Art. 30.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione dello poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidita' vecchiaia e superstiti.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione dello poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidita' vecchiaia e superstiti.