Versione
5 gennaio 1966
5 gennaio 1966
Art. 2.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/05/2010, n. 315Provvedimento: […] Con ricorso notificato il 10.05.1988 e depositato il 23.05.1988 il dott. PO AT, già dipendente del Ministero dei Trasporti, in quiescenza dall'01.02.1986, riferiva che, in esito alle proprie istanze all'uopo avanzate, l'ENPAS, con nota in data 03.06.1987, aveva manifestato di ritenere non riscattabile, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1368/1965, il servizio da lui prestato dal 09.12.1946 al 31.08.1968, alle dipendenze del soppresso Ente Autotrasporto Merci, per il quale gli era stata già liquidata analoga indennità previdenziale.Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- riscatto dei servizi·
- disparità di trattamento·
- legge n. 1368/1965·
- indennità di buonuscita·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- DPR n. 1032/1973·
- abrogazione normativa·
- questione di legittimità costituzionale·
- art. 76 della Costituzione