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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7904 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 27446/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27446/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale del Torto 41 Parte_1
presso gli avv.ti Eva Antelmi e Pasquale Ruocco, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., presso la casella PEC CP_1 Email_1
CONVENUTA pagina 1 di 4 Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. ha convenuto nel presente giudizio chiedendo di Parte_1 CP_1
dichiarare detta società responsabile ex art. 2051 cc di un sinistro verificatosi in data
14/8/2021 in Peschici (Foggia), quando l'attrice, ospite presso l'Hotel Residence
Miramare gestito da era caduta in un tombino non adeguatamente messo CP_1
in sicurezza e non visibile perché coperto da sterpaglia ed altri elementi né adeguatamente segnalato – e condannare detta società a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, compresi i danni di natura psicologica, oltre danni patrimoniali ed interessi legali sino al soddisfo e comunque nel limite di € 52.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
la società convenuta è rimasta contumace;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1
medica dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_1
E' documentato con una visura camerale che nel 2021 la convenuta CP_1
gestiva una struttura turistica in Peschici (Foggia), il Villeggio Mira;
ed è documentato da uno scontrino fiscale emesso da detta società che l'attrice acquistò Parte_1
dalla stessa un soggiorno presso l'Hotel Residence Mira, deve ritenersi il Villaggio
Mira, per il periodo 14-28/8/2021. La teste un'amica Testimone_1
dell'attrice, che si era recata con lei in vacanza nella stessa struttura turistica, in un villino accanto al suo - ha riferito che giunse nel villino nel tardo pomeriggio Pt_1
del 14 agosto, e che verso le ore 14 del successivo giorno 15, uscendo da detto villino, cadde ponendo il piede in un tombino nel giardino antistante, sottoposto ad un gradino, coperto da aghi di pino, come da fotografie prodotte dalla parte attrice e riconosciute dalla teste. Non v'è motivo di dubitare che le cose siano andate così come descritto pagina 2 di 4 dalla testimone escussa;
deve quindi ritenersi che il dedotto sinistro si sia effettivamente verificato, e che ne sia stata responsabile esclusiva la società convenuta ex art. 2051 cc, custode del villino e dell'annesso giardino, la quale non ha dimostrato il caso fortuito;
non si rinviene un concorso di colpa dell'attrice, perché obiettivamente quello che qui viene definito “tombino”, un buco nel terreno all'incirca quadrato, che ospitava una tubazione, era davvero poco visibile, essendo immediatamente sotto posto ad un marciapiede e coperto di aghi di pino.
Come accertato dal CTU medico, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi anche perché parte attrice, l'unica costituita, non ha mosso osservazioni tecniche alla relazione, nel sinistro riportò una “Frattura bimalleolare con diastasi della Pt_1
sindesmosi trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti e viti libere”, cui è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di ulteriori giorni 30, mentre sono residuati postumi permanenti pari al
10% di danno biologico, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 31. Non sono stati riscontrati obiettivamente postumi di natura psichica, e non sono state addotte ragioni per personalizzare il danno, né il CTU ha riscontrato spese documentate da ritenere congrue.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021, vanno liquidati
€ 5.197,50 per l'invalidità temporanea ed € 24073,00 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, cui vanno aggiunti € 531 di spese documentate, per un totale di €
29.801,50. Pertanto, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice la predetta somma;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27446/2022 RGAC tra:
, attrice;
convenuta; così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la società convenuta responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e la condanna a risarcire i danni subiti dall'attrice nell'evento, che liquida in €
29.801,50; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Eva Antelmi e Pasquale Ruocco.
Così deciso in Portici in data 11/9/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27446/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale del Torto 41 Parte_1
presso gli avv.ti Eva Antelmi e Pasquale Ruocco, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., presso la casella PEC CP_1 Email_1
CONVENUTA pagina 1 di 4 Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. ha convenuto nel presente giudizio chiedendo di Parte_1 CP_1
dichiarare detta società responsabile ex art. 2051 cc di un sinistro verificatosi in data
14/8/2021 in Peschici (Foggia), quando l'attrice, ospite presso l'Hotel Residence
Miramare gestito da era caduta in un tombino non adeguatamente messo CP_1
in sicurezza e non visibile perché coperto da sterpaglia ed altri elementi né adeguatamente segnalato – e condannare detta società a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, compresi i danni di natura psicologica, oltre danni patrimoniali ed interessi legali sino al soddisfo e comunque nel limite di € 52.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
la società convenuta è rimasta contumace;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata escussa la teste ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1
medica dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_1
E' documentato con una visura camerale che nel 2021 la convenuta CP_1
gestiva una struttura turistica in Peschici (Foggia), il Villeggio Mira;
ed è documentato da uno scontrino fiscale emesso da detta società che l'attrice acquistò Parte_1
dalla stessa un soggiorno presso l'Hotel Residence Mira, deve ritenersi il Villaggio
Mira, per il periodo 14-28/8/2021. La teste un'amica Testimone_1
dell'attrice, che si era recata con lei in vacanza nella stessa struttura turistica, in un villino accanto al suo - ha riferito che giunse nel villino nel tardo pomeriggio Pt_1
del 14 agosto, e che verso le ore 14 del successivo giorno 15, uscendo da detto villino, cadde ponendo il piede in un tombino nel giardino antistante, sottoposto ad un gradino, coperto da aghi di pino, come da fotografie prodotte dalla parte attrice e riconosciute dalla teste. Non v'è motivo di dubitare che le cose siano andate così come descritto pagina 2 di 4 dalla testimone escussa;
deve quindi ritenersi che il dedotto sinistro si sia effettivamente verificato, e che ne sia stata responsabile esclusiva la società convenuta ex art. 2051 cc, custode del villino e dell'annesso giardino, la quale non ha dimostrato il caso fortuito;
non si rinviene un concorso di colpa dell'attrice, perché obiettivamente quello che qui viene definito “tombino”, un buco nel terreno all'incirca quadrato, che ospitava una tubazione, era davvero poco visibile, essendo immediatamente sotto posto ad un marciapiede e coperto di aghi di pino.
Come accertato dal CTU medico, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi anche perché parte attrice, l'unica costituita, non ha mosso osservazioni tecniche alla relazione, nel sinistro riportò una “Frattura bimalleolare con diastasi della Pt_1
sindesmosi trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti e viti libere”, cui è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di ulteriori giorni 30, mentre sono residuati postumi permanenti pari al
10% di danno biologico, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 31. Non sono stati riscontrati obiettivamente postumi di natura psichica, e non sono state addotte ragioni per personalizzare il danno, né il CTU ha riscontrato spese documentate da ritenere congrue.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021, vanno liquidati
€ 5.197,50 per l'invalidità temporanea ed € 24073,00 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, cui vanno aggiunti € 531 di spese documentate, per un totale di €
29.801,50. Pertanto, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice la predetta somma;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27446/2022 RGAC tra:
, attrice;
convenuta; così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la società convenuta responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e la condanna a risarcire i danni subiti dall'attrice nell'evento, che liquida in €
29.801,50; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 14/8/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Eva Antelmi e Pasquale Ruocco.
Così deciso in Portici in data 11/9/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4