Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05/03/2025, RGC n. 999/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. SPOSATO ANTONIO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto essendo le eccezioni superate dalla giurisprudenza e dai precedenti verbali e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ANANIA LAURA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e insiste in ogni richiesta con rigetto di ogni adversa richiesta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 999 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Sposato Parte_1 C.F._1
Antonio e nel cui studio in San Demetrio Corone, alla Via Caminona, n. 55 elettivamente domicilia;
- attore -
contro
PR di CO (C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Laura Anania e presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Cosenza, Piazza XV Marzo,
elettivamente domicilia;
-convenuta –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 05.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio la convenuta in epigrafe, assumendo che “…in data 11.07.2011, alle ore 14.00 circa, nel territorio del Comune di Tarsia, sulla strada
provinciale 241, all'altezza del Km 81/00 con direzione di marcia Corigliano - Cosenza, il Sig. Parte_1
mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Tipo, targata VI 849695, di proprietà del padre Sig. a causa Parte_2
di una pietra di grosse dimensioni presente sulla carreggiata, perdeva il controllo del mezzo, che andava a finire sulla
carreggiata opposta contro degli alberi ivi presenti, incendiandosi. L'incidente è avvenuto perché il Sig. , nel Parte_1
percorrere il tratto di strada sopra descritto, si imbatteva in una pietra di grosse dimensioni che lo faceva finire fuori
strada…”. Rilevava altresì che “…Nel contempo il Sig. proprietario dell'autovettura proponeva Parte_2
giudizio per ottenere il ristoro del danno patito avanti il G. di P. di Castrovillari, che in data 21.07.2015 depositava
sentenza n. 91/15, che si produce, passata in cosa giudicata, con la quale veniva riconosciuta la esclusiva responsabilità
dell'odierna convenuta per i fatti per è causa…”.
Concludeva, dunque, “…Accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa è avvenuto per colpa esclusiva
dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, in persona del Presidente pro-tempore, per le ragioni di cui in narrativa;
Conseguentemente, condannare quest'ultimo, al pagamento della somma di € 24.216,83, in favore del Sig. Parte_1
, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, ovvero al pagamento di quella somma
[...]
maggiore o minore, che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale adito anche a mezzo di disponenda CTU;
Condannare,
la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.01.2022 si costituiva in giudizio la Provincia di Cosenza, la quale preliminarmente sollevava eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento. Nel merito impugnava e contestava gli assunti attorei infondati in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 05.03.2025 il giudice invitava le parti a discutere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
La domanda proposta da in confronto di Provincia di Cosenza è risultata fondata Parte_3
nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. A tal uopo si evidenzia che l'art. 2947 c.c. stabilisce che il termine di prescrizione con riferimento ai danni da lesioni fisiche subite in occasione di sinistri stradali diventa di cinque anni. Più in generale la
Suprema Corte rileva che il termine prescrizionale relativo agli incidenti stradali segue quello rilevabile in astratto per il reato ascrivibile (nella fattispecie a seguito di querela datata 12.07.2011 il reato di lesioni prevede un termine prescrizionale pari a sei anni). Premesso che il sinistro è del 11.07.2011 risulta agli atti di causa: missiva di messa in mora datata 16.11.2011 e pervenuta in data 25.11.2011; ulteriore messa in mora datata 10.11.2016 e ricevuta in data 05.01.2017. In conclusione, è stato ampiamente rispettato il termine prescrizionale e la relativa eccezione andrà rigettata.
2. Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la vicenda in esame deve essere vagliata alla luce della disciplina della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,
essendone stati espressamente dedotti e provati gli elementi costitutivi.
Parte attrice ha infatti espressamente dedotto ed invocato la responsabilità della Provincia di Cosenza.
quale ente proprietario della strada teatro del sinistro in ragione del conseguente rapporto di custodia esistente con il bene.
Ciò posto, va osservato che è sulla base di tale figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità
delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente proprietario - ovvero al quale è
affidata la gestione del bene pubblico interessato dal sinistro- non si alleghi ed accerti l'impossibilità
oggettiva di esercitare su di esso quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia e che comprende: l'effettivo potere di controllo della cosa;
il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero che in essa si è determinata;
il potere di escludere l'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno.
Con riferimento ai proprietari o concessionari di strade ed autostrade per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia,
disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. tra
le altre, Cass. nn. 1106/2011 e 4495/2011).
Nella specie, incontestata la proprietà del tratto stradale teatro del sinistro, Provincia di Cosenza.
Ciò posto, si osserva ancora in via preliminare che avendo la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ai fini della sua riconoscibilità in concreto è sufficiente fornire la prova del nesso causale intercorrente tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a nulla rilevando la condotta tenuta in concreto dal custode, essendo detto elemento affatto estraneo alla struttura della fattispecie normativa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso
fortuito, da intendersi nel senso più ampio del termine e cioè comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purchè idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. ex multis Cass. 19.02.2008 n.4279). Integrano, in specifico, caso fortuito le situazioni o condotte che implichino un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. 1725/2019) e, dunque, quegli agenti modificatori esplicanti la propria potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (cfr. Cass.nm. 6326/2019).
Quanto in particolare alla condotta della vittima essa può assurgere nei termini suddetti a caso fortuito, elidendo il nesso eziologico tra cosa, allorquando assume carattere abnorme e costituisce contegno estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario essa può rilevare ai fini del concorso causale nella determinazione del sinistro ex art. 1227, I comma c.c., con una graduazione rispondente alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 2481/2018).
Nella specie, la verificazione del sinistro non è contestata e risulta anche dal rapporto di incidente stradale dei Carabinieri Comando Stazione di Terranova da Sibari nonchè dalle deposizioni dei testi escussi (cfr teste , Carabiniere intervenuto, escusso all'udienza del 29.03.2023, che oltre a rilevare Testimone_1
l'incidente e la presenza dell'attore ha altresì rilevato la presenza della pietra dalle dimensioni indicate nel rapporto di servizio causa del sinistro). A fronte di tali emergenze la convenuta non ha provato la ricorrenza di fattori oggettivi o di condotte della vittima suscettibili di integrare fortuito nei termini sopra esposti.
Sotto il primo profilo, la convenuta ha assunto la prevedibilità dell'evento rilevando che la “pietra”
era di grosse dimensione e, pertanto, facilmente avvistabile e quindi che il sinistro si è verificato per fatto del conducente che non ha utilizzato una guida prudente e corretta ma tale circostanza, non vale ad integrare fortuito nel senso illustrato il che conduce a ritenere, per un verso, la prevedibilità della rapida alterazione della condizione della strada, e, per altro verso, la mancata adozione di contegni atti ad impedire la verificazione di sinistri, quali l'adeguata segnalazione del pericolo ovvero la intensificazione o diversa organizzazione dell'attività di sorveglianza e degli interventi riparatori,
costituenti, tutti, atti nella potenziale, ordinaria disponibilità dell'ente.
Appare, tuttavia, attendibile la valutazione effettuata da parte convenuta secondo cui l'auto condotta dal viaggiava a velocità non moderata siccome coerente con il dato obiettivo dei danni Parte_1
riportati e del limite di velocità di 50 Km/h sul tratto di strada percorso.
Tale condotta di guida imperita negligente tuttavia non concretizza il caso fortuito, in quanto non presenta i caratteri tipici dello stesso, ossia l' eccezionalità e l' imprevedibilità: conseguentemente non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l'evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc (cfr Cass n 5807 /17 e
23212 / 15 , con riferimento specifico al concorso di colpa per velocità eccessiva del danneggiato) in una misura che si ritiene di quantificare nel 50% anche in considerazione che il tratto di strada oggetto del sinistro è
“rettilineo a doppio senso con due corsie” (rapporto CC) e tenuto conto che, se l'attore avesse mantenuto la velocità prevista dal limite imposto (50 Km/h), probabilmente, non si sarebbe evitato il sinistro ma sicuramente le conseguenze dello stesso sarebbe state minori.
Conseguentemente la Provincia di Cosenza deve essere ritenuta responsabile dell'incidente per cui è
causa, ai sensi dell' art 2051 cc, nella misura del 50% dell'importo corrispondente al danno che ne è
derivato all'attore. 3. In ordine al danno la disposta c.t.u., i cui esiti vanno posti a fondamento della decisione, in quanto supportate da idonee indagini, adeguatamente motivati e non contestati, ha accertato che in esito al sinistro l'attore ha riportato “distorsione del rachide cervicale, la distorsione del ginocchio sx, contusione del
ginocchio dx con stiramento del legamento collaterale mediale (LCM)”, implicanti compromissione della integrità psico-fisica della vittima in ragione del 5%. La c.t.u. ha inoltre acclarato che dal sinistro è
derivato un periodo di inabilità temporanea cosi suddivisibile: Inabilità Temporanea Totale di giorni
15; Inabilità Temporanea Parziale al 75%: giorni 20; Inabilità Temporanea Parziale al 50%: giorni
30; Inabilità Temporanea Parziale al 25%: giorni 44. Ha infine accertato la congruità delle spese mediche, pari ad € 275,57. La liquidazione del danno viene effettuata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Cass. SSUU nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Le tabelle di Milano, ormai costantemente utilizzate dall'intestato Tribunale, sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale",
in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità
valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, e costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica (cfr. Cass. 12408/11).
Su tali basi, tenuto conto che l'età del danneggiato all'epoca del sinistro era di anni 30, deve liquidarsi all'attualità in favore dell'istante il danno biologico da invalidità permanente in 7.445,00. In
applicazione delle medesime tabelle deve liquidarsi il danno da invalidità temporanea, che risulta pari a complessivi di € 6.440,00 (di cui € 1.725,00 per i.t.t.; € 1.725,00 per i.t.p. al 75%; € 1.725,00 per i.t.p. al 50%; € 1.265,00 per i.t.p. al 25%).
Il danno va dunque liquidato in complessivi € 13.885,00 e danno patrimoniale per spese mediche ritenute dal CTU congrue per € 275,57 (non potendo considerare la ricevuta n. 19/2012, fascicolo di parte attrice,
effettuata su . Parte_2
In ragione del concorso causale accertato, la convenuta va però condannata al pagamento in favore dell'attore della minore somma di € 7.080,28 (decurtati del 50% concorso di colpa pari ad € 6.942,50
ed € 137,78 spese mediche).
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità.
Spetta inoltre il diritto agli interessi legali, che vanno applicati sulla somma sopra indicata devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat. (Cass.n.1712/95 cit.).
Spettano ovviamente altresì gli interessi legali sulla somma attualizzata dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Accoglie la domanda
- Conseguentemente condanna la Provincia di Cosenza, in persona del suo l.r.p.t., a pagare per quanto in parte motiva in favore dell'attore la somma di € 7.080,28 (decurtati del 50% concorso di colpa pari ad 6.942,50 ed € 137,78 spese mediche) oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- Condanna la Provincia di Cosenza, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che si liquidano in € 120,12 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- Spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di Provincia di Cosenza, in persona del suo l.r.p.t..
Così deciso in Castrovillari, il 05.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio