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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13507/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da 1) Parte_1 nato/a Ragusa il 13/01/1987 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rita Parentela, del Foro di Catanzaro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Loreto il 04/11/1983 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Chinotti, del Foro di Bergamo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 25.03.2016 (anno 2016 atto n. 0344 reg. 01 parte 1serie) In regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 704/2025 pubbl. il 19/02/2025 nell'ambito del presente procedimento (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli/e:
Pagina 1 (nata il [...] a [...] - C.F. – cittadinanza italiana) Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata il [...] a [...] - C.F – cittadinanza italiana) Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) assegnare la casa coniugale sita in Milano, di proprietà del sig. e della di Parte_2 lui sorella, alla sig.ra che vi abiterà assieme alle figlie;
Parte_1
d) disporre che le spese per la manutenzione ordinaria e quelle condominiali spettanti di norma al locatario dell'immobile assegnato alla sig.ra saranno a carico di quest'ultima Pt_1 mentre quelle straordinarie e quelle condominiali spettanti di norma al proprietario saranno a carico degli intestatari;
e) stabilire che il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale dovrà averne cura secondo i criteri di diligenza previsti dalla legge;
Pt_1
f) disporre che la sig.ra provveda a volturare sotto il proprio nome tutte le utenze, Pt_1 all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
g) autorizzare il sig. a prelevare dalla casa coniugale, entro il 30 dicembre Parte_2
2024, i propri effetti personali. In particolare, ma non esclusivamente: 24 posate Guzzini, 5 coltelli regalo della madre, 6 bicchieri da vino, 4 tazzine da caffè Ikea, la macchina del caffè, 2 paia lenzuola per le bambine, 2 coppie piumoni per le bambine regalo della madre;
i suoi libri, i suoi vini e liquori, i suoi vinili, i suoi quadri e le stampe appese al muro;
h) stabilire che il sig. consegni, entro il 30 dicembre 2024, alla sig.ra Parte_2 Pt_1 le chiavi dell'immobile e che trasferisca la propria formale residenza entro il medesimo termine;
i) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata presso gli stessi con le modalità di cui ai punti che seguono:
- settimane alterne a partire dal primo lunedì del mese e fino a domenica sera compresa le figlie coabiteranno con la madre e la settimana successiva con il padre presso la di lui abitazione;
- il sig. potrà tenere, ove disponibile, le figlie almeno un sabato in più Parte_2 rispetto a quello di sua spettanza;
- salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire, anche via e-mail, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno una settimana [comprendente Vigilia e Natale] con la madre ed una con il padre [da Capodanno all'Epifania]. Per l'anno 2024 le bambine trascorreranno la settimana del Natale con la mamma e quella del Capodanno e dell'Epifania 2025 con il papà;
- i genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro, anche via e-mail, entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, concordano che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno con ciascuno di essi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore
Pagina 2 9 del mattino alle ore 20,30. Il giorno di Pasqua sarà trascorso con quello dei genitori con il quale le figlie non sono state il giorno di Natale dell'anno precedente;
- nel periodo estivo le bambine trascorreranno tre settimane (di cui due anche consecutive ed una, invece, in differente mese rispetto alle precedenti) con ciascun genitore, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. Previo accordo tra i genitori, ed a prescindere dai periodi di cui al precedente capoverso, le bambine potranno essere affidate ai rispettivi nonni per trascorrere un periodo di vacanza;
- le minori trascorreranno il giorno del compleanno del papà o della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato. Inoltre, i genitori, par favorire il mantenimento dei rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per acconsentire alle minori di partecipare all'eventuale festa di compleanno degli zii e dei nonni materni o paterni;
- le minori trascorreranno, inoltre, la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
- quanto alle altre festività (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) le minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- in caso di malattia il padre e/o la madre, nei tempi di loro spettanza, potranno fare visita alle figlie presso la casa materna/paterna, previo accordo telefonico o SMS;
- i genitori potranno sempre comunicare telefonicamente con le figlie ogni giorno;
- i genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali le figlie saranno presso ciascuno di loro;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute [scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.] delle minori verranno prese concordemente dai coniugi dandosi atto che già da ora i coniugi concordano nel seguire un percorso di supporto familiare al fine di agevolare le figlie in un percorso di accettazione della nuova realtà; j) entrambi i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento ordinario delle figlie e le spese straordinarie saranno sostenute, invece, nella misura del 50% per ciascuno di essi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
Pagina 3 dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. k) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti propri e delle figlie;
l) essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi pressoché analoghi, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro all'uopo rinunciandovi entrambi espressamente;
m) dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano, in data 25.03.2016, tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da 1) Parte_1 nato/a Ragusa il 13/01/1987 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rita Parentela, del Foro di Catanzaro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Loreto il 04/11/1983 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Chinotti, del Foro di Bergamo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 25.03.2016 (anno 2016 atto n. 0344 reg. 01 parte 1serie) In regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 704/2025 pubbl. il 19/02/2025 nell'ambito del presente procedimento (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli/e:
Pagina 1 (nata il [...] a [...] - C.F. – cittadinanza italiana) Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata il [...] a [...] - C.F – cittadinanza italiana) Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) assegnare la casa coniugale sita in Milano, di proprietà del sig. e della di Parte_2 lui sorella, alla sig.ra che vi abiterà assieme alle figlie;
Parte_1
d) disporre che le spese per la manutenzione ordinaria e quelle condominiali spettanti di norma al locatario dell'immobile assegnato alla sig.ra saranno a carico di quest'ultima Pt_1 mentre quelle straordinarie e quelle condominiali spettanti di norma al proprietario saranno a carico degli intestatari;
e) stabilire che il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale dovrà averne cura secondo i criteri di diligenza previsti dalla legge;
Pt_1
f) disporre che la sig.ra provveda a volturare sotto il proprio nome tutte le utenze, Pt_1 all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
g) autorizzare il sig. a prelevare dalla casa coniugale, entro il 30 dicembre Parte_2
2024, i propri effetti personali. In particolare, ma non esclusivamente: 24 posate Guzzini, 5 coltelli regalo della madre, 6 bicchieri da vino, 4 tazzine da caffè Ikea, la macchina del caffè, 2 paia lenzuola per le bambine, 2 coppie piumoni per le bambine regalo della madre;
i suoi libri, i suoi vini e liquori, i suoi vinili, i suoi quadri e le stampe appese al muro;
h) stabilire che il sig. consegni, entro il 30 dicembre 2024, alla sig.ra Parte_2 Pt_1 le chiavi dell'immobile e che trasferisca la propria formale residenza entro il medesimo termine;
i) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata presso gli stessi con le modalità di cui ai punti che seguono:
- settimane alterne a partire dal primo lunedì del mese e fino a domenica sera compresa le figlie coabiteranno con la madre e la settimana successiva con il padre presso la di lui abitazione;
- il sig. potrà tenere, ove disponibile, le figlie almeno un sabato in più Parte_2 rispetto a quello di sua spettanza;
- salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire, anche via e-mail, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno una settimana [comprendente Vigilia e Natale] con la madre ed una con il padre [da Capodanno all'Epifania]. Per l'anno 2024 le bambine trascorreranno la settimana del Natale con la mamma e quella del Capodanno e dell'Epifania 2025 con il papà;
- i genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro, anche via e-mail, entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, concordano che, ad anni alterni, le figlie trascorreranno con ciascuno di essi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore
Pagina 2 9 del mattino alle ore 20,30. Il giorno di Pasqua sarà trascorso con quello dei genitori con il quale le figlie non sono state il giorno di Natale dell'anno precedente;
- nel periodo estivo le bambine trascorreranno tre settimane (di cui due anche consecutive ed una, invece, in differente mese rispetto alle precedenti) con ciascun genitore, da concordare entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. Previo accordo tra i genitori, ed a prescindere dai periodi di cui al precedente capoverso, le bambine potranno essere affidate ai rispettivi nonni per trascorrere un periodo di vacanza;
- le minori trascorreranno il giorno del compleanno del papà o della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato. Inoltre, i genitori, par favorire il mantenimento dei rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per acconsentire alle minori di partecipare all'eventuale festa di compleanno degli zii e dei nonni materni o paterni;
- le minori trascorreranno, inoltre, la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
- quanto alle altre festività (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) le minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- in caso di malattia il padre e/o la madre, nei tempi di loro spettanza, potranno fare visita alle figlie presso la casa materna/paterna, previo accordo telefonico o SMS;
- i genitori potranno sempre comunicare telefonicamente con le figlie ogni giorno;
- i genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali le figlie saranno presso ciascuno di loro;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute [scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.] delle minori verranno prese concordemente dai coniugi dandosi atto che già da ora i coniugi concordano nel seguire un percorso di supporto familiare al fine di agevolare le figlie in un percorso di accettazione della nuova realtà; j) entrambi i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento ordinario delle figlie e le spese straordinarie saranno sostenute, invece, nella misura del 50% per ciascuno di essi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
Pagina 3 dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. k) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti propri e delle figlie;
l) essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi pressoché analoghi, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro all'uopo rinunciandovi entrambi espressamente;
m) dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano, in data 25.03.2016, tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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