Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza cartolare del 27.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12926/2024 R.G.D.I. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Tussino, Parte_2 elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Capriati a Volturno (CE), alla Via Macchie 9, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Nerino Allocati e Francesca Ferrari, elettivamente domiciliato come in atti OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, la società in epigrafe indicata si oppone al decreto ingiuntivo recante n.r.g. 7955/2024 emesso da questo Giudice su istanza di in data 26/04/2024, notificato il Controparte_1
4/05/2024, con cui si ingiungeva alla Parte_1 il pagamento della somma di € 926,75 a
[...] titolo di assegni familiari, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 660,00, oltre
IVA, CPA e spese generali CPA come per legge, con attribuzione.
Deduce l'opponente di avere erogato all'opposto gli assegni familiari per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2020; che per il successivo periodo (dal 1/07/2020 al 30/06/2021) l'opposto ha presentato la domanda per gli assegni familiari solo in data 19/07/2021; che per il periodo dal 1/07/2021 al 31/08/2021 ha presentato la domanda solo in data 25/07/2021; che nel mese di luglio 2021, la Regione Cont Campania ha disposto l'affidamento del servizio di TPL gestito dalla all'AIR Mobilità, con conseguente dismissione della attività produttiva, trasmissione di ogni documentazione e cessazione di tutti i rapporti di lavoro in essere;
che essa opponente non ha mai ricevuto le somme a titolo di assegni familiari dall'INPS per il e non ha mai chiesto di compensare somme in ipotesi spettanti al a CP_1 CP_1 titolo di assegni familiari. Tutto ciò premesso conclude chiedendo: “1) in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 603 del 26 aprile 2024 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
2) condannare il sig. al pagamento delle CP_1
3) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in Controparte_1 giudizio, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando che la circostanza della presentazione della domanda di ANF in data 19 luglio 2021, quanto al periodo dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 e in data 25 luglio 2021, quanto al periodo dall'1 luglio al 31 agosto 2021, non può comportare l'impossibilità di richiederne i relativi importi all'odierna opponente;
che quest'ultima deduce, senza fornire prova alcuna, di non avere mai ricevuto somme a tal titolo dall'INPS e di non avere mai richiesto di compensare con l'ente previdenziale tali somme. Ha esposto che, esaminando le buste paga di aprile e maggio 2020, con riferimento agli importi erogati a titolo di ANF, rispettivamente, di € 3,72 e di € 1,86, questi ultimi sono “sfuggiti a esso opposto” per mero errore materiale;
che, quanto agli importi erogati con la busta paga di giugno 2020 solo con il ricorso in opposizione la società ha effettuato la tardiva imputazione relativa al pagamento degli arretrati ivi liquidati, per l'importo di € 91,08; che pertanto per tutti tali importi vi è la propria disponibilità alla riduzione della domanda. Ha concluso chiedendo di “1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., limitatamente alle somme non contestate, ovvero, escludendo l'importo a titolo di arretrati di
ANF, per i quali si è proceduto alla riduzione della domanda;
Nel merito:
2. Rigettare l'avversa opposizione poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 603 del 26 aprile 2024, con riferimento al più ridotto importo venutosi a determinare per effetto della riduzione della domanda;
3. In ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione di spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
In esito alla udienza cartolare del 27.5.2025, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
L'opposizione è in parte fondata, nei limiti di cui si dirà. Deve in primo luogo rimarcarsi che l'opposto ha ridotto la propria originaria domanda, per le ragioni analiticamente indicate nella memoria di costituzione, per l'importo complessivo di euro 96,66 quanto agli ANF relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, posto che l'importo ingiunto – alla luce di tali osservazioni - non appare corretto. Occorre tuttavia verificare nell'attuale sede la fondatezza della domanda del CP_1 anche in relazione al periodo diverso da quello che ha formato oggetto di riduzione
( vale a dire dal 1.7.2020 al 31.8.2021, essendosi rivelata di fatto infondata la originaria domanda quanto al periodo dal 1.4.2020 al 30.6.2020).
Va preliminarmente rilevato che è pacifico che abbia Controparte_1 lavorato per la società opponente dal 05/06/2012 al 31/08/2021 e che abbia avanzato una domanda di ANF in data 19 luglio 2021, quanto al periodo dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 e una seconda in data 25 luglio 2021, quanto al
2 periodo dall'1 luglio al 31 agosto 2021. Orbene, la questione controversa tra le parti concerne l'obbligo dell'opponente, quale ex datore di lavoro, di provvedere al pagamento degli assegni familiari relativi al rapporto di lavoro concluso con l'opposto di cui al ricorso per d.i..
Ritiene questo Giudice che tale obbligo sussista.
E' pacifico e documentato che il ha presentato le due domande all'INPS in CP_1 prossimità della cessazione del rapporto, risalente, come detto, al 31.8.21).
Parte opponente sostiene di non essere tenuta al pagamento, opponendo l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il , in esito al trasferimento dell'attività CP_1 ad altra azienda e alla dismissione della relativa attività , per cui non vi sarebbe una posizione contributiva aperta presso l'INPS con cui conguagliare quanto eventualmente corrisposto a titolo di ANF. Sul piano generale, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. Essi sono a carico (della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 e, dunque, possono essere pretesi soltanto nei confronti dell'I.N.P.S. (cfr. tra le altre Cass. Sez. lav., 18/08/2003, n. 12073). A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'assegno viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all'Inps in caso di pensionati) tutti i documenti che
3 possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Inps tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). Le norma sopra riportate, nella formulazione vigente “ratione temporis” attribuiscono al datore di lavoro il ruolo di ricettore della domanda di ANF presentata dal lavoratore in costanza di rapporto e, nel contempo, gli attribuiscono il ruolo di soggetto delegato ex lege al pagamento della prestazioni in favore del lavoratore richiedente, mediante versamento in busta paga del relativo importo e facoltà di procedere al conguaglio di quanto anticipato per conto dell'INPS, con quanto tenuto a versare su una posizione contributiva debitoria aperta (cfr. Cassazione 2760/2003, conf. Cass. 3076/2022 in fattispecie relativa all'indennità di malattia).
Orbene, nella fattispecie l'opposto è passato alle dipendenze di altro datore di lavoro con decorrenza dal 1-9-21, essendo stato dipendente della opponente fino al
31.8.21; ne consegue che l'obbligo del delegato, in tale evenienza, ha ancora fondamento nel DPR n. 797/55 non essendo, appunto, cessato il rapporto e non potendo rilevare, onde escludere detto obbligo, vicende transeunti come quelle menzionate nell'atto di opposizione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, non può essere accolta la domanda con la quale si è chiesta la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento degli assegni per il nucleo familiare quanto al periodo dal 1.7.2020 al 31.8.2021, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la parziale soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti di parte opposta, dichiaratisi antistatari;
l'accoglimento dell'eccezione formulata in estremo subordine dall'opponente comporta la compensazione parziale delle stesse, nella misura di un terzo .
P.Q.M.
La dott. Elisa Tomassi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7955/2024 emesso da questo Giudice su istanza di in data Controparte_1
26/04/2024, notificato il 4/05/2024.
Condanna in ogni caso la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di euro 830,09 a titolo di assegni familiari dovuti per il periodo dal 1.7.2020 al 31.8.2021, oltre interessi legali sull'importo rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna la società opponente al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro 622,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi nella memoria di costituzione anticipatari, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese.
Si comunichi. Napoli, lì 27.5.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
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