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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 504 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 303/2024 in data 23 gennaio 2024 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Lombardi - posta in decisione il 10 dicembre 2024
promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Alvaro e Teresa Parte_1
Ielasi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze;
Appellante
contro
con sede legale in Milano al Corso Como 17, in Controparte_1 persona del Procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni Veca del Foro di Milano e domiciliata presso il loro studio in Milano, al Viale Premuda 27. Appellata
OGGETTO: Accordi collettivi e diritto al rimborso delle spese per cure termali.
Conclusioni per l'appellante:
“in via principale e nel merito:
-accogliere il ricorso proposto dal Cav. e, per l'effetto: Controparte_3
-accertare e dichiarare vigente per gli ex dirigenti l'Accordo Integrativo sottoscritto in data 9.12.1999;
-accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente al rimborso delle prestazioni previsto Con nell'accordo del 9.12.1999 di integrazione dei trattamenti per i Dirigenti del Gruppo relativamente all'assistenza sanitaria della , conseguentemente, Controparte_1
-condannare la società resistente al pagamento di quanto dovuto per le motivazioni di cui in narrativa
e quantificato nella somma di euro 881,50 o in quella diversa eventualmente ritenuta di giustizia;
-con vittoria di spese, diritti e onorari causa.”
1 Conclusioni per la Società appellata:
“Si chiede che Ecc.ma Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro - voglia rigettare l'appello e le domande tutte proposte dal sig. Cav. nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 303 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, compensando interamente tra le parti le spese del grado, il ricorso proposto da contro per vedersi riconoscere il Parte_1 Controparte_1 proprio diritto al rimborso delle prestazioni, previsto nell'accordo di integrazione dei Contr trattamenti per i dirigenti del gruppo relativamente all'assistenza sanitaria della con la conseguente condanna della Società al Controparte_1 pagamento della somma di € 881,50 corrispondente al rimborso delle spese alberghiere sostenute per l'espletamento di cure termali.
A sostegno dalla domanda, il ricorrente aveva esposto di essere stato dipendente Contr della società dal gennaio 1960 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di aver ricoperto la qualifica di dirigente a partire dall'anno 1976, con applicazione del CCNL Dirigenti delle Imprese di Assicurazioni;
il rapporto era quindi terminato il 31 dicembre 2000, per il raggiungimento dei requisiti di anzianità di servizio e pensionamento.
Il 9 dicembre 1999 era stato sottoscritto verbale di accordo tra la RSA dei dirigenti delle società del gruppo e l'organizzazione Controparte_1 datoriale, accordo avente ad oggetto l'integrazione dei trattamenti in essere per i Contr Dirigenti del Gruppo relativamente all'assistenza sanitaria ed alla contribuzione previdenziale.
In data 22 giugno 2015 la aveva comunicato il recesso Controparte_1 da tale accordo con effetto dal 31 dicembre 2015.
A fronte di questo, il aveva sostenuto che l'art. 13 dell'accordo del 1999 Parte_1 prevedeva che, in caso di disdetta di una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, la fonte avrebbe continuato ad avere effetto sino alla stipula di nuovo accordo.
Il ricorrente -che si era visto rifiutare il predetto rimborso chiesto alla Società alla data del 14.9.2022 relativamente alle spese sostenute nel 2022 per il soggiorno termale presso un albergo di Abano Terme- aveva quindi dedotto che, in considerazione del fatto che nessun accordo era stato sottoscritto tra le RSA dei dirigenti delle società del gruppo e l'organizzazione Controparte_1 datoriale, il recesso doveva ritenersi privo di efficacia mentre l'accordo era tutt'ora in vigore ed applicabile agli aventi diritto trattandosi di diritti quesiti, con conseguente spettanza a favore dell'interessato, in forza appunto di tale fonte pattizia, del rimborso delle spese alberghiere connesse ai trattamenti termali sostenute in data 18 agosto 2022 per l'importo di € 881,50.
ritualmente costituitasi in giudizio, aveva eccepito che il recesso Controparte_1 societario dall'accordo così come manifestato nel 2015, era invero giustificato dalla migliore sostenibilità economico-finanziaria e di recupero di risorse per l'attuazione
2 del percorso di sviluppo e innovazione nel frattempo intrapreso e ciò era avvenuto nell'ottica della riforma e novazione delle forme di benefit e integrazione dei trattamenti contrattuali dei Dirigenti in forza, tramite l'emissione del Regolamento Aziendale “Politica Benefit Dirigenti del Gruppo Assicurativo AXA Italia” valido dal 1° gennaio 2016 e poi successivamente rinnovato.
La Compagnia aveva poi evidenziato la piena validità di quel suo Regolamento e anche l'idoneità della nuova disciplina a sostituire ogni precedente regolamentazione o politica applicata per trattamenti dello stesso genere in via contrattuale collettiva e/o per unilaterale determinazione aziendale e/o prassi già in vigore.
Al riguardo, la stessa Organizzazione , firmataria anche del Controparte_4 precedente Verbale del 9 dicembre 1999, nell'ambito del Verbale di accordo sindacale sottoscritto il 21 dicembre 2017 col personale intervento dell'affiliato
, aveva certificato/ratificato detta fonte regolamentare aziendale e, sempre Parte_2 con la partecipazione del ricorrente, il successivo 2 luglio 2018 la aveva CP_4 sottoscritto con l'organizzazione datoriale IA il rinnovo del CCNL per i Dirigenti delle imprese di Assicurazioni.
La Società aveva perciò ribadito la legittimità della propria condotta al cospetto di quanto postulato dal ricorrente, osservando che nell'ambito del relativo allegato n. 5 (“Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018”), ove particolarmente figurava la notazione per cui “L'accordo si applica, inoltre, agli ex dirigenti già alle dipendenze di un'impresa di assicurazione i quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni (o non meno di 3 in qualità di dirigente) alle dipendenze della compagnia o di società appartenenti allo stesso gruppo, e abbiano diritto a pensione del regime obbligatorio applicabile ai dirigenti delle imprese di assicurazione , con esclusione degli ex dirigenti pensionati che abbiano in atto un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi” (art. 1)”, venivano espressamente escluse dalla rifusione le spese alberghiere per cure termali e idropiniche;
ciò era stato ripreso e confermato pure dal successivo Regolamento Aziendale “Politica Benefit Dirigenti del Gruppo Assicurativo AXA Italia” decorrente dall'1/1/2019 al 31/12/2022.
Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha in primo luogo richiamato l'art. 13 dell'accordo del 1999 secondo il quale: “il presente accordo avrà effetto a decorrere dal 13 dicembre 1999 e scadrà il 31 dicembre 2002. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, in assenza di disdetta per iscritto data da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In tal caso lo stesso continuerà ad avere effetto sino alla stipula del nuovo accordo”.
Ripercorrendo la scansione temporale degli eventi, il primo Giudice ha quindi rilevato come il 22 giugno 2015 la resistente avesse esercitato il recesso dal tale accordo, formalizzando poi la riforma novativa delle forme di benefit tramite l'emanazione del Regolamento Aziendale denominato “Politica Benefit Dirigenti del Gruppo Assicurativo AXA Italia” con 'validità' dal 1° gennaio 2016.
Ciò premesso, è stato evidenziato che con l'accordo del 21 dicembre 2017, peraltro sottoscritto dal in rappresentanza della , poteva dirsi senz'altro Parte_1 CP_4 superata la regolamentazione posta dall'accordo integrativo del 1999.
In tale occasione, la stessa RSA FI aveva infatti preso atto del recesso manifestato dalla controparte contrattuale nel giugno 2015, evidenziando con ciò la vigenza del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2016 sotto il duplice profilo delle
3 provvidenze spettanti in caso di invalidità permanente derivante da infortuni professionali o extraprofessionali o da malattia, e delle condizioni di sconto sulle polizze individuali applicabili ai dirigenti in forza e in quiescenza, concordando quindi le condizioni di integrazione del Regolamento sotto tale duplice profilo.
Ad avviso del Tribunale, inoltre “Il processo di superamento convenzionale delle pattuizioni del 1999, reso già manifesto dall'accordo del 21 dicembre 2017, appare, poi, difficilmente discutibile a decorrere dal 2 luglio 2018, quando la sigla sindacale FI e l'organizzazione datoriale IA provvedevano al rinnovo del CCNL per i Dirigenti delle imprese di Assicurazioni (doc. 3 fascicolo parte resistente). Nell'ambito del relativo allegato n. 5 (“Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici del 2 luglio 2018”) le parti firmatarie concordavano espressamente l'applicabilità dello stesso agli ex dirigenti già alle dipendenze di un'impresa di assicurazione i quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro avessero maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni (o non meno di 3 in qualità di dirigente) alle dipendenze della compagnia o di società appartenenti allo stesso gruppo, e avessero diritto a pensione del regime obbligatorio applicabile ai dirigenti delle imprese di assicurazione.” Ed è stato evidenziato, quanto alla tipologia delle spese coperte, che, mentre il CCNL escludeva il rimborso delle spese alberghiere per cure termali, il Regolamento Aziendale “Politica Benefit Dirigenti del Gruppo Assicurativo AXA Italia” decorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 prevedeva, nella stessa linea, che ai dirigenti già in quiescenza al 1° gennaio 2019 o quiescenti dopo tale data, si applicassero esclusivamente la sezione 4.c1 (Assistenza sanitaria) e la sezione 6.a
(Sconti). Analogamente, per l'edizione del Regolamento 2023, il rimborso della “Retta alberghiera per cure termali” risultava previsto nei soli casi in cui le cure termali si fossero rese necessarie a seguito di ricovero/intervento chirurgico.
Concludeva perciò il Tribunale rilevando come “dal reticolato contrattuale e regolamentare innanzi riassunto appare evidente come, già dall'accordo del 21 dicembre 2017, ma certamente dal CCNL del 2 luglio 2018, le medesime parti contrattuali del verbale di accordo del 9 dicembre 1999 abbiano reso una regolamentazione della copertura delle spese termali difforme da quella prevista nell'accordo del 1999, prima operando integrale riferimento al Regolamento del 1 gennaio 2016, fatta eccezione per due specifici aspetti, disciplinati in via integrativa, poi provvedendo ad una regolamentazione pattizia novativa, che ha ridotto gli ambiti di operatività della copertura per spese termali, confinandola alla specifica fattispecie di derivazione da ricovero/intervento chirurgico.”
Da ultimo, non è stata accolta la prospettazione attorea secondo cui si trattava di diritti quesiti poiché quanto rivendicato non faceva capo a una posizione entrata a far parte del patrimonio soggettivo del pensionato, come sarebbe stato se gli esborsi fossero stati effettivamente sostenuti dal ricorrente anteriormente all'entrata in vigore del CCNL del 2 luglio 2018.
Il ha appellato la pronuncia affidandosi a un unico motivo di gravame Parte_1 imperniato sulla “NATURA DELL'ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO NEL 1999 (CONTENUTO NELL'ALLEGATO 2 DEL RICORSO INTRODUTTIVO) - SULLA ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DATA DAL GIUDICE DI PRIME CURE DEL PRINCIPIO DI ULTRATTIVITÀ CONTENUTO NELL'ACCORDO –
4 SULLA ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE ATTRIBUITA ALLA
SUCCESSIONE DELLE FONTI REGOLAMENTARI INTERVENUTE – SULLA INESISTENZA DI SUCCESSIVE PATTUIZIONE REGOLAMENTARI AFFERENTI
AGLI EX DIRIGENTI – SULLA LIMITATA APPLICABILITA' DEI SUCCESSVI ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI AGLI EX DIRIGENTI”. L'appellante, una volta richiamato l'art. 13 dell'Accordo del 1999, sostiene che tale fonte aveva di fatto acquisito una validità sostanzialmente permanente, in quanto, anche in caso di disdetta avrebbe mantenuto la propria vigenza fino all'intervento di un successivo Accordo di secondo livello.
Il medesimo era valevole per gli ex Dirigenti, andati in quiescenza, quanto meno alla data della disdetta e un successivo Accordo sostitutivo di quello del 1999 avrebbe dovuto essere dello stesso livello integrativo ed avrebbe dovuto essere riferito, in ordine alla sua applicabilità, agli ex Dirigenti.
Ciò premesso, la parte ribadisce che nessun Accordo sindacale sopravvenuto alla disdetta di quello del 1999, potrebbe considerarsi idoneo a sostituire le previsioni nel medesimo previste, da considerarsi, pertanto, ancora vigenti in applicazione del principio di ultrattività sopra riferito.
Nel 2016 non sarebbe stato poi siglato nessun accordo, bensì emanato un
Regolamento Aziendale di derivazione datoriale unilaterale nonché sprovvisto di assenso, ratifica e conferma sindacale. Nell'ottica del gravame, l'accordo del 21/12/2017 troverebbe applicazione, unicamente ed esclusivamente, ai dirigenti in servizio e non agli ex dirigenti.
Nel 2018 sarebbe invece stato sottoscritto un nuovo CCNL afferente ad un livello di contrattazione diverso rispetto a quello del 1999, che non potrebbe essere ritenuto incidente sul relativo contenuto. Peraltro, tale CCNL, avuto riguardo alle cure termali, risulta di contenuto identico al CCNL 1996, modificato poi dal citato Accordo Integrativo del 1999.
Nel 2019, infine, l' come del resto accaduto nel 2016, aveva emanato Pt_3 un nuovo Regolamento relativo alle provvidenze riconosciute ai Dirigenti a titolo contributivo e di assistenza sanitarie. Il contratto collettivo del 2018 avrebbe dovuto essere integrato da un Accordo
Sindacale di secondo livello quale unica fonte che avrebbe potuto delimitare o implementare l'ambito dei diritti già riconosciuti agli ex Dirigenti dal menzionato Accordo.
Simile integrazione, giusta la previsione di ultrattività presente al punto 13 dell'Accordo del 1999 doveva essere contenuta in un successivo Accordo, in assenza del quale sarebbe restata vigente la previsione in essere.
Conclude quindi nel senso che “la permanenza delle previsioni contenute nell'Accordo del 1999 determina che i trattamenti in esso previsti per gli ex Dirigenti debbano essere considerati diritti quesiti, quanto meno sino alla stipulazione di un successivo Accordo, destinato proprio a simile categoria di lavoratori, sin qui esclusi dal novero dei destinatari dell'Accordo del 2017, unico esistente fra le parti nella materia oggetto di contestazione.”
Peraltro, prima del 2022, la società aveva sempre proceduto all'erogazione del trattamento di cui è causa.
Costituitasi in giudizio l'Azienda appellata ha contestato le doglianze avversarie e ha concluso per la reiezione del gravame come sopra trascritto.
5 Sfumata la possibilità dell'accordo conciliativo che la Corte ha cercato di favorire, all'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Gli argomenti proposti dall'odierno appellante, sia pure in certa parte suggestivi, non posseggono fondamento.
In prima analisi, si può notare come la direttrice critica articolata dal non Parte_1 paia più sostenuta dal tema dei diritti quesiti. Nella specie questo genere di posizione soggettiva risulta, del resto, insussistente dal momento che si tratta di valutare se la prerogativa fatta valere dall'ex dirigente sia o meno sottoposta alla nuova disciplina impostasi nella successione/reticolo delle fonti collettive avvicendatesi dopo l'accordo integrativo del 1999. Senza trascurare, nel quadro di tale verifica, che di diritto quesito può parlarsi solo nel caso in cui la relativa posizione soggettiva col suo portato contenutistico venga acquisita stabilmente nel patrimonio del destinatario quale attuale titolare del diritto in virtù dell'essersi già concretati in suo favore tutti i presupposti del bene rivendicato, altrimenti difettoso di una esistenza attuale.
A parte questo aspetto, le doglianze fatte valere dall'appellante, ad avviso del Collegio, muovono, prima di tutto, dalla sottovalutazione di quello che era stato il contegno negoziale manifestato in occasione dell'accordo 21.12.2027 dall'O.S. Fidia, anche per come significativamente connotato dal ruolo compartecipativo svolto dall'odierno appellante, nel senso di volere, esplicitamente e in maniera indubbia, concorrere a quegli obiettivi di riforma e novazione di cui la Società aveva dato esplicitamente atto in seno alla regolamentazione da essa unilateralmente emanata dopo la fase del suo (valido ed efficace) recesso del 22.6.2015 dalla disciplina che era stata fissata tramite la fonte pattizia di secondo livello, a ben vedere di natura integrativa, del 9.12.1999 particolarmente in ordine ai benefici suppletivamente assicurabili in presenza delle cure termali fruite dal personale dirigente.
Ebbene, come già notato nella decisione di primo grado, quale argomento di risposta alla tesi di marginalità che l'interessato cerca di accreditare facendo schematico riferimento al livello degli accordi (trascurando la funzione integrativa assecondata dagli stessi), non è affatto trascurabile il peso negoziale degli inequivoci intendimenti espressamente manifestati dal Sindacato dei dirigenti in accompagnamento dell'accordo siglato il 21 dicembre 2017 e proprio sulla base della concordata sua premessa, che ne costituiva base pattizia programmatica, di volere ratificare il contenuto della regolamentazione aziendale posta due anni prima con la disciplina valevole dall'1 gennaio 2016 a proposito del sostegno economico conferibile, tra gli altri, ai soggetti rientranti del personale dirigenziale in quiescenza.
Quest'ultima è, secondo la Corte, la direttrice pattizia -assecondata dagli stessi soggetti collettivi che avevano dato vita alla (non imperitura) disciplina di cui all'accordo del 9.12.1999- destinata subito senz'altro a prevalere per volontà concorde delle parti sottoforma di superamento della pregressa regolamentazione in ordine agli oneri aziendali in costanza delle cure termali.
Come chiarito dall'appellata, la medesima linea la si ritrova -ad avviso del Collegio, nel senso, di ulteriore ragione assorbente- in occasione della sottoscrizione del
CCNL del 2 luglio 2018 che, quale fonte guida primaria, ha tracciato l'ulteriore
6 percorso di esclusione, in senso, se possibile, definitivo, di tutti i dirigenti dal concorso aziendale alle spese accessorie alberghiere per cure termali, tranne che per i casi e le prestazioni specificamente contemplati come eccezionali da tale fonte poiché atti ad innestarsi su peculiari privilegiabili condizioni cliniche degli assistiti.
Non pare poi superfluo notare che, in ogni caso, venuto meno il primo collegato al pregresso CCNL del 1996, di scorta al CCNL 2018 non vi sia stato il raggiungimento tra le parti di altro contratto dotato di analoga funzione e funzionalità integrativa in ordine alla tematica in questione.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, come da dispositivo in cui le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, nella misura ivi liquidata applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 303/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere alla Società appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 10 dicembre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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