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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 412/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2017 del Ruolo Generale affari contenziosi civili pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato in
Lagonegro (PZ) al viale Colombo n. 15;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Tepedino ed elettivamente domiciliata in al largo CP_1
Pioppi n. 1 c/o Provincia di – Avvocatura. CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di “A. Dichiarare il personale alle dipendenze della
[...]
, addetto alla cura e manutenzione del predetto tratto stradale, unico ed Controparte_1
esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa e, per lo effetto: B. Condannare la
, in persona del Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
motociclo Ducati 996 tg. BE97017, ammontanti a complessivi Euro 3.012,35, nonché al
pagina 1 di 14 risarcimento dei danni fisici e non patrimoniali patiti dal sig. in occasione del Parte_1
sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, attraverso C.T.U. medico-legale, di cui sin da questo momento se ne invoca la nomina, e su tali somme andrà, sempre e comunque, considerata sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. che gli interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
C.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA (al 22%) e CNAP (4%) come per legge e rimborso forfetario delle spese di lite come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario;
D. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
In punto di fatto, l'attore esponeva che, in data 10.05.2014, verso le ore 11.40 circa, mentre percorreva la S.P. n. 104 con direzione di marcia da Sapri verso Lagonegro alla guida del proprio motociclo Ducati 996 (tg. BE87017), rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in agro di Sapri, altezza località Giammarone, perdendo il controllo del motociclo, sbandando e rovinando in terra a causa della presenza sulla sede stradale di una serie di avvallamenti che attraversavano interamente la carreggiata.
Lamentava di aver subito, in conseguenza del sinistro, danni meccanici e di carrozzeria al proprio motociclo per un ammontare complessivo di euro 3.012,35 e danni fisici alla propria persona tali da dover ricorrere alle cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sapri, ove gli venivano diagnosticati “trauma mano sx;
frattura pluriframmentaria IF 1° dito con FLC, frattura pluriframmentaria IF 4° dito con perdita di sostanza” e 30 giorni di riposo e cure.
Soggiungeva di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi presso il suddetto Ospedale, con ricovero fino all'11.05.2014 e poi a visita specialistica presso il Presidio
Ospedaliero dei Pellegrini di Napoli in data 11.05.2014.
Deduceva che le lesioni personali riportate in occasione del sinistro erano di tale entità da gravare sulla propria integrità psico-fisica, limitandone la capacità di porsi liberamente in relazione con gli altri e cagionando, oltre al danno biologico, un danno esistenziale, morale e patrimoniale.
Escludeva la propria responsabilità nel verificarsi del sinistro, non potendo fare nulla per evitarlo ed attribuiva detta responsabilità solo ed esclusivamente al personale della Controparte_1
addetto alla cura e manutenzione del tratto stradale.
In punto di diritto, invocava la piena ed esclusiva responsabilità della ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. per aver omesso di provvedere alla cura ed alla manutenzione del tratto stradale in questione, anche in violazione dei “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” di cui all'art. 14 C.d.S. e richiamava la giurisprudenza in materia.
pagina 2 di 14 In particolare, deduceva la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa (nella specie, la S.P. ex
SS n. 104) e la derivazione del danno dalla stessa, evidenziando che il sinistro si era verificato proprio a causa della presenza sulla sede stradale di una serie di avvallamenti non visibili né debitamente segnalati e, dunque, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2017, si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della domanda Controparte_1
proposta.
In particolare, la convenuta evidenziava la inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. per la impossibilità in concreto di custodire la strada ove si era verificato il sinistro in ragione della gestione di un demanio stradale di rilevanti dimensioni.
Osservava poi che l'Ente preposto alla manutenzione della strada è tenuto al risarcimento solo se il piano visibile presenta un'insidia imprevedibile per l'utente, che è onere della controparte dimostrare, e, nella specie, se la disconnessione lungo la strada eventualmente presente costituisce un reale pericolo.
Evidenziava che il sinistro era avvenuto in ora diurna;
che la conformazione pur curvilinea della strada consentiva la percezione della presunta insidia da una certa distanza, soprattutto in scooter;
che era presente il limite di velocità di 30 km/h; che con un prudente andamento e tenendo conto della segnaletica e delle condizioni della strada ovvero usando la normale perizia ed attenzione il conducente avrebbe potuto evitare l'ostacolo o la caduta e, pertanto, riteneva che il danno, ove dimostrato, fosse attribuibile alla condotta di guida e/o all'imprudenza dell'attore, con riconoscimento del concorso di colpa del conducente nella produzione dell'evento.
Inoltre, in via gradata, contestava la prova dell'an ed anche del quantum debeatur, osservando che la spesa per il ripristino del mezzo era stata invece quantificata dal proprio perito in complessivi euro 2.173,44 e che il danno alla persona va provato con riferimento ad ogni singola voce e verificato in relazione al nesso eziologico con la propria responsabilità.
Infine, sempre in via gradata, riteneva il danno biologico di lieve entità, con applicabilità dell'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e risarcibilità secondo i criteri e le quantificazioni di cui al D.M. del
25.06.2015.
Pertanto, concludeva “per il rigetto della domanda attorea inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede riconoscersi la riduzione del quantum ex art.1227 c.c. risarcitorio stante la preponderante responsabilità del conducente nella causazione del fatto storico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 3 di 14 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie ed espletata la prova orale, con ordinanza del 18.02.2020 veniva disposta CTU medico-legale con formulazione dei relativi quesiti e incarico, da ultimo, conferito alla dott.ssa la quale Persona_1
depositava la relazione peritale in data 29.05.2021.
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni (al motociclo ed alla persona) asseritamente subiti dall'attore in seguito al sinistro stradale occorso in data 10.05.2014, verso le ore 11.40 circa, in agro di Sapri, alla località Giammarone, mentre percorreva la S.P. n. 104 alla guida del suo motociclo e, a causa della presenza di avvallamenti del manto stradale, perdeva il controllo del mezzo, sbandava e rovinava in terra.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per Controparte_1
aver omesso di provvedere, in qualità di ente proprietario, alla cura ed alla manutenzione del tratto stradale in questione. Secondo la prospettazione attorea, il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta omissiva della convenuta che, anche in violazione degli obblighi di manutenzione e controllo di cui all'art. 14 C.d.S., avrebbe determinato l'insorgere della situazione di pericolo.
In punto di diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Si tratta di responsabilità di natura oggettiva, poiché fondata unicamente sul positivo riscontro del nesso eziologico tra la res causativa e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento colposo o meno del custode.
Gli elementi essenziali della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia sono: a)
l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la res, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode (cfr., fra le altre, Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 4476/2011).
In punto di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità - muovendo dalla premessa che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. si fonda, non su un comportamento o un'attività del pagina 4 di 14 custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno - ha chiarito che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità" (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 5031/1998).
Nell'ipotesi di responsabilità in esame si verifica insomma un'inversione dell'onere della prova per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Con particolare riguardo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, vale rilevare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione, risultando, infatti, superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'estensione della rete stradale e l'uso generalizzato del bene da parte di chiunque non consentisse l'esercizio di una continua vigilanza e di un adeguato controllo e, non fosse, pertanto, applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. n. 16542/2012; Cass. n.
21508/2011).
Nel delimitare, poi, i confini del caso fortuito in relazione ai beni demaniali, la giurisprudenza ha precisato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché soggetti all'utilizzo da parte del pubblico indiscriminato degli utenti, tale causa di esclusione della responsabilità va individuata in base ad una valutazione caso per caso ed in concreto circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno. Più nel dettaglio, occorre verificare se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade,
l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non pagina 5 di 14 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi). Invero, mentre le prime ipotesi rientrano tendenzialmente nell'obbligo del custode di controllare lo stato della cosa e mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, le seconde sono invece potenzialmente idonee ad integrare il "caso fortuito" e, dunque, ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., quantomeno quando non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché
l'ente potesse acquisire contezza del pericolo venutosi a creare ed essere messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo.
In altri termini, gli enti locali sono liberati dalla responsabilità de qua ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 16295/2019; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 7805/2017).
Grava, dunque, sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, consistente in un'insidia o un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. n. 11802/2016).
Inoltre, sempre in tema di danno da insidia stradale e di prova del caso fortuito, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 11946/2013).
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha sì natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno ed è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito;
tuttavia, potendo in quest'ultimo rientrare anche la condotta della pagina 6 di 14 stessa vittima, nella valutazione dell'apporto causale da questa fornito alla produzione dell'evento occorre tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (cfr. sul punto Cass. n. 4476/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie non risultano contestati né la posizione di custode rivestita dalla Provincia di , né la circostanza che i danni al motociclo ed alla CP_1 persona dell'attore si siano verificati in conseguenza della caduta occorsa nel sinistro per cui è causa.
Controverso è invece che la caduta dell'attore si sia verificata, come sostenuto dall'attore, esclusivamente a causa della presenza di avvallamenti sul manto strale interessanti l'intera carreggiata.
Orbene, alla luce delle risultanze della espletata prova orale può ritenersi provato che l'attore abbia perso il controllo del motociclo e sia caduto a causa della presenza di una buca sul manto stradale.
Al riguardo, il teste escusso all'udienza del 28.01.2020, ha riferito quanto Testimone_1 segue: “…sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo sul posto al momento Pt_ dell'incidente; conosco perché abitiamo nello stesso paese, siamo semplici conoscenti. A maggio-giungo del 2014 mi trovavo a via Contrada MA in macchina in direzione Sapri e ho visto una moto scivolare proprio mentre stavo passando e quindi mi sono subito fermato;
era Pt_ verso le 11:00; era a bordo della sua moto DU rossa e andava in direzione opposta alla mia verso Lagonegro;
il tempo quel giorno era buono, non ricordo che avesse piovuto. ricordo che la strada che stavamo percorrendo era piena di buche e ho visto la moto che sbandava e strisciava per terra e che cadeva su una di queste buche. posso dire che nella mia direzione non
Pt_ c'erano segnali di pericolo, nella direzione di non lo so, non ci ho fatto caso. non c'era nessuno sulla via quale personale della che segnalasse la presenza di Controparte_1
Pt_ pericoli. quando mi sono fermato ricordo che lamentava dolori alla mano ma non ricordo quale infatti si erano strappati con l'impatto tutti i guanti;
lui non riusciva ad alzarsi;
altri passanti che si sono fermati hanno chiamato l'ambulanza e io sono stato lì finché non lo hanno portato in ospedale. non ricordo ci fosse alcun tipo di segnaletica. a volte è capitato di uscire con
Pt_ il ed altri amici in motocicletta per dei giri in moto la domenica” dopo il sinistro non l'ho più visto in moto. non so se la guida ancora la moto, posso solo dire che dopo l'incidente io non l'ho più visto in motocicletta. preciso che vicino al luogo del sinistro vi è una fontana, come si vede anche dalle foto che mi sono state mostrate”(cfr. verbale d'udienza del 28.01.2020 in atti).
pagina 7 di 14 La dinamica del sinistro riferita dall'attore risulta insomma confermata dalle dichiarazioni del suddetto teste, presente al momento del sinistro.
Analogamente, nella espletata istruttoria ha trovato riscontro anche lo stato dei luoghi per come dedotto dall'attore.
In particolare, la presenza di buche e di “n. 2 avvallamenti posti in entrambe le carreggiate” risulta sia dall'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della Compagnia di Sapri intervenuti sul luogo del sinistro, sia dalla documentazione fotografica agli atti (cfr. all. 8 del fascicolo dell'attore e all. 3 del fascicolo della convenuta), oltre che dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate.
A fronte di ciò, la caduta dell'attore non appare manifestamente estranea ad una sequenza causale o normale, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit, ponendosi il passaggio e la caduta di un motociclista come eventi astrattamente possibili ed anzi altamente probabili in presenza di un'alterazione del pavimento stradale.
Accertata, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione di pericolo creata dalla presenza della buca sul manto stradale e la caduta dell'attore, la Provincia di Salerno non ha invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
A tal riguardo, gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti e idonei a dimostrare che il fattore di pericolo in questione (ossia, la presenza di una buca non segnalata) fosse insorto in modo repentino ed improvviso, sì da non poter essere rimosso o segnalato per difetto del tempo strettamente necessario a provvedervi.
Né può ritenersi che la condotta di guida del motociclista abbia interrotto il nesso di causalità tra il pericolo e il verificarsi del sinistro, atteso che, come confermato anche dal teste Tes_1
nel suddetto tratto stradale non risulta l'apposizione di idonea segnalazione verticale
[...]
atta ad avvertire gli utenti della strada di tale situazione di pericolo, essendo unicamente presente il segnale che prescrive un limite massimo di velocità di 30 Km/h (cfr. documentazione fotografica prodotta dalla convenuta) e non essendo emersi elementi circa la velocità di guida tenuta dall'attore.
La Corte di Cassazione ha invero chiarito che “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la
pagina 8 di 14 causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento” (cfr. Cass. n. 17658/2019).
Peraltro, si osserva che il tratto stradale in cui si è verificata la caduta, trovandosi in corrispondenza di una curva, non consentiva, in concreto, al conducente di avere una visuale completa (cfr. fotografie in atti).
In definitiva, sulla base del complessivo compendio probatorio è dunque da escludere che, nel caso di specie, la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere prevista e superata dall'attore mediante l'adozione di normali cautele e che la sua imprudenza possa avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del danno. Pertanto, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della per i danni subiti dall'attore in conseguenza Controparte_1
del sinistro de quo.
Passando alla determinazione e quantificazione dei danni, deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (cartella clinica e referti medici) e della espletata C.T.U. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro per cui è causa e, pertanto, ai fini della sua liquidazione il
Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni della CTU.
Come noto, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona che incide negativamente sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.
Al riguardo, nell'elaborato peritale in atti si leggono le seguenti considerazioni medico-legali: “I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, ci consentono di affermare che, a seguito del sinistro stradale del 10/05/2014, il Sig. Parte_1
ebbe a riportare esiti da frattura pluriframmentaria delle falangi della mano sinistra associati ad esiti di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza cutanea evoluta in cicatrici atrofiche e avulsione dell'unghia del IV dito, limitazione funzionali severe e cervicalgia post-traumatica, i quali sono stati documentati sia tramite vari accessi e referti referti di P.S., sia tramite esecuzione di Rx e Visite Ortopediche i quali sicuramente rispettano il criterio di causalità e sono conseguenti all'incidente stradale occorso. Le visite specialistiche e gli esami strumentali eseguiti confermarono la presenza e persistenza della patologia a carico della mano sinistra e della regione cervicale. La certificazione a seguire, fino all'avvenuto miglioramento clinico ed innanzi richiamata ne rappresentò la continuazione prognostica e fenomenica. La invalidità temporanea,
pagina 9 di 14 intesa civilisticamente come incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, tenuto conto della natura delle lesioni, della prognosi ospedaliera anche se in assenza di certificati successivi e di FKT ebbe la durata di ottanta giorni ( 80 gg.) dei quali 20 giorni ( 20 gg.) da considerarsi
“temporanea totale” (I.T.T.), sessanta giorni (60 gg.) da considerarsi “temporanea parziale”
(I.T.P.), dei quali venti (20 giorni) mediamente valutabili al 75%, venti giorni (20 gg.) mediamente valutabili al 50%, venti giorni (20 gg.) mediamente valutabili al 25%, corrispondenti al periodo di tempo necessario per il recupero e la stabilizzazione del quadro clinico. Sulla scorta degli atti di causa, dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e degli accertamenti strumentali prodotti, si può affermare che, per l'incidente stradale occorso in data 10/05/2014 le lesioni della regione cervicale e della mano sinistra sono pervenute a guarigione con importanti sequele funzionali. Di conseguenza, il danno biologico permanente, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, non può che quantificarsi nella misura del sei per cento
(6%). E' notorio che le lesioni lievi con interessamento muscolare, tendono nel tempo a risolversi, pur nell'ambito del concetto di permanenza. Per la loro quantificazione in termini di danno biologico, è stato fatto ricorso ai criteri ed alle tabelle di riferimento di cui al noto D.M. del 3 luglio 2003. E' verosimile che l'esaminando non debba in futuro sottoporsi ad alcun intervento chirurgico sebbene si ritenga che vi sia influenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, geometra. Infine, il sig. ha sostenuto spese mediche documentate e riconosciute pari Parte_1
a EURO 23,22.” (cfr. pagg.
7-8 della relazione in atti).
In definitiva, quanto al pregiudizio fisico patito da , quale diretta ed immediata Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, l'espletata consulenza ha consentito di acclarare che
[...]
ebbe a soffrire, di lesioni che comportarono un periodo di temporanea inabilità totale di Pt_1
giorni 20, parziale al 75% di giorni 20; parziale al 50% di giorni 20; parziale al 25% di giorni 20 nonché postumi permanenti incidenti in misura del 6% sulla sua integrità biologica.
Poiché l'entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, e il pregiudizio trova causa in un sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge
57/2001, i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. aggiornati dal D.M. 16/07/2024.
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (51 anni), deve essere liquidata, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, la somma di euro € 7.681,66, mentre deve essere liquidata la somma di euro € 2.762,00 per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale.
pagina 10 di 14 Per quel che concerne, invece, la richiesta dell'attore di ottenere anche il risarcimento del c.d. danno morale, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'aumento del risarcimento per effetto della personalizzazione richiede l'individuazione nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san
Martino” (Cass. nn. 26972-26976/08) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però, inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità"
e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa, si evidenzia che l'attore non ha dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata dall' attore stesso.
In altre parole, l'istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attore presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Non si ritengono, infatti, a tal fine sufficienti le generiche dichiarazioni sul punto rese da entrambi i testi escussi, i quali si sono per lo più limitati a riferire di non aver più visto l'attore in moto ovvero di non sapere se ancora in possesso di una motocicletta.
Nel dettaglio, il teste escusso all'udienza del 13.11.2018, ha reso le seguenti Testimone_2 dichiarazioni: “conosco l'attore in quanto siamo amici da circa trent'anni; dopo l'incidente in cui
è rimasto coinvolto l'attore non vuole più uscire come prima;
io lo vedo molto giù, quasi depresso, sicuramente non è come prima. l'incidente è successo circa quattro anni fa;
anche se è passato tempo, quando io lo chiamo per uscite insieme ad altri amici, lui si rifiuta sempre trovando delle scuse;
ciò avviene anche attualmente. prima dell'incidente uscivamo insieme con le moto, andavamo ai moto-raduni e facevamo scampagnate;
anzi era lui che organizzava le uscite.
Pt_ dopo l'incidete il sig. non fa più uscite con la moto, anzi credo che la moto l'abbia venduta;
in ogni caso non parlo più delle uscite in modo perché lui ha sempre rifiutato i miei inviti;
lui si
pagina 11 di 14 rifiuta anche di uscire solo per prendere un caffè; in poche parole non lo riconosco più. come ho Pt_ già detto dopo l'incidente non ho mai più visto il sig. in moto.”
Deve infatti osservarsi che, come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, mentre ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente
(con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto); ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cass. n. 7126/2021). In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non si ritiene duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(cfr. Cass. n. 4878/2019). Ancora, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. nn. 5865/2021;
28988/2019).
In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie non vi è prova che detto sinistro abbia comportato il dedotto sconvolgimento della vita di relazione dell'attore, ben potendo il rifiuto di uscire essere giustificato da altre e diverse circostanze, né sono emerse conseguenze anomale o del tutto peculiari da giustificare, quindi, la risarcibilità del danno morale e la pur richiesta personalizzazione del danno.
Manca insomma la prova (anche presuntiva) di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella e ciò tanto in pagina 12 di 14 relazione al danno morale calcolabile sull'invalidità permanente tanto a quello calcolabile sull'invalidità temporanea.
Quanto ai danni patrimoniali, possono essere liquidate le spese mediche, espressamente documentate, non contestate e confermate in sede di CTU, per complessivi euro 23,22.
Con riferimento, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni riportati dal motociclo Ducati 996
(tg. BE87017) di proprietà del Vita (cfr. carta di circolazione in atti), l'attore ha prodotto una consulenza tecnica di parte a firma del perito indipendente il quale ultimo Persona_2 stima un danno pari ad € 2.469,14, IVA (doc. 7 produzione attorea). Parte convenuta, dal canto suo, non ha contestato l'esistenza dei suddetti danni, contestandone tuttavia la quantificazione sulla scorta di una perizia di parte a firma del perito assicurativo il quale Persona_3 stima un danno pari ad € 2.173,44, oltre IVA.
Ebbene, premesso che non è stata prodotta documentazione attestante l'effettivo esborso, da parte dell'attore, necessario per le riparazioni e tenuto conto della minima differenza tra le contrapposte perizie di parte, appare congruo liquidare in via meramente equitativa l'importo di € 2.300,00.
Alla luce del sin qui detto parte convenuta va condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 12.766,88 (risultante dalla sommatoria di euro 7.681,66 a titolo di danno biologico permanente, euro 2.762,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, euro 23,22 per spese mediche documentate ed euro 2.300,00 quale importo liquidato in via equitativa per il danno subito dal motociclo di proprietà attorea).
Sulle somme così liquidate va operata la rivalutazione anno per anno dal giorno del fatto sino alla data della pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici Istat di ciascun anno di riferimento;
inoltre, anche su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali dell'anno di riferimento, e dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo saranno dovuti i soli interessi legali.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della domanda attorea ne giustifica la compensazione nella misura della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e viene liquidata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della causa ricostruito secondo il criterio del decisum, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 29.06.2022, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni sono poste definitivamente a carico della in forza del principio della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'esclusiva responsabilità della CP_1
nella causazione del sinistro occorso a il 10.05.2014 e, per l'effetto,
[...] Parte_1
- condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma complessiva di euro 12.766,88, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida nella somma di euro Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Serena Ricciardone e Demetrio Ricciardone per dichiarato anticipo;
- pone le spese della CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 29.06.2022, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Lagonegro, 22.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2017 del Ruolo Generale affari contenziosi civili pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato in
Lagonegro (PZ) al viale Colombo n. 15;
ATTORE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Tepedino ed elettivamente domiciliata in al largo CP_1
Pioppi n. 1 c/o Provincia di – Avvocatura. CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di “A. Dichiarare il personale alle dipendenze della
[...]
, addetto alla cura e manutenzione del predetto tratto stradale, unico ed Controparte_1
esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa e, per lo effetto: B. Condannare la
, in persona del Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
motociclo Ducati 996 tg. BE97017, ammontanti a complessivi Euro 3.012,35, nonché al
pagina 1 di 14 risarcimento dei danni fisici e non patrimoniali patiti dal sig. in occasione del Parte_1
sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, attraverso C.T.U. medico-legale, di cui sin da questo momento se ne invoca la nomina, e su tali somme andrà, sempre e comunque, considerata sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. che gli interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
C.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA (al 22%) e CNAP (4%) come per legge e rimborso forfetario delle spese di lite come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario;
D. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
In punto di fatto, l'attore esponeva che, in data 10.05.2014, verso le ore 11.40 circa, mentre percorreva la S.P. n. 104 con direzione di marcia da Sapri verso Lagonegro alla guida del proprio motociclo Ducati 996 (tg. BE87017), rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in agro di Sapri, altezza località Giammarone, perdendo il controllo del motociclo, sbandando e rovinando in terra a causa della presenza sulla sede stradale di una serie di avvallamenti che attraversavano interamente la carreggiata.
Lamentava di aver subito, in conseguenza del sinistro, danni meccanici e di carrozzeria al proprio motociclo per un ammontare complessivo di euro 3.012,35 e danni fisici alla propria persona tali da dover ricorrere alle cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sapri, ove gli venivano diagnosticati “trauma mano sx;
frattura pluriframmentaria IF 1° dito con FLC, frattura pluriframmentaria IF 4° dito con perdita di sostanza” e 30 giorni di riposo e cure.
Soggiungeva di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi presso il suddetto Ospedale, con ricovero fino all'11.05.2014 e poi a visita specialistica presso il Presidio
Ospedaliero dei Pellegrini di Napoli in data 11.05.2014.
Deduceva che le lesioni personali riportate in occasione del sinistro erano di tale entità da gravare sulla propria integrità psico-fisica, limitandone la capacità di porsi liberamente in relazione con gli altri e cagionando, oltre al danno biologico, un danno esistenziale, morale e patrimoniale.
Escludeva la propria responsabilità nel verificarsi del sinistro, non potendo fare nulla per evitarlo ed attribuiva detta responsabilità solo ed esclusivamente al personale della Controparte_1
addetto alla cura e manutenzione del tratto stradale.
In punto di diritto, invocava la piena ed esclusiva responsabilità della ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. per aver omesso di provvedere alla cura ed alla manutenzione del tratto stradale in questione, anche in violazione dei “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” di cui all'art. 14 C.d.S. e richiamava la giurisprudenza in materia.
pagina 2 di 14 In particolare, deduceva la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa (nella specie, la S.P. ex
SS n. 104) e la derivazione del danno dalla stessa, evidenziando che il sinistro si era verificato proprio a causa della presenza sulla sede stradale di una serie di avvallamenti non visibili né debitamente segnalati e, dunque, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2017, si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della domanda Controparte_1
proposta.
In particolare, la convenuta evidenziava la inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. per la impossibilità in concreto di custodire la strada ove si era verificato il sinistro in ragione della gestione di un demanio stradale di rilevanti dimensioni.
Osservava poi che l'Ente preposto alla manutenzione della strada è tenuto al risarcimento solo se il piano visibile presenta un'insidia imprevedibile per l'utente, che è onere della controparte dimostrare, e, nella specie, se la disconnessione lungo la strada eventualmente presente costituisce un reale pericolo.
Evidenziava che il sinistro era avvenuto in ora diurna;
che la conformazione pur curvilinea della strada consentiva la percezione della presunta insidia da una certa distanza, soprattutto in scooter;
che era presente il limite di velocità di 30 km/h; che con un prudente andamento e tenendo conto della segnaletica e delle condizioni della strada ovvero usando la normale perizia ed attenzione il conducente avrebbe potuto evitare l'ostacolo o la caduta e, pertanto, riteneva che il danno, ove dimostrato, fosse attribuibile alla condotta di guida e/o all'imprudenza dell'attore, con riconoscimento del concorso di colpa del conducente nella produzione dell'evento.
Inoltre, in via gradata, contestava la prova dell'an ed anche del quantum debeatur, osservando che la spesa per il ripristino del mezzo era stata invece quantificata dal proprio perito in complessivi euro 2.173,44 e che il danno alla persona va provato con riferimento ad ogni singola voce e verificato in relazione al nesso eziologico con la propria responsabilità.
Infine, sempre in via gradata, riteneva il danno biologico di lieve entità, con applicabilità dell'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e risarcibilità secondo i criteri e le quantificazioni di cui al D.M. del
25.06.2015.
Pertanto, concludeva “per il rigetto della domanda attorea inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede riconoscersi la riduzione del quantum ex art.1227 c.c. risarcitorio stante la preponderante responsabilità del conducente nella causazione del fatto storico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 3 di 14 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie ed espletata la prova orale, con ordinanza del 18.02.2020 veniva disposta CTU medico-legale con formulazione dei relativi quesiti e incarico, da ultimo, conferito alla dott.ssa la quale Persona_1
depositava la relazione peritale in data 29.05.2021.
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni (al motociclo ed alla persona) asseritamente subiti dall'attore in seguito al sinistro stradale occorso in data 10.05.2014, verso le ore 11.40 circa, in agro di Sapri, alla località Giammarone, mentre percorreva la S.P. n. 104 alla guida del suo motociclo e, a causa della presenza di avvallamenti del manto stradale, perdeva il controllo del mezzo, sbandava e rovinava in terra.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per Controparte_1
aver omesso di provvedere, in qualità di ente proprietario, alla cura ed alla manutenzione del tratto stradale in questione. Secondo la prospettazione attorea, il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta omissiva della convenuta che, anche in violazione degli obblighi di manutenzione e controllo di cui all'art. 14 C.d.S., avrebbe determinato l'insorgere della situazione di pericolo.
In punto di diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Si tratta di responsabilità di natura oggettiva, poiché fondata unicamente sul positivo riscontro del nesso eziologico tra la res causativa e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento colposo o meno del custode.
Gli elementi essenziali della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia sono: a)
l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la res, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode (cfr., fra le altre, Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 4476/2011).
In punto di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità - muovendo dalla premessa che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. si fonda, non su un comportamento o un'attività del pagina 4 di 14 custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno - ha chiarito che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità" (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 5031/1998).
Nell'ipotesi di responsabilità in esame si verifica insomma un'inversione dell'onere della prova per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Con particolare riguardo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, vale rilevare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione, risultando, infatti, superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'estensione della rete stradale e l'uso generalizzato del bene da parte di chiunque non consentisse l'esercizio di una continua vigilanza e di un adeguato controllo e, non fosse, pertanto, applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. n. 16542/2012; Cass. n.
21508/2011).
Nel delimitare, poi, i confini del caso fortuito in relazione ai beni demaniali, la giurisprudenza ha precisato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché soggetti all'utilizzo da parte del pubblico indiscriminato degli utenti, tale causa di esclusione della responsabilità va individuata in base ad una valutazione caso per caso ed in concreto circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno. Più nel dettaglio, occorre verificare se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade,
l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non pagina 5 di 14 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi). Invero, mentre le prime ipotesi rientrano tendenzialmente nell'obbligo del custode di controllare lo stato della cosa e mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, le seconde sono invece potenzialmente idonee ad integrare il "caso fortuito" e, dunque, ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., quantomeno quando non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché
l'ente potesse acquisire contezza del pericolo venutosi a creare ed essere messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo.
In altri termini, gli enti locali sono liberati dalla responsabilità de qua ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n. 16295/2019; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 7805/2017).
Grava, dunque, sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, consistente in un'insidia o un trabocchetto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. n. 11802/2016).
Inoltre, sempre in tema di danno da insidia stradale e di prova del caso fortuito, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 11946/2013).
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha sì natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno ed è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito;
tuttavia, potendo in quest'ultimo rientrare anche la condotta della pagina 6 di 14 stessa vittima, nella valutazione dell'apporto causale da questa fornito alla produzione dell'evento occorre tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (cfr. sul punto Cass. n. 4476/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie non risultano contestati né la posizione di custode rivestita dalla Provincia di , né la circostanza che i danni al motociclo ed alla CP_1 persona dell'attore si siano verificati in conseguenza della caduta occorsa nel sinistro per cui è causa.
Controverso è invece che la caduta dell'attore si sia verificata, come sostenuto dall'attore, esclusivamente a causa della presenza di avvallamenti sul manto strale interessanti l'intera carreggiata.
Orbene, alla luce delle risultanze della espletata prova orale può ritenersi provato che l'attore abbia perso il controllo del motociclo e sia caduto a causa della presenza di una buca sul manto stradale.
Al riguardo, il teste escusso all'udienza del 28.01.2020, ha riferito quanto Testimone_1 segue: “…sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo sul posto al momento Pt_ dell'incidente; conosco perché abitiamo nello stesso paese, siamo semplici conoscenti. A maggio-giungo del 2014 mi trovavo a via Contrada MA in macchina in direzione Sapri e ho visto una moto scivolare proprio mentre stavo passando e quindi mi sono subito fermato;
era Pt_ verso le 11:00; era a bordo della sua moto DU rossa e andava in direzione opposta alla mia verso Lagonegro;
il tempo quel giorno era buono, non ricordo che avesse piovuto. ricordo che la strada che stavamo percorrendo era piena di buche e ho visto la moto che sbandava e strisciava per terra e che cadeva su una di queste buche. posso dire che nella mia direzione non
Pt_ c'erano segnali di pericolo, nella direzione di non lo so, non ci ho fatto caso. non c'era nessuno sulla via quale personale della che segnalasse la presenza di Controparte_1
Pt_ pericoli. quando mi sono fermato ricordo che lamentava dolori alla mano ma non ricordo quale infatti si erano strappati con l'impatto tutti i guanti;
lui non riusciva ad alzarsi;
altri passanti che si sono fermati hanno chiamato l'ambulanza e io sono stato lì finché non lo hanno portato in ospedale. non ricordo ci fosse alcun tipo di segnaletica. a volte è capitato di uscire con
Pt_ il ed altri amici in motocicletta per dei giri in moto la domenica” dopo il sinistro non l'ho più visto in moto. non so se la guida ancora la moto, posso solo dire che dopo l'incidente io non l'ho più visto in motocicletta. preciso che vicino al luogo del sinistro vi è una fontana, come si vede anche dalle foto che mi sono state mostrate”(cfr. verbale d'udienza del 28.01.2020 in atti).
pagina 7 di 14 La dinamica del sinistro riferita dall'attore risulta insomma confermata dalle dichiarazioni del suddetto teste, presente al momento del sinistro.
Analogamente, nella espletata istruttoria ha trovato riscontro anche lo stato dei luoghi per come dedotto dall'attore.
In particolare, la presenza di buche e di “n. 2 avvallamenti posti in entrambe le carreggiate” risulta sia dall'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri della Compagnia di Sapri intervenuti sul luogo del sinistro, sia dalla documentazione fotografica agli atti (cfr. all. 8 del fascicolo dell'attore e all. 3 del fascicolo della convenuta), oltre che dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate.
A fronte di ciò, la caduta dell'attore non appare manifestamente estranea ad una sequenza causale o normale, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit, ponendosi il passaggio e la caduta di un motociclista come eventi astrattamente possibili ed anzi altamente probabili in presenza di un'alterazione del pavimento stradale.
Accertata, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione di pericolo creata dalla presenza della buca sul manto stradale e la caduta dell'attore, la Provincia di Salerno non ha invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
A tal riguardo, gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti e idonei a dimostrare che il fattore di pericolo in questione (ossia, la presenza di una buca non segnalata) fosse insorto in modo repentino ed improvviso, sì da non poter essere rimosso o segnalato per difetto del tempo strettamente necessario a provvedervi.
Né può ritenersi che la condotta di guida del motociclista abbia interrotto il nesso di causalità tra il pericolo e il verificarsi del sinistro, atteso che, come confermato anche dal teste Tes_1
nel suddetto tratto stradale non risulta l'apposizione di idonea segnalazione verticale
[...]
atta ad avvertire gli utenti della strada di tale situazione di pericolo, essendo unicamente presente il segnale che prescrive un limite massimo di velocità di 30 Km/h (cfr. documentazione fotografica prodotta dalla convenuta) e non essendo emersi elementi circa la velocità di guida tenuta dall'attore.
La Corte di Cassazione ha invero chiarito che “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la
pagina 8 di 14 causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento” (cfr. Cass. n. 17658/2019).
Peraltro, si osserva che il tratto stradale in cui si è verificata la caduta, trovandosi in corrispondenza di una curva, non consentiva, in concreto, al conducente di avere una visuale completa (cfr. fotografie in atti).
In definitiva, sulla base del complessivo compendio probatorio è dunque da escludere che, nel caso di specie, la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere prevista e superata dall'attore mediante l'adozione di normali cautele e che la sua imprudenza possa avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del danno. Pertanto, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della per i danni subiti dall'attore in conseguenza Controparte_1
del sinistro de quo.
Passando alla determinazione e quantificazione dei danni, deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (cartella clinica e referti medici) e della espletata C.T.U. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro per cui è causa e, pertanto, ai fini della sua liquidazione il
Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni della CTU.
Come noto, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona che incide negativamente sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.
Al riguardo, nell'elaborato peritale in atti si leggono le seguenti considerazioni medico-legali: “I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, ci consentono di affermare che, a seguito del sinistro stradale del 10/05/2014, il Sig. Parte_1
ebbe a riportare esiti da frattura pluriframmentaria delle falangi della mano sinistra associati ad esiti di ferita lacero-contusa con perdita di sostanza cutanea evoluta in cicatrici atrofiche e avulsione dell'unghia del IV dito, limitazione funzionali severe e cervicalgia post-traumatica, i quali sono stati documentati sia tramite vari accessi e referti referti di P.S., sia tramite esecuzione di Rx e Visite Ortopediche i quali sicuramente rispettano il criterio di causalità e sono conseguenti all'incidente stradale occorso. Le visite specialistiche e gli esami strumentali eseguiti confermarono la presenza e persistenza della patologia a carico della mano sinistra e della regione cervicale. La certificazione a seguire, fino all'avvenuto miglioramento clinico ed innanzi richiamata ne rappresentò la continuazione prognostica e fenomenica. La invalidità temporanea,
pagina 9 di 14 intesa civilisticamente come incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, tenuto conto della natura delle lesioni, della prognosi ospedaliera anche se in assenza di certificati successivi e di FKT ebbe la durata di ottanta giorni ( 80 gg.) dei quali 20 giorni ( 20 gg.) da considerarsi
“temporanea totale” (I.T.T.), sessanta giorni (60 gg.) da considerarsi “temporanea parziale”
(I.T.P.), dei quali venti (20 giorni) mediamente valutabili al 75%, venti giorni (20 gg.) mediamente valutabili al 50%, venti giorni (20 gg.) mediamente valutabili al 25%, corrispondenti al periodo di tempo necessario per il recupero e la stabilizzazione del quadro clinico. Sulla scorta degli atti di causa, dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e degli accertamenti strumentali prodotti, si può affermare che, per l'incidente stradale occorso in data 10/05/2014 le lesioni della regione cervicale e della mano sinistra sono pervenute a guarigione con importanti sequele funzionali. Di conseguenza, il danno biologico permanente, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, non può che quantificarsi nella misura del sei per cento
(6%). E' notorio che le lesioni lievi con interessamento muscolare, tendono nel tempo a risolversi, pur nell'ambito del concetto di permanenza. Per la loro quantificazione in termini di danno biologico, è stato fatto ricorso ai criteri ed alle tabelle di riferimento di cui al noto D.M. del 3 luglio 2003. E' verosimile che l'esaminando non debba in futuro sottoporsi ad alcun intervento chirurgico sebbene si ritenga che vi sia influenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, geometra. Infine, il sig. ha sostenuto spese mediche documentate e riconosciute pari Parte_1
a EURO 23,22.” (cfr. pagg.
7-8 della relazione in atti).
In definitiva, quanto al pregiudizio fisico patito da , quale diretta ed immediata Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, l'espletata consulenza ha consentito di acclarare che
[...]
ebbe a soffrire, di lesioni che comportarono un periodo di temporanea inabilità totale di Pt_1
giorni 20, parziale al 75% di giorni 20; parziale al 50% di giorni 20; parziale al 25% di giorni 20 nonché postumi permanenti incidenti in misura del 6% sulla sua integrità biologica.
Poiché l'entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, e il pregiudizio trova causa in un sinistro stradale verificatosi dopo l'entrata in vigore della legge
57/2001, i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. aggiornati dal D.M. 16/07/2024.
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (51 anni), deve essere liquidata, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, la somma di euro € 7.681,66, mentre deve essere liquidata la somma di euro € 2.762,00 per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale.
pagina 10 di 14 Per quel che concerne, invece, la richiesta dell'attore di ottenere anche il risarcimento del c.d. danno morale, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'aumento del risarcimento per effetto della personalizzazione richiede l'individuazione nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san
Martino” (Cass. nn. 26972-26976/08) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però, inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità"
e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa, si evidenzia che l'attore non ha dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata dall' attore stesso.
In altre parole, l'istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attore presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Non si ritengono, infatti, a tal fine sufficienti le generiche dichiarazioni sul punto rese da entrambi i testi escussi, i quali si sono per lo più limitati a riferire di non aver più visto l'attore in moto ovvero di non sapere se ancora in possesso di una motocicletta.
Nel dettaglio, il teste escusso all'udienza del 13.11.2018, ha reso le seguenti Testimone_2 dichiarazioni: “conosco l'attore in quanto siamo amici da circa trent'anni; dopo l'incidente in cui
è rimasto coinvolto l'attore non vuole più uscire come prima;
io lo vedo molto giù, quasi depresso, sicuramente non è come prima. l'incidente è successo circa quattro anni fa;
anche se è passato tempo, quando io lo chiamo per uscite insieme ad altri amici, lui si rifiuta sempre trovando delle scuse;
ciò avviene anche attualmente. prima dell'incidente uscivamo insieme con le moto, andavamo ai moto-raduni e facevamo scampagnate;
anzi era lui che organizzava le uscite.
Pt_ dopo l'incidete il sig. non fa più uscite con la moto, anzi credo che la moto l'abbia venduta;
in ogni caso non parlo più delle uscite in modo perché lui ha sempre rifiutato i miei inviti;
lui si
pagina 11 di 14 rifiuta anche di uscire solo per prendere un caffè; in poche parole non lo riconosco più. come ho Pt_ già detto dopo l'incidente non ho mai più visto il sig. in moto.”
Deve infatti osservarsi che, come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, mentre ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente
(con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto); ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cass. n. 7126/2021). In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non si ritiene duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(cfr. Cass. n. 4878/2019). Ancora, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. nn. 5865/2021;
28988/2019).
In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie non vi è prova che detto sinistro abbia comportato il dedotto sconvolgimento della vita di relazione dell'attore, ben potendo il rifiuto di uscire essere giustificato da altre e diverse circostanze, né sono emerse conseguenze anomale o del tutto peculiari da giustificare, quindi, la risarcibilità del danno morale e la pur richiesta personalizzazione del danno.
Manca insomma la prova (anche presuntiva) di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi standard enunciati dalla tabella e ciò tanto in pagina 12 di 14 relazione al danno morale calcolabile sull'invalidità permanente tanto a quello calcolabile sull'invalidità temporanea.
Quanto ai danni patrimoniali, possono essere liquidate le spese mediche, espressamente documentate, non contestate e confermate in sede di CTU, per complessivi euro 23,22.
Con riferimento, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni riportati dal motociclo Ducati 996
(tg. BE87017) di proprietà del Vita (cfr. carta di circolazione in atti), l'attore ha prodotto una consulenza tecnica di parte a firma del perito indipendente il quale ultimo Persona_2 stima un danno pari ad € 2.469,14, IVA (doc. 7 produzione attorea). Parte convenuta, dal canto suo, non ha contestato l'esistenza dei suddetti danni, contestandone tuttavia la quantificazione sulla scorta di una perizia di parte a firma del perito assicurativo il quale Persona_3 stima un danno pari ad € 2.173,44, oltre IVA.
Ebbene, premesso che non è stata prodotta documentazione attestante l'effettivo esborso, da parte dell'attore, necessario per le riparazioni e tenuto conto della minima differenza tra le contrapposte perizie di parte, appare congruo liquidare in via meramente equitativa l'importo di € 2.300,00.
Alla luce del sin qui detto parte convenuta va condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 12.766,88 (risultante dalla sommatoria di euro 7.681,66 a titolo di danno biologico permanente, euro 2.762,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, totale e parziale, euro 23,22 per spese mediche documentate ed euro 2.300,00 quale importo liquidato in via equitativa per il danno subito dal motociclo di proprietà attorea).
Sulle somme così liquidate va operata la rivalutazione anno per anno dal giorno del fatto sino alla data della pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici Istat di ciascun anno di riferimento;
inoltre, anche su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali dell'anno di riferimento, e dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo saranno dovuti i soli interessi legali.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della domanda attorea ne giustifica la compensazione nella misura della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e viene liquidata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della causa ricostruito secondo il criterio del decisum, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 29.06.2022, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni sono poste definitivamente a carico della in forza del principio della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'esclusiva responsabilità della CP_1
nella causazione del sinistro occorso a il 10.05.2014 e, per l'effetto,
[...] Parte_1
- condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma complessiva di euro 12.766,88, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida nella somma di euro Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Serena Ricciardone e Demetrio Ricciardone per dichiarato anticipo;
- pone le spese della CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 29.06.2022, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Lagonegro, 22.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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