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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'EMILIANO 55 08100
NUORO presso il difensore avv. CORRIAS BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MUREDDU ANNA RITA, elettivamente domiciliato in VIA S. SATTA, 8
LULA presso il difensore avv. MUREDDU ANNA RITA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso rivolto al Giudice Tutelare depositato il 6.2.2024 ha Parte_1
chiesto l'autorizzazione al trasferimento delle figlie minori dal Comune di Bitti al
Comune di Onanì, nell'immobile sito in via San Pietro n. 15. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data
Per_ 02.01.2010 con che dall'unione sono nate due figlie: (nata a Controparte_1
Nuoro il 15.07.2008) e (nata a [...] l'[...]), entrambe minorenni;
che Per_2
in data 06.05.2021 è stata omologata la separazione dei coniugi;
che successivamente alla separazione la sig.ra ha dovuto cercare una nuova dimora nella quale Pt_1
convivere con le figlie, in quanto il 50% della casa familiare è stato acquistato dal sig.
per € 22.000,00, somma poi utilizzata dalla ricorrente per arredare la Controparte_1
nuova casa e vivere con le figlie;
che la ricorrente è disoccupata e il sig. lavora CP_1
come Guardia Forestale con orario 06:30 – 15:00; che negli ultimi tre anni la ricorrente si è occupata in via esclusiva della cura delle minori;
che il sig. si è limitato, su CP_1
richiesta della figlia, a prendere da scuola tenendola presso di sé qualche ora il Per_2
Per_ pomeriggio, mentre la figlia raramente visita il padre;
che quest'ultimo, peraltro, non ha mai tenuto con sé le minori durante il periodo estivo;
che il 22 gennaio 2024 la ricorrente ha rappresentato al sig. tramite il proprio difensore, la necessità e CP_1
l'urgenza di trasferirsi insieme alle figlie in un'altra abitazione più salubre e dignitosa, in quanto quella occupata è umida, con numerose infiltrazioni, nonché priva di un'adeguata copertura a tetto e di un impianto di riscaldamento;
che il canone di locazione dell'immobile è pari a 350,00 euro;
che a Onanì ha rinvenuto una villetta singola, con tre camere da letto, soggiorno, cucina, impianto di riscaldamento a pellet e giardino per un canone di locazione pari a 200,00 euro mensili;
che il sig. si è CP_1
opposto alla richiesta di trasferimento;
che Onanì dista 7 km da Bitti, con un tempo di percorrenza in auto pari a 10 minuti ed è provvisto dei servizi indispensabili;
che continuerebbe a frequentare la scuola media e impiegherebbe pochi minuti per Per_2
Per_ arrivare a Bitti con il pullmino offerto dal Comune di Onanì; che frequenta la scuola alberghiera in Siniscola e sarebbe pertanto indifferente viaggiare da Bitti o da
Onanì.
Con comparsa depositata il 18.3.2024 si è costituito il quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto ha dedotto che la non è stata sufficientemente presente nella Pt_1
vita quotidiana delle figlie;
che il padre è sempre stato presente in modo assiduo e continuativo nella vita di entrambe le figlie;
che , nata nel 2013, nei pomeriggi Per_2
dopo la scuola si trattiene quasi quotidianamente presso il padre, il quale, intorno alle
17:30 la preleva dal domicilio della madre per tenerla con sé sino all'ora di cena, per poi
Pag. 2 di 10 Per_ riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
che anche nata nel 2008, frequenta il padre, ma, data l'età adolescenziale, preferisce trattenersi presso il domicilio materno, in quanto la madre è maggiormente permissiva;
che durante l'estate il padre tiene le figlie presso di sé per un periodo inferiore rispetto al resto dell'anno in ragione dell'attività lavorativa di vedetta antincendio, con turni prestabiliti ai quali non può sottrarsi;
che il trasferimento a Onanì comporterebbe uno sradicamento delle minori dal luogo in cui sono cresciute, in cui hanno i loro affetti e le loro amicizie e ove frequentano le attività extrascolastiche;
che la figlia minore frequenta l'ultimo anno delle scuole elementari e dovrebbe viaggiare tutti dal lunedì al sabato verso Bitti partendo ogni giorno alle ore 7:30 del mattino;
che sin dalla separazione, la sig.ra Pt_1
ha traslocato nell'arco di quattro anni in tre immobili all'interno del Comune di Bitti.
Con decreto del 5.4.2024 il Giudice Tutelare ha rimesso gli atti al Tribunale di
Nuoro.
Per_ Sentite le parti e la figlia minore all'udienza del 16.05.2024 la ricorrente ha chiesto autorizzarsi la sig.ra al trasferimento nel Comune di Onanì, ovvero presso Pt_1
il comune di Lula o di Siniscola;
ha altresì chiesto la modifica delle condizioni della separazione, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitti, via Emilio
Lussu n.127, alla sig.ra per abitarvi con le figlie minori, e in via subordinata ha Pt_1
insistito sull'autorizzazione a trasferirsi presso altro comune. Il procuratore di parte convenuta ha insistito per il rigetto del ricorso, si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, e ha chiesto procedersi all'audizione della figlia minore e che il nucleo familiare sia seguito dai Servizi sociali. Il giudice ha Per_2
rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note depositate il 31.05.2024 il convenuto, confermate le proprie conclusioni, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, in caso di accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale.
Nelle note depositate il 05.06.2024 parte ricorrente, confermate le proprie conclusioni, ha richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie pari a
600,00 euro.
Pag. 3 di 10 Nelle note depositate il 19.07.2024, il convenuto ha dato atto di essere stato informato per le vie brevi dall'Assistente Sociale del Comune di Bitti che la sig.ra ha reperito una nuova abitazione in Bitti ed è in corso il trasloco. Pt_1
Il giudice, con ordinanza del 13 agosto 2024, preso atto delle note di parte convenuta del 19.07.2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di verificare la circostanza concernente il reperimento di un'abitazione nel Comune di Bitti da parte della ricorrente.
All'udienza del 02 settembre 2024, svolta mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha confermato di aver reperito una casa nel Comune di Bitti, in Via Corso
Vittorio Veneto n. 227, composta da quattro camere da letto, cucina soggiorno e bagno e di aver sottoscritto regolare contratto per la somma di € 300,00 mensili, e ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, comprensivo dell'assegno unico, in virtù della disparità economica tra le parti e dell'assenza di un lavoro stabile della ricorrente, nonché il pagamento delle somme diffidate per il mantenimento non versato dal con vittoria di spese. CP_1
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda originariamente proposta.
All'udienza del 22 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei propri atti. Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio.
Il pubblico ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con istanza di remissione della causa sul ruolo depositata il 12 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato che l'abitazione rinvenuta in Bitti, Via Corso Vittorio Veneto n.
227, è interessata da copiose infiltrazioni di umidità; che la madrina le ha dato disponibilità ad ospitarla in una casa di sua proprietà a Lula. Ciò premesso, ha chiesto
“autorizzare il trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola. In ogni caso in via principale: - Affidare le minori ad entrambi i genitori con residenza prevalente delle bambine presso la madre e così autorizzare il trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola con l'obbligo della signora di comunicare ogni Pt_1
cambio di residenza. -Vista la disparità economica e la mancanza di un lavoro stabile della signora , accogliere la domanda dell'istante volta ad ottenere un aumento Pt_1 dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, per l'effetto condannare CP_1
Pag. 4 di 10 al versamento della predetta somma di euro 600,00 mensili a titolo di assegno di CP_1 mantenimento delle minori, non comprensivo dell'assegno unico, che verrà ripartito al
50% tra i genitori, nonché al pagamento delle somme diffidate come da missiva di euro
1.281,00 per mantenimento non versato dal in via subordinata, qualora la CP_1
signora non riesca a trovare una soluzione abitativa dignitosa e/o in caso di Pt_1
rifiuto da parte del signor al trasferimento, che vengano modificate le condizioni CP_1 della separazione, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitti via
Emilio Lussu 127 alla signora per abitarvi con le figlie minori;
con vittoria di Pt_1 spese in caso di rifiuto da parte del signor alle richieste formulate”. CP_1
Disposta la rimessione della causa sul ruolo e acquisita dai Servizi Sociali del
Comune di Bitti la relazione sulla situazione abitativa e scolastica delle minori, sui rapporti delle minori con i genitori e con eventuali. all'udienza dell'8 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a rimanere a Bitti e ha insistito sulle altre conclusioni rassegnate nella nota del 12.11.2024. Il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività della domanda ex adverso formulata di aumento del mantenimento, essendo come detto la causa rimessa a ruolo al solo ed esclusivo scopo di appurare se la coniuge avesse reperito o meno un immobile in Bitti;
2. nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse tempestiva la domanda di aumento del mantenimento, si insta affinché il Giudice, laddove ritenga tardive le produzioni documentali versate in atti in sede pc, rimetta la causa in istruttoria al fine di consentire al di espletare le opportune difese e deduzioni istruttorie e/o dichiarare CP_1
il ancora in termini per espletare le proprie difese corredate della documentazione CP_1 necessaria. In via principale: 1.
considerato che
la coniuge, all'udienza del 02.09.2024, ha confermato di aver reperito in Bitti idonea abitazione ove stabilmente dimora unitamente alle minori;
considerato che
ella ha radicato il presente giudizio al fine di chiedere di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente alle stesse, nell'abitato di Onanì;
considerato che
tale esigenza è, nelle more, cessata, rispetto Controparte_1 all'originaria domanda chiede la reiezione del ricorso, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
2. confermare, conseguentemente, in favore di l'assegnazione della casa coniugale, così come stabilito nelle Parte_2
condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale, avendo rilevato il CP_1
l'intera proprietà con corresponsione alla coniuge della somma di Euro 22 mila, condizioni riconfermate dalle parti pure in sede in sede di udienza presidenziale e
Pag. 5 di 10 omologate con decreto del 06.05.2021, nonché per le motivazioni rassegnate nei precedenti atti di causa;
3. rigettare la richiesta ex adverso formulata in data 02.09.2024 volta ad ottenere l'aumento dell'importo da corrispondere a titolo di mantenimento in favore delle minori ad Euro 600,00, escluso l'assegno unico, in ragione dell'assenza e/o l'omessa prova di circostanze sopravvenute che giustificano la richiesta da parte della coniuge;
4. rigettare la richiesta di aumento dell'importo da corrispondere a titolo di mantenimento in favore delle minori ad Euro 600,00, escluso l'assegno unico, stante la comprovata esposizione finanziaria del resistente, come da documentazione allegata
(mutuo, cessione quinto, finanziaria ecc), che di fatto non gli consente di corrispondere l'importo ex adverso richiesto, considerate, altresì e in aggiunta tutte le altre spese che egli sostiene in favore delle minori, così come documentato, oltre alla corresponsione del mantenimento;
e in relazione al suo attuale stato di salute.
5. disporre la modifica delle condizioni di separazione in ordine al collocamento delle minori, confermando l'affido condiviso, ma con collocamento delle minori presso di sé, con facoltà della madre di poterle tenere e vedere senza limiti per tutte le motivazioni rassegnate in corso di causa;
6. disporre la presa in carico del nucleo familiare tutto da parte dei Servizi
Sociali in Bitti;
in subordine rispetto al mantenimento;
7. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 400,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, tenuto conto delle circostanza che la minore della due figlie risulta essere solo formalmente collocata presso la madre, posto che, escluse le ore che passa a scuola, il resto della giornata sino alla sera lo passa con il padre che provvede a tutte le necessità della stessa, oltre che alla somministrazione della cena e tanto fa anche nei confronti della maggiore quando ella lo desidera;
8. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 400,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, tenuto conto di tutte le spese ulteriori che il sostiene per CP_1
le minori, avuto riguardo inoltre alla sua esposizione finanziaria;
e ancora in via ulteriormente subordinata 9. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di
Euro 500,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, e ciò tenuto conto dell'esposizione finanziaria del resistente e di tutte le spese evidenziate nelle presenti note e in corso di causa, dal medesimo sostenute come da documentazione
Pag. 6 di 10 in atti;
10. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 500,00, comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, oltre che per quanto esposto nel capoverso che precede, in ragione dell'attuale stato di salute del resistente, affetto da tumore, per la cui affezione è dal mese di dicembre 2023 in cura fuori
Regione, come da documenti già agli atti, cure alle quali dovrà ancora sottoporsi con spese a suo carico, allo stato non preventivamente determinabili;
11. accertare e dichiarare che le somme ex adverso richieste a titolo di mantenimento, asseritamente non corrisposte, non sono dovute, in quanto già percepite dalla in anticipo, così Pt_1
come descritto in espositiva e/o tenuto conto di tutta la documentazione in atti e dei versamenti a tele titolo eseguiti da coniuge, determinare se vi siano o meno somme a corrispondere.”
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1) Preliminarmente deve ritenersi che la domanda di parte ricorrente, sia pure introdotta con ricorso al Giudice Tutelare, sia volta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del 6.5.2021.
Ciò premesso, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì,
Lula e Siniscola, atteso che all'udienza dell'8 aprile 2025 ha dichiarato di Parte_1
essere disponibile a rimanere a Bitti e ha insistito sulle “altre conclusioni” rassegnate.
2) La domanda volta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, escluso l'assegno unico, non può essere accolta.
In primo luogo, dev'essere respinta l'eccezione di tardività sollevata dal convenuto. Secondo ciò che dispone l'art. 473 bis 19 c.p.c. “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”. Il fondamento di tale disposizione è la natura di diritto indisponibile propria del diritto al mantenimento della prole minore di età. Le parti possono, quindi, formulare nuove domande relative al contributo al mantenimento dei figli minori senza limiti temporali, con l'ovvio limite del rispetto del principio del contraddittorio dettato in linea generale, che impone al Giudice di garantire idonea interlocuzione su ogni nuova domanda (Tribunale di Terni, 10 luglio 2024).
Pag. 7 di 10 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni presuppone sia l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, sia la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass., n.
18608/2021).
Nel caso di specie, in sede di separazione, omologata con decreto del 6.5.2021, è stato previsto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1
figlie minori mediante il versamento dell'assegno di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia).
La parte ricorrente ha dedotto la disparità economica tra le parti e la mancanza di un lavoro stabile;
tuttavia non ha allegato circostanze sopravvenute idonee a giustificare un mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti;
né tale mutamento emerge dalla documentazione prodotta dalle parti.
Di conseguenza, in mancanza dell'allegazione di circostanze sopravvenute nei termini sopra indicati, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento.
3) Per i motivi sopra esposti non si ritiene che sussistano elementi che giustifichino la riduzione dell'assegno di mantenimento richiesto dal convenuto. In particolare, non si ritiene che possa giustificare la riduzione del contributo dovuto dal sig. la circostanza che passi i pomeriggi dal padre e che ceni spesso nella CP_1 Per_2
sua abitazione.
4) La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 1.281,00 euro per il mantenimento delle minori non versato è inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario, non essendo ravvisabile una ragione di connessione idonea a consentire la trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
Pag. 8 di 10 Per gli stessi motivi è inammissibile, oltre che tardiva, la domanda del convenuto volta ad accertare che le somme richieste a titolo di mantenimento non sono dovute in quanto già percepite dalla in anticipo. Pt_1
5) La domanda avanzata dalla ricorrente in via subordinata volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
L'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies, c.c., risponde all'esigenza di conservare alla prole l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Per tale motivo il giudice deve valutare l'esistenza di uno stabile legame tra il minore o il maggiorenne economicamente indipendente e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il figlio e l'abitazione (Cass., n. 27907/2021).
Nel caso di specie, in sede di separazione consensuale i coniugi hanno concordato il trasferimento della madre con le minori in altra abitazione e l'assegnazione della casa coniugale a . E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che da Controparte_1
quanto è stata omologata la separazione (maggio 2021) le figlie minori non abbiano abitato nella casa coniugale, ad eccezione dei periodi di visita presso il padre. Dalla relazione dei Servizi Sociali risulta che dal 2018 la madre e le figlie abbiano effettuato quattro traslochi.
Considerato il notevole periodo di tempo trascorso dall'allontanamento della casa familiare, deve ritenersi che sia venuto meno il legame tra le minori e l'ambiente domestico che si svolgeva nella casa familiare. Di conseguenza, la domanda avanzata dalla ricorrente non può essere accolta.
6) La domanda avanzata dal convenuto volta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione disponendo la collocazione delle minori presso il padre non può essere accolta.
Per_ Come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali, e hanno un legame Per_2
Per_ molto forte con la madre. In particolare vede nella madre un vero e proprio punto di riferimento. Anche il legame di affetto tra le due sorelle è molto forte. L'esistenza di
Per_ un solido rapporto familiare è emerso anche dall'audizione di
Si ritiene pertanto che la collocazione delle minori presso la madre sia corrispondente all'interesse delle stesse e che non sussistano elementi per modificare quanto statuito in sede di separazione.
Pag. 9 di 10 7) Considerata l'elevata conflittualità tra i coniugi, emergente anche dalla relazione dei Servizi Sociali, e il disagio manifestato dalle minori, in particolare da Per_
nei confronti di entrambi i genitori rispetto al suo coinvolgimento nei loro contrasti, si ritiene che il Servizio Sociale del comune di Bitti debba attivare un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, anche, se necessario, con l'ausilio del
Consultorio familiare competente.
8) Le spese di lite, considerata la soccombenza reciproca vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione al trasferimento delle minori dal comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola;
2) dichiara inammissibili la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 1.281,00 euro per il mantenimento delle minori non versato e la domanda del convenuto volta ad accertare che le somme richieste a titolo di mantenimento non sono dovute in quanto già percepite dalla signora in anticipo;
Pt_1
3) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
4) dispone che i Servizi Sociali del comune di Bitti, anche, ove necessario con l'ausilio del Consultorio familiare, attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei signori e Parte_1 Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'EMILIANO 55 08100
NUORO presso il difensore avv. CORRIAS BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MUREDDU ANNA RITA, elettivamente domiciliato in VIA S. SATTA, 8
LULA presso il difensore avv. MUREDDU ANNA RITA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso rivolto al Giudice Tutelare depositato il 6.2.2024 ha Parte_1
chiesto l'autorizzazione al trasferimento delle figlie minori dal Comune di Bitti al
Comune di Onanì, nell'immobile sito in via San Pietro n. 15. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data
Per_ 02.01.2010 con che dall'unione sono nate due figlie: (nata a Controparte_1
Nuoro il 15.07.2008) e (nata a [...] l'[...]), entrambe minorenni;
che Per_2
in data 06.05.2021 è stata omologata la separazione dei coniugi;
che successivamente alla separazione la sig.ra ha dovuto cercare una nuova dimora nella quale Pt_1
convivere con le figlie, in quanto il 50% della casa familiare è stato acquistato dal sig.
per € 22.000,00, somma poi utilizzata dalla ricorrente per arredare la Controparte_1
nuova casa e vivere con le figlie;
che la ricorrente è disoccupata e il sig. lavora CP_1
come Guardia Forestale con orario 06:30 – 15:00; che negli ultimi tre anni la ricorrente si è occupata in via esclusiva della cura delle minori;
che il sig. si è limitato, su CP_1
richiesta della figlia, a prendere da scuola tenendola presso di sé qualche ora il Per_2
Per_ pomeriggio, mentre la figlia raramente visita il padre;
che quest'ultimo, peraltro, non ha mai tenuto con sé le minori durante il periodo estivo;
che il 22 gennaio 2024 la ricorrente ha rappresentato al sig. tramite il proprio difensore, la necessità e CP_1
l'urgenza di trasferirsi insieme alle figlie in un'altra abitazione più salubre e dignitosa, in quanto quella occupata è umida, con numerose infiltrazioni, nonché priva di un'adeguata copertura a tetto e di un impianto di riscaldamento;
che il canone di locazione dell'immobile è pari a 350,00 euro;
che a Onanì ha rinvenuto una villetta singola, con tre camere da letto, soggiorno, cucina, impianto di riscaldamento a pellet e giardino per un canone di locazione pari a 200,00 euro mensili;
che il sig. si è CP_1
opposto alla richiesta di trasferimento;
che Onanì dista 7 km da Bitti, con un tempo di percorrenza in auto pari a 10 minuti ed è provvisto dei servizi indispensabili;
che continuerebbe a frequentare la scuola media e impiegherebbe pochi minuti per Per_2
Per_ arrivare a Bitti con il pullmino offerto dal Comune di Onanì; che frequenta la scuola alberghiera in Siniscola e sarebbe pertanto indifferente viaggiare da Bitti o da
Onanì.
Con comparsa depositata il 18.3.2024 si è costituito il quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto ha dedotto che la non è stata sufficientemente presente nella Pt_1
vita quotidiana delle figlie;
che il padre è sempre stato presente in modo assiduo e continuativo nella vita di entrambe le figlie;
che , nata nel 2013, nei pomeriggi Per_2
dopo la scuola si trattiene quasi quotidianamente presso il padre, il quale, intorno alle
17:30 la preleva dal domicilio della madre per tenerla con sé sino all'ora di cena, per poi
Pag. 2 di 10 Per_ riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
che anche nata nel 2008, frequenta il padre, ma, data l'età adolescenziale, preferisce trattenersi presso il domicilio materno, in quanto la madre è maggiormente permissiva;
che durante l'estate il padre tiene le figlie presso di sé per un periodo inferiore rispetto al resto dell'anno in ragione dell'attività lavorativa di vedetta antincendio, con turni prestabiliti ai quali non può sottrarsi;
che il trasferimento a Onanì comporterebbe uno sradicamento delle minori dal luogo in cui sono cresciute, in cui hanno i loro affetti e le loro amicizie e ove frequentano le attività extrascolastiche;
che la figlia minore frequenta l'ultimo anno delle scuole elementari e dovrebbe viaggiare tutti dal lunedì al sabato verso Bitti partendo ogni giorno alle ore 7:30 del mattino;
che sin dalla separazione, la sig.ra Pt_1
ha traslocato nell'arco di quattro anni in tre immobili all'interno del Comune di Bitti.
Con decreto del 5.4.2024 il Giudice Tutelare ha rimesso gli atti al Tribunale di
Nuoro.
Per_ Sentite le parti e la figlia minore all'udienza del 16.05.2024 la ricorrente ha chiesto autorizzarsi la sig.ra al trasferimento nel Comune di Onanì, ovvero presso Pt_1
il comune di Lula o di Siniscola;
ha altresì chiesto la modifica delle condizioni della separazione, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitti, via Emilio
Lussu n.127, alla sig.ra per abitarvi con le figlie minori, e in via subordinata ha Pt_1
insistito sull'autorizzazione a trasferirsi presso altro comune. Il procuratore di parte convenuta ha insistito per il rigetto del ricorso, si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, e ha chiesto procedersi all'audizione della figlia minore e che il nucleo familiare sia seguito dai Servizi sociali. Il giudice ha Per_2
rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note depositate il 31.05.2024 il convenuto, confermate le proprie conclusioni, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, in caso di accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale.
Nelle note depositate il 05.06.2024 parte ricorrente, confermate le proprie conclusioni, ha richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie pari a
600,00 euro.
Pag. 3 di 10 Nelle note depositate il 19.07.2024, il convenuto ha dato atto di essere stato informato per le vie brevi dall'Assistente Sociale del Comune di Bitti che la sig.ra ha reperito una nuova abitazione in Bitti ed è in corso il trasloco. Pt_1
Il giudice, con ordinanza del 13 agosto 2024, preso atto delle note di parte convenuta del 19.07.2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di verificare la circostanza concernente il reperimento di un'abitazione nel Comune di Bitti da parte della ricorrente.
All'udienza del 02 settembre 2024, svolta mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha confermato di aver reperito una casa nel Comune di Bitti, in Via Corso
Vittorio Veneto n. 227, composta da quattro camere da letto, cucina soggiorno e bagno e di aver sottoscritto regolare contratto per la somma di € 300,00 mensili, e ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, comprensivo dell'assegno unico, in virtù della disparità economica tra le parti e dell'assenza di un lavoro stabile della ricorrente, nonché il pagamento delle somme diffidate per il mantenimento non versato dal con vittoria di spese. CP_1
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda originariamente proposta.
All'udienza del 22 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei propri atti. Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio.
Il pubblico ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con istanza di remissione della causa sul ruolo depositata il 12 novembre 2024, la ricorrente ha dichiarato che l'abitazione rinvenuta in Bitti, Via Corso Vittorio Veneto n.
227, è interessata da copiose infiltrazioni di umidità; che la madrina le ha dato disponibilità ad ospitarla in una casa di sua proprietà a Lula. Ciò premesso, ha chiesto
“autorizzare il trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola. In ogni caso in via principale: - Affidare le minori ad entrambi i genitori con residenza prevalente delle bambine presso la madre e così autorizzare il trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola con l'obbligo della signora di comunicare ogni Pt_1
cambio di residenza. -Vista la disparità economica e la mancanza di un lavoro stabile della signora , accogliere la domanda dell'istante volta ad ottenere un aumento Pt_1 dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, per l'effetto condannare CP_1
Pag. 4 di 10 al versamento della predetta somma di euro 600,00 mensili a titolo di assegno di CP_1 mantenimento delle minori, non comprensivo dell'assegno unico, che verrà ripartito al
50% tra i genitori, nonché al pagamento delle somme diffidate come da missiva di euro
1.281,00 per mantenimento non versato dal in via subordinata, qualora la CP_1
signora non riesca a trovare una soluzione abitativa dignitosa e/o in caso di Pt_1
rifiuto da parte del signor al trasferimento, che vengano modificate le condizioni CP_1 della separazione, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Bitti via
Emilio Lussu 127 alla signora per abitarvi con le figlie minori;
con vittoria di Pt_1 spese in caso di rifiuto da parte del signor alle richieste formulate”. CP_1
Disposta la rimessione della causa sul ruolo e acquisita dai Servizi Sociali del
Comune di Bitti la relazione sulla situazione abitativa e scolastica delle minori, sui rapporti delle minori con i genitori e con eventuali. all'udienza dell'8 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a rimanere a Bitti e ha insistito sulle altre conclusioni rassegnate nella nota del 12.11.2024. Il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività della domanda ex adverso formulata di aumento del mantenimento, essendo come detto la causa rimessa a ruolo al solo ed esclusivo scopo di appurare se la coniuge avesse reperito o meno un immobile in Bitti;
2. nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse tempestiva la domanda di aumento del mantenimento, si insta affinché il Giudice, laddove ritenga tardive le produzioni documentali versate in atti in sede pc, rimetta la causa in istruttoria al fine di consentire al di espletare le opportune difese e deduzioni istruttorie e/o dichiarare CP_1
il ancora in termini per espletare le proprie difese corredate della documentazione CP_1 necessaria. In via principale: 1.
considerato che
la coniuge, all'udienza del 02.09.2024, ha confermato di aver reperito in Bitti idonea abitazione ove stabilmente dimora unitamente alle minori;
considerato che
ella ha radicato il presente giudizio al fine di chiedere di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente alle stesse, nell'abitato di Onanì;
considerato che
tale esigenza è, nelle more, cessata, rispetto Controparte_1 all'originaria domanda chiede la reiezione del ricorso, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
2. confermare, conseguentemente, in favore di l'assegnazione della casa coniugale, così come stabilito nelle Parte_2
condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale, avendo rilevato il CP_1
l'intera proprietà con corresponsione alla coniuge della somma di Euro 22 mila, condizioni riconfermate dalle parti pure in sede in sede di udienza presidenziale e
Pag. 5 di 10 omologate con decreto del 06.05.2021, nonché per le motivazioni rassegnate nei precedenti atti di causa;
3. rigettare la richiesta ex adverso formulata in data 02.09.2024 volta ad ottenere l'aumento dell'importo da corrispondere a titolo di mantenimento in favore delle minori ad Euro 600,00, escluso l'assegno unico, in ragione dell'assenza e/o l'omessa prova di circostanze sopravvenute che giustificano la richiesta da parte della coniuge;
4. rigettare la richiesta di aumento dell'importo da corrispondere a titolo di mantenimento in favore delle minori ad Euro 600,00, escluso l'assegno unico, stante la comprovata esposizione finanziaria del resistente, come da documentazione allegata
(mutuo, cessione quinto, finanziaria ecc), che di fatto non gli consente di corrispondere l'importo ex adverso richiesto, considerate, altresì e in aggiunta tutte le altre spese che egli sostiene in favore delle minori, così come documentato, oltre alla corresponsione del mantenimento;
e in relazione al suo attuale stato di salute.
5. disporre la modifica delle condizioni di separazione in ordine al collocamento delle minori, confermando l'affido condiviso, ma con collocamento delle minori presso di sé, con facoltà della madre di poterle tenere e vedere senza limiti per tutte le motivazioni rassegnate in corso di causa;
6. disporre la presa in carico del nucleo familiare tutto da parte dei Servizi
Sociali in Bitti;
in subordine rispetto al mantenimento;
7. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 400,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, tenuto conto delle circostanza che la minore della due figlie risulta essere solo formalmente collocata presso la madre, posto che, escluse le ore che passa a scuola, il resto della giornata sino alla sera lo passa con il padre che provvede a tutte le necessità della stessa, oltre che alla somministrazione della cena e tanto fa anche nei confronti della maggiore quando ella lo desidera;
8. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 400,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, tenuto conto di tutte le spese ulteriori che il sostiene per CP_1
le minori, avuto riguardo inoltre alla sua esposizione finanziaria;
e ancora in via ulteriormente subordinata 9. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di
Euro 500,00 comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, e ciò tenuto conto dell'esposizione finanziaria del resistente e di tutte le spese evidenziate nelle presenti note e in corso di causa, dal medesimo sostenute come da documentazione
Pag. 6 di 10 in atti;
10. disporre la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'importo da corrispondere a titolo di mantenimento, nella misura di Euro 500,00, comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di assegno unico, oltre che per quanto esposto nel capoverso che precede, in ragione dell'attuale stato di salute del resistente, affetto da tumore, per la cui affezione è dal mese di dicembre 2023 in cura fuori
Regione, come da documenti già agli atti, cure alle quali dovrà ancora sottoporsi con spese a suo carico, allo stato non preventivamente determinabili;
11. accertare e dichiarare che le somme ex adverso richieste a titolo di mantenimento, asseritamente non corrisposte, non sono dovute, in quanto già percepite dalla in anticipo, così Pt_1
come descritto in espositiva e/o tenuto conto di tutta la documentazione in atti e dei versamenti a tele titolo eseguiti da coniuge, determinare se vi siano o meno somme a corrispondere.”
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1) Preliminarmente deve ritenersi che la domanda di parte ricorrente, sia pure introdotta con ricorso al Giudice Tutelare, sia volta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del 6.5.2021.
Ciò premesso, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle minori dal Comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì,
Lula e Siniscola, atteso che all'udienza dell'8 aprile 2025 ha dichiarato di Parte_1
essere disponibile a rimanere a Bitti e ha insistito sulle “altre conclusioni” rassegnate.
2) La domanda volta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento pari ad euro 600,00, escluso l'assegno unico, non può essere accolta.
In primo luogo, dev'essere respinta l'eccezione di tardività sollevata dal convenuto. Secondo ciò che dispone l'art. 473 bis 19 c.p.c. “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”. Il fondamento di tale disposizione è la natura di diritto indisponibile propria del diritto al mantenimento della prole minore di età. Le parti possono, quindi, formulare nuove domande relative al contributo al mantenimento dei figli minori senza limiti temporali, con l'ovvio limite del rispetto del principio del contraddittorio dettato in linea generale, che impone al Giudice di garantire idonea interlocuzione su ogni nuova domanda (Tribunale di Terni, 10 luglio 2024).
Pag. 7 di 10 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni presuppone sia l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, sia la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass., n.
18608/2021).
Nel caso di specie, in sede di separazione, omologata con decreto del 6.5.2021, è stato previsto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1
figlie minori mediante il versamento dell'assegno di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia).
La parte ricorrente ha dedotto la disparità economica tra le parti e la mancanza di un lavoro stabile;
tuttavia non ha allegato circostanze sopravvenute idonee a giustificare un mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti;
né tale mutamento emerge dalla documentazione prodotta dalle parti.
Di conseguenza, in mancanza dell'allegazione di circostanze sopravvenute nei termini sopra indicati, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento.
3) Per i motivi sopra esposti non si ritiene che sussistano elementi che giustifichino la riduzione dell'assegno di mantenimento richiesto dal convenuto. In particolare, non si ritiene che possa giustificare la riduzione del contributo dovuto dal sig. la circostanza che passi i pomeriggi dal padre e che ceni spesso nella CP_1 Per_2
sua abitazione.
4) La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 1.281,00 euro per il mantenimento delle minori non versato è inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario, non essendo ravvisabile una ragione di connessione idonea a consentire la trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
Pag. 8 di 10 Per gli stessi motivi è inammissibile, oltre che tardiva, la domanda del convenuto volta ad accertare che le somme richieste a titolo di mantenimento non sono dovute in quanto già percepite dalla in anticipo. Pt_1
5) La domanda avanzata dalla ricorrente in via subordinata volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale non può essere accolta.
L'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies, c.c., risponde all'esigenza di conservare alla prole l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Per tale motivo il giudice deve valutare l'esistenza di uno stabile legame tra il minore o il maggiorenne economicamente indipendente e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il figlio e l'abitazione (Cass., n. 27907/2021).
Nel caso di specie, in sede di separazione consensuale i coniugi hanno concordato il trasferimento della madre con le minori in altra abitazione e l'assegnazione della casa coniugale a . E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che da Controparte_1
quanto è stata omologata la separazione (maggio 2021) le figlie minori non abbiano abitato nella casa coniugale, ad eccezione dei periodi di visita presso il padre. Dalla relazione dei Servizi Sociali risulta che dal 2018 la madre e le figlie abbiano effettuato quattro traslochi.
Considerato il notevole periodo di tempo trascorso dall'allontanamento della casa familiare, deve ritenersi che sia venuto meno il legame tra le minori e l'ambiente domestico che si svolgeva nella casa familiare. Di conseguenza, la domanda avanzata dalla ricorrente non può essere accolta.
6) La domanda avanzata dal convenuto volta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione disponendo la collocazione delle minori presso il padre non può essere accolta.
Per_ Come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali, e hanno un legame Per_2
Per_ molto forte con la madre. In particolare vede nella madre un vero e proprio punto di riferimento. Anche il legame di affetto tra le due sorelle è molto forte. L'esistenza di
Per_ un solido rapporto familiare è emerso anche dall'audizione di
Si ritiene pertanto che la collocazione delle minori presso la madre sia corrispondente all'interesse delle stesse e che non sussistano elementi per modificare quanto statuito in sede di separazione.
Pag. 9 di 10 7) Considerata l'elevata conflittualità tra i coniugi, emergente anche dalla relazione dei Servizi Sociali, e il disagio manifestato dalle minori, in particolare da Per_
nei confronti di entrambi i genitori rispetto al suo coinvolgimento nei loro contrasti, si ritiene che il Servizio Sociale del comune di Bitti debba attivare un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, anche, se necessario, con l'ausilio del
Consultorio familiare competente.
8) Le spese di lite, considerata la soccombenza reciproca vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così giudica:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione al trasferimento delle minori dal comune di Bitti ad altro comune vicino come Onanì, Lula e Siniscola;
2) dichiara inammissibili la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di € 1.281,00 euro per il mantenimento delle minori non versato e la domanda del convenuto volta ad accertare che le somme richieste a titolo di mantenimento non sono dovute in quanto già percepite dalla signora in anticipo;
Pt_1
3) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
4) dispone che i Servizi Sociali del comune di Bitti, anche, ove necessario con l'ausilio del Consultorio familiare, attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei signori e Parte_1 Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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