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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14 e 17 marzo 2025 rispettivamente nell'interesse di parte appellante e di parte appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 195/2024 R.G.A.C. vertente
TRA in persona del Sindaco p.t. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Duca della Vittoria, n. 32 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIUSEPPE MOLLICA che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Sebastiano Strangio presso il cui Studio in
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203, elegge domicilio, nonché dall'Avv.
Antonio Strangio, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa - appello avverso la sentenza n. 918/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 09.11.2023 e Pt_1 non notificata
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Giudice di Pace di Pt_1 depositata in data 09.11.2023, non notificata, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, proposta da , il verbale di Controparte_1 accertamento n. 405/2022 – L 380/2022 elevato dal Comando Polizia
Municipale del di il 28.3..2022, notificato l'08.4.2022, per Pt_1 Pt_1 violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S., commessa dal conducente dell'autovettura Volkswagen A1, tg. FT531RF, in data 14.2.2022 (circolazione di veicolo priva di copertura assicurativa scaduta il 13.2.2022 alle ore 23:59), ritenendo fondato il motivo addotto ed incentrato sulla nullità del verbale impugnato per omessa indicazione dei motivi che hanno determinato la contestazione differita nonché per omessa prova circa l'approvazione o l'omologazione della apparecchiatura che ha rilevato l'infrazione senza la presenza dell'agente di polizia.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza di primo grado per le ragioni e nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare che lo strumento in uso al Comando dei Vigili
Urbani serve solo per la mera segnalazione della presenza di veicoli che potrebbero non essere in regola con la revisione o con la copertura assicurativa;
quindi in questo caso lo strumento usato non accerta nessuna infrazione ma serve solo da supporto all'attività investigativa eseguita dall'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti
Pagina 2 di 6 emette il verbale, ed, ancora, che nel verbale viene specificato che la contestazione immediata non è applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S..
I.
2- Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e, per l'effetto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione depositata in data
07.4.2024 a cui si rinvia. In particolare, ha riproposto il motivo della insussistenza dei presupposti per elevare la sanzione contestata assumendo che il veicolo fosse coperto da regolare assicurazione per la r.c.a. al momento della infrazione.
I.
3- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata alla udienza del 20.3.2025 svoltasi con modalità cartolari e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con le predette note scritte d'udienza.
II.- L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate con conseguente riforma della impugnata sentenza. Invero, non possono considerarsi condivisibili le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione che verte essenzialmente sulla mancata prova della omologazione del sistema “Targa System” e sulla insussistenza dei presupposti per la contestazione differita, posto che è stato acclarato e non contestato il passaggio dell'auto di proprietà dell'appellato in data 14.2.2022 alle ore 09.29, in dalla via Colombo/Via Provinciale. Pt_1
Quanto alla assenza del presupposto della scopertura assicurativa – per come eccepito dalla odierna appellata in primo grado e reiterato in questa sede - si osserva che la difesa del diversamente da quanto asserito Pt_1 ex adverso, ha contestato la circostanza e prodotto in primo grado la visura eseguita presso il CED della MIT collegato con l'ANIA dalla quale si evince che il veicolo fosse scoperto della assicurazione per la r.c.a. alla data del
14.2.2022, ossia al momento della infrazione contestata. Emerge infatti che la polizza assicurativa era stata azionata il 30.1.2021 con scadenza il 29.1.2022 sicché, pur considerando i 15 gg di ulteriore copertura delle Compagnie assicurativa, il veicolo risultava scoperto, come detto, alla data del 14.2.2022.
Tale dato – acquisito dalle visure su portali del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile – supera evidentemente la produzione di parte appellata che ritiene dimostrata la copertura producendo una pagina estrapolata dall'area riservata al cliente del sito della Compagnia di riferimento ( dalla quale si evincerebbe il pagamento Controparte_2 della rata alla data del 29.1.2022 e la copertura sino al 29.1.2023 senza
Pagina 3 di 6 produzione della quietanza di pagamento. Per tali ragioni va rigettato tale motivo di opposizione reiterato in questa sede e non oggetto di pronuncia espressa da parte del primo Giudice.
Rispetto ai motivi di gravame sollevati dalla difesa dell'Ente, in primo luogo va evidenziata l'inconferenza dell'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe (“Targa System”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originario ricorrente.
Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al
C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza della revisione al momento della verificata circolazione del veicolo (cfr. la relativa documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado dell'odierno appellante). E' evidente pertanto che la contestazione della sanzione non può essere effettuata nell'immediatezza e che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 201 comma 1-bis c.d.s., poiché l'accertamento della violazioni di cui all'art. 193 Cd.s. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento ma muovendo dai dati acquisiti dal sistema i verbalizzanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento.
Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa
System” non può fondare autonomamente la contestazione dell'infrazione ma può tuttavia costituire base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023, n.
12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza
Pagina 4 di 6 per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti”; nonché Trib. Locri, dott. Amadei sentenza del
13.2.2024 nel procedimento n. 988/2203 r.g.).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che nella specie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di contestazione differita della violazione in quanto è invece da ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che l'effettivo accertamento della violazione è avvenuto solo nel momento successivo in cui, attraverso l'anzidetta interrogazione presso gli uffici di polizia, è stato compiutamente verificato che l'autovettura di proprietà del aveva precedentemente circolato pur se con il termine della CP_1 assicurazione già scaduta, per come sopra evidenziato.
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondato l'originario ricorso proposto da , avverso il verbale Controparte_1 di accertamento n. 450/2022 – L 380/2022 elevato dal Comando Polizia
Municipale del Comune di il 28.3.2022, notificato l'08.4.2022, per Pt_1 violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S..
III.- La liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in favore del segue il criterio dell'odierna soccombenza e, pertanto, Parte_1 vanno poste a carico di , nonchè vengono liquidate ai sensi Controparte_1 del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza nonché dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 195/2024 avverso la sentenza n. 918/2023 del Giudice di Pace di depositata in data Pt_1
09.11.2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da
[...]
, avverso il verbale di accertamento n. 405/2022 – L 380/2022 CP_1 elevato dal Comando Polizia Municipale del Comune di il 28.3.2022, Pt_1 notificato l'08.4.2023, per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.;
Pagina 5 di 6 2) condanna l'appellato alla refusione, in favore di parte appellante
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo Pt_1 grado in € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, e per l'appello in € 345,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri, 21.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14 e 17 marzo 2025 rispettivamente nell'interesse di parte appellante e di parte appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 195/2024 R.G.A.C. vertente
TRA in persona del Sindaco p.t. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Duca della Vittoria, n. 32 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIUSEPPE MOLLICA che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Sebastiano Strangio presso il cui Studio in
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203, elegge domicilio, nonché dall'Avv.
Antonio Strangio, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa - appello avverso la sentenza n. 918/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 09.11.2023 e Pt_1 non notificata
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Giudice di Pace di Pt_1 depositata in data 09.11.2023, non notificata, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, proposta da , il verbale di Controparte_1 accertamento n. 405/2022 – L 380/2022 elevato dal Comando Polizia
Municipale del di il 28.3..2022, notificato l'08.4.2022, per Pt_1 Pt_1 violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S., commessa dal conducente dell'autovettura Volkswagen A1, tg. FT531RF, in data 14.2.2022 (circolazione di veicolo priva di copertura assicurativa scaduta il 13.2.2022 alle ore 23:59), ritenendo fondato il motivo addotto ed incentrato sulla nullità del verbale impugnato per omessa indicazione dei motivi che hanno determinato la contestazione differita nonché per omessa prova circa l'approvazione o l'omologazione della apparecchiatura che ha rilevato l'infrazione senza la presenza dell'agente di polizia.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza di primo grado per le ragioni e nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare che lo strumento in uso al Comando dei Vigili
Urbani serve solo per la mera segnalazione della presenza di veicoli che potrebbero non essere in regola con la revisione o con la copertura assicurativa;
quindi in questo caso lo strumento usato non accerta nessuna infrazione ma serve solo da supporto all'attività investigativa eseguita dall'operatore di Polizia, il quale dopo aver eseguito tutti gli accertamenti
Pagina 2 di 6 emette il verbale, ed, ancora, che nel verbale viene specificato che la contestazione immediata non è applicata ai sensi dell'art 201 C.d.S..
I.
2- Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e, per l'effetto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione depositata in data
07.4.2024 a cui si rinvia. In particolare, ha riproposto il motivo della insussistenza dei presupposti per elevare la sanzione contestata assumendo che il veicolo fosse coperto da regolare assicurazione per la r.c.a. al momento della infrazione.
I.
3- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata alla udienza del 20.3.2025 svoltasi con modalità cartolari e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con le predette note scritte d'udienza.
II.- L'appello è fondato per le ragioni di seguito illustrate con conseguente riforma della impugnata sentenza. Invero, non possono considerarsi condivisibili le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione che verte essenzialmente sulla mancata prova della omologazione del sistema “Targa System” e sulla insussistenza dei presupposti per la contestazione differita, posto che è stato acclarato e non contestato il passaggio dell'auto di proprietà dell'appellato in data 14.2.2022 alle ore 09.29, in dalla via Colombo/Via Provinciale. Pt_1
Quanto alla assenza del presupposto della scopertura assicurativa – per come eccepito dalla odierna appellata in primo grado e reiterato in questa sede - si osserva che la difesa del diversamente da quanto asserito Pt_1 ex adverso, ha contestato la circostanza e prodotto in primo grado la visura eseguita presso il CED della MIT collegato con l'ANIA dalla quale si evince che il veicolo fosse scoperto della assicurazione per la r.c.a. alla data del
14.2.2022, ossia al momento della infrazione contestata. Emerge infatti che la polizza assicurativa era stata azionata il 30.1.2021 con scadenza il 29.1.2022 sicché, pur considerando i 15 gg di ulteriore copertura delle Compagnie assicurativa, il veicolo risultava scoperto, come detto, alla data del 14.2.2022.
Tale dato – acquisito dalle visure su portali del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile – supera evidentemente la produzione di parte appellata che ritiene dimostrata la copertura producendo una pagina estrapolata dall'area riservata al cliente del sito della Compagnia di riferimento ( dalla quale si evincerebbe il pagamento Controparte_2 della rata alla data del 29.1.2022 e la copertura sino al 29.1.2023 senza
Pagina 3 di 6 produzione della quietanza di pagamento. Per tali ragioni va rigettato tale motivo di opposizione reiterato in questa sede e non oggetto di pronuncia espressa da parte del primo Giudice.
Rispetto ai motivi di gravame sollevati dalla difesa dell'Ente, in primo luogo va evidenziata l'inconferenza dell'affermazione contenuta nella decisione impugnata circa l'inidoneità dello strumento di lettura targhe (“Targa System”) ad accertare in via autonoma e definitiva l'infrazione contestata all'originario ricorrente.
Se da un lato, infatti, la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al
C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, come appunto nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza della revisione al momento della verificata circolazione del veicolo (cfr. la relativa documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado dell'odierno appellante). E' evidente pertanto che la contestazione della sanzione non può essere effettuata nell'immediatezza e che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 201 comma 1-bis c.d.s., poiché l'accertamento della violazioni di cui all'art. 193 Cd.s. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento ma muovendo dai dati acquisiti dal sistema i verbalizzanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento.
Dunque, l'impugnata sentenza non ha considerato la circostanza, valorizzata invece dall'odierno appellante nell'atto di gravame, per cui il sistema “Targa
System” non può fondare autonomamente la contestazione dell'infrazione ma può tuttavia costituire base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 10/05/2023, n.
12681: “In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza
Pagina 4 di 6 per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti”; nonché Trib. Locri, dott. Amadei sentenza del
13.2.2024 nel procedimento n. 988/2203 r.g.).
Erroneamente, dunque, la gravata sentenza ha ritenuto che nella specie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di contestazione differita della violazione in quanto è invece da ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che l'effettivo accertamento della violazione è avvenuto solo nel momento successivo in cui, attraverso l'anzidetta interrogazione presso gli uffici di polizia, è stato compiutamente verificato che l'autovettura di proprietà del aveva precedentemente circolato pur se con il termine della CP_1 assicurazione già scaduta, per come sopra evidenziato.
Ne consegue, pertanto, che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondato l'originario ricorso proposto da , avverso il verbale Controparte_1 di accertamento n. 450/2022 – L 380/2022 elevato dal Comando Polizia
Municipale del Comune di il 28.3.2022, notificato l'08.4.2022, per Pt_1 violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S..
III.- La liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in favore del segue il criterio dell'odierna soccombenza e, pertanto, Parte_1 vanno poste a carico di , nonchè vengono liquidate ai sensi Controparte_1 del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della quantificazione effettuata nella gravata sentenza nonché dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 195/2024 avverso la sentenza n. 918/2023 del Giudice di Pace di depositata in data Pt_1
09.11.2023, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da
[...]
, avverso il verbale di accertamento n. 405/2022 – L 380/2022 CP_1 elevato dal Comando Polizia Municipale del Comune di il 28.3.2022, Pt_1 notificato l'08.4.2023, per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S.;
Pagina 5 di 6 2) condanna l'appellato alla refusione, in favore di parte appellante
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo Pt_1 grado in € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, e per l'appello in € 345,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri, 21.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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