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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai IGnori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
– già Parte_1 [...]
, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO SA e TA LL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma largo Leopoldo Fregoli, giusto mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso, in via tra loro disgiunta, dagli avv.ti Raffaele CP_2 de Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Massimo Dramis, Federica Paternò e Patrizia D'Ercole ed elettivamente domiciliato nel loro Studio (Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo), presso la sua sede di Roma, Via della Conciliazione n. 10, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO -
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – sez. lavoro, 180/2022 pubblicata il 17.02.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver rivestito il Parte_2 ruolo di amministratore delegato e direttore generale della CP_1
dal 1.09.2015 sino al giorno del licenziamento per giusta causa,
[...] intimato in data 12.03.2018, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Latina in funzione di Giudice del lavoro la Società resistente, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, inefficacia e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato da con unico socio al Controparte_1
Dr in data 13 marzo 2018, per tutti i motivi dedotti nel CP_2 presente ricorso e, per l'effetto, condannare Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Dr. : (i) di € 173.906,45 lordi, a CP_2 titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 23 del CCNL;
(ii) di €
313.031,61 lordi, a titolo di indennità supplementare, pari alla misura massima di 18 mensilità del corrispettivo del preavviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL o, IN LINEA DI MERO SUBORDINE € 208.687,74 lordi, pari alla misura minima di 12 mensilità del corrispettivo del preavviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL ovvero, IN ULTERIORE SUBORDINE, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
(iii) della somma corrispondente all'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR come verrà accertata nel corso del giudizio anche tramite idonea CTU. Il tutto con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
- accertare e dichiarare il diritto del Dr. al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno biologico, esistenziale, morale, alla vita di relazione, all'immagine e alla reputazione professionale
e per perdita di chanche, subiti e subendi a causa dell'ingiusto licenziamento intimatogli da con unico socio, e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere allo stesso: (i) € 78.313,00 (€ 55.542,00+22.771,00) a titolo
2 di risarcimento del danno biologico permanente e del danno non patrimoniale come valorizzato della percentuale di personalizzazione prevista dalle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano;
(ii) e
104.343,90 a titolo di danno patrimoniale;
(iii) di € 683,64 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute. IN VIA SUBORDINATA:- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare l'ingiustificatezza, ma non la giusta causa del licenziamento intimato al Dr. in data 25 gennaio 2018 da CP_2 CP_1 con unico socio, condannare quest'ultima, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma lorda di € 173.906,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 23 del CCNL;
IN OGNI CASO: - - condannare Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dr le differenze sul TFR così come risultanti CP_2 dall'incidenza del preavviso sullo stesso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, se del caso, tramite CTU contabile.
- condannare con unico socio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a versare i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere al Dr. ; - condannare CP_2 Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dr gli interessi legali e la rivalutazione monetaria CP_2 su tutte le somme dovute, dal dì della maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condannare con unico socio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Parte ricorrente, con il proprio ricorso, ha sostanzialmente contestato i due addebiti disciplinari ai quali la Società convenuta aveva fatto seguire il recesso datoriale, addebiti, attraverso i quali, la aveva contestato al CP_1 dirigente: 1) l'inadempimento dell'obbligo di corretta informazione e il doloso occultamento dei reali dati contabili e 2) la mancata tempestiva adozione ad opera dello stesso, delle attività propedeutiche necessarie per la
3 realizzazione delle action item nelle tempistiche concordate con la FDA.
Si è costituita in giudizio la in concordato Controparte_1 preventivo, la quale contestando quanto dedotto ed eccepito, ed in particolare le eccezioni preliminari di violazione del diritto di difesa e dei principi di immutabilità e di specificità degli addebiti contestati, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto parzialmente il ricorso così decidendo: “- dichiara la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla società resistente in data
12.3.2018; - condanna, la resistente alla corresponsione della somma di €
173.906,45 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento delle conseguenti differenze contributive nei confronti degli Enti previdenziali preposti e all'incidenza sul TFR;
condanna la resistente alla corresponsione della somma di € 208.687,74 a titolo di indennità supplementare, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in € 14.740,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge”.
In sintesi, il Giudice di prime cure: i) ha ritenuto le contestazioni disciplinari sufficientemente specifiche, dichiarando che “per quanto nella lettera di licenziamento appaia prima facie, soprattutto in relazione al primo addebito, una modifica della contestazione, in realtà, a ben vedere, l'inadempimento contestato è sostanzialmente il medesimo”; ii) in merito al primo addebito, ha ritenuto che le circostanze imputate al dirigente, e dunque il comportamento dolosamente commissivo asseritamente consistito nell'indicare al le modifiche sui dati contabili da inserire nella Pt_3 reportistica del Gruppo, “ non hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale espletata, né possono ritenersi provate sulla scorta della documentazione prodotta” e che, dalla lettura complessiva della documentazione sarebbe emerso che “la discrepanza riscontrata dalla società afferisce i dati previsionali (quindi il budget) e non i dati contabili,
4 come indicato nella lettera di contestazione”; iii) ha accertato che il licenziamento del non è stato giustificato in relazione ad una CP_2 inefficiente amministrazione/gestione della società, bensì che lo stesso è stato imputato ad un comportamento commissivo doloso (consistito nell'aver ordinato al di celare dati contabili nella reportistica al Gruppo), che non Pt_3
è stato ritenuto provato nel corso del giudizio;iv) ha ritenuto non confermata dell'istruttoria neanche la seconda contestazione disciplinare, in quanto “a ben vedere, l'ispezione ha avuto inizio nel maggio del 2015, pertanto, le criticità rilevate, non possono essere imputate alla gestione del , CP_2 subentrato nel ruolo di vertice aziendale solo 5 mesi prima” osservando che
“dalla documentazione in atti risulta poi che a seguito della worning letter del 20.5.2016 sono state pianificate dalla società una serie di azioni in risposta alle criticità segnalate sia in data 10.6.2016 (doc. 36 fasc. CP_1 che in data 9.9.2016 (doc. 37 fasc )” e che “sotto la direzione del CP_1
la società risulta aver affrontato le violazioni e le deviazioni di cui CP_2 alla worning letter, tanto da determinarne il ritiro.” v) ha rilevato che “il
è stato licenziato in data ben antecede rispetto alle scadenze CP_2 indicate pertanto non può escludersi che gli impegni presi sarebbero comunque stati rispettati.”; vi) ha pertanto riconosciuto sia l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta nella misura di 10 mensilità ai sensi dell'art
23 CCNL di categoria, sia l'indennità supplementare ai sensi dell'art. 19
CCNL di categoria che, in considerazione dell'anzianità di servizio e della non manifesta pretestuosità del licenziamento, ha liquidato nella misura minima di 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
vii) ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, osservando che “nella fattispecie in esame, la pur riscontrata illegittimità del licenziamento
(principalmente per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della datrice di lavoro) determina quale automatico effetto risarcitorio il riconoscimento delle indennità prescritte dal CCNL;
non si rinvengono, invero, oggettive condotte ritorsive e/o vessatorie, qualificate dall'elemento soggettivo del dolo o colpa grave, che possano considerarsi in nesso causale con il danno alla salute dedotto dal ricorrente.”; viii) ha altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorative “atteso che lo stesso, oltre ad essere dedotto in maniera generica,
5 è comunque smentito dalla circostanza, incontestata, che il dirigente abbia nell'immediato reperito nuova prestigiosa occupazione lavorativa presso altra multinazionale operante nel settore farmaceutico.”.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Controparte_1 articolando, in sintesi, i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario;
2) erroneità CP_3 della sentenza nella parte in cui il primo giudice, ha ritenuto che il primo addebito non ha trovato conferma nell'istruttoria testimoniale e documentale;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dal teste in relazione Pt_3 ai doc. nn.18/21 fascicolo primo grado;
4) erroneità della sentenza CP_1 nella parte in cui ha rilevato la presenza di incongruenze circa la dinamica degli eventi che hanno condotto al licenziamento;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma che la discrepanza riscontrata dalla società afferisce ai dati previsionali (di budget) e non a quelli contabili;
6) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che le criticità rilevate non potevano essere imputate alla gestione del , CP_2 subentrato nel ruolo di vertice aziendale solo 5 mesi prima dell'ispezione.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso in appello per vizio insanabile della procura alle liti e nel merito il rigetto del ricorso, spiegando contestualmente appello incidentale, con il quale, ha lamentato: 1) e 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di invalidità, inefficacia, e/o illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 7, l. 300/1970 per violazione del principio di specialità della contestazione e del principio di immutabilità degli addebiti;
3) l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccezione di invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 per avere la società omesso di mettere a disposizione del la documentazione su cui è stata fondata CP_2 la contestazione disciplinare – violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccezione di invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 per tardività della contestazione disciplinare
6 – violazione dell'art. 112 c.p.c.; 5) incongruità della sentenza nella parte in cui ha liquidato l'indennità supplementare in favore del nella misura CP_2 minima di 12 mensilità anziché 18; 6) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal in CP_2 relazione agli ulteriori danni subiti a causa della condotta datoriale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione con la quale , deduce CP_2
l'inammissibilità del ricorso in appello per vizio insanabile della procura alle liti, rilevando che la procura risulterebbe rilasciata da un soggetto – dott.
– qualificatosi come amministratore delegato e legale Persona_1 rappresentante della senza aver prodotto l'atto da cui CP_1 deriverebbero la nomina ed i poteri di rappresentanza processuale.
Il Frongia osserva inoltre che, alla luce della visura camerale storica depositata dalla società nel corso del giudizio su ordine del Collegio, risulterebbe che sia stato nominato Consigliere e Persona_1
Amministratore Delegato dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e nuovamente a partire dal 28 luglio 2022, ossia oltre due mesi dopo il deposito del ricorso ex art. 434 c.p.c. presso la Cancelleria della Corte d'Appello di
Roma, avvenuto in data 5 maggio 2022, essendo pertanto privo dei poteri di rappresentanza al momento del conferimento della procura da parte della
Società.
A seguito dell'integrazione documentale depositata dalla CP_1
in data 2 ottobre 2025, sempre su ordine della Corte, il Collegio,
[...] esaminata la documentazione prodotta, accerta che alla data del deposito dell'odierno ricorso in appello, , risultava effettivamente Persona_1
Amministratore Delegato della società, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza.
Per tali ragioni l'eccezione deve essere respinta.
Passando all'esame dell'appello principale, la Società, con il primo motivo di gravame, eccepisce la nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio CP_ necessario nei confronti dell' lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto la condanna alla regolarizzazione
7 contributiva, in assenza del contraddittorio dell' , che sulla base del CP_3 costante orientamento giurisprudenziale avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Giova richiamare in proposito la costante giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. Sez. Lav. 22800/2017; Cass. sez. lav. 28840/2019; Cass. sez. lav. 5789/2020; Cass. sez.lav. 29637/2021) che, sulla scorta del principio dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, ha più volte ribadito che CP_
“l' è parte necessaria del giudizio in cui si discuta dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con effetti sulla posizione previdenziale del lavoratore e sugli obblighi contributivi del datore di lavoro. L'eventuale mancata partecipazione dell'ente determina la nullità della pronuncia previdenziale giudiziale” (Cass. Civ. Sez. lav., n. 11869/2021).
Ciò posto, si dà atto comunque della circostanza che, anche in ossequio al principio di economicità processuale, nel caso di specie, l'invocata nullità della sentenza, deve rimanere limitata al capo di sentenza avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione contributiva e non può estendersi alle ulteriori statuizioni della decisione gravata che hanno pronunciato su domande in relazione alle quali l'ente previdenziale non poteva considerarsi contraddittore necessario, ben essendo proponibili unicamente nei confronti della sola appellante.
Per tali ragioni la Corte ritiene di non dover disporre la rimessione dell'intera causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, bensì di dichiarare soltanto la nullità parziale della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della al versamento delle differenze Controparte_1 contributive nei confronti degli Enti Previdenziali sulle somme liquidate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, che si ritiene di poter trattare congiuntamente per connessone di contenuti, la Società appellante lamenta sostanzialmente l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto non provato dall'istruttoria il comportamento dolosamente commissivo del , consistito nell'aver indicato al le modifiche sui CP_4 Pt_3 dati contabili da inserire nella casistica del gruppo.
In particolare, l'appellante ha impugnato il capo della pronuncia in cui il primo Giudice ha affermato che <<È necessario, in primo luogo, rilevare che
8 la società non ha prodotto in questa sede, né ha messo a disposizione del ricorrente nel corso del procedimento disciplinare nonostante le richieste di quest'ultimo, le risultanze dell'audit effettuato dalla società di revisione a seguito della revoca del ricorrente dal ruolo di AD e di Direttore Generale.
Non vi è quindi in atti prova documentale della circostanza dedotta nella lettera di contestazione disciplinare circa il disallineamento contabile tra i dati riportati nel Sap e quelli indicati nel GE e, quindi, dei dati riportati nella lettera di contestazione disciplinare. Né alla luce del complesso istruttorio in atti possono ritenersi sufficienti ad asseverare la circostanza i doc. 16 e 17 allegati al fascicolo della società, i quali rappresenterebbero le risultanze del Sap e del GE al luglio 2017 (e non a settembre 2017 come indicato nella lettera di contestazione disciplinare)>>, nonché quello in cui ha dichiarato che << “Deve rilevarsi, in primo luogo, che le mail allegate
(18,19,20) contengono delle rappresentazioni grafiche/economiche che non sono in alcun modo state spiegate nel loro contenuto e nella loro lettura dalla società; né tale aspetto estremamente tecnico è stato chiarito dall'istruttoria espletata. Ad ogni modo, quello che è stato possibile comprendere è che i documenti 19 e 20 fanno riferimento, entrambi, a dati previsionali (di budget). Quindi, certamente, tale documentazione non può, di per sé sola, costituire prova documentale della circostanza contestata secondo cui il avrebbe suggerito al una modifica delle risultanze contabili da CP_2 Pt_3 riportare nel GE (con riferimento al fatturato, debiti fornitori, debiti previdenziali, utile/perdita netta). Inoltre, posto che il doc. 19 fa riferimento a dati previsionali (nell'oggetto della mail si fa riferimento, infatti, al budget) non si comprende quanto dichiarato dal teste secondo cui “lo specchietto accanto rappresenta le rettifiche alle voci che sono state indicate dal ” CP_2
e che corrisponderebbero, sempre secondo quanto riferito dal ai dati Pt_3 riportati nel doc. 21 (Summary Budget 2017). In assenza di chiarimenti in ordine alla lettura di tali documenti (il doc. 21 è un file excel di cui non è specificata la provenienza, né chiarito l'oggetto e il contenuto probatorio) la deposizione resa dal non può considerarsi idonea a confermare Pt_3
l'impianto accusatorio>>
Deduce la nello specifico, che il primo giudice sarebbe CP_1 incorso in errore, per non aver considerato che il disallineamento tra i dati
9 presenti nel Sap e quelli riportati nel report GE costituisse in realtà una circostanza ex adverso mai contestata - essendosi di fatto il limitato CP_2 nella sua difesa soltanto ad eccepire una sua assenza di responsabilità rispetto alla discrepanza dei dati – nonché per non aver ritenuto presente in atti la prova documentale della circostanza dedotta nella lettera di contestazione disciplinare circa il disallineamento contabile, rinvenibile invece nei documenti nn. 16 e 17 del fascicolo di parte resistente.
Contesta inoltre l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Pt_3 in relazione ai documenti 18-21 del fascicolo di primo grado.
I motivi risultano infondati.
La Corte, infatti, rileva in primo luogo che il documento n. 17 non ha alcun carattere di ufficialità, e che la sua provenienza sarebbe stata riconosciuta in sede di escussione testimoniale soltanto dal mentre il teste si Pt_3 Tes_1 sarebbe limitato ad evidenziare una discrepanza tra due dati, peraltro non omogenei tra loro.
Come si evince dal raffronto tra i due documenti, infatti, la perdita netta nel documento 17 sarebbe più elevata in quanto comprensiva di una serie di voci che non figurano invece nel documento 16. Peraltro, lo stesso appare Tes_1 aver escluso che la differenza emersa derivasse da un disallineamento dei dati
SAP con i dati del GE (<
Sap e il GE>>), circostanza confermata anche dal teste (< Tes_2 ricordo di essere mai stato a conoscenza di una discrepanza tra i dati del SAP
e dati del Targetik>>).
Parte appellante, appare sostanzialmente basare il proprio impianto difensivo, sulle sole dichiarazioni testimoniali rese dal che però, come Pt_3 correttamente accertato dal primo giudice, sarebbero risultate “incongruenti rispetto agli addebiti formulati dalla società e non confermati dalle Tes_ deposizioni rese dagli altri testi ed, in particolare, dai testi , Tes_1
, . Tes_2 Tes_4
Il motivo di appello, pertanto, al di là di una personale rilettura ed interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, non appare idoneo a inficiare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale di prime cure, a seguito degli accertamenti fattuali compiuti e corroborati da una approfondita e ragionata istruttoria.
10 Dall'esame dell'istruttoria testimoniale è infatti emerso sostanzialmente che, il , in qualità di A.D, si limitasse alla discussione relativa ai dati CP_4 previsionali nell'ambito del Management Team, non prendendo invece parte all'attività di riporto dei dati reali sul GE, attività che veniva effettuata dal Pt_3
Giova a tal fine richiamare le dichiarazioni del teste laddove Tes_2 afferma: «Lavoravo unitamente al dott. era il mio supervisore … Io Pt_3 ricevevo i dati contabili dalla contabilità generale e quei dati venivano messi in GE e quadrati, per quadrati intendo riconciliati.… Io ricevevo i dati dalla contabilità, li inserivo in GE e poi li inviavo al dott. preciso Pt_3 che inviavo al un report prima dell'inserimento definitivo in GE>> Pt_3
e del teste «All'interno di questo processo di budgeting, il Tes_1 management team del sito di procedeva all'elaborazione del budget CP_1 del sito. Non ero presente in quanto non ero nel team, ma presumo che dei dati finanziari il dott. riferisse anche al dott. ne ho quasi Pt_3 CP_2 assoluta certezza, perché questo era il procedimento;
quando revisioniamo il budget del Gruppo, dò per certo il fatto che i dati siano già stati condivisi e accordati dal management team.»; nonché le dichiarazioni dello stesso teste on riferimento ai documenti 19, 20 e 21 < Pt_3
o di budget? Si tratta di dati di budget 2017>>; <
2017>>; < budget è un dato previsionale>>.
È peraltro emerso dalle dichiarazioni testimoniali un elemento di non poco conto, ovvero che il condivideva con il non i dati reali, bensì Pt_3 CP_2 quelli di budget.
Lo snodo centrale per la corretta risoluzione della questione, appare infatti pienamente centrato dal primo giudice, laddove ha dichiarato che
<embrerebbe, considerato il contenuto dei documenti richiamati e delle deposizioni rese dai testi, che la società abbia maturato la decisione di sostituire l'amministratore delegato in considerazione di non corrette previsioni nel processo di budgeting (tanto sembra trovare riscontro anche dalla lettura del bilancio intermedio al 30.9.2017, doc 30 fasc ); CP_1 tuttavia, non è questo il contenuto dell'addebito disciplinare che, invece, fa testualmente riferimento ad una non corretta (e dolosa) ostensione alla
11 reportistica del gruppo dei reali dati contabili, circostanza quest'ultima, lo si ribadisce, che non risulta provata>>.
In effetti, al di là dell'effettiva discordanza tra i dati, ritiene la Corte che, correttamente, la gravata sentenza ha ritenuto non provata una responsabilità in tal senso del CP_2
Come giustamente osservato dal primo giudice, infatti, non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova sulla circostanza fondamentale oggetto dell'addebito disciplinare, ovvero che il abbia dolosamente indicato CP_2 al di inserire nel GE dati contabili difformi rispetto a quelli reali Pt_3 risultati dal Sap, essendo stato proprio quest'ultimo a non confermare tale deduzione. Lo stesso teste, infatti, nell'esaminare i documenti 18,19 e 20 ha rappresentato che i dati che il gli avrebbe chiesto di modificare CP_2
<>.
Peraltro, osserva la Corte, che ad eccezione del (e del che si Pt_3 Tes_1 limita a porre una dichiarazione de relato di quanto riferitogli dal Pt_3 precisando poi adr < circostanza>>), tutte le altre testimonianze non hanno mai confermato la circostanza che fosse l'appellato ad indicare al i dati da inserire nel Pt_3 sistema informatico, essendo invero emerso in modo pressoché uniforme che tali dati del GE venissero soltanto “condivisi” con il CP_2
Invero, come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellato, Tes_ dall'istruttoria ( , ed ) è emerso sostanzialmente Pt_3 Tes_1 Tes_2 che i responsabili delle varie funzioni aziendali immettevano nel sistema gestionale SAP tutti i dati actual pertinenti la loro area (ordini e fatture di vendita di beni e servizi, acquisti di materiali e servizi con i relativi ordini di acquisto, costi del personale, ecc.), i quali finivano nella contabilità generale per essere estrapolati e riportati in aggregato dal in qualità di Finance Pt_3
Manager, su un documento excel e da lì immessi dalla IG.ra , sotto Tes_2 la supervisione del medesimo nel sistema di comunicazione Pt_3
(“reporting”) GE del gruppo.
E' emerso altresì che il processo previsionale, era gestito dal management team dello stabilimento di (all'epoca composto dall'A.D. Frongia, dal CP_1
Finance Manager dal Direttore di Qualità, dal Direttore di Produzione, Pt_3 dal Direttore Vendite e dagli altri responsabili) e successivamente discusso
12 dal direttamente con il proprio capo funzionale, ossia il (come Pt_3 Tes_1
Tes_ chiarito sia dal teste che dagli stessi e e che dunque, nel Tes_1 Pt_3 sistema di reportistica di gruppo denominato GE entravano i dati actual sulla base di un processo cui il Frongia di fatto non prendeva parte attiva;
mentre i dati previsionali del processo di budgeting venivano inseriti nel sistema SAP e valorizzati nel GE solo dopo esseri divenuti reali (ossia
“actual”) a seguito della loro discussione ed approvazione da parte del
Management Team.
Orbene, alla luce della ricostruzione documentale – che condivisibilmente con quanto statuito dalla gravata sentenza non può ritenersi da sola idonea a supportare la tesi difensiva della Società - e del riesame dell'istruttoria testimoniale, la decisione del primo giudice si ritiene sul punto immune da vizi.
Ruolo fondamentale, infatti, ai fini della valutazione della giustificatezza o meno dell'intimato licenziamento per giusta causa, e di conseguenza della correttezza della decisione oggi impugnata, deve essere attribuito proprio al dato letterale del primo addebito disciplinare su cui poi ha CP_1 fondato, unitamente all'ulteriore addebito, il proprio recesso, ossia la circostanza in base alla quale il avrebbe “dolosamente occultato i CP_2 dati reali (trasmissione di dati non veritieri e discordanti dalle risultanze contabili, omettendo di riportare correttamente (report al 5 Parte_4 settembre 2017) il fatturato, i debiti nei confronti dei fornitori, debiti previdenziali ed il reale dato di utile/perdita” .
Alla luce della sopra riportata contestazione, si osserva che, avrebbero dovuto formare oggetto di onere della prova da parte della Società due elementi essenziali: 1) la sussistenza di un disallineamento dei dati contabili oggetto dei report denominato GE e dati contabili reali;
2) e la condotta dolosa del - consistente nell'aver imposto all'allora Finance Manager Pani CP_2 di rappresentare in tali report dati contabili diversi da quelli reali.
Ebbene, come condivisibilmente concluso dal primo giudice all'esito della complessa ed articolata istruttoria, nessuno dei due presupposti risulta essere stato provato, dovendo ritenersi pertanto logica la parte motiva della gravata sentenza in cui viene affermato che: «è pacifico ed evidente che l'addebito che la società rivolge al dirigente non è quello di aver operato una mala
13 gestio nell'amministrazione della società - e quindi un inadempimento nelle scelte assunte come vertice della società che avrebbero determinato la successiva crisi economico-finanziaria culminata nella procedura di concordato preventivo - ma imputa al dirigente un comportamento doloso, consistito nell'aver indicato al Finance Manager di apportare delle modifiche sui dati contabili da inserire nella reportistica GE, occultando dolosamente il reale andamento societario» (cfr. p. 6 della Sentenza) e, in particolare, di «aver ordinato al (a lui gerarchicamente subordinato) Pt_3 di celare dati contabili nella reportistica al Gruppo (fatturato, debiti fornitori, debiti previdenziali, utile/perdita netta)».
Anche l'impugnato capo della sentenza (con il quarto motivo) in cui il primo
Giudice afferma che: rappresentate dalla società, risultano delle incongruenze e delle anomalie circa la dinamica degli eventi che hanno condotto al licenziamento del ricorrente. E difatti, se da una parte la società rappresenta di essere venuta
a conoscenza del disallineamento contabile al momento del “passaggio di consegne” tra il ed il in data 5.9.2017 (circostanza questa Pt_3 CP_5 invero non confermata dalla istruttoria), dall'altra non si comprende per quale motivo il ricorrente abbia ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria avente ad oggetto, quale primo punto all'ordine del giorno, le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato in data
29.8.2017, ossia sette giorni prima dell'evento indicato (doc. 10 fasc ricorr); tale avviso poi risulta rettificato prevedendo, anziché le dimissioni, la revoca dalla carica in data 1.9.2017, ossia quattro giorni prima dell'evento indicato>>, appare logicamente corretto sia nella ricostruzione temporale che nella conclusione a cui è pervenuto, non avendo di fatto la Società, con la propria impugnazione, fornito nessuna valida ed ulteriore rilettura che possa condurre ad una diversa conclusione.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Latina risulta aderente alle evidenze documentali.
Ma vi è di più. La Corte, ad ulteriore conferma della correttezza della pronuncia di prime cure in ordine alla mancata dimostrazione del carattere doloso della condotta ascritta al e delle conseguenti responsabilità CP_2 disciplinari, ritiene di dover valorizzare un elemento sopravvenuto nel corso
14 del presente grado di giudizio (e, pertanto, pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.) costituito dalla rinuncia della Società all'azione di responsabilità deliberata nei confronti dell'appellato.
Tale circostanza, documentalmente provata, assume rilevanza ai fini della valutazione complessiva della vicenda.
La rinuncia all'azione di responsabilità, infatti, esprime un comportamento della Società poco coerente e poco compatibile con il perdurante convincimento circa la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose imputabili al le quali avrebbero, secondo la prospettazione datoriale, CP_2 determinato la situazione di dissesto economico-finanziario dell'impresa.
Appare poco compatibile la scelta di abbandonare formalmente ogni iniziativa di responsabilità nei confronti del dirigente con la, invece, ribadita affermazione –contenuta nelle note difensive della Società (pagg. 6 e 7) – secondo cui “le gravissime condotte poste in essere dal e a lui CP_2 contestate in sede disciplinare” avrebbero “avuto un'efficienza causale determinante nella genesi della crisi economico-finanziaria della società, culminata poi nella procedura di concordato preventivo”.
Ne consegue che la richiamata rinuncia, in aggiunta a tutti gli altri elementi emersi in sede istruttoria e già di per sé sufficienti ad escludere la responsabilità del , ex 116 c.p.c. concorre a smentire sul piano CP_2 fattuale e probatorio la ricostruzione datoriale e conferma, per contro, la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una condotta dolosa idonea a integrare la giusta causa di recesso.
Parimenti privo di pregio, risulta il VI motivo di gravame, con il quale la
Società censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza del secondo addebito disciplinare, relativo al presunto ritardo nell'attuazione delle azioni correttive (“action items”) concordate con la
[...] in esito alla Warning Letter del 20 maggio 2016. Parte_5
La società, in sintesi, sostiene che: il ritiro della del 17 agosto Parte_6
2017 non sarebbe stato definitivo, bensì condizionato al rispetto di specifici commitments;
che alla data della revoca del (6 settembre 2017) CP_2 nessuna delle attività propedeutiche (spese infrastrutturali e fermi impianto) sarebbe stata eseguita;
e che i lavori effettivi sarebbero iniziati solo nel 2018,
15 dopo la cessazione del . CP_2
Da ciò la Società deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provato l'addebito e ingiustificatamente escluso la rilevanza disciplinare della condotta.
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione in atti – e in particolare dal follow-up Corden del 9 settembre 2016, dal Establishment Inspection Report dell'aprile 2017 e dalla comunicazione di revoca della Warning Letter del 17 agosto 2017 – emerge infatti che le criticità originarie, risalenti all'ispezione FDA del maggio 2015, furono di fatto affrontate e risolte con esito positivo sotto la direzione del e che la revoca della Warning Letter avvenne senza alcuna CP_2 condizione sospensiva o risolutiva, come attestato nel report FDA e riconosciuto dallo stesso , che si congratulò formalmente per Parte_7 il risultato raggiunto.
Dalla lettura del documento dell'FDA, invero, non emergono clausole che subordinino il ritiro della all'esecuzione di ulteriori Parte_6 interventi, essendosi limitata l'Autorità soltanto a raccomandare la prosecuzione delle azioni di miglioramento già avviate.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, si osserva che la società appellante non ha fornito alcuna prova né relativamente alla concreta imputabilità al di eventuali ritardi o omissioni;
né della correlazione CP_2 temporale tra le presunte mancate attività e la lettera di contestazione disciplinare, né del nesso causale tra le iniziative non ancora ultimate e un danno effettivo per l'azienda.
L'istruttoria, anzi, appare aver dimostrato che tutti gli organi societari, incluso il Consiglio di amministrazione e il management del gruppo, fossero coinvolti e costantemente informati sullo stato dei lavori e sull'interlocuzione con l'FDA, escludendo quindi una responsabilità esclusiva o dolosa del dirigente.
La sentenza di prime cure risulta, per tali ragioni, condivisibile laddove ha correttamente osservato che: “Il è stato licenziato in data ben CP_2 antecedente rispetto alle scadenze indicate pertanto non può escludersi che gli impegni presi sarebbero comunque stati rispettati.”
Pertanto, anche il VI motivo deve essere rigettato, con conferma della
16 sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata anche la contestazione disciplinare relativa al secondo addebito.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello principale deve essere respinto, ad eccezione del primo motivo di gravame, nei limiti di cui si è detto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, , si duole CP_2 dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di invalidità, inefficacia, e/o illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 7, l. 300/1970, non ritenendo violati né il principio di specialità della contestazione né quello di immutabilità degli addebiti.
Il lamenta, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe CP_2 erroneamente ritenuto “sufficientemente specifica” la contestazione disciplinare, nonostante la stessa fosse, a suo dire, priva di ogni riferimento concreto ai fatti, ai tempi e alle modalità delle condotte addebitate, e pertanto inidonea a consentirgli un'adeguata difesa.
L'assunto non è condivisibile.
La lettera di contestazione del 25 gennaio 2018, correttamente esaminata dal
Giudice di prime cure, infatti, risulta rispettosa dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 7 St. lav., avendo individuato in modo chiaro i due addebiti disciplinari oggetto del procedimento, ovvero:
(i) la presunta alterazione della reportistica economico-contabile (sistema
GE) rispetto ai dati gestionali SAP;
(ii) la mancata tempestiva attuazione delle azioni correttive concordate con la in esito alla Warning Letter del Parte_5
2016.
La contestazione, osserva la Corte, pur se sinteticamente formulata, offre comunque tutti gli elementi idonei ad individuare l'ambito temporale di riferimento, i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e la loro connessione funzionale con i compiti affidati al dirigente.
Non è richiesto, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la contestazione contenga una descrizione minuziosa di tutti i dati di dettaglio, ma è sufficiente che essa metta il lavoratore in condizione di comprendere le accuse e di approntare le proprie difese.
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, per come
17 elaborato dai Giudici di legittimità, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass.
6889/2018).
Il requisito di specificità, infatti, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né deve rimanere imbrigliato all'interno di schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 5057/2016).
Nel caso di specie, si ritiene che il abbia potuto esercitare pienamente CP_2 il proprio diritto di difesa, sin dalla fase disciplinare.
Pertanto, deve ritenersi infondata la doglianza relativa alla presunta genericità della contestazione, così come è infondata la doglianza con la quale l'appellante incidentale lamenta la violazione del principio di immutabilità degli addebiti, assumendo che la lettera di licenziamento avrebbe introdotto elementi nuovi rispetto alla contestazione originaria, ampliandone il contenuto fattuale e qualificandolo soggettivamente come doloso.
Dal raffronto tra la contestazione disciplinare e la successiva lettera di recesso emerge, in effetti, una sostanziale coincidenza del nucleo fattuale delle condotte addebitate, riferendosi entrambe (i) alla gestione dei flussi informativi contabili e (ii) alla mancata tempestiva esecuzione delle attività propedeutiche al rispetto dei commitments FDA.
La successiva lettera di licenziamento, pur se dal contenuto certamente più ampio, si limita di fatto a sviluppare tali addebiti, esplicitando le ragioni di gravità che, a giudizio del datore, rendevano incompatibile la prosecuzione del rapporto, ma non introduce elementi nuovi o diversi, né sul piano temporale né su quello materiale.
È principio costante che l'immutabilità degli addebiti non esclude la possibilità per il datore di precisare o meglio argomentare i fatti già contestati, purché non vengano aggiunti comportamenti ulteriori o autonomi
18 (Cass., sez. lav., n. 27442/2020; n. 22162/2021).
Nel caso in esame, si osserva che le specificazioni contenute nella lettera di recesso hanno avuto esclusivamente una funzione illustrativa, senza però giungere ad alterare l'oggetto della preventiva contestazione disciplinare.
Il Tribunale, ha pertanto correttamente accertato – con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici – che la decisione datoriale si fondava sui medesimi episodi oggetto della contestazione e che non vi fu alcuna “mutatio addebiti”, dovendosi così confermare la statuizione in cui il primo giudice ha affermato che “per quanto nella lettera di licenziamento appaia prima facie, soprattutto in relazione al primo addebito, una modifica della contestazione, in realtà , a ben vedere, l'inadempimento contestato è sostanzialmente il medesimo”
Le prime due censure dell'appellante incidentale si risolvono, pertanto, in una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e correttamente disattese in primo grado, risultando la procedura disciplinare rispettosa delle garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970.
Resta fermo, dunque, quanto statuito dal Tribunale in ordine all'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, senza che possa ravvisarsi alcuna nullità o inefficacia del recesso per violazioni procedurali.
Con il terzo motivo formulato con l'impugnazione incidentale, CP_2 denuncia poi l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla formulata eccezione di invalidità/inefficacia del licenziamento per violazione dell'art. 7 St. lav., derivante dalla mancata produzione da parte della società della documentazione posta a base della contestazione (dati GE, dati SAP, report PWC) nonostante una richiesta specifica formulata nelle controdeduzioni e la richiesta di incontro per visionare gli atti.
La doglianza non è fondata.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che il giudice di prime cure ha esaminato il perimetro delle garanzie ex art. 7 St. lav., affermando la sufficiente specificità della contestazione, con richiamo ai medesimi addebiti poi posti a base del recesso;
lo stesso ha poi dato atto della mancata produzione dell'audit PWC, ritenendo tuttavia non dimostrati, nel merito, gli addebiti sulla base del complesso istruttorio. Tali statuizioni integrano pertanto un rigetto implicito dell'eccezione oggi riproposta, che deve
19 comunque ritenersi assorbita.
Ad ogni modo, anche a voler scrutinare la censura, non se ne ravvisa la fondatezza.
L'art. 7 St. lav. non impone, infatti, a ben vedere, un obbligo generalizzato di consegna di tutta la documentazione, ricollegandolo la giurisprudenza al più, a un dovere di messa a disposizione/visione dei documenti strettamente necessari per consentire una difesa effettiva, da valutarsi in concreto. Nel caso in esame, gli addebiti sono stati resi intellegibili nella contestazione e il diritto di difesa del dirigente, deve ritenere pertanto integro, al di là della specifica produzione documentale in contestazione.
Con il quarto motivo, lamenta poi l'omessa pronuncia del primo CP_2 giudice sull'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, sempre in violazione dell'art. 7 St. lav.
In particolare, l'appellante incidentale evidenzia che la contestazione gli sarebbe stata notificata soltanto in data 30 gennaio 2018 a fronte delle presunte discrepanze richiamate dall'azienda risalenti ad inizio CP_6 settembre 2017; della sua revoca dall'incarico di A.D. avvenuta il 6 settembre
2017; e della conoscenza che la Società aveva già da tempo anche in merito agli impegni assunti nei confronti dell'FDA e relativi al secondo addebito disciplinare.
Su tali basi deduce la violazione del principio di immediatezza e l'omessa pronuncia del Tribunale su questa specifica eccezione.
Pur non risultando una espressa pronuncia in tal senso nella gravata sentenza, si osserva, nel merito, che la doglianza non coglie nel segno.
Il principio di immediatezza delle contestazioni disciplinari, infatti non postula la simultaneità della contestazione rispetto al fatto, ma la sua tempestività ragionevole, tenuto conto della natura dell'illecito, del tempo strettamente necessario agli accertamenti e, ove ricorra, della complessità organizzativa dell'impresa.
In tale prospettiva, il lasso temporale intercorso – alla luce degli accertamenti interni richiamati e del carattere tecnico dei rilievi – risulta compatibile con il dovere di prontezza e non evidenzia un ritardo strumentale idoneo a comprimere il diritto di difesa del lavoratore.
Come più volte affermato dalla Corte di legittimità (ex multis Cass. n. 24609
20 depositata il 13 settembre 2024) , infatti “il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici”.
Con il quinto motivo, censura poi la sentenza nella parte in cui ha CP_2 liquidato l'indennità supplementare in misura pari a 12 mensilità, anziché alla misura massima di 18, deducendo carenza di motivazione.
L'appellato/appellante incidentale deduce, in sintesi, che il Giudice avrebbe errato nella sua valutazione equitativa dell'indennità, per non aver considerato nella quantificazione della stessa, prevista dall'art. 19 del CCNL di categoria, l'età del dirigente, l'anzianità di servizio, le modalità espulsive e le asserite violazioni dell'art. 7 St. lav.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, non appare apodittica sul punto, avendo invece collegato la scelta della misura minima (12 mensilità) a criteri pertinenti, quali l'anzianità di servizio (di 11 anni) e la non manifesta pretestuosità del recesso.
Gli elementi valorizzati dal primo giudice soddisfano pertanto l'onere motivazionale e rientrano nella forbice equitativa rimessa al giudice di merito, non essendo emersi profili di illogicità manifesta o travisamento che legittimino l'intervento correttivo in appello.
Peraltro, i presupposti addotti dall'appellante incidentale per l'incremento (le asserite violazioni dell'art. 7 St. lav., il pregiudizio reputazionale, e le modalità espulsive) non sono stati accertati in primo grado e, per quanto già
21 esaminato, non trovano accoglimento in questa sede, sicché non possono assurgere a moltiplicatori della misura.
La forbice 12–18 non implica automatismi verso il massimo in presenza di età/anzianità: tali indici sono rilevanti ma non vincolanti, dovendo essere bilanciati con gli altri dati del caso concreto, tra cui – nel caso di specie – la pronta ripartenza occupazionale.
Peraltro, la forbice 12-18 mensilità è prevista dall'art. 19 del CCNL per i dipendenti con anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni , per cui l'attribuzione della soglia minima da parte del primo giudice risulta perfettamente in linea con la disposizione contrattuale, vista l'anzianità di 11 anni del CP_2
Anche il quinto motivo deve essere pertanto rigettato, confermandosi la liquidazione dell'indennità supplementare nella misura di 12 mensilità (€
208.687,74) operata dal Tribunale.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, il censura infine il capo CP_2 della decisione che ha rigettato la domanda di danni ulteriori subiti a causa della condotta datoriale (danno biologico/morale/immagine, perdita di chance, spese mediche), insistendo per la liquidazione delle somme indicate nell'atto introduttivo (tra cui € 78.313 per danno biologico e non patrimoniale;
€ 104.343,90 a titolo di danno patrimoniale;
€ 683,64 per spese mediche sostenute).
Il Tribunale ha riconosciuto le sole tutele contrattuali (indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare CCNL), escludendo il risarcimento
“ulteriore” per difetto sia di condotte datoriali illecite qualificate (ritorsione, vessazione, offesa all'onore), sia di nesso causale tra licenziamento e asseriti pregiudizi alla salute/immagine; ha inoltre negato la perdita di chance valorizzando la rapida ricollocazione del dirigente in una “nuova prestigiosa occupazione”.
Anche tale motivo è infondato.
Le argomentazioni addotte nel gravame incidentale, infatti, si limitano di fatto ad una mera riproposizione di quanto già affermato in primo grado, non riuscendo a superare i due presupposti evidenziati correttamente dal primo giudice quale causa di esclusione della richiesta risarcitoria, ovvero: (i) la mancanza di condotte datoriali illecite qualificate nelle modalità espulsive;
(ii) l'assenza di un nesso causale specifico e rigoroso tra il recesso datoriale
22 e l'asserita lesione alla salute/immagine.
In difetto di tali presupposti, il mero accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento (per difetto di prova della giusta causa), infatti, non legittima, di per sé, un autonomo risarcimento non patrimoniale. La sentenza appare sul punto stata adeguatamente motivata e supportata da copiosa giurisprudenza, ormai pacifica sul tema.
Anche il rigetto della richiesta risarcitoria relativamente all'asserito danno patrimoniale e da perdita di chance, è corretta.
La richiesta non è stata infatti supportata da elementi oggettivi idonei a dimostrare una concreta opportunità professionale perduta (offerte, iter selettivi interrotti, incarichi sfumati) per effetto delle modalità del recesso.
Anzi, al contrario, la pronta e qualificata ricollocazione evidenziata in sentenza non può che costituire indice negativo della lamentata compromissione della spendibilità professionale, escludendo il nesso causale e la quantificazione equitativa invocata. Si conferma pertanto la correttezza di quanto statuito dal primo giudice, laddove ha affermato che “Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorative atteso che lo stesso, oltre ad essere dedotto in maniera generica, è comunque smentito dalla circostanza, incontestata, che il dirigente abbia nell'immediato reperito nuova prestigiosa occupazione lavorativa presso altra multinazionale operante nel settore farmaceutico”.
Analoghe argomentazioni, valgono per la richiesta di rimborso delle spese mediche, in quanto, in mancanza dell'accertamento causale tra condotta datoriale illecita ed il danno alla salute, anche tala voce difetta del presupposto risarcitorio e ne va confermata la reiezione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza devono essere compensate.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante incidentale richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
23 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello principale, e in riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara non dovuto da parte della appellante il versamento delle differenze contributive nei confronti Pt_8 degli enti previdenziali preposti sull'importo liquidato a titolo di indennità di sostitutiva del preavviso;
rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. In
[...] considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai IGnori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1125 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
– già Parte_1 [...]
, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO SA e TA LL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma largo Leopoldo Fregoli, giusto mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso, in via tra loro disgiunta, dagli avv.ti Raffaele CP_2 de Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Massimo Dramis, Federica Paternò e Patrizia D'Ercole ed elettivamente domiciliato nel loro Studio (Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo), presso la sua sede di Roma, Via della Conciliazione n. 10, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO -
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – sez. lavoro, 180/2022 pubblicata il 17.02.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver rivestito il Parte_2 ruolo di amministratore delegato e direttore generale della CP_1
dal 1.09.2015 sino al giorno del licenziamento per giusta causa,
[...] intimato in data 12.03.2018, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Latina in funzione di Giudice del lavoro la Società resistente, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, inefficacia e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato da con unico socio al Controparte_1
Dr in data 13 marzo 2018, per tutti i motivi dedotti nel CP_2 presente ricorso e, per l'effetto, condannare Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Dr. : (i) di € 173.906,45 lordi, a CP_2 titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 23 del CCNL;
(ii) di €
313.031,61 lordi, a titolo di indennità supplementare, pari alla misura massima di 18 mensilità del corrispettivo del preavviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL o, IN LINEA DI MERO SUBORDINE € 208.687,74 lordi, pari alla misura minima di 12 mensilità del corrispettivo del preavviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL ovvero, IN ULTERIORE SUBORDINE, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
(iii) della somma corrispondente all'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul TFR come verrà accertata nel corso del giudizio anche tramite idonea CTU. Il tutto con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
- accertare e dichiarare il diritto del Dr. al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno biologico, esistenziale, morale, alla vita di relazione, all'immagine e alla reputazione professionale
e per perdita di chanche, subiti e subendi a causa dell'ingiusto licenziamento intimatogli da con unico socio, e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere allo stesso: (i) € 78.313,00 (€ 55.542,00+22.771,00) a titolo
2 di risarcimento del danno biologico permanente e del danno non patrimoniale come valorizzato della percentuale di personalizzazione prevista dalle tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano;
(ii) e
104.343,90 a titolo di danno patrimoniale;
(iii) di € 683,64 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute. IN VIA SUBORDINATA:- nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare l'ingiustificatezza, ma non la giusta causa del licenziamento intimato al Dr. in data 25 gennaio 2018 da CP_2 CP_1 con unico socio, condannare quest'ultima, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma lorda di € 173.906,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 23 del CCNL;
IN OGNI CASO: - - condannare Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dr le differenze sul TFR così come risultanti CP_2 dall'incidenza del preavviso sullo stesso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, se del caso, tramite CTU contabile.
- condannare con unico socio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a versare i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere al Dr. ; - condannare CP_2 Controparte_1 con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dr gli interessi legali e la rivalutazione monetaria CP_2 su tutte le somme dovute, dal dì della maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condannare con unico socio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Parte ricorrente, con il proprio ricorso, ha sostanzialmente contestato i due addebiti disciplinari ai quali la Società convenuta aveva fatto seguire il recesso datoriale, addebiti, attraverso i quali, la aveva contestato al CP_1 dirigente: 1) l'inadempimento dell'obbligo di corretta informazione e il doloso occultamento dei reali dati contabili e 2) la mancata tempestiva adozione ad opera dello stesso, delle attività propedeutiche necessarie per la
3 realizzazione delle action item nelle tempistiche concordate con la FDA.
Si è costituita in giudizio la in concordato Controparte_1 preventivo, la quale contestando quanto dedotto ed eccepito, ed in particolare le eccezioni preliminari di violazione del diritto di difesa e dei principi di immutabilità e di specificità degli addebiti contestati, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto parzialmente il ricorso così decidendo: “- dichiara la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla società resistente in data
12.3.2018; - condanna, la resistente alla corresponsione della somma di €
173.906,45 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento delle conseguenti differenze contributive nei confronti degli Enti previdenziali preposti e all'incidenza sul TFR;
condanna la resistente alla corresponsione della somma di € 208.687,74 a titolo di indennità supplementare, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in € 14.740,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge”.
In sintesi, il Giudice di prime cure: i) ha ritenuto le contestazioni disciplinari sufficientemente specifiche, dichiarando che “per quanto nella lettera di licenziamento appaia prima facie, soprattutto in relazione al primo addebito, una modifica della contestazione, in realtà, a ben vedere, l'inadempimento contestato è sostanzialmente il medesimo”; ii) in merito al primo addebito, ha ritenuto che le circostanze imputate al dirigente, e dunque il comportamento dolosamente commissivo asseritamente consistito nell'indicare al le modifiche sui dati contabili da inserire nella Pt_3 reportistica del Gruppo, “ non hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale espletata, né possono ritenersi provate sulla scorta della documentazione prodotta” e che, dalla lettura complessiva della documentazione sarebbe emerso che “la discrepanza riscontrata dalla società afferisce i dati previsionali (quindi il budget) e non i dati contabili,
4 come indicato nella lettera di contestazione”; iii) ha accertato che il licenziamento del non è stato giustificato in relazione ad una CP_2 inefficiente amministrazione/gestione della società, bensì che lo stesso è stato imputato ad un comportamento commissivo doloso (consistito nell'aver ordinato al di celare dati contabili nella reportistica al Gruppo), che non Pt_3
è stato ritenuto provato nel corso del giudizio;iv) ha ritenuto non confermata dell'istruttoria neanche la seconda contestazione disciplinare, in quanto “a ben vedere, l'ispezione ha avuto inizio nel maggio del 2015, pertanto, le criticità rilevate, non possono essere imputate alla gestione del , CP_2 subentrato nel ruolo di vertice aziendale solo 5 mesi prima” osservando che
“dalla documentazione in atti risulta poi che a seguito della worning letter del 20.5.2016 sono state pianificate dalla società una serie di azioni in risposta alle criticità segnalate sia in data 10.6.2016 (doc. 36 fasc. CP_1 che in data 9.9.2016 (doc. 37 fasc )” e che “sotto la direzione del CP_1
la società risulta aver affrontato le violazioni e le deviazioni di cui CP_2 alla worning letter, tanto da determinarne il ritiro.” v) ha rilevato che “il
è stato licenziato in data ben antecede rispetto alle scadenze CP_2 indicate pertanto non può escludersi che gli impegni presi sarebbero comunque stati rispettati.”; vi) ha pertanto riconosciuto sia l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta nella misura di 10 mensilità ai sensi dell'art
23 CCNL di categoria, sia l'indennità supplementare ai sensi dell'art. 19
CCNL di categoria che, in considerazione dell'anzianità di servizio e della non manifesta pretestuosità del licenziamento, ha liquidato nella misura minima di 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
vii) ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, osservando che “nella fattispecie in esame, la pur riscontrata illegittimità del licenziamento
(principalmente per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della datrice di lavoro) determina quale automatico effetto risarcitorio il riconoscimento delle indennità prescritte dal CCNL;
non si rinvengono, invero, oggettive condotte ritorsive e/o vessatorie, qualificate dall'elemento soggettivo del dolo o colpa grave, che possano considerarsi in nesso causale con il danno alla salute dedotto dal ricorrente.”; viii) ha altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorative “atteso che lo stesso, oltre ad essere dedotto in maniera generica,
5 è comunque smentito dalla circostanza, incontestata, che il dirigente abbia nell'immediato reperito nuova prestigiosa occupazione lavorativa presso altra multinazionale operante nel settore farmaceutico.”.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Controparte_1 articolando, in sintesi, i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario;
2) erroneità CP_3 della sentenza nella parte in cui il primo giudice, ha ritenuto che il primo addebito non ha trovato conferma nell'istruttoria testimoniale e documentale;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dal teste in relazione Pt_3 ai doc. nn.18/21 fascicolo primo grado;
4) erroneità della sentenza CP_1 nella parte in cui ha rilevato la presenza di incongruenze circa la dinamica degli eventi che hanno condotto al licenziamento;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma che la discrepanza riscontrata dalla società afferisce ai dati previsionali (di budget) e non a quelli contabili;
6) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che le criticità rilevate non potevano essere imputate alla gestione del , CP_2 subentrato nel ruolo di vertice aziendale solo 5 mesi prima dell'ispezione.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso in appello per vizio insanabile della procura alle liti e nel merito il rigetto del ricorso, spiegando contestualmente appello incidentale, con il quale, ha lamentato: 1) e 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di invalidità, inefficacia, e/o illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 7, l. 300/1970 per violazione del principio di specialità della contestazione e del principio di immutabilità degli addebiti;
3) l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccezione di invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 per avere la società omesso di mettere a disposizione del la documentazione su cui è stata fondata CP_2 la contestazione disciplinare – violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccezione di invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento di cui all'art. 7, legge n. 300/1970 per tardività della contestazione disciplinare
6 – violazione dell'art. 112 c.p.c.; 5) incongruità della sentenza nella parte in cui ha liquidato l'indennità supplementare in favore del nella misura CP_2 minima di 12 mensilità anziché 18; 6) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal in CP_2 relazione agli ulteriori danni subiti a causa della condotta datoriale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione con la quale , deduce CP_2
l'inammissibilità del ricorso in appello per vizio insanabile della procura alle liti, rilevando che la procura risulterebbe rilasciata da un soggetto – dott.
– qualificatosi come amministratore delegato e legale Persona_1 rappresentante della senza aver prodotto l'atto da cui CP_1 deriverebbero la nomina ed i poteri di rappresentanza processuale.
Il Frongia osserva inoltre che, alla luce della visura camerale storica depositata dalla società nel corso del giudizio su ordine del Collegio, risulterebbe che sia stato nominato Consigliere e Persona_1
Amministratore Delegato dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e nuovamente a partire dal 28 luglio 2022, ossia oltre due mesi dopo il deposito del ricorso ex art. 434 c.p.c. presso la Cancelleria della Corte d'Appello di
Roma, avvenuto in data 5 maggio 2022, essendo pertanto privo dei poteri di rappresentanza al momento del conferimento della procura da parte della
Società.
A seguito dell'integrazione documentale depositata dalla CP_1
in data 2 ottobre 2025, sempre su ordine della Corte, il Collegio,
[...] esaminata la documentazione prodotta, accerta che alla data del deposito dell'odierno ricorso in appello, , risultava effettivamente Persona_1
Amministratore Delegato della società, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza.
Per tali ragioni l'eccezione deve essere respinta.
Passando all'esame dell'appello principale, la Società, con il primo motivo di gravame, eccepisce la nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio CP_ necessario nei confronti dell' lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto la condanna alla regolarizzazione
7 contributiva, in assenza del contraddittorio dell' , che sulla base del CP_3 costante orientamento giurisprudenziale avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Giova richiamare in proposito la costante giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. Sez. Lav. 22800/2017; Cass. sez. lav. 28840/2019; Cass. sez. lav. 5789/2020; Cass. sez.lav. 29637/2021) che, sulla scorta del principio dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, ha più volte ribadito che CP_
“l' è parte necessaria del giudizio in cui si discuta dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con effetti sulla posizione previdenziale del lavoratore e sugli obblighi contributivi del datore di lavoro. L'eventuale mancata partecipazione dell'ente determina la nullità della pronuncia previdenziale giudiziale” (Cass. Civ. Sez. lav., n. 11869/2021).
Ciò posto, si dà atto comunque della circostanza che, anche in ossequio al principio di economicità processuale, nel caso di specie, l'invocata nullità della sentenza, deve rimanere limitata al capo di sentenza avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione contributiva e non può estendersi alle ulteriori statuizioni della decisione gravata che hanno pronunciato su domande in relazione alle quali l'ente previdenziale non poteva considerarsi contraddittore necessario, ben essendo proponibili unicamente nei confronti della sola appellante.
Per tali ragioni la Corte ritiene di non dover disporre la rimessione dell'intera causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, bensì di dichiarare soltanto la nullità parziale della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della al versamento delle differenze Controparte_1 contributive nei confronti degli Enti Previdenziali sulle somme liquidate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, che si ritiene di poter trattare congiuntamente per connessone di contenuti, la Società appellante lamenta sostanzialmente l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto non provato dall'istruttoria il comportamento dolosamente commissivo del , consistito nell'aver indicato al le modifiche sui CP_4 Pt_3 dati contabili da inserire nella casistica del gruppo.
In particolare, l'appellante ha impugnato il capo della pronuncia in cui il primo Giudice ha affermato che <<È necessario, in primo luogo, rilevare che
8 la società non ha prodotto in questa sede, né ha messo a disposizione del ricorrente nel corso del procedimento disciplinare nonostante le richieste di quest'ultimo, le risultanze dell'audit effettuato dalla società di revisione a seguito della revoca del ricorrente dal ruolo di AD e di Direttore Generale.
Non vi è quindi in atti prova documentale della circostanza dedotta nella lettera di contestazione disciplinare circa il disallineamento contabile tra i dati riportati nel Sap e quelli indicati nel GE e, quindi, dei dati riportati nella lettera di contestazione disciplinare. Né alla luce del complesso istruttorio in atti possono ritenersi sufficienti ad asseverare la circostanza i doc. 16 e 17 allegati al fascicolo della società, i quali rappresenterebbero le risultanze del Sap e del GE al luglio 2017 (e non a settembre 2017 come indicato nella lettera di contestazione disciplinare)>>, nonché quello in cui ha dichiarato che << “Deve rilevarsi, in primo luogo, che le mail allegate
(18,19,20) contengono delle rappresentazioni grafiche/economiche che non sono in alcun modo state spiegate nel loro contenuto e nella loro lettura dalla società; né tale aspetto estremamente tecnico è stato chiarito dall'istruttoria espletata. Ad ogni modo, quello che è stato possibile comprendere è che i documenti 19 e 20 fanno riferimento, entrambi, a dati previsionali (di budget). Quindi, certamente, tale documentazione non può, di per sé sola, costituire prova documentale della circostanza contestata secondo cui il avrebbe suggerito al una modifica delle risultanze contabili da CP_2 Pt_3 riportare nel GE (con riferimento al fatturato, debiti fornitori, debiti previdenziali, utile/perdita netta). Inoltre, posto che il doc. 19 fa riferimento a dati previsionali (nell'oggetto della mail si fa riferimento, infatti, al budget) non si comprende quanto dichiarato dal teste secondo cui “lo specchietto accanto rappresenta le rettifiche alle voci che sono state indicate dal ” CP_2
e che corrisponderebbero, sempre secondo quanto riferito dal ai dati Pt_3 riportati nel doc. 21 (Summary Budget 2017). In assenza di chiarimenti in ordine alla lettura di tali documenti (il doc. 21 è un file excel di cui non è specificata la provenienza, né chiarito l'oggetto e il contenuto probatorio) la deposizione resa dal non può considerarsi idonea a confermare Pt_3
l'impianto accusatorio>>
Deduce la nello specifico, che il primo giudice sarebbe CP_1 incorso in errore, per non aver considerato che il disallineamento tra i dati
9 presenti nel Sap e quelli riportati nel report GE costituisse in realtà una circostanza ex adverso mai contestata - essendosi di fatto il limitato CP_2 nella sua difesa soltanto ad eccepire una sua assenza di responsabilità rispetto alla discrepanza dei dati – nonché per non aver ritenuto presente in atti la prova documentale della circostanza dedotta nella lettera di contestazione disciplinare circa il disallineamento contabile, rinvenibile invece nei documenti nn. 16 e 17 del fascicolo di parte resistente.
Contesta inoltre l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Pt_3 in relazione ai documenti 18-21 del fascicolo di primo grado.
I motivi risultano infondati.
La Corte, infatti, rileva in primo luogo che il documento n. 17 non ha alcun carattere di ufficialità, e che la sua provenienza sarebbe stata riconosciuta in sede di escussione testimoniale soltanto dal mentre il teste si Pt_3 Tes_1 sarebbe limitato ad evidenziare una discrepanza tra due dati, peraltro non omogenei tra loro.
Come si evince dal raffronto tra i due documenti, infatti, la perdita netta nel documento 17 sarebbe più elevata in quanto comprensiva di una serie di voci che non figurano invece nel documento 16. Peraltro, lo stesso appare Tes_1 aver escluso che la differenza emersa derivasse da un disallineamento dei dati
SAP con i dati del GE (<
Sap e il GE>>), circostanza confermata anche dal teste (< Tes_2 ricordo di essere mai stato a conoscenza di una discrepanza tra i dati del SAP
e dati del Targetik>>).
Parte appellante, appare sostanzialmente basare il proprio impianto difensivo, sulle sole dichiarazioni testimoniali rese dal che però, come Pt_3 correttamente accertato dal primo giudice, sarebbero risultate “incongruenti rispetto agli addebiti formulati dalla società e non confermati dalle Tes_ deposizioni rese dagli altri testi ed, in particolare, dai testi , Tes_1
, . Tes_2 Tes_4
Il motivo di appello, pertanto, al di là di una personale rilettura ed interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, non appare idoneo a inficiare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale di prime cure, a seguito degli accertamenti fattuali compiuti e corroborati da una approfondita e ragionata istruttoria.
10 Dall'esame dell'istruttoria testimoniale è infatti emerso sostanzialmente che, il , in qualità di A.D, si limitasse alla discussione relativa ai dati CP_4 previsionali nell'ambito del Management Team, non prendendo invece parte all'attività di riporto dei dati reali sul GE, attività che veniva effettuata dal Pt_3
Giova a tal fine richiamare le dichiarazioni del teste laddove Tes_2 afferma: «Lavoravo unitamente al dott. era il mio supervisore … Io Pt_3 ricevevo i dati contabili dalla contabilità generale e quei dati venivano messi in GE e quadrati, per quadrati intendo riconciliati.… Io ricevevo i dati dalla contabilità, li inserivo in GE e poi li inviavo al dott. preciso Pt_3 che inviavo al un report prima dell'inserimento definitivo in GE>> Pt_3
e del teste «All'interno di questo processo di budgeting, il Tes_1 management team del sito di procedeva all'elaborazione del budget CP_1 del sito. Non ero presente in quanto non ero nel team, ma presumo che dei dati finanziari il dott. riferisse anche al dott. ne ho quasi Pt_3 CP_2 assoluta certezza, perché questo era il procedimento;
quando revisioniamo il budget del Gruppo, dò per certo il fatto che i dati siano già stati condivisi e accordati dal management team.»; nonché le dichiarazioni dello stesso teste on riferimento ai documenti 19, 20 e 21 < Pt_3
o di budget? Si tratta di dati di budget 2017>>; <
2017>>; < budget è un dato previsionale>>.
È peraltro emerso dalle dichiarazioni testimoniali un elemento di non poco conto, ovvero che il condivideva con il non i dati reali, bensì Pt_3 CP_2 quelli di budget.
Lo snodo centrale per la corretta risoluzione della questione, appare infatti pienamente centrato dal primo giudice, laddove ha dichiarato che
<embrerebbe, considerato il contenuto dei documenti richiamati e delle deposizioni rese dai testi, che la società abbia maturato la decisione di sostituire l'amministratore delegato in considerazione di non corrette previsioni nel processo di budgeting (tanto sembra trovare riscontro anche dalla lettura del bilancio intermedio al 30.9.2017, doc 30 fasc ); CP_1 tuttavia, non è questo il contenuto dell'addebito disciplinare che, invece, fa testualmente riferimento ad una non corretta (e dolosa) ostensione alla
11 reportistica del gruppo dei reali dati contabili, circostanza quest'ultima, lo si ribadisce, che non risulta provata>>.
In effetti, al di là dell'effettiva discordanza tra i dati, ritiene la Corte che, correttamente, la gravata sentenza ha ritenuto non provata una responsabilità in tal senso del CP_2
Come giustamente osservato dal primo giudice, infatti, non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova sulla circostanza fondamentale oggetto dell'addebito disciplinare, ovvero che il abbia dolosamente indicato CP_2 al di inserire nel GE dati contabili difformi rispetto a quelli reali Pt_3 risultati dal Sap, essendo stato proprio quest'ultimo a non confermare tale deduzione. Lo stesso teste, infatti, nell'esaminare i documenti 18,19 e 20 ha rappresentato che i dati che il gli avrebbe chiesto di modificare CP_2
<>.
Peraltro, osserva la Corte, che ad eccezione del (e del che si Pt_3 Tes_1 limita a porre una dichiarazione de relato di quanto riferitogli dal Pt_3 precisando poi adr < circostanza>>), tutte le altre testimonianze non hanno mai confermato la circostanza che fosse l'appellato ad indicare al i dati da inserire nel Pt_3 sistema informatico, essendo invero emerso in modo pressoché uniforme che tali dati del GE venissero soltanto “condivisi” con il CP_2
Invero, come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellato, Tes_ dall'istruttoria ( , ed ) è emerso sostanzialmente Pt_3 Tes_1 Tes_2 che i responsabili delle varie funzioni aziendali immettevano nel sistema gestionale SAP tutti i dati actual pertinenti la loro area (ordini e fatture di vendita di beni e servizi, acquisti di materiali e servizi con i relativi ordini di acquisto, costi del personale, ecc.), i quali finivano nella contabilità generale per essere estrapolati e riportati in aggregato dal in qualità di Finance Pt_3
Manager, su un documento excel e da lì immessi dalla IG.ra , sotto Tes_2 la supervisione del medesimo nel sistema di comunicazione Pt_3
(“reporting”) GE del gruppo.
E' emerso altresì che il processo previsionale, era gestito dal management team dello stabilimento di (all'epoca composto dall'A.D. Frongia, dal CP_1
Finance Manager dal Direttore di Qualità, dal Direttore di Produzione, Pt_3 dal Direttore Vendite e dagli altri responsabili) e successivamente discusso
12 dal direttamente con il proprio capo funzionale, ossia il (come Pt_3 Tes_1
Tes_ chiarito sia dal teste che dagli stessi e e che dunque, nel Tes_1 Pt_3 sistema di reportistica di gruppo denominato GE entravano i dati actual sulla base di un processo cui il Frongia di fatto non prendeva parte attiva;
mentre i dati previsionali del processo di budgeting venivano inseriti nel sistema SAP e valorizzati nel GE solo dopo esseri divenuti reali (ossia
“actual”) a seguito della loro discussione ed approvazione da parte del
Management Team.
Orbene, alla luce della ricostruzione documentale – che condivisibilmente con quanto statuito dalla gravata sentenza non può ritenersi da sola idonea a supportare la tesi difensiva della Società - e del riesame dell'istruttoria testimoniale, la decisione del primo giudice si ritiene sul punto immune da vizi.
Ruolo fondamentale, infatti, ai fini della valutazione della giustificatezza o meno dell'intimato licenziamento per giusta causa, e di conseguenza della correttezza della decisione oggi impugnata, deve essere attribuito proprio al dato letterale del primo addebito disciplinare su cui poi ha CP_1 fondato, unitamente all'ulteriore addebito, il proprio recesso, ossia la circostanza in base alla quale il avrebbe “dolosamente occultato i CP_2 dati reali (trasmissione di dati non veritieri e discordanti dalle risultanze contabili, omettendo di riportare correttamente (report al 5 Parte_4 settembre 2017) il fatturato, i debiti nei confronti dei fornitori, debiti previdenziali ed il reale dato di utile/perdita” .
Alla luce della sopra riportata contestazione, si osserva che, avrebbero dovuto formare oggetto di onere della prova da parte della Società due elementi essenziali: 1) la sussistenza di un disallineamento dei dati contabili oggetto dei report denominato GE e dati contabili reali;
2) e la condotta dolosa del - consistente nell'aver imposto all'allora Finance Manager Pani CP_2 di rappresentare in tali report dati contabili diversi da quelli reali.
Ebbene, come condivisibilmente concluso dal primo giudice all'esito della complessa ed articolata istruttoria, nessuno dei due presupposti risulta essere stato provato, dovendo ritenersi pertanto logica la parte motiva della gravata sentenza in cui viene affermato che: «è pacifico ed evidente che l'addebito che la società rivolge al dirigente non è quello di aver operato una mala
13 gestio nell'amministrazione della società - e quindi un inadempimento nelle scelte assunte come vertice della società che avrebbero determinato la successiva crisi economico-finanziaria culminata nella procedura di concordato preventivo - ma imputa al dirigente un comportamento doloso, consistito nell'aver indicato al Finance Manager di apportare delle modifiche sui dati contabili da inserire nella reportistica GE, occultando dolosamente il reale andamento societario» (cfr. p. 6 della Sentenza) e, in particolare, di «aver ordinato al (a lui gerarchicamente subordinato) Pt_3 di celare dati contabili nella reportistica al Gruppo (fatturato, debiti fornitori, debiti previdenziali, utile/perdita netta)».
Anche l'impugnato capo della sentenza (con il quarto motivo) in cui il primo
Giudice afferma che: rappresentate dalla società, risultano delle incongruenze e delle anomalie circa la dinamica degli eventi che hanno condotto al licenziamento del ricorrente. E difatti, se da una parte la società rappresenta di essere venuta
a conoscenza del disallineamento contabile al momento del “passaggio di consegne” tra il ed il in data 5.9.2017 (circostanza questa Pt_3 CP_5 invero non confermata dalla istruttoria), dall'altra non si comprende per quale motivo il ricorrente abbia ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria avente ad oggetto, quale primo punto all'ordine del giorno, le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato in data
29.8.2017, ossia sette giorni prima dell'evento indicato (doc. 10 fasc ricorr); tale avviso poi risulta rettificato prevedendo, anziché le dimissioni, la revoca dalla carica in data 1.9.2017, ossia quattro giorni prima dell'evento indicato>>, appare logicamente corretto sia nella ricostruzione temporale che nella conclusione a cui è pervenuto, non avendo di fatto la Società, con la propria impugnazione, fornito nessuna valida ed ulteriore rilettura che possa condurre ad una diversa conclusione.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Latina risulta aderente alle evidenze documentali.
Ma vi è di più. La Corte, ad ulteriore conferma della correttezza della pronuncia di prime cure in ordine alla mancata dimostrazione del carattere doloso della condotta ascritta al e delle conseguenti responsabilità CP_2 disciplinari, ritiene di dover valorizzare un elemento sopravvenuto nel corso
14 del presente grado di giudizio (e, pertanto, pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.) costituito dalla rinuncia della Società all'azione di responsabilità deliberata nei confronti dell'appellato.
Tale circostanza, documentalmente provata, assume rilevanza ai fini della valutazione complessiva della vicenda.
La rinuncia all'azione di responsabilità, infatti, esprime un comportamento della Società poco coerente e poco compatibile con il perdurante convincimento circa la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose imputabili al le quali avrebbero, secondo la prospettazione datoriale, CP_2 determinato la situazione di dissesto economico-finanziario dell'impresa.
Appare poco compatibile la scelta di abbandonare formalmente ogni iniziativa di responsabilità nei confronti del dirigente con la, invece, ribadita affermazione –contenuta nelle note difensive della Società (pagg. 6 e 7) – secondo cui “le gravissime condotte poste in essere dal e a lui CP_2 contestate in sede disciplinare” avrebbero “avuto un'efficienza causale determinante nella genesi della crisi economico-finanziaria della società, culminata poi nella procedura di concordato preventivo”.
Ne consegue che la richiamata rinuncia, in aggiunta a tutti gli altri elementi emersi in sede istruttoria e già di per sé sufficienti ad escludere la responsabilità del , ex 116 c.p.c. concorre a smentire sul piano CP_2 fattuale e probatorio la ricostruzione datoriale e conferma, per contro, la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di una condotta dolosa idonea a integrare la giusta causa di recesso.
Parimenti privo di pregio, risulta il VI motivo di gravame, con il quale la
Società censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la fondatezza del secondo addebito disciplinare, relativo al presunto ritardo nell'attuazione delle azioni correttive (“action items”) concordate con la
[...] in esito alla Warning Letter del 20 maggio 2016. Parte_5
La società, in sintesi, sostiene che: il ritiro della del 17 agosto Parte_6
2017 non sarebbe stato definitivo, bensì condizionato al rispetto di specifici commitments;
che alla data della revoca del (6 settembre 2017) CP_2 nessuna delle attività propedeutiche (spese infrastrutturali e fermi impianto) sarebbe stata eseguita;
e che i lavori effettivi sarebbero iniziati solo nel 2018,
15 dopo la cessazione del . CP_2
Da ciò la Società deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provato l'addebito e ingiustificatamente escluso la rilevanza disciplinare della condotta.
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione in atti – e in particolare dal follow-up Corden del 9 settembre 2016, dal Establishment Inspection Report dell'aprile 2017 e dalla comunicazione di revoca della Warning Letter del 17 agosto 2017 – emerge infatti che le criticità originarie, risalenti all'ispezione FDA del maggio 2015, furono di fatto affrontate e risolte con esito positivo sotto la direzione del e che la revoca della Warning Letter avvenne senza alcuna CP_2 condizione sospensiva o risolutiva, come attestato nel report FDA e riconosciuto dallo stesso , che si congratulò formalmente per Parte_7 il risultato raggiunto.
Dalla lettura del documento dell'FDA, invero, non emergono clausole che subordinino il ritiro della all'esecuzione di ulteriori Parte_6 interventi, essendosi limitata l'Autorità soltanto a raccomandare la prosecuzione delle azioni di miglioramento già avviate.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, si osserva che la società appellante non ha fornito alcuna prova né relativamente alla concreta imputabilità al di eventuali ritardi o omissioni;
né della correlazione CP_2 temporale tra le presunte mancate attività e la lettera di contestazione disciplinare, né del nesso causale tra le iniziative non ancora ultimate e un danno effettivo per l'azienda.
L'istruttoria, anzi, appare aver dimostrato che tutti gli organi societari, incluso il Consiglio di amministrazione e il management del gruppo, fossero coinvolti e costantemente informati sullo stato dei lavori e sull'interlocuzione con l'FDA, escludendo quindi una responsabilità esclusiva o dolosa del dirigente.
La sentenza di prime cure risulta, per tali ragioni, condivisibile laddove ha correttamente osservato che: “Il è stato licenziato in data ben CP_2 antecedente rispetto alle scadenze indicate pertanto non può escludersi che gli impegni presi sarebbero comunque stati rispettati.”
Pertanto, anche il VI motivo deve essere rigettato, con conferma della
16 sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata anche la contestazione disciplinare relativa al secondo addebito.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello principale deve essere respinto, ad eccezione del primo motivo di gravame, nei limiti di cui si è detto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, , si duole CP_2 dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di invalidità, inefficacia, e/o illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 7, l. 300/1970, non ritenendo violati né il principio di specialità della contestazione né quello di immutabilità degli addebiti.
Il lamenta, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe CP_2 erroneamente ritenuto “sufficientemente specifica” la contestazione disciplinare, nonostante la stessa fosse, a suo dire, priva di ogni riferimento concreto ai fatti, ai tempi e alle modalità delle condotte addebitate, e pertanto inidonea a consentirgli un'adeguata difesa.
L'assunto non è condivisibile.
La lettera di contestazione del 25 gennaio 2018, correttamente esaminata dal
Giudice di prime cure, infatti, risulta rispettosa dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 7 St. lav., avendo individuato in modo chiaro i due addebiti disciplinari oggetto del procedimento, ovvero:
(i) la presunta alterazione della reportistica economico-contabile (sistema
GE) rispetto ai dati gestionali SAP;
(ii) la mancata tempestiva attuazione delle azioni correttive concordate con la in esito alla Warning Letter del Parte_5
2016.
La contestazione, osserva la Corte, pur se sinteticamente formulata, offre comunque tutti gli elementi idonei ad individuare l'ambito temporale di riferimento, i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e la loro connessione funzionale con i compiti affidati al dirigente.
Non è richiesto, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la contestazione contenga una descrizione minuziosa di tutti i dati di dettaglio, ma è sufficiente che essa metta il lavoratore in condizione di comprendere le accuse e di approntare le proprie difese.
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, per come
17 elaborato dai Giudici di legittimità, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass.
6889/2018).
Il requisito di specificità, infatti, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né deve rimanere imbrigliato all'interno di schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 5057/2016).
Nel caso di specie, si ritiene che il abbia potuto esercitare pienamente CP_2 il proprio diritto di difesa, sin dalla fase disciplinare.
Pertanto, deve ritenersi infondata la doglianza relativa alla presunta genericità della contestazione, così come è infondata la doglianza con la quale l'appellante incidentale lamenta la violazione del principio di immutabilità degli addebiti, assumendo che la lettera di licenziamento avrebbe introdotto elementi nuovi rispetto alla contestazione originaria, ampliandone il contenuto fattuale e qualificandolo soggettivamente come doloso.
Dal raffronto tra la contestazione disciplinare e la successiva lettera di recesso emerge, in effetti, una sostanziale coincidenza del nucleo fattuale delle condotte addebitate, riferendosi entrambe (i) alla gestione dei flussi informativi contabili e (ii) alla mancata tempestiva esecuzione delle attività propedeutiche al rispetto dei commitments FDA.
La successiva lettera di licenziamento, pur se dal contenuto certamente più ampio, si limita di fatto a sviluppare tali addebiti, esplicitando le ragioni di gravità che, a giudizio del datore, rendevano incompatibile la prosecuzione del rapporto, ma non introduce elementi nuovi o diversi, né sul piano temporale né su quello materiale.
È principio costante che l'immutabilità degli addebiti non esclude la possibilità per il datore di precisare o meglio argomentare i fatti già contestati, purché non vengano aggiunti comportamenti ulteriori o autonomi
18 (Cass., sez. lav., n. 27442/2020; n. 22162/2021).
Nel caso in esame, si osserva che le specificazioni contenute nella lettera di recesso hanno avuto esclusivamente una funzione illustrativa, senza però giungere ad alterare l'oggetto della preventiva contestazione disciplinare.
Il Tribunale, ha pertanto correttamente accertato – con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici – che la decisione datoriale si fondava sui medesimi episodi oggetto della contestazione e che non vi fu alcuna “mutatio addebiti”, dovendosi così confermare la statuizione in cui il primo giudice ha affermato che “per quanto nella lettera di licenziamento appaia prima facie, soprattutto in relazione al primo addebito, una modifica della contestazione, in realtà , a ben vedere, l'inadempimento contestato è sostanzialmente il medesimo”
Le prime due censure dell'appellante incidentale si risolvono, pertanto, in una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e correttamente disattese in primo grado, risultando la procedura disciplinare rispettosa delle garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970.
Resta fermo, dunque, quanto statuito dal Tribunale in ordine all'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, senza che possa ravvisarsi alcuna nullità o inefficacia del recesso per violazioni procedurali.
Con il terzo motivo formulato con l'impugnazione incidentale, CP_2 denuncia poi l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla formulata eccezione di invalidità/inefficacia del licenziamento per violazione dell'art. 7 St. lav., derivante dalla mancata produzione da parte della società della documentazione posta a base della contestazione (dati GE, dati SAP, report PWC) nonostante una richiesta specifica formulata nelle controdeduzioni e la richiesta di incontro per visionare gli atti.
La doglianza non è fondata.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che il giudice di prime cure ha esaminato il perimetro delle garanzie ex art. 7 St. lav., affermando la sufficiente specificità della contestazione, con richiamo ai medesimi addebiti poi posti a base del recesso;
lo stesso ha poi dato atto della mancata produzione dell'audit PWC, ritenendo tuttavia non dimostrati, nel merito, gli addebiti sulla base del complesso istruttorio. Tali statuizioni integrano pertanto un rigetto implicito dell'eccezione oggi riproposta, che deve
19 comunque ritenersi assorbita.
Ad ogni modo, anche a voler scrutinare la censura, non se ne ravvisa la fondatezza.
L'art. 7 St. lav. non impone, infatti, a ben vedere, un obbligo generalizzato di consegna di tutta la documentazione, ricollegandolo la giurisprudenza al più, a un dovere di messa a disposizione/visione dei documenti strettamente necessari per consentire una difesa effettiva, da valutarsi in concreto. Nel caso in esame, gli addebiti sono stati resi intellegibili nella contestazione e il diritto di difesa del dirigente, deve ritenere pertanto integro, al di là della specifica produzione documentale in contestazione.
Con il quarto motivo, lamenta poi l'omessa pronuncia del primo CP_2 giudice sull'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, sempre in violazione dell'art. 7 St. lav.
In particolare, l'appellante incidentale evidenzia che la contestazione gli sarebbe stata notificata soltanto in data 30 gennaio 2018 a fronte delle presunte discrepanze richiamate dall'azienda risalenti ad inizio CP_6 settembre 2017; della sua revoca dall'incarico di A.D. avvenuta il 6 settembre
2017; e della conoscenza che la Società aveva già da tempo anche in merito agli impegni assunti nei confronti dell'FDA e relativi al secondo addebito disciplinare.
Su tali basi deduce la violazione del principio di immediatezza e l'omessa pronuncia del Tribunale su questa specifica eccezione.
Pur non risultando una espressa pronuncia in tal senso nella gravata sentenza, si osserva, nel merito, che la doglianza non coglie nel segno.
Il principio di immediatezza delle contestazioni disciplinari, infatti non postula la simultaneità della contestazione rispetto al fatto, ma la sua tempestività ragionevole, tenuto conto della natura dell'illecito, del tempo strettamente necessario agli accertamenti e, ove ricorra, della complessità organizzativa dell'impresa.
In tale prospettiva, il lasso temporale intercorso – alla luce degli accertamenti interni richiamati e del carattere tecnico dei rilievi – risulta compatibile con il dovere di prontezza e non evidenzia un ritardo strumentale idoneo a comprimere il diritto di difesa del lavoratore.
Come più volte affermato dalla Corte di legittimità (ex multis Cass. n. 24609
20 depositata il 13 settembre 2024) , infatti “il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici”.
Con il quinto motivo, censura poi la sentenza nella parte in cui ha CP_2 liquidato l'indennità supplementare in misura pari a 12 mensilità, anziché alla misura massima di 18, deducendo carenza di motivazione.
L'appellato/appellante incidentale deduce, in sintesi, che il Giudice avrebbe errato nella sua valutazione equitativa dell'indennità, per non aver considerato nella quantificazione della stessa, prevista dall'art. 19 del CCNL di categoria, l'età del dirigente, l'anzianità di servizio, le modalità espulsive e le asserite violazioni dell'art. 7 St. lav.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, non appare apodittica sul punto, avendo invece collegato la scelta della misura minima (12 mensilità) a criteri pertinenti, quali l'anzianità di servizio (di 11 anni) e la non manifesta pretestuosità del recesso.
Gli elementi valorizzati dal primo giudice soddisfano pertanto l'onere motivazionale e rientrano nella forbice equitativa rimessa al giudice di merito, non essendo emersi profili di illogicità manifesta o travisamento che legittimino l'intervento correttivo in appello.
Peraltro, i presupposti addotti dall'appellante incidentale per l'incremento (le asserite violazioni dell'art. 7 St. lav., il pregiudizio reputazionale, e le modalità espulsive) non sono stati accertati in primo grado e, per quanto già
21 esaminato, non trovano accoglimento in questa sede, sicché non possono assurgere a moltiplicatori della misura.
La forbice 12–18 non implica automatismi verso il massimo in presenza di età/anzianità: tali indici sono rilevanti ma non vincolanti, dovendo essere bilanciati con gli altri dati del caso concreto, tra cui – nel caso di specie – la pronta ripartenza occupazionale.
Peraltro, la forbice 12-18 mensilità è prevista dall'art. 19 del CCNL per i dipendenti con anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni , per cui l'attribuzione della soglia minima da parte del primo giudice risulta perfettamente in linea con la disposizione contrattuale, vista l'anzianità di 11 anni del CP_2
Anche il quinto motivo deve essere pertanto rigettato, confermandosi la liquidazione dell'indennità supplementare nella misura di 12 mensilità (€
208.687,74) operata dal Tribunale.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, il censura infine il capo CP_2 della decisione che ha rigettato la domanda di danni ulteriori subiti a causa della condotta datoriale (danno biologico/morale/immagine, perdita di chance, spese mediche), insistendo per la liquidazione delle somme indicate nell'atto introduttivo (tra cui € 78.313 per danno biologico e non patrimoniale;
€ 104.343,90 a titolo di danno patrimoniale;
€ 683,64 per spese mediche sostenute).
Il Tribunale ha riconosciuto le sole tutele contrattuali (indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare CCNL), escludendo il risarcimento
“ulteriore” per difetto sia di condotte datoriali illecite qualificate (ritorsione, vessazione, offesa all'onore), sia di nesso causale tra licenziamento e asseriti pregiudizi alla salute/immagine; ha inoltre negato la perdita di chance valorizzando la rapida ricollocazione del dirigente in una “nuova prestigiosa occupazione”.
Anche tale motivo è infondato.
Le argomentazioni addotte nel gravame incidentale, infatti, si limitano di fatto ad una mera riproposizione di quanto già affermato in primo grado, non riuscendo a superare i due presupposti evidenziati correttamente dal primo giudice quale causa di esclusione della richiesta risarcitoria, ovvero: (i) la mancanza di condotte datoriali illecite qualificate nelle modalità espulsive;
(ii) l'assenza di un nesso causale specifico e rigoroso tra il recesso datoriale
22 e l'asserita lesione alla salute/immagine.
In difetto di tali presupposti, il mero accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento (per difetto di prova della giusta causa), infatti, non legittima, di per sé, un autonomo risarcimento non patrimoniale. La sentenza appare sul punto stata adeguatamente motivata e supportata da copiosa giurisprudenza, ormai pacifica sul tema.
Anche il rigetto della richiesta risarcitoria relativamente all'asserito danno patrimoniale e da perdita di chance, è corretta.
La richiesta non è stata infatti supportata da elementi oggettivi idonei a dimostrare una concreta opportunità professionale perduta (offerte, iter selettivi interrotti, incarichi sfumati) per effetto delle modalità del recesso.
Anzi, al contrario, la pronta e qualificata ricollocazione evidenziata in sentenza non può che costituire indice negativo della lamentata compromissione della spendibilità professionale, escludendo il nesso causale e la quantificazione equitativa invocata. Si conferma pertanto la correttezza di quanto statuito dal primo giudice, laddove ha affermato che “Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorative atteso che lo stesso, oltre ad essere dedotto in maniera generica, è comunque smentito dalla circostanza, incontestata, che il dirigente abbia nell'immediato reperito nuova prestigiosa occupazione lavorativa presso altra multinazionale operante nel settore farmaceutico”.
Analoghe argomentazioni, valgono per la richiesta di rimborso delle spese mediche, in quanto, in mancanza dell'accertamento causale tra condotta datoriale illecita ed il danno alla salute, anche tala voce difetta del presupposto risarcitorio e ne va confermata la reiezione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza devono essere compensate.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante incidentale richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
23 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello principale, e in riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara non dovuto da parte della appellante il versamento delle differenze contributive nei confronti Pt_8 degli enti previdenziali preposti sull'importo liquidato a titolo di indennità di sostitutiva del preavviso;
rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. In
[...] considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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