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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4409 del ruolo generale per l'anno 2015, vertente tra
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Battipaglia;
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino e dall'Avv. Vincenzo Del Grande;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] CP_1
affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 622/2015 e fosse accertato il
[...] difetto di legittimazione passiva e la violazione da parte della società opposta dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di appalto del
15.12.2012, il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite. A tal fine, rappresentava che: a) l'art. 12 del contratto di appalto prevedeva la rinuncia al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini, con la conseguenza che tale azione poteva essere promossa solo nei confronti dei singoli condomini morosi e non già nei confronti del;
b) la parte opposta aveva effettuato delle lavorazioni extra Parte_1 contratto senza munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea; c) in ogni caso, i lavori eseguiti presentavano dei difetti nella scorretta posa in opera dell'asfalto, nel distacco
1 delle pitturazioni, nella mancata posa in opera delle tubazioni di scarico, nell'errata pendenza del massetto, nel rigonfiamento della pavimentazione, nella mancata installazione del gocciolatoio ed, infine, nella mancata rimozione del quadro elettrico di cantiere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2015, la società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'uopo, rappresentava che: a) la rinuncia al vincolo della solidarietà non comportava la rinuncia all'azione nei confronti del in caso di mancato pagamento dei lavori;
b) le lavorazioni extra erano Parte_1 state eseguite a seguito degli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'assembra; c) i dedotti vizi delle opere compiute – oltre ad essere del tutto irrilevanti – erano anche già stati risolti prima dell'introduzione del giudizio.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, le contestazioni svolte dalla parte opponente circa le somme dovute a titolo di IVA e sulle modalità di calcolo della somma dovute sono state compiute solo con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e, dunque, devono ritenersi tardive, atteso che la parte avrebbe dovuto contestarle nell'atto di citazione in opposizione cosi' come quelle inerenti alla mancata consegna della certificazione attestante i materiali utilizzati;
del pari, anche l'eccezione di inadempimento è stata svolta da parte opponente solo con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e, dunque, è tardiva.
Ciò posto, giova ricordare che le obbligazioni condominiali sono parziarie, in virtù di quanto di quanto previsto nell'art. 63 disp.att. c.c. ed in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi – Parte_1 in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si Parte_1 imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote,
2 secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie” cfr. Cass. n. 14530/2017 nonché Cass. SS.UU. n. 9148/2008).
Tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel precisare che “il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (Cass. SS.UU.
9148/2008).
Nel caso di specie, la natura parziaria delle obbligazioni in questione emerge chiaramente anche da quanto previsto nell'art. 12 del contratto di appalto del
15.12.2012, in cui era stata prevista la rinuncia al vincolo della solidarietà.
Tale circostanza però non impedisce alla società di agire nei confronti dell'amministratore per l'accertamento del credito;
viceversa, sarà la successiva fase di esecuzione che dovrà essere svolta nei confronti dei singoli condomini morosi.
Pertanto, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva va rigettata.
Non è fondata neanche l'ulteriore eccezione relativa ai lavori extra eseguiti dalla società opposta in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea.
Sul punto, l'art. 5 del contratto di appalto prevede che “qualora si rendesse necessaria
l'esecuzione di categoria di lavoro non presenti nell'allegato computo metrico e tariffa
Regione Campania, l'appaltatore si impegna ad accettare i “nuovi prezzi” elaborati dal Direttore dei lavori Ing. , previa autorizzazione dell'assemblea. Controparte_2
Il compenso economico, le relative forme di pagamento, nonché l'eventuale allungamento dei tempi lavorativi dovranno essere formalizzati e quantizzati in apposito verbale”.
Pur essendo prevista la necessaria autorizzazione dell'assemblea per le lavorazioni extra contratto, deve ritenersi che tale autorizzazione possa essere anche postuma.
Infatti, nulla impedisce che l'impresa si munisca di tale autorizzazione successivamente alle opere.
Orbene, la società opposta ha allegato gli ordini di servizio sottoscritti dal direttore dei lavori, con i quali le venivano conferiti i mandati allo svolgimento delle ulteriori lavorazioni non comprese nel capitolato dei lavori.
3 Al contempo, la società opposta ha prodotto la comunicazione – sottoscritta dall'amministratore oltre che dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante della società opposta – attestante il completamento dei lavori eseguiti nel condominio
(cfr. documenti depositati in data 28.01.2026). Parte_1
Tale comunicazione può valere come autorizzazione postuma alle opere ulteriori compiute dalla società opposta sulle parti condominiali.
Quanto infine ai difetti delle opere compiute, va evidenziato che la società opposta ha rappresentato di aver provveduto ad eliminare i vizi lamentati dal Parte_1 opponente nell'atto di citazione.
Tuttavia, l'espletata c.t.u. in corso di causa ha permesso di accertare che la società opposta non avrebbe svolto i lavori a regola d'arte e che tali vizi sarebbero attualmente presenti.
Infatti, il c.t.u. ha riscontrato che il terrazzo e due box auto sono CP_3 interessati da fenomeni di infiltrazioni;
inoltre, i prospetti dei garages presentano distacchi, bollature e rigonfiamenti dello strato di finitura dell'intonaco ed, infine, il pavimento del terrazzo presenta dei distacchi in alcuni punti oltre che delle lacune nella stuccature delle fughe e le gronde necessitano di interventi di manutenzione per rimuovere il fogliame presente all'interno (v. relazione tecnica).
Più nello specifico, il c.t.u. ha accertato che i vizi addebitabili alla società opposta riguarderebbero i danneggiamenti presenti sullo strato di finitura dell'intonaco e la fornitura di piastrelle non idonee all'impiego in ambienti esterni oltre he la fornitura di materiale per le fughe non conforme alle indicazioni di progetto, atteso che gli ulteriori difetti sarebbero ascrivibili alle carenze progettuali del direttore dei lavori.
Pur avendo quantificato in €. 15.442,58 i costi necessari a riparare i difetti e pur ritenendo le conclusioni del c.t.u. immuni da vizi logici, non può essere emessa alcuna statuizione di condanna nei confronti della società opposta poiché il condominio opponente ha formulato una tardiva eccezione di inadempimento per le ragioni indicate in premessa.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice così provvede:
I) rigetta l'opposizione;
II) condanna il a corrispondere alla società Parte_1 la somma di €. 3.000,00 a titolo di compensi professionali Parte_2 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari delle spese di lite.
Così deciso in data 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4409 del ruolo generale per l'anno 2015, vertente tra
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Battipaglia;
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino e dall'Avv. Vincenzo Del Grande;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] CP_1
affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 622/2015 e fosse accertato il
[...] difetto di legittimazione passiva e la violazione da parte della società opposta dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di appalto del
15.12.2012, il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite. A tal fine, rappresentava che: a) l'art. 12 del contratto di appalto prevedeva la rinuncia al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini, con la conseguenza che tale azione poteva essere promossa solo nei confronti dei singoli condomini morosi e non già nei confronti del;
b) la parte opposta aveva effettuato delle lavorazioni extra Parte_1 contratto senza munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea; c) in ogni caso, i lavori eseguiti presentavano dei difetti nella scorretta posa in opera dell'asfalto, nel distacco
1 delle pitturazioni, nella mancata posa in opera delle tubazioni di scarico, nell'errata pendenza del massetto, nel rigonfiamento della pavimentazione, nella mancata installazione del gocciolatoio ed, infine, nella mancata rimozione del quadro elettrico di cantiere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2015, la società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'uopo, rappresentava che: a) la rinuncia al vincolo della solidarietà non comportava la rinuncia all'azione nei confronti del in caso di mancato pagamento dei lavori;
b) le lavorazioni extra erano Parte_1 state eseguite a seguito degli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'assembra; c) i dedotti vizi delle opere compiute – oltre ad essere del tutto irrilevanti – erano anche già stati risolti prima dell'introduzione del giudizio.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, le contestazioni svolte dalla parte opponente circa le somme dovute a titolo di IVA e sulle modalità di calcolo della somma dovute sono state compiute solo con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e, dunque, devono ritenersi tardive, atteso che la parte avrebbe dovuto contestarle nell'atto di citazione in opposizione cosi' come quelle inerenti alla mancata consegna della certificazione attestante i materiali utilizzati;
del pari, anche l'eccezione di inadempimento è stata svolta da parte opponente solo con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e, dunque, è tardiva.
Ciò posto, giova ricordare che le obbligazioni condominiali sono parziarie, in virtù di quanto di quanto previsto nell'art. 63 disp.att. c.c. ed in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi – Parte_1 in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si Parte_1 imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote,
2 secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie” cfr. Cass. n. 14530/2017 nonché Cass. SS.UU. n. 9148/2008).
Tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel precisare che “il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (Cass. SS.UU.
9148/2008).
Nel caso di specie, la natura parziaria delle obbligazioni in questione emerge chiaramente anche da quanto previsto nell'art. 12 del contratto di appalto del
15.12.2012, in cui era stata prevista la rinuncia al vincolo della solidarietà.
Tale circostanza però non impedisce alla società di agire nei confronti dell'amministratore per l'accertamento del credito;
viceversa, sarà la successiva fase di esecuzione che dovrà essere svolta nei confronti dei singoli condomini morosi.
Pertanto, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva va rigettata.
Non è fondata neanche l'ulteriore eccezione relativa ai lavori extra eseguiti dalla società opposta in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea.
Sul punto, l'art. 5 del contratto di appalto prevede che “qualora si rendesse necessaria
l'esecuzione di categoria di lavoro non presenti nell'allegato computo metrico e tariffa
Regione Campania, l'appaltatore si impegna ad accettare i “nuovi prezzi” elaborati dal Direttore dei lavori Ing. , previa autorizzazione dell'assemblea. Controparte_2
Il compenso economico, le relative forme di pagamento, nonché l'eventuale allungamento dei tempi lavorativi dovranno essere formalizzati e quantizzati in apposito verbale”.
Pur essendo prevista la necessaria autorizzazione dell'assemblea per le lavorazioni extra contratto, deve ritenersi che tale autorizzazione possa essere anche postuma.
Infatti, nulla impedisce che l'impresa si munisca di tale autorizzazione successivamente alle opere.
Orbene, la società opposta ha allegato gli ordini di servizio sottoscritti dal direttore dei lavori, con i quali le venivano conferiti i mandati allo svolgimento delle ulteriori lavorazioni non comprese nel capitolato dei lavori.
3 Al contempo, la società opposta ha prodotto la comunicazione – sottoscritta dall'amministratore oltre che dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante della società opposta – attestante il completamento dei lavori eseguiti nel condominio
(cfr. documenti depositati in data 28.01.2026). Parte_1
Tale comunicazione può valere come autorizzazione postuma alle opere ulteriori compiute dalla società opposta sulle parti condominiali.
Quanto infine ai difetti delle opere compiute, va evidenziato che la società opposta ha rappresentato di aver provveduto ad eliminare i vizi lamentati dal Parte_1 opponente nell'atto di citazione.
Tuttavia, l'espletata c.t.u. in corso di causa ha permesso di accertare che la società opposta non avrebbe svolto i lavori a regola d'arte e che tali vizi sarebbero attualmente presenti.
Infatti, il c.t.u. ha riscontrato che il terrazzo e due box auto sono CP_3 interessati da fenomeni di infiltrazioni;
inoltre, i prospetti dei garages presentano distacchi, bollature e rigonfiamenti dello strato di finitura dell'intonaco ed, infine, il pavimento del terrazzo presenta dei distacchi in alcuni punti oltre che delle lacune nella stuccature delle fughe e le gronde necessitano di interventi di manutenzione per rimuovere il fogliame presente all'interno (v. relazione tecnica).
Più nello specifico, il c.t.u. ha accertato che i vizi addebitabili alla società opposta riguarderebbero i danneggiamenti presenti sullo strato di finitura dell'intonaco e la fornitura di piastrelle non idonee all'impiego in ambienti esterni oltre he la fornitura di materiale per le fughe non conforme alle indicazioni di progetto, atteso che gli ulteriori difetti sarebbero ascrivibili alle carenze progettuali del direttore dei lavori.
Pur avendo quantificato in €. 15.442,58 i costi necessari a riparare i difetti e pur ritenendo le conclusioni del c.t.u. immuni da vizi logici, non può essere emessa alcuna statuizione di condanna nei confronti della società opposta poiché il condominio opponente ha formulato una tardiva eccezione di inadempimento per le ragioni indicate in premessa.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice così provvede:
I) rigetta l'opposizione;
II) condanna il a corrispondere alla società Parte_1 la somma di €. 3.000,00 a titolo di compensi professionali Parte_2 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari delle spese di lite.
Così deciso in data 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
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