP_1
pagina 6 di 7 e dichiara che il OR ha diritto al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'art. 30, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ordinando al Questore di Bologna di provvedere in conformità;
II – condanna il alla refusione in favore del OR Controparte_2
delle spese di lite che, per il primo grado, già applicata la Parte_1
compensazione in misura di 2/3, liquida in Euro 969,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna il alla refusione in favore del OR Controparte_2
delle spese di lite che, per il presente grado, già applicata la Parte_1
compensazione in misura di 2/3, liquida in Euro 1.158,00 per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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