CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1638 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
(c.f.. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castellammare di AB (Na) alla Piazza Spartaco n ° 2 7 presso l'Avv. Antonio Suarato che lo rappresenta e difende;
appellante e
nata a [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Camillo C.F._2
Benso Conte Di Cavour n.9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Nunziata dal quale
è rappresentata e difesa;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 1144/23 emessa il 25.9.23 dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento di divorzio nr 2410/17.
Conclusioni
Esposito
1. riformare la sentenza n. 1144/2023 (R.G. Parte_1
2410/2017) del Tribunale di Cassino in composizione collegiale Rel. Dott. Virgilio
1 Notari, depositata il 25/09/2023, nella parte in cui statuisce in favore della signora
un assegno divorzile a carico del Sig. Controparte_1 Parte_1 dell'impor to di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili in
[...] base agli indici Istat, non prevedendo alcun assegno divorzile in favore della
.- 2. Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i Controparte_1 gradi, oltre oneri accessori come per legge;
nel merito, rigettare tutti i motivi di appello formulati Controparte_1 dall'appellante , perché infondati in fatto e/o diritto;
2. Parte_1 nel merito perché sia rigettata la richiesta dell'appellante di riconoscimento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
3. nel merito perché venga confermata la sentenza di primo grado e confermata la sussistenza dell'obbligo dell'assegno divorzile, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico del sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di
[...] deposito del ricorso introduttivo di primo grado o, subordinatamente, di riconoscere un importo maggiore a quello riconosciuto nella gravata sentenza, fermo restando in ogni caso il riconosciuto adeguamento automatico alle variazioni accertate dall'Istat;
4. Questa difesa si riporta a tutte le richieste articolate negli atti di primo grado, alla documentazione ritualmente depositata nel corso del detto giudizio nonché a tutti i verbali di causa;
5. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014, oltre 15% spese generali, CAP ed oneri come per legge, per il presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario anche nel detto grado di giudizio.
* * *
Con ricorso del 12/6/2023 il signor , premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 28/12/2003 a Gragnano (NA) secondo il Controparte_1 rito concordatario e di non aver avuto figli dalla donna durante la convivenza, ha dedotto che il 29/11/2012 il Tribunale di Cassino aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni richiamate nel verbale del 6/11/2012. Ha evidenziato, ancora, che dopo la definizione del procedimento egli aveva continuato a pagare le rate del mutuo contratto dai consorti per l'acquisto della casa familiare di Villa Santa
Lucia (FR), rimasta nell'esclusiva disponibilità della moglie nonostante il regime di
2 comproprietà, ma destinata alla vendita. A suo avviso, le circostanze appena rappresentate, la definitiva interruzione di qualsiasi legame materiale e morale tra le parti e la piena indipendenza economica della signora impiegata CP_1 stabilmente come psicoterapeuta, giustificavano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto di ogni ipotetica richiesta di sostegno economico proveniente dalla resistente e l'equa ripartizione tra essi comproprietari dei vantaggi e dei pesi derivanti dall'abitazione utilizzata per le esigenze comuni.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente ha chiesto, quindi: la pronuncia sullo stato matrimoniale;
disporsi la vendita della casa di Villa Santa Lucia (FR) con la suddivisione tra essi coniugi del prezzo conseguito, degli arredi che vi erano custoditi e del ricavato della locazione a terzi del compendio immobiliare in attesa del perfezionamento dell'operazione; l'accollo paritario dell'ammontare delle restanti rate del mutuo contratto fino alla data dell'alienazione del bene;
il riconoscimento in proprio favore dell'importo mensile di euro 200,oo al mese rivalutabili, pari alla metà del valore locatizio della casa, a titolo di indennità di occupazione, qualora la signora non si fosse trasferita altrove;
il rigetto delle ulteriori pretese CP_1 eventualmente avanzate dalla controparte.
Costituitasi in giudizio, la signora non si è opposta al divorzio ed alla CP_1 devoluzione del ricavato della vendita dell'immobile di Villa Santa Lucia, all'estinzione del mutuo contratto per consentirne l'acquisto. Nell'intento di confutare le asserzioni del signor sulla situazione economica Parte_1 delle parti ha fatto presente, nondimeno, di aver ottenuto l'incarico di psicoterapeuta a cui si faceva riferimento nel ricorso - fonte di introiti pari in media a soli euro 700,oo al mese, integrati da sporadiche consulenze a Roma – in virtù di un contratto, stipulato con una cooperativa sociale di Cassino (FR), recante come scadenza il 30/4/2018. La sua situazione di precarietà e la mancata disponibilità di altri immobili da adibire alle esigenze abitative, oltre a non consentirle di lasciare la casa e di adempiere alle altre obbligazioni elencate nell'atto introduttivo, rivelavano, inoltre, una situazione di grande svantaggio rispetto a quella del marito, titolare presso una multinazionale di stipendi di € 4.000,oo al mese. Nella stessa ottica, ella osservava che l'ascesa lavorativa dell'istante era stata favorita dal sacrificio delle aspettative professionali della moglie. Pertanto, chiedeva che il Collegio le riconoscesse un assegno divorzile di € 1.000,oo al mese, il diritto a restare nell'immobile in comproprietà fino alla
3 vendita senza esborsi e ad ottenere dal ricorrente la rifusione della metà delle spese ordinarie e straordinarie inerenti al godimento del bene.
In sede presidenziale, senza attribuire alla resistente alcun assegno di mantenimento provvisorio (non stabilito in sede di omologa delle condizioni della separazione) venivano affidate alla Guardia di Finanza indagini sui redditi della resistente.
Con sentenza n. 727/2018 del 13/6/2018 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nelle successive fasi del processo la signora CP_1 dava conto della liberazione della ex casa coniugale, in seguito venduta, e della necessità di trasferirsi dai genitori in Gragnano (Na) a causa dell'impossibilità di onorare i canoni di locazione richiesti per una sistemazione alternativa.
Con sentenza del 20.9.2023 la causa è stata così definita:
«Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2410/2017 del R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di € 250,00 mensili,
[...] rivalutabili in base agli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite».
Avverso la sentenza ha proposto appello l' lamentando che: il Tribunale non Pt_1 aveva preso in considerazione gli ulteriori oneri derivatigli dalla creazione del suo attuale nucleo familiare, composto dalla nuova moglie e dal di lei figlio;
aveva trascurato le capacità professionali della resistente la quale non aveva in alcun modo sacrificato le proprie aspettative di lavoro in ragione del loro ménage matrimoniale, dal quale non erano nati figli, l'ultimo suo trasferimento per motivi di lavoro risalendo all'anno 2006, quando la moglie aveva 34 anni ed era già laureata;
costei non aveva chiesto di provare di non esser in grado di procurarsi i mezzi di sostentamento;
ella aveva abitato nella casa familiare in comproprietà per sette anni senza sostenere alcun costo, e riscosso il 50% del ricavato dalla vendita della stessa, previa estinzione del residuo dovuto per il mutuo.
Pertanto, egli formulava le conclusioni sopra trascritte.
Costituitasi in giudizio, ha replicato affermando: che il marito Controparte_1 nulla aveva dedotto in merito alle complessive entrate economiche del suo nuovo
4 nucleo familiare, i correlati oneri essendo stati, in ogni caso, dal medesimo liberamente assunti successivamente al maturato suo obbligo di mantenimento della prima moglie;
ella, nell'anno 2022, aveva chiuso la partita Iva per mancanza di occasioni di lavoro e, una volta venduta la casa coniugale, si era dovuta trasferire ospite dei propri genitori in Gragnano (Na); sicché, oggi, anche in ragione della sua età, appariva arduo il suo inserimento nel mondo del lavoro;
per tutta la durata del matrimonio, per scelta condivisa da essi coniugi, ella si era occupata della conduzione della vita familiare domestica prendendosi cura del coniuge, assecondando la sua ascesa professionale e seguendolo negli spostamenti;
ella aveva in passato dovuto rinunciare ad una proposta di collaborazione a tempo indeterminato in Castellamare di AB per l'eccessività dei costi di viaggio e per evitare di tornare a fare la pendolare essendosi da poco stabiliti nella casa coniugale di Villa Santa Lucia;
a seguito della fine del matrimonio, dunque, era indubbio che ella versasse in stato di necessità e di bisogno.
La Procura generale si asteneva dall'esprimere il parere non essendo coinvolti interessi di soggetti minorenni.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 25.9.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
L'appello non merita accoglimento.
Correttamente il Tribunale ha riscontrato la significativa differenza economica fra i due coniugi e la condizione di oggettivo bisogno nella quale versa la sig.ra
L' , gravato da canone di locazione di euro 400,oo al mese, risulta CP_1 Pt_1
– dalla lettura del modello Unico 2018 (l'ultimo da lui prodotto) – aver riscosso all'epoca circa euro 3.000,oo netti per tredici mensilità annue come dipendente della
Basf Italia s.p.a. Nulla quest'ultimo ha dedotto circa la condizione reddituale e patrimoniale della sua nuova moglie, dovendo escludersi che egli sia per legge tenuto a farsi carico nemmeno in parte del mantenimento del di lei figlio.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte nel corso del giudizio si evince che la signora
5 nel 2020 aveva percepito redditi da lavoro autonomo di poco inferiori a € CP_1
4.000,00 e, di seguito, ella non ha svolto attività retribuita con carattere di continuità.
(si veda la dichiarazione di esonero a firma del suo commercialista, contenente la precisazione circa la non obbligatorietà degli adempimenti fiscali, in relazione all'esercizio 2022, in conseguenza della mancata percezione di introiti). La stessa non
è proprietaria di immobili ed è stata costretta a ricevere l'ospitalità dai suoi genitori in Gragnano.
Oggi cinquantatreenne, è indiscutibile che ella incontri rilevanti difficoltà ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e, del pari certamente, non potrà godere di anzianità contributiva a fini pensionistici.
Pertanto, in ragione della durata del matrimonio e delle risorse a disposizione dell'ex coniuge, deve ritenersi corretto il calcolo operato dal primo giudice per la quantificazione dell'assegno divorzile da riconoscerle sotto il profilo assistenziale.
Segue al rigetto dell'appello la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore della resistente, dichiaratosene anticipatario, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della causa ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 nr 1144/23 emessa il 25.9.23 dal Tribunale di Cassino a definizione del procedimento di divorzio nr 2410/17;
- la condanna a rimborsare all' Avv. Alessandro Nunziata, dichiaratosene anticipatario, le spese di lite che liquida in euro 3.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso 25.9.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
6