Decreto cautelare 8 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 5 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02346/2026REG.PROV.COLL.
N. 01058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Pavanetto e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. LI ES;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il verbale sanitario modello BL/S n. J12200622 datato 16 novembre 2022 con cui la Commissione medica interforze di 2^ istanza di Roma ha giudicato il S. Ten. -OMISSIS- “ permanentemente non idoneo al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dal 27 settembre 2022, data di decorrenza del provvedimento della CMO di Padova ”.
2. Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, con sentenza -OMISSIS-, respingeva il ricorso dell’interessato, evidenziando che:
a) la direttiva tecnica 9 giugno 2014 esclude la valutabilità di un’idoneità a mere funzioni di ufficio, per cui il giudizio ha correttamente considerato il rango di ufficiale dell’esaminando, che non può escludere impieghi anche molto gravosi;
b) la lettera N, punto 2, della direttiva, recante l’elenco delle imperfezioni e delle idoneità al servizio militare incondizionato, indica come tali anche le malformazioni del fegato “ che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea ”;
c) non solo l’interessato è un trapiantato di fegato, ma versa in “condizioni generali scadenti” in ragione del sovrappeso (IMC 40,3, già di per sé sufficiente ad escludere l’idoneità secondo quanto previsto dalla lettera a) della già citata direttiva del 2014) e delle altre patologie sofferte, la cui presenza non consentiva una prognosi positiva in relazione alle implicazioni di salute per il futuro;
d) il giudizio di inidoneità è conforme alle indicazioni della direttiva 9 giugno 2014, poiché - come evidenziato nella relazione della Commissione medica, non confutata nel ricorso- il ricorrente, oltre ad essere stato trapiantato di fegato nel 2020, è affetto da coronopatia trivasale con stenosi IVA emodinamicamente significativa, lesione focale eteroplastica del rene sinistro, IMPN dei dotti pancreatici secondari, osteoartrosi vertebrale D 9-11, stenosi del meato uretrale con IPB. È altresì sottoposto a terapia insulinica, immunosoppressiva, antipertensiva e antiaggregante;
e) non vi è stata alcuna pretermissione della partecipazione dell’interessato;
f) che, quanto alla dedotta retrodatazione dell’inabilità, è demandato al Ministero di definire gli effetti dell’accertamento medico sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che solo in esito all’esercizio di tale potere potrà porsi un problema di corretta indicazione del dies a quo dal quale farli decorrere.
3. Il ricorrente ha interposto appello, articolato nel modo seguente:
a) una “ premessa in fatto ” (pagine da 2 a10) con cui si deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità e da violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver fornito risposta ai motivi di impugnazione, per non aver considerato la documentazione medica prodotta e la relazione del proprio medico legale, per essersi adagiata sulle determinazioni dell’amministrazione ritenendole legittime, per aver ritenuto legittima la retrodatazione degli effetti della dichiarazione di non idoneità al servizio;
b) una “ parte in diritto ” (pagine da 11 a 17), recante i motivi di appello, con cui vengono riproposte e sviluppate le censure già anticipate in nuce nella premessa in fatto, relative a:
b1) Violazione di legge n. 241/90, error in giudicando ed error in procedendo, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, falsa ed errata motivazione, erroneità dei presupposti. Violazione art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia parziale in relazione al primo motivo di impugnazione. Il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 584 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento dell’ordinamento militare) e non avrebbe considerato tutta la documentazione richiamata in ricorso, tanto più che il mero fatto di aver subito un trapianto di fegato non ha mai determinato l’automatico collocamento in congedo di un appartenente alla Forza armata;
b2) Violazione di legge n. 241/90, error in giudicando ed error in procedendo, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, falsa ed errata motivazione, erroneità dei presupposti. Violazione art. 929 comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , n. 66 . La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto legittima la retrodatazione degli effetti del verbale di inidoneità, respingendo il quarto motivo di ricorso;
b3) Violazione di legge n. 241/90, error in giudicando ed error in procedendo, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, falsa ed errata motivazione, erroneità dei presupposti. Violazione D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il ricorrente non ha mai preteso di essere presente con il proprio medico legale nella seduta della Commissione per partecipare alla decisione, ma si è limitato a contestarne l’operato poiché è stato impedito al medico legale presentare le proprie osservazioni in sede di visita mediante l’ escamotage della chiusura e successiva riapertura del verbale;
c) in una parte finale rubricata “ effetto devolutivo dell’appello ” con cui vengono riproposti i motivi di impugnazione di primo grado (pagine da 17 a 33).
4. In data 19 febbraio 2025 l’appellante ha depositato un “ atto di costituzione volontaria di nuovo difensore ”, con cui sono state richiamate ed ulteriormente sviluppate le censure formulate con i motivi di appello.
5. Con ordinanza 5 marzo 2024 n. 805 è stata respinta l’istanza cautelare per difetto di fumus .
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Non sussiste, in primo luogo, il vizio di omessa pronuncia, dedotto con il primo motivo di appello. 9. Secondo la giurisprudenza, siffatto vizio deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso. La decisione sul motivo d’impugnazione, infatti, può emergere anche implicitamente dall’impianto complessivo della pronuncia (Cons. Stato, sez. III, 22 settembre 2025 n. 7431; sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971).
10. Non determina, inoltre, un vizio di omessa pronuncia l’omesso esame di alcune argomentazioni -o anche di orientamenti giurisprudenziali - addotti dalla parte a sostegno dei motivi di gravame poiché solo il motivo di ricorso delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice ed è in relazione al motivo che si pone l’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cons. Stato, sez. II, 17 settembre 2024, n. 7610).
11. Allorché il giudice di primo grado si sia comunque pronunciato sui motivi di ricorso, il vizio omessa pronuncia non può essere utilmente invocato dall’appellante per sottrarsi all’onere di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 101 c.p.a., limitandosi a richiamare (lamentandone l’omesso esame o il travisamento) le censure di primo grado esaminate dal T.a.r.
12. Nel caso di specie il giudice di primo grado ha puntualmente esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso evidenziando che:
a) il giudizio di inidoneità doveva considerare- e ha, in effetti, considerato- sia il rango di ufficiale dell’esaminando, che non può escludere, in linea di principio, impieghi anche molto gravosi, sia la lettera N, punto 2 della direttiva 9 giugno 2014, recante l’elenco delle imperfezioni e delle idoneità al servizio militare incondizionato;
b) le plurime patologie da cui è affetto il ricorrente, trapiantato di fegato, lo rendevano inidoneo al servizio in conformità con la stessa direttiva 9 giugno 2014 di cui l’interessato invoca l’applicazione;
c) non sussiste la violazione procedimentale perché il ricorrente ha avuto un confronto diretto con la Commissione e, in tale occasione, è stato assistito dal proprio medico, che non ha prodotto documentazione, né è intervenuto oralmente;
d) quanto alla retrodatazione dell’inabilità, gli effetti sul rapporto di lavoro sono demandati al Ministero e solo all’esito dell’esercizio di tale potere si porrà il problema della corretta individuazione del dies a quo per farli decorrere.
13. Le puntuali statuizioni della sentenza conducono alla reiezione della doglianza di nullità della medesima e di violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché alla declaratoria di inammissibilità della mera riproposizione, a fini devolutivi, dei motivi di ricorso di primo grado di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame.
14. Con riguardo alle censure articolate con il secondo e terzo motivo di appello, osserva il Collegio che la questione controversa non è la condizione sanitaria del ricorrente, bensì il giudizio altamente discrezionale sul “se” tale condizione permetta o no di giudicarlo idoneo al servizio nell’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2024 n. 8962).
15. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa: i) esclude il potere sostitutivo di merito del G.A. (e quindi del c.t.u. o verificatore); ii) acclara la minusvalenza delle certificazioni di parte e dei pareri pro veritate ; iii) sottolinea la necessità che il militare sia idoneo in modo incondizionato e che tale idoneità non consiste nella mera assenza di patologie ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica; iv) esclude che, in mancanza di specifica impugnazione, possano contestarsi le norme regolamentari e le direttive tecniche cui devono attenersi gli organi sanitati militari; v) ritiene irrilevanti i pregressi giudizio di idoneità psico fisica (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2025 n. 6669, sez. II, 9 novembre 2024 n. 8962)
16. Anche di recente, è stato rimarcato che la particolare prestanza psicofisica richiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione anche di mere imperfezioni (oltre che di vere e proprie infermità), sulla base della disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare e che, in materia di reclutamento nelle Forze armate, l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato in via esclusiva agli organi sanitari militari, costituendo espressione di un giudizio tecnico‑discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità (Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2026 n. 503).
17. Per tali ragioni, è irrilevante che, sulla base della documentazione medica fornita dall’appellante, lo stesso risulti “in buone condizioni generali” e che non sussistano controindicazioni generali alla ripresa dell’attività lavorativa (cfr. certificato Policlinico Sant’Orsola del 18 ottobre 2022, doc. 8 produzione primo grado ricorrente), poiché ciò che rileva è la specifica idoneità al servizio militare, il cui accertamento è riservato alla Commissione medica ospedaliera, unica dotata di competenza tecnica sul punto.
18. Le strutture sanitarie pubbliche e il medico di parte non possono, pertanto, sostituirsi al giudizio tecnico della Commissione, sindacabile solo sul piano della manifesta irragionevolezza o illogicità, profili non sussistenti nel caso di specie.
19. La Commissione ha evidenziato le plurime patologie del ricorrente, trapiantato di fegato nel 2020, affetto da coronopatia trivasale con stenosi IVA emodinamicamente significativa, lesione focale eteroplastica del rene sinistro, IMPN dei dotti pancreatici secondari, osteoartrosi vertebrale D 9-11, stenosi del meato uretrale con IPB, sottoposto a terapia insulinica, immunosoppressiva, antipertensiva e antiaggregante.
Esso, inoltre, è affetto da obesità grave, con IMC 40,3, già di per sé sufficiente ad escludere l’idoneità secondo quanto previsto dalla lettera a) della già citata direttiva del 2014. Sotto tale profilo, è appena il caso di puntualizzare l’irrilevanza dell’asserito difetto di trascrizione del dato relativo al peso poiché tale circostanza non influisce sulla rilevata patologia.
20. Un quadro generale quale quello descritto è incompatibile con l’attività di servizio nell’Arma, la quale non è limitata- e non può essere limitata- a mere attività di natura burocratico-amministrativa, come pretenderebbe il ricorrente. Per altro verso, l’inidoneità determinata dal quadro clinico complessivo non può essere certo compensata dall’esperienza del militare, ai sensi dell’art. 584, comma 1, lettera sub c), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, richiamato dall’appellante.
21. L’esistenza delle patologie non è contestate dall’appellante che insiste nel richiamare la documentazione di parte, attestante le sue “buone condizioni generali”, ed invoca un’asserita e generica disparità di trattamento con riguardo ad altro militare, parimenti trapiantato: né l’una né l’altra delle circostanze invocate inficiano la ragionevolezza del giudizio tecnico- discrezionale di non idoneità, che trova il proprio fondamento nell’oggettiva incompatibilità tra condizioni fisiche e attività di servizio.
22. Quanto alle censure relative alla retrodatazione della dichiarazione di inabilità e alla violazione delle garanzie partecipative, è sufficiente osservare che:
a) la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 27 settembre 2022 è stata disposta non con verbale della C.M.I., impugnato in primo grado, ma con decreto ministeriale prot. 78580 del 30 novembre 2023 che non risulta (né l’appellante ha dedotto) essere stato impugnato;
b) il verbale della C.M.I. del 16 novembre 2022 ha confermato primo accertamento di inidoneità datato 27 settembre 2022 della C.M.O. di Padova che è, quindi, divenuto definitivo; esso puntualizza, come osservato dal T.a.r., un dato oggettivo e cioè che il ricorrente era già stato dichiarato permanentemente non idoneo dalla C.M.O. di Padova, confermando tale giudizio;
c) l’interessato è intervenuto all’accertamento della Commissione insieme al proprio medico di fiducia, senza formulare osservazioni né produrre documentazione, mentre la circostanza che la decisione sia stata assunta dalla Commissione in separata sede non integra alcuna violazione di legge né prova l’asserito comportamento ostruzionistico della medesima.
23. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con reiezione anche dell’istanza istruttoria ivi formulata.
24. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RD BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
LI ES, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI ES | RD BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.