CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
MA AL, EL
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250002325430000 REGISTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente:incompetenza territoriale, in subordine, rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.08020250002325430000, allo stesso notificata dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Perugia in data 27/08/2025, in riferimento a iscrizione a ruolo a seguito mancato pagamento avviso liquidazione revoca agevolazione prima casa.
Questi i motivi:
1. illegittimità della cartella di pagamento per omessa nulla e/o inesistente previa notifica dell'avviso di liquidazione;
mancanza di perizia dell'agenzia del territorio;
2. prescrizione e decadenza dell'amministrazione finanziaria per decorso del termine triennale prescritto a pena di decadenza dall'art. 76 del dpr n.131/1986;
3. nullità dell'atto impugnato per violazione in ordine all'obbligo di motivazione;
omessa allegazione dell'atto richiamato nella cartella.
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio l'Ente impositore che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Perugia in favore della Corte di giustizia tributaria di Roma.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'art 4 decreto legislativo n. 546/92 prevede testualmente che : “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia
è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
Nel caso di specie, come indicato nell'atto impugnato, essendo stata effettuata l'iscrizione a ruolo dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale I di Roma, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Roma.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Spese compensate, trattandosi di questione di competenza territoriale.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della CGT 1° di Roma. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
MA AL, EL
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250002325430000 REGISTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente:incompetenza territoriale, in subordine, rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.08020250002325430000, allo stesso notificata dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Perugia in data 27/08/2025, in riferimento a iscrizione a ruolo a seguito mancato pagamento avviso liquidazione revoca agevolazione prima casa.
Questi i motivi:
1. illegittimità della cartella di pagamento per omessa nulla e/o inesistente previa notifica dell'avviso di liquidazione;
mancanza di perizia dell'agenzia del territorio;
2. prescrizione e decadenza dell'amministrazione finanziaria per decorso del termine triennale prescritto a pena di decadenza dall'art. 76 del dpr n.131/1986;
3. nullità dell'atto impugnato per violazione in ordine all'obbligo di motivazione;
omessa allegazione dell'atto richiamato nella cartella.
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio l'Ente impositore che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Perugia in favore della Corte di giustizia tributaria di Roma.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'art 4 decreto legislativo n. 546/92 prevede testualmente che : “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia
è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
Nel caso di specie, come indicato nell'atto impugnato, essendo stata effettuata l'iscrizione a ruolo dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale I di Roma, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Roma.
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Spese compensate, trattandosi di questione di competenza territoriale.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della CGT 1° di Roma. Spese compensate.