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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17180 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28596/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
AN di UL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Negrosini, nei confronti del C.F._1
di rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato.
OGGETTO: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
In fatto
Con ricorso depositato in data 19.06.2025 l'odierno ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento del 05.05.2025 e notificato il 20.05.2025 con cui la Questura di ha negato il CP_2 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di CP_2
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020. Inoltre, ha lamentato l'assenza della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso. CP_1 In diritto
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di aiuto fornaio, presso l'azienda di PINTO CIRO, con sede a con copia del contratto di lavoro, della CU 2023 e 2025, e delle buste paga aggiornate CP_2
a maggio 2025. Inoltre, ha depositato altresì copia dell'estratto contro previdenziale , da cui si CP_3 evince che, tra il 2019 e il 2020, il ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata presso la società
SRL FOODINHO SRL.
Sempre a sostegno del suo percorso di integrazione, ha depositato un attestato di frequenza di una scuola di italiano per stranieri presso la Caritas di un certificato di residenza presso il Comune CP_2 di Guidonia Montecelio nel 2023, un certificato di residenza emesso dal Ministero dell'interno
(dall'ufficio anagrafe nazionale della popolazione residente) nel 2025.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'impegno dimostrato con la frequenza di un corso di lingua e il fatto di aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, OV
c. Austria, n. 1638/03). Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sulla regolamentazione delle spese, il Tribunale ritiene che assuma rilievo il fatto che l'amministrazione ha omesso ogni valutazione inerente alla vita personale e al percorso di inserimento del ricorrente, posto che tali aspetti non risultano menzionati nella motivazione del diniego e che tale circostanza non forma oggetto di contestazione.
Le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020.
-Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
La Presidente
AN Di UL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
AN di UL Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Negrosini, nei confronti del C.F._1
di rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato.
OGGETTO: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
In fatto
Con ricorso depositato in data 19.06.2025 l'odierno ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento del 05.05.2025 e notificato il 20.05.2025 con cui la Questura di ha negato il CP_2 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di CP_2
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020. Inoltre, ha lamentato l'assenza della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso. CP_1 In diritto
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di aiuto fornaio, presso l'azienda di PINTO CIRO, con sede a con copia del contratto di lavoro, della CU 2023 e 2025, e delle buste paga aggiornate CP_2
a maggio 2025. Inoltre, ha depositato altresì copia dell'estratto contro previdenziale , da cui si CP_3 evince che, tra il 2019 e il 2020, il ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata presso la società
SRL FOODINHO SRL.
Sempre a sostegno del suo percorso di integrazione, ha depositato un attestato di frequenza di una scuola di italiano per stranieri presso la Caritas di un certificato di residenza presso il Comune CP_2 di Guidonia Montecelio nel 2023, un certificato di residenza emesso dal Ministero dell'interno
(dall'ufficio anagrafe nazionale della popolazione residente) nel 2025.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'impegno dimostrato con la frequenza di un corso di lingua e il fatto di aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, OV
c. Austria, n. 1638/03). Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sulla regolamentazione delle spese, il Tribunale ritiene che assuma rilievo il fatto che l'amministrazione ha omesso ogni valutazione inerente alla vita personale e al percorso di inserimento del ricorrente, posto che tali aspetti non risultano menzionati nella motivazione del diniego e che tale circostanza non forma oggetto di contestazione.
Le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020.
-Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2025
La Presidente
AN Di UL