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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Crisci, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Raffaella Greco, come da procura in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 [...]
,, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, Controparte_3 come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/1/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 7/12/2018 faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2004/2018 notificatogli in data
27/11/2018 dalla per il pagamento di euro Controparte_1
6.614,54 oltre accessori, per il residuo saldo ancora dovuto in base al contratto di finanziamento n. 1286420, per euro 5.600,00 da restituire in cinque anni con n. 48 rate da euro 146,50 di cui la prima maggiorata di € 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge. L'opponente deduceva a motivi: 1) nullità delle clausole di contratto nn. 19-20-21 in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33-34-35-36 del Codice del Consumo;
2) nullità del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 contratto in relazione al regime di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto dell'anatocismo) e dell'art. 1418 c.c. per indeterminatezza della clausola;
3) usurarietà originaria del contratto per interessi superiori al tasso soglia. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene Controparte_1 ad essa ritualmente notificato l'atto di citazione.
Interveniva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_2 speciale a socio unico, la quale rappresentava che Controparte_3 con contratto in data 5/12/2018 il credito azionato in sede monitoria era stato ad essa ceduto pro soluto dalla società con socio unico in Controparte_1 liquidazione, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della
L. 130/1999, come da estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo il contratto di finanziamento valido ed efficace in ogni sua parte e con interessi non superiori al tasso soglia.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il contratto di finanziamento n. 1286420 posto a base del decreto ingiuntivo, in relazione al quale lo stesso opponente ha ammesso di aver provveduto al pagamento unicamente di talune rate, lasciando impagate tutte le altre, prevedeva ed indicava un Taeg pari al 12,29% a fronte di un tasso soglia pro tempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (I trimestre 2006), pari al 15,99%, in esso includendo le spese connesse all'erogazione del credito al consumatore.
Anche gli interessi di mora, risultano calcolati al tasso del 15,29% dall'01/01/2007, del 12,29% dal 02/01/2008 e dell'11,64% dall'01/01/2011 come riportato in calce all'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte di un tasso soglia pro tempore vigente, pari al 19,14%.
Riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n.
15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
Riguardo alla posizione della interventrice volontaria, dichiaratasi cessionaria del credito azionato, nulla va motivato, atteso che l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta non costituitasi in giudizio, mentre sussistono giusti motivi per compensarli nel rapporto con la cessionaria interventrice, non citata in giudizio dall'opponente, ma costituitasi volontariamente per sostenere le ragione dell'opposta cedente.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Nulla per le spese per l'opposta
3) Spese compensate per l'interventrice volontaria
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Crisci, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Raffaella Greco, come da procura in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 [...]
,, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, Controparte_3 come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/1/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 7/12/2018 faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2004/2018 notificatogli in data
27/11/2018 dalla per il pagamento di euro Controparte_1
6.614,54 oltre accessori, per il residuo saldo ancora dovuto in base al contratto di finanziamento n. 1286420, per euro 5.600,00 da restituire in cinque anni con n. 48 rate da euro 146,50 di cui la prima maggiorata di € 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge. L'opponente deduceva a motivi: 1) nullità delle clausole di contratto nn. 19-20-21 in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33-34-35-36 del Codice del Consumo;
2) nullità del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 contratto in relazione al regime di ammortamento alla francese per violazione dell'art. 1283 c.c. (divieto dell'anatocismo) e dell'art. 1418 c.c. per indeterminatezza della clausola;
3) usurarietà originaria del contratto per interessi superiori al tasso soglia. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene Controparte_1 ad essa ritualmente notificato l'atto di citazione.
Interveniva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_2 speciale a socio unico, la quale rappresentava che Controparte_3 con contratto in data 5/12/2018 il credito azionato in sede monitoria era stato ad essa ceduto pro soluto dalla società con socio unico in Controparte_1 liquidazione, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della
L. 130/1999, come da estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo il contratto di finanziamento valido ed efficace in ogni sua parte e con interessi non superiori al tasso soglia.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il contratto di finanziamento n. 1286420 posto a base del decreto ingiuntivo, in relazione al quale lo stesso opponente ha ammesso di aver provveduto al pagamento unicamente di talune rate, lasciando impagate tutte le altre, prevedeva ed indicava un Taeg pari al 12,29% a fronte di un tasso soglia pro tempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (I trimestre 2006), pari al 15,99%, in esso includendo le spese connesse all'erogazione del credito al consumatore.
Anche gli interessi di mora, risultano calcolati al tasso del 15,29% dall'01/01/2007, del 12,29% dal 02/01/2008 e dell'11,64% dall'01/01/2011 come riportato in calce all'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte di un tasso soglia pro tempore vigente, pari al 19,14%.
Riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n.
15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
Riguardo alla posizione della interventrice volontaria, dichiaratasi cessionaria del credito azionato, nulla va motivato, atteso che l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Nulla per le spese tra l'opponente e l'opposta non costituitasi in giudizio, mentre sussistono giusti motivi per compensarli nel rapporto con la cessionaria interventrice, non citata in giudizio dall'opponente, ma costituitasi volontariamente per sostenere le ragione dell'opposta cedente.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Nulla per le spese per l'opposta
3) Spese compensate per l'interventrice volontaria
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4