Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77
Articolo 2
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6 aprile 1955
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13 febbraio 1957
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18 novembre 1995
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26 dicembre 2000
Art. 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 NOVEMBRE 1995, N. 480, COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 235))
Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.
Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila.
Entrata in vigore il 26 dicembre 2000
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