CA
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 2012/2023 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliate in ROVIGO, VIA ALL'ARA n. 8, con il patrocinio dell'avv.
MODENA FRANCO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 17 - appellato - elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA n. 37, con il patrocinio degli avv.ti LAUDADIO SABINO e ROLANDO CIRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 875/2023, pubblicata in data
11.10.23.
Conclusioni degli appellanti:
In riforma dell'impugnata sentenza
1) Rigettata la richiesta di rilascio immediato dei locali in locazione, dichiarare che il rilascio avvenga alla scadenza del sessennio dalla notifica della citazione ovvero al più dalla richiesta “restituzione chiavi” del 14 agosto 2019;
2) Rigettare la domanda di corresponsione delle differenze di canone e/o indennità
d'occupazione;
3) In via di subordine sul punto, dichiarare non dovuta in quanto, ricondotte a canone e quindi soggette alla regola di che all'art. 2948 cc, prescritte le pretese differenze per periodo antecedente al 12 gennaio 2011, ovvero quelle propriamente per canoni, sino alla scadenza ritenuta dei rapporti;
4) Conseguentemente, sempre in via di subordine, ridurre la condanna delle convenute
Per_ appellanti per € 1.576,46 per la locazione Rhodigium 21/3 - Via Maneo 10, e per €
Per_ 33.762,24 per il locale di Rhodigium 15 – 17, ovvero per le somme, anche minori, ascrivibili a canoni di locazione maturati sino al momento della legale scadenza dei due anzidetti rapporti di locazione per intimata disdetta;
5) Disporsi, salvo accoglimento integrale del presente appello (il che comporterebbe la rivisitazione generale del regolamento delle spese) la compensazione, almeno parziale,
pagina 2 di 17 delle spese di lite di primo grado e stabilirsi al 50% fra le parti l'onorario per la consulenza contabile;
6) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si produce copia autentica della sentenza impugnata e del fascicolo atti e documenti del primo grado di giudizio e si chiede acquisirsi il fascicolo integrale della causa come risultante al sistema PCT.
Conclusioni dell'appellato:
Si chiede il rigetto dell'impugnazione avversaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Rovigo, l' , premettendo: CP_1
- che e occupavano due unità originariamente concesse in Pt_1 Parte_2
locazione al loro padre, deceduto l'11.1.94, il quale aveva stipulato Persona_2
con l'ex Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali ( , C.F._3
successivamente confluita ex lege nell' a sua volta assorbito dall' : CP_2 CP_1
o in data 16.5.78 un rapporto ad uso commerciale di natura transitoria di cui all'art. 71 della legge n. 392/78 relativo all'immobile ubicato in Rovigo, Via
Maneo n. 10 / Galleria Rhodigium n. 21, int. 3, della durata di sette mesi e quindici giorni, dal 16.5.78 al 31.12.78, al canone annuo di £ 658.875,
o in data 7.2.81 un rapporto ad uso commerciale relativo all'immobile ubicato all'interno dello stabile denominato ” in Rovigo, Controparte_3
Galleria Rhodigium nn. 15-17, int. 4, della durata di sei anni, rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla consegna, avvenuta l'1.4.81, al canone mensile di £ 383.333, con previsione di aggiornamento ISTAT del canone a partire dal quarto anno di locazione,
pagina 3 di 17 - che in tali immobili il svolgeva l'attività di vendita di spartiti e strumenti Pt_1
musicali, poi continuata dalle sue eredi,
- che il primo dei citati contratti aveva cessato i suoi effetti alla data di scadenza,
stante la sua natura transitoria, mentre in relazione al secondo era stata inviata disdetta al conduttore a far data dal 31.3.93 e, nuovamente, con lettera raccomandata notificata il successivo 17.4.03,
- che, ciò nonostante, le parti convenute continuavano ad occupare gli immobili corrispondendo mensilmente un canone arbitrariamente stabilito, il quale non teneva in considerazione né gli adeguamenti in base agli indici ISTAT né gli oneri accessori, i cui calcoli erano invece stati inviati periodicamente tramite lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti al fine di ottenere il rilascio dei due immobili occupati in assenza di valido titolo nonché la condanna delle stesse al pagamento del complessivo importo di € 127.693,16 a titolo di canoni insoluti, oneri accessori e indennità ai sensi dell'art. 1591 cc, oltre che di quelli ulteriori sino all'effettivo rilascio dei beni in questione.
Costituitesi in giudizio, le convenute:
- eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010,
- instavano quindi per il mutamento del rito, dovendo il giudizio proseguire nelle forme previste dell'art. 447 bis cpc,
- chiedevano, nel merito, il rigetto delle domande avversarie non contestando che la conclusione dei contratti fosse intervenuta così come dedotto dall' ma CP_1
deducendo l'inesistenza di valide disdette, di talché le due locazioni dovevano ritenersi tuttora valide ed efficaci tra le parti,
pagina 4 di 17 - sostenevano la prescrizione di parte del credito richiesto e comunque l'erroneità dei conteggi effettuati dal locatore in relazione alle rivalutazioni ISTAT, dal momento che le relative richieste, necessarie per poter applicare tale adeguamento, erano state inviate solo saltuariamente.
Assegnato termine per esperire il tentativo di mediazione, disposto il mutamento di rito ed integrate le memorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU
contabile, volta a verificare la correttezza delle somme richieste dal locatore, ed è quindi stata decisa con la sentenza n. 875/2023, pubblicata in data 11.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- considerato, quanto al più risalente dei due contratti, che lo stesso, avendo natura transitoria, fosse cessato una volta decorso il periodo pattuito, dal momento che le parti avevano escluso qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito,
- ritenuto, con riferimento al più recente dei contratti, che solo la diffida del 17.4.03, e non anche quella precedente del 31.3.93, fosse stata regolarmente ricevuta dalle convenute, in quanto il relativo avviso di ricevimento recava la firma di Pt_1
[...]
- opinato, di conseguenza, che solo dalla scadenza successiva al ricevimento di tale disdetta il contratto avesse cessato i suoi effetti, non potendosi condividere sul punto la tesi delle convenute secondo cui il contenuto della missiva sarebbe stato equivoco,
- riscontrata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che, pur dovendosi tenere conto del fatto che il periodo necessario al maturarsi della stessa variava in base alla natura del credito, a seconda che esso avesse ad oggetto canoni di locazione, in relazione ai quali operava il termine quinquennale di cui al n. 3) dell'art. 2948 cc, ovvero l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1591 cc, per la quale pagina 5 di 17 valeva invece l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cc, vi era comunque in atti prova documentale di tutte le comunicazioni e le diffide inviate in proposito dall' , CP_1
- rigettata, inoltre, l'eccezione sollevata dalle convenute in relazione alla mancata comunicazione di adeguamento del canone, dal momento che le missive di cui sopra contenevano l'espressa richiesta di pagamento sia dei canoni, rivalutati secondo gli indici ISTAT, sia degli oneri accessori,
- preso quindi atto delle risultanze della CTU, la quale aveva ricostruito l'ammontare delle somme dovute tenendo conto dell'aggiornamento biennale dei canoni secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'inizio del quarto anno successivo alla data di stipula del rapporto e di consegna dei locali, nella misura del 75% prevista nel contratto stesso,
- tenuto altresì conto del tenore della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data
20.3.00 nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da la quale aveva accertato l'intervenuta prescrizione del credito Persona_2
relativo ai canoni di locazione per il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla notifica dell'ingiunzione,
- ritenuto, conclusivamente, che l' vantasse allora nei confronti delle convenute CP_1
un credito, calcolato alla data dell'1.7.22, di complessivi € 84.589,17, di cui €
15.800,43 relativi al rapporto più risalente ed € 68.788,74 relativi a quello più recente, ha condannato le convenute all'immediato rilascio degli immobili in favore dell' , CP_1
condannandole in via tra loro solidale a versare il predetto importo in favore dell'ente locatore, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo, oltre alle ulteriori indennità di occupazione maturate nel periodo successivo e pagina 6 di 17 sino all'effettivo rilascio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame e Pt_1 Parte_2
formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla istruzione del giudizio mediante l'esperimento di un supplemento di
CTU e formulata senza esito una proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, la causa è stata quindi discussa all'udienza del 10 settembre 2025 e decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
pagina 7 di 17 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo al merito, si osserva come, con il primo motivo di gravame, le appellanti si dolgano del fatto che il rapporto transitorio del 16.5.78 sia stato ritenuto cessato ex lege
allo scadere dei sette mesi e quindici giorni della sua pattuita durata senza tenere conto del fatto che, essendo lo stesso in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della legge 27.7.78 n. 392, al medesimo doveva allora applicarsi l'art. 71 di tale fonte normativa, il quale prevedeva la diretta applicazione al rapporto degli artt. 27 e 42,
primo comma, con susseguente proroga della sua scadenza al successivo 16.5.84, per la quale poi esso non veniva disdettato.
Sostenevano, d'altro canto, che, a prescindere dalla mancanza della disdetta, esso era stato tacitamente rinnovato dal momento che l' aveva in seguito richiesto nel 1992 CP_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento per i canoni arretrati dovuti sino a quella data, così dando atto di tale circostanza. Rilevavano, pertanto, che la disdetta del
17.4.03 poteva unicamente valere per la prima scadenza utile del 15.5.08, mentre, per quanto atteneva al contratto concluso in data 7.2.84 ed avente efficacia a decorrere dall'1.4.81, osservavano che la prima data utile successiva alla disdetta del 17.4.03 era pagina 8 di 17 quella del 31.3.05.
Poiché, peraltro, dopo la disdetta di cui sopra l' era rimasto inattivo per ben CP_1
diciassette anni prima di chiedere la riconsegna delle chiavi con missiva del 14.8.19,
doveva ritenersi ulteriormente tollerata la prosecuzione dei rapporti locativi e conseguentemente oggetto di prescrizione decennale il diritto potestativo volto ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo, risultando il più risalente dei due contratti essere stato stipulato in data 16.5.78, è innegabile che ad esso debba applicarsi il disposto dell'art. 71 della legge n. 392/78, il quale prevede che: “Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo
comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della
durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio
della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La
durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.”, dal momento che la legge in questione è entrata in vigore in data
30.7.78 e cioè proprio nel corso della vigenza del rapporto in questione.
Di conseguenza il contratto, in forza della richiamata previsione, si è rinnovato alle scadenze del 15.5.84, del 15.5.90, del 15.5.96 e del 15.5.02 mentre la disdetta del
17.4.03 ha avuto effetto solo per la successiva scadenza del 15.5.08.
Sotto un secondo profilo, invece, per quanto attiene al contratto concluso in data 7.2.81
ed avente efficacia a decorrere dall'1.4.81, lo stesso, in assenza di precedenti disdette, si
è rinnovato alle scadenze del 31.3.87, del 31.3.93 e del 31.3.99 mentre la disdetta del pagina 9 di 17 17.4.03 ha avuto effetto solo per la successiva scadenza del 31.3.05.
Non è invece ipotizzabile un rinnovo tacito del contratto successivo a tali date,
desumibile dalla condotta del locatore, che aveva omesso di pretendere la restituzione del bene per una decina di anni, essendo pacifico per i giudici di legittimità:
- che la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dalla sola permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine ed alla mera accettazione di canoni per il periodo successivo alla scadenza, occorrendo che detti fatti siano corroborati da comportamenti inequivoci delle parti atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto locatizio con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti da eventuali precedenti intimazioni (Cass. 18.7.02 n.
10402 e 5.11.99 n. 12334),
- che, in base alla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1597 cc, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto, per cui la semplice tolleranza al protrarsi della detenzione dell'immobile, dopo la disdetta del contratto da parte del locatore, non è indicativa di volontà di rinnovo (Cass. 19.11.98 n. 11671).
Quanto sopra, come meglio si verrà a chiarire più oltre, non appare comunque sufficiente a modificare le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado.
3.3 Con la seconda ragione di gravame le appellanti censurano, poi, siccome erroneo l'ammontare delle somme riconosciute in favore dell' , notando essersi CP_1
indebitamente tenuto conto nell'ambito dei calcoli compiuti in proposito di richieste di aggiornamento del canone ai valori ISTAT che non risultavano peraltro specificamente determinate, mancando in esse la concreta indicazione del quantum preteso.
pagina 10 di 17 Il motivo è infondato.
In proposito, sebbene sia pacifico che la richiesta di adeguamento del canone debba essere analitica, con riferimento a ciascuna delle annualità previste – avendo la Suprema
Corte ben chiarito, a fronte dell'affermazione di un ricorrente, il quale sosteneva che unica condizione per la maturazione del diritto all'aggiornamento del canone fosse la periodica richiesta dell'adeguamento ma non anche l'indicazione del quantum specifico dovuto, che il diritto del locatore consegue solo ad una specifica richiesta appositamente avanzata (Cass.
7.10.21 n. 27287) – è peraltro altrettanto innegabile che ciò non richieda l'indicazione in concreto della somma pretesa, laddove la stessa sia ricavabile senza sforzo alcuno dall'applicazione dei parametri noti alle parti.
La Corte di nomofilachia afferma, infatti, che “la richiesta di aggiornamento deve
essere specifica” non essendo “prevista una richiesta indeterminata di aggiornamento”,
sicché “l'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente,
nella misura richiesta”, precisando poi che l'art. 32 della legge n. 392/78 fissa in proposito “solo un limite massimo alla misura dell'aggiornamento richiesto, ma non
indica affatto anche un limite minimo né intende determinare in modo fisso e
inderogabile la misura dell'aggiornamento in guisa tale da prevederlo quale effetto
automatico della mera richiesta di aggiornamento, ancorché indeterminato o
addirittura indicato in misura inferiore”.
Dal che ben si evince come i giudici di legittimità abbiano inteso escludere che da una richiesta di tenore indeterminato possa sorgere il relativo diritto, in quanto lo stesso non
è predeterminato in maniera assoluta, pari al massimo previsto ex lege, ma può essere calibrato dal locatore anche in misura minore.
pagina 11 di 17 Nel caso di specie, però, l' non ha formulato né una richiesta indeterminata né CP_1
minore del massimo ottenibile, invocando invece, in maniera non equivoca nelle proprie varie richieste l'aggiornamento previsto dalla variazione dell'indice ISTAT nella sua integralità, e cioè il massimo ottenibile.
Di conseguenza non rileva il fatto che, nelle missive in questione, non sia stata indicata la cifra esatta dovuta, poiché la stessa, senza alcuna incertezza interpretativa, era comunque quella risultante dall'applicazione al canone vigente della variazione ISTAT
intervenuta nel suo complesso nel corso di quel periodo – e non una minore o non individuabile – di per sé del tutto facilmente determinabile mediante l'effettuazione di un semplice calcolo matematico.
Precisandosi, inoltre, che l'aggiornamento è stato poi operato dal CTU tenendo conto del fatto che, sino al maggio 1985, la vecchia formulazione dell'art. 32 della legge n.
392/78 prevedeva che esso operasse in maniera automatica a scadenza biennale e che invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma nono-sexies, della legge
5.4.85 n. 118, lo stesso deve essere eseguito su base annuale e solo in presenza di una specifica richiesta del locatore.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene quindi contestato che nella pronuncia di primo grado si sia operata distinzione nella individuazione del termine di prescrizione a seconda che si tratti di canoni piuttosto che di indennità di occupazione osservando che,
essendosi comunque in presenza di crediti relativi al corrispettivo di una locazione,
doveva allora trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 cc, n. 3).
Il motivo è infondato.
pagina 12 di 17 La Cassazione, sul punto, è infatti granitica nell'affermare che la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile, disciplinata dall'art. 1591 cc –
norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia – presenta natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, conseguendone che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 cc ,n. 3), bensì nell'ordinario termine decennale (Cass.
6.12.21 n. 38588 e 14.2.06 n. 3183).
3.5 Al che consegue allora la determinazione dei canoni, degli oneri accessori e delle indennità ancora dovute dalle conduttrici, alla luce dei conteggi compiuti dal CTU, nel complessivo importo di € 78.570,91 quanto all'immobile di via Rhodigium nn. 15 e 17,
e di € 27.275,71 quanto all'immobile di via Rhodigium n. 21, raggiunti tenuto conto,
oltre che di quanto sopra esposto, anche della applicazione alle somme dovute dei soli interessi legali maturati sulle stesse, e non di quelli moratori, calcolati evitando comunque di procedere alla loro capitalizzazione.
Poiché peraltro i conteggi così effettuati comportano il riconoscimento di una somma complessiva di € 105.846,62, ben maggiore di quella di € 84.589,17 affermata siccome dovuta in favore del locatore dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da parte dell' , non ricorrono motivi per aggravare la posizione delle conduttrici CP_1
rispetto alla statuizione assunta dal Tribunale di Rovigo, che va pertanto integralmente confermata nel suo dispositivo.
Mentre, per converso, va escluso che possa in questa sede tenersi conto di eventuali pagina 13 di 17 somme dovute in diminuzione rispetto a quanto indicato dalla CTU di primo grado con riguardo a qualche singola mensilità poiché:
- da un lato, le osservazioni svolte in proposito dal CTP di parte appellante sono state debitamente riscontrate e rigettate dal CTU alle pag. da 17 a 21 del proprio elaborato in forza di motivazioni pregnanti ed esenti da vizi logici,
- d'altro lato, quanto contestato in aggiunta alle menzionate osservazioni del CTP non risulta in alcun modo dettagliato, restando quindi la relativa contestazione del tutto generica e sfornita di riscontri,
- in ogni caso, la determinazione di quanto dovuto dalle conduttrici va compiuta per tutta la durata del periodo considerato in forza di calcoli basati su di un criterio valutativo unitario, che tra l'altro è stato determinato da questa Corte tenendo in considerazione molte delle indicazioni suggerite dalla difesa delle medesime, e non invece estrapolando diversi criteri valutativi per ogni singola mensilità, poiché è
proprio l'appello proposto dalle ad aver richiesto, e quindi reso necessaria, Pt_3
una integrale rinnovazione dei conteggi, i quali vanno quindi poi applicati tenendo conto del loro ammontare complessivo, pur con i sopra descritti limiti derivanti dal giudicato già formatosi.
3.6 Con il quarto motivo di contestazione le appellanti lamentano, infine, che siano state poste integralmente a loro carico sia le spese di lite che quelle relative alla CTU
osservando:
- che quest'ultima era stata in realtà richiesta da entrambe le parti e che la stessa si era conclusa riconoscendo comunque un credito dell' ben inferiore rispetto a CP_1
quello inizialmente vantato,
pagina 14 di 17 - che le spese di lite avrebbero dovuto quanto meno essere parzialmente compensate per tale ultima ragione, essendosi in presenza dell'accoglimento parziale, sotto il profilo quantitativo, dell'unica domanda, costituita da un unico capo, svolta dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Le conduttrici, all'esito del giudizio, sono risultate ampiamente soccombenti con riguardo sia alla domanda di rilascio degli immobili sia a quella di pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione.
D'altro canto, anche avuto riguardo al fatto che la pretesa iniziale è stata parzialmente rivista va, peraltro, osservato:
- da un lato, che all'esito dell'esperimento della CTU in sede di appello è risultata dovuta una somma sostanzialmente identica a quella di € 108.587,55 richiesta con l'atto introduttivo, ciò che non giustifica alcuna compensazione, stante la natura minima della differenza non accordata al locatore,
- d'altro lato, che secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite anche l'accoglimento in misura ridotta, pur sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
comunque luogo a reciproca soccombenza e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa peraltro riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
pagina 15 di 17 Mentre, d'altronde, il giudice di primo grado ha correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 52.00,01 ed
€ 260.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dell'attore.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.317,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase istruttoria II^ grado € 4.326,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
pagina 16 di 17 Totale € 14.317,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente anche le spese della CTU.
Non ricorrono invece i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n.
228 del 24.12.12, dal momento che uno dei motivi di appello è stato parzialmente accolto, sebbene ciò non abbia poi comportato una qualsiasi riforma del dispositivo della sentenza di primo grado.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n.
875/2023, pubblicata in data 11.10.23;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 14.317,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico solidale delle appellanti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 2012/2023 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliate in ROVIGO, VIA ALL'ARA n. 8, con il patrocinio dell'avv.
MODENA FRANCO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 17 - appellato - elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA n. 37, con il patrocinio degli avv.ti LAUDADIO SABINO e ROLANDO CIRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 875/2023, pubblicata in data
11.10.23.
Conclusioni degli appellanti:
In riforma dell'impugnata sentenza
1) Rigettata la richiesta di rilascio immediato dei locali in locazione, dichiarare che il rilascio avvenga alla scadenza del sessennio dalla notifica della citazione ovvero al più dalla richiesta “restituzione chiavi” del 14 agosto 2019;
2) Rigettare la domanda di corresponsione delle differenze di canone e/o indennità
d'occupazione;
3) In via di subordine sul punto, dichiarare non dovuta in quanto, ricondotte a canone e quindi soggette alla regola di che all'art. 2948 cc, prescritte le pretese differenze per periodo antecedente al 12 gennaio 2011, ovvero quelle propriamente per canoni, sino alla scadenza ritenuta dei rapporti;
4) Conseguentemente, sempre in via di subordine, ridurre la condanna delle convenute
Per_ appellanti per € 1.576,46 per la locazione Rhodigium 21/3 - Via Maneo 10, e per €
Per_ 33.762,24 per il locale di Rhodigium 15 – 17, ovvero per le somme, anche minori, ascrivibili a canoni di locazione maturati sino al momento della legale scadenza dei due anzidetti rapporti di locazione per intimata disdetta;
5) Disporsi, salvo accoglimento integrale del presente appello (il che comporterebbe la rivisitazione generale del regolamento delle spese) la compensazione, almeno parziale,
pagina 2 di 17 delle spese di lite di primo grado e stabilirsi al 50% fra le parti l'onorario per la consulenza contabile;
6) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si produce copia autentica della sentenza impugnata e del fascicolo atti e documenti del primo grado di giudizio e si chiede acquisirsi il fascicolo integrale della causa come risultante al sistema PCT.
Conclusioni dell'appellato:
Si chiede il rigetto dell'impugnazione avversaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Rovigo, l' , premettendo: CP_1
- che e occupavano due unità originariamente concesse in Pt_1 Parte_2
locazione al loro padre, deceduto l'11.1.94, il quale aveva stipulato Persona_2
con l'ex Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali ( , C.F._3
successivamente confluita ex lege nell' a sua volta assorbito dall' : CP_2 CP_1
o in data 16.5.78 un rapporto ad uso commerciale di natura transitoria di cui all'art. 71 della legge n. 392/78 relativo all'immobile ubicato in Rovigo, Via
Maneo n. 10 / Galleria Rhodigium n. 21, int. 3, della durata di sette mesi e quindici giorni, dal 16.5.78 al 31.12.78, al canone annuo di £ 658.875,
o in data 7.2.81 un rapporto ad uso commerciale relativo all'immobile ubicato all'interno dello stabile denominato ” in Rovigo, Controparte_3
Galleria Rhodigium nn. 15-17, int. 4, della durata di sei anni, rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla consegna, avvenuta l'1.4.81, al canone mensile di £ 383.333, con previsione di aggiornamento ISTAT del canone a partire dal quarto anno di locazione,
pagina 3 di 17 - che in tali immobili il svolgeva l'attività di vendita di spartiti e strumenti Pt_1
musicali, poi continuata dalle sue eredi,
- che il primo dei citati contratti aveva cessato i suoi effetti alla data di scadenza,
stante la sua natura transitoria, mentre in relazione al secondo era stata inviata disdetta al conduttore a far data dal 31.3.93 e, nuovamente, con lettera raccomandata notificata il successivo 17.4.03,
- che, ciò nonostante, le parti convenute continuavano ad occupare gli immobili corrispondendo mensilmente un canone arbitrariamente stabilito, il quale non teneva in considerazione né gli adeguamenti in base agli indici ISTAT né gli oneri accessori, i cui calcoli erano invece stati inviati periodicamente tramite lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti al fine di ottenere il rilascio dei due immobili occupati in assenza di valido titolo nonché la condanna delle stesse al pagamento del complessivo importo di € 127.693,16 a titolo di canoni insoluti, oneri accessori e indennità ai sensi dell'art. 1591 cc, oltre che di quelli ulteriori sino all'effettivo rilascio dei beni in questione.
Costituitesi in giudizio, le convenute:
- eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010,
- instavano quindi per il mutamento del rito, dovendo il giudizio proseguire nelle forme previste dell'art. 447 bis cpc,
- chiedevano, nel merito, il rigetto delle domande avversarie non contestando che la conclusione dei contratti fosse intervenuta così come dedotto dall' ma CP_1
deducendo l'inesistenza di valide disdette, di talché le due locazioni dovevano ritenersi tuttora valide ed efficaci tra le parti,
pagina 4 di 17 - sostenevano la prescrizione di parte del credito richiesto e comunque l'erroneità dei conteggi effettuati dal locatore in relazione alle rivalutazioni ISTAT, dal momento che le relative richieste, necessarie per poter applicare tale adeguamento, erano state inviate solo saltuariamente.
Assegnato termine per esperire il tentativo di mediazione, disposto il mutamento di rito ed integrate le memorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU
contabile, volta a verificare la correttezza delle somme richieste dal locatore, ed è quindi stata decisa con la sentenza n. 875/2023, pubblicata in data 11.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- considerato, quanto al più risalente dei due contratti, che lo stesso, avendo natura transitoria, fosse cessato una volta decorso il periodo pattuito, dal momento che le parti avevano escluso qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito,
- ritenuto, con riferimento al più recente dei contratti, che solo la diffida del 17.4.03, e non anche quella precedente del 31.3.93, fosse stata regolarmente ricevuta dalle convenute, in quanto il relativo avviso di ricevimento recava la firma di Pt_1
[...]
- opinato, di conseguenza, che solo dalla scadenza successiva al ricevimento di tale disdetta il contratto avesse cessato i suoi effetti, non potendosi condividere sul punto la tesi delle convenute secondo cui il contenuto della missiva sarebbe stato equivoco,
- riscontrata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dal momento che, pur dovendosi tenere conto del fatto che il periodo necessario al maturarsi della stessa variava in base alla natura del credito, a seconda che esso avesse ad oggetto canoni di locazione, in relazione ai quali operava il termine quinquennale di cui al n. 3) dell'art. 2948 cc, ovvero l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1591 cc, per la quale pagina 5 di 17 valeva invece l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cc, vi era comunque in atti prova documentale di tutte le comunicazioni e le diffide inviate in proposito dall' , CP_1
- rigettata, inoltre, l'eccezione sollevata dalle convenute in relazione alla mancata comunicazione di adeguamento del canone, dal momento che le missive di cui sopra contenevano l'espressa richiesta di pagamento sia dei canoni, rivalutati secondo gli indici ISTAT, sia degli oneri accessori,
- preso quindi atto delle risultanze della CTU, la quale aveva ricostruito l'ammontare delle somme dovute tenendo conto dell'aggiornamento biennale dei canoni secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'inizio del quarto anno successivo alla data di stipula del rapporto e di consegna dei locali, nella misura del 75% prevista nel contratto stesso,
- tenuto altresì conto del tenore della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data
20.3.00 nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da la quale aveva accertato l'intervenuta prescrizione del credito Persona_2
relativo ai canoni di locazione per il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla notifica dell'ingiunzione,
- ritenuto, conclusivamente, che l' vantasse allora nei confronti delle convenute CP_1
un credito, calcolato alla data dell'1.7.22, di complessivi € 84.589,17, di cui €
15.800,43 relativi al rapporto più risalente ed € 68.788,74 relativi a quello più recente, ha condannato le convenute all'immediato rilascio degli immobili in favore dell' , CP_1
condannandole in via tra loro solidale a versare il predetto importo in favore dell'ente locatore, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda al saldo, oltre alle ulteriori indennità di occupazione maturate nel periodo successivo e pagina 6 di 17 sino all'effettivo rilascio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame e Pt_1 Parte_2
formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla istruzione del giudizio mediante l'esperimento di un supplemento di
CTU e formulata senza esito una proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, la causa è stata quindi discussa all'udienza del 10 settembre 2025 e decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
pagina 7 di 17 prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo al merito, si osserva come, con il primo motivo di gravame, le appellanti si dolgano del fatto che il rapporto transitorio del 16.5.78 sia stato ritenuto cessato ex lege
allo scadere dei sette mesi e quindici giorni della sua pattuita durata senza tenere conto del fatto che, essendo lo stesso in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della legge 27.7.78 n. 392, al medesimo doveva allora applicarsi l'art. 71 di tale fonte normativa, il quale prevedeva la diretta applicazione al rapporto degli artt. 27 e 42,
primo comma, con susseguente proroga della sua scadenza al successivo 16.5.84, per la quale poi esso non veniva disdettato.
Sostenevano, d'altro canto, che, a prescindere dalla mancanza della disdetta, esso era stato tacitamente rinnovato dal momento che l' aveva in seguito richiesto nel 1992 CP_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento per i canoni arretrati dovuti sino a quella data, così dando atto di tale circostanza. Rilevavano, pertanto, che la disdetta del
17.4.03 poteva unicamente valere per la prima scadenza utile del 15.5.08, mentre, per quanto atteneva al contratto concluso in data 7.2.84 ed avente efficacia a decorrere dall'1.4.81, osservavano che la prima data utile successiva alla disdetta del 17.4.03 era pagina 8 di 17 quella del 31.3.05.
Poiché, peraltro, dopo la disdetta di cui sopra l' era rimasto inattivo per ben CP_1
diciassette anni prima di chiedere la riconsegna delle chiavi con missiva del 14.8.19,
doveva ritenersi ulteriormente tollerata la prosecuzione dei rapporti locativi e conseguentemente oggetto di prescrizione decennale il diritto potestativo volto ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo, risultando il più risalente dei due contratti essere stato stipulato in data 16.5.78, è innegabile che ad esso debba applicarsi il disposto dell'art. 71 della legge n. 392/78, il quale prevede che: “Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo
comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della
durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio
della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La
durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.”, dal momento che la legge in questione è entrata in vigore in data
30.7.78 e cioè proprio nel corso della vigenza del rapporto in questione.
Di conseguenza il contratto, in forza della richiamata previsione, si è rinnovato alle scadenze del 15.5.84, del 15.5.90, del 15.5.96 e del 15.5.02 mentre la disdetta del
17.4.03 ha avuto effetto solo per la successiva scadenza del 15.5.08.
Sotto un secondo profilo, invece, per quanto attiene al contratto concluso in data 7.2.81
ed avente efficacia a decorrere dall'1.4.81, lo stesso, in assenza di precedenti disdette, si
è rinnovato alle scadenze del 31.3.87, del 31.3.93 e del 31.3.99 mentre la disdetta del pagina 9 di 17 17.4.03 ha avuto effetto solo per la successiva scadenza del 31.3.05.
Non è invece ipotizzabile un rinnovo tacito del contratto successivo a tali date,
desumibile dalla condotta del locatore, che aveva omesso di pretendere la restituzione del bene per una decina di anni, essendo pacifico per i giudici di legittimità:
- che la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dalla sola permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine ed alla mera accettazione di canoni per il periodo successivo alla scadenza, occorrendo che detti fatti siano corroborati da comportamenti inequivoci delle parti atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto locatizio con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti da eventuali precedenti intimazioni (Cass. 18.7.02 n.
10402 e 5.11.99 n. 12334),
- che, in base alla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1597 cc, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto, per cui la semplice tolleranza al protrarsi della detenzione dell'immobile, dopo la disdetta del contratto da parte del locatore, non è indicativa di volontà di rinnovo (Cass. 19.11.98 n. 11671).
Quanto sopra, come meglio si verrà a chiarire più oltre, non appare comunque sufficiente a modificare le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado.
3.3 Con la seconda ragione di gravame le appellanti censurano, poi, siccome erroneo l'ammontare delle somme riconosciute in favore dell' , notando essersi CP_1
indebitamente tenuto conto nell'ambito dei calcoli compiuti in proposito di richieste di aggiornamento del canone ai valori ISTAT che non risultavano peraltro specificamente determinate, mancando in esse la concreta indicazione del quantum preteso.
pagina 10 di 17 Il motivo è infondato.
In proposito, sebbene sia pacifico che la richiesta di adeguamento del canone debba essere analitica, con riferimento a ciascuna delle annualità previste – avendo la Suprema
Corte ben chiarito, a fronte dell'affermazione di un ricorrente, il quale sosteneva che unica condizione per la maturazione del diritto all'aggiornamento del canone fosse la periodica richiesta dell'adeguamento ma non anche l'indicazione del quantum specifico dovuto, che il diritto del locatore consegue solo ad una specifica richiesta appositamente avanzata (Cass.
7.10.21 n. 27287) – è peraltro altrettanto innegabile che ciò non richieda l'indicazione in concreto della somma pretesa, laddove la stessa sia ricavabile senza sforzo alcuno dall'applicazione dei parametri noti alle parti.
La Corte di nomofilachia afferma, infatti, che “la richiesta di aggiornamento deve
essere specifica” non essendo “prevista una richiesta indeterminata di aggiornamento”,
sicché “l'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente,
nella misura richiesta”, precisando poi che l'art. 32 della legge n. 392/78 fissa in proposito “solo un limite massimo alla misura dell'aggiornamento richiesto, ma non
indica affatto anche un limite minimo né intende determinare in modo fisso e
inderogabile la misura dell'aggiornamento in guisa tale da prevederlo quale effetto
automatico della mera richiesta di aggiornamento, ancorché indeterminato o
addirittura indicato in misura inferiore”.
Dal che ben si evince come i giudici di legittimità abbiano inteso escludere che da una richiesta di tenore indeterminato possa sorgere il relativo diritto, in quanto lo stesso non
è predeterminato in maniera assoluta, pari al massimo previsto ex lege, ma può essere calibrato dal locatore anche in misura minore.
pagina 11 di 17 Nel caso di specie, però, l' non ha formulato né una richiesta indeterminata né CP_1
minore del massimo ottenibile, invocando invece, in maniera non equivoca nelle proprie varie richieste l'aggiornamento previsto dalla variazione dell'indice ISTAT nella sua integralità, e cioè il massimo ottenibile.
Di conseguenza non rileva il fatto che, nelle missive in questione, non sia stata indicata la cifra esatta dovuta, poiché la stessa, senza alcuna incertezza interpretativa, era comunque quella risultante dall'applicazione al canone vigente della variazione ISTAT
intervenuta nel suo complesso nel corso di quel periodo – e non una minore o non individuabile – di per sé del tutto facilmente determinabile mediante l'effettuazione di un semplice calcolo matematico.
Precisandosi, inoltre, che l'aggiornamento è stato poi operato dal CTU tenendo conto del fatto che, sino al maggio 1985, la vecchia formulazione dell'art. 32 della legge n.
392/78 prevedeva che esso operasse in maniera automatica a scadenza biennale e che invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma nono-sexies, della legge
5.4.85 n. 118, lo stesso deve essere eseguito su base annuale e solo in presenza di una specifica richiesta del locatore.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene quindi contestato che nella pronuncia di primo grado si sia operata distinzione nella individuazione del termine di prescrizione a seconda che si tratti di canoni piuttosto che di indennità di occupazione osservando che,
essendosi comunque in presenza di crediti relativi al corrispettivo di una locazione,
doveva allora trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 cc, n. 3).
Il motivo è infondato.
pagina 12 di 17 La Cassazione, sul punto, è infatti granitica nell'affermare che la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile, disciplinata dall'art. 1591 cc –
norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia – presenta natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, conseguendone che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 cc ,n. 3), bensì nell'ordinario termine decennale (Cass.
6.12.21 n. 38588 e 14.2.06 n. 3183).
3.5 Al che consegue allora la determinazione dei canoni, degli oneri accessori e delle indennità ancora dovute dalle conduttrici, alla luce dei conteggi compiuti dal CTU, nel complessivo importo di € 78.570,91 quanto all'immobile di via Rhodigium nn. 15 e 17,
e di € 27.275,71 quanto all'immobile di via Rhodigium n. 21, raggiunti tenuto conto,
oltre che di quanto sopra esposto, anche della applicazione alle somme dovute dei soli interessi legali maturati sulle stesse, e non di quelli moratori, calcolati evitando comunque di procedere alla loro capitalizzazione.
Poiché peraltro i conteggi così effettuati comportano il riconoscimento di una somma complessiva di € 105.846,62, ben maggiore di quella di € 84.589,17 affermata siccome dovuta in favore del locatore dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da parte dell' , non ricorrono motivi per aggravare la posizione delle conduttrici CP_1
rispetto alla statuizione assunta dal Tribunale di Rovigo, che va pertanto integralmente confermata nel suo dispositivo.
Mentre, per converso, va escluso che possa in questa sede tenersi conto di eventuali pagina 13 di 17 somme dovute in diminuzione rispetto a quanto indicato dalla CTU di primo grado con riguardo a qualche singola mensilità poiché:
- da un lato, le osservazioni svolte in proposito dal CTP di parte appellante sono state debitamente riscontrate e rigettate dal CTU alle pag. da 17 a 21 del proprio elaborato in forza di motivazioni pregnanti ed esenti da vizi logici,
- d'altro lato, quanto contestato in aggiunta alle menzionate osservazioni del CTP non risulta in alcun modo dettagliato, restando quindi la relativa contestazione del tutto generica e sfornita di riscontri,
- in ogni caso, la determinazione di quanto dovuto dalle conduttrici va compiuta per tutta la durata del periodo considerato in forza di calcoli basati su di un criterio valutativo unitario, che tra l'altro è stato determinato da questa Corte tenendo in considerazione molte delle indicazioni suggerite dalla difesa delle medesime, e non invece estrapolando diversi criteri valutativi per ogni singola mensilità, poiché è
proprio l'appello proposto dalle ad aver richiesto, e quindi reso necessaria, Pt_3
una integrale rinnovazione dei conteggi, i quali vanno quindi poi applicati tenendo conto del loro ammontare complessivo, pur con i sopra descritti limiti derivanti dal giudicato già formatosi.
3.6 Con il quarto motivo di contestazione le appellanti lamentano, infine, che siano state poste integralmente a loro carico sia le spese di lite che quelle relative alla CTU
osservando:
- che quest'ultima era stata in realtà richiesta da entrambe le parti e che la stessa si era conclusa riconoscendo comunque un credito dell' ben inferiore rispetto a CP_1
quello inizialmente vantato,
pagina 14 di 17 - che le spese di lite avrebbero dovuto quanto meno essere parzialmente compensate per tale ultima ragione, essendosi in presenza dell'accoglimento parziale, sotto il profilo quantitativo, dell'unica domanda, costituita da un unico capo, svolta dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Le conduttrici, all'esito del giudizio, sono risultate ampiamente soccombenti con riguardo sia alla domanda di rilascio degli immobili sia a quella di pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione.
D'altro canto, anche avuto riguardo al fatto che la pretesa iniziale è stata parzialmente rivista va, peraltro, osservato:
- da un lato, che all'esito dell'esperimento della CTU in sede di appello è risultata dovuta una somma sostanzialmente identica a quella di € 108.587,55 richiesta con l'atto introduttivo, ciò che non giustifica alcuna compensazione, stante la natura minima della differenza non accordata al locatore,
- d'altro lato, che secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite anche l'accoglimento in misura ridotta, pur sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
comunque luogo a reciproca soccombenza e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa peraltro riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
pagina 15 di 17 Mentre, d'altronde, il giudice di primo grado ha correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 52.00,01 ed
€ 260.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dell'attore.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.317,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase istruttoria II^ grado € 4.326,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
pagina 16 di 17 Totale € 14.317,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente anche le spese della CTU.
Non ricorrono invece i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n.
228 del 24.12.12, dal momento che uno dei motivi di appello è stato parzialmente accolto, sebbene ciò non abbia poi comportato una qualsiasi riforma del dispositivo della sentenza di primo grado.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n.
875/2023, pubblicata in data 11.10.23;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 14.317,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico solidale delle appellanti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 17 di 17