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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
28.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
28.6.1985 a Capljina (Bosnia-Erzegovina), rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Arata, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
20.5.1976 a Pavia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Arata,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1)Assegnazione casa familiare: l'abitazione familiare sita in
Piacenza, Via Giarelli n. 7, di proprietà del Sig. , Controparte_1
rimane al medesimo assegnata.
2) Affidamento: i minori e Persona_1 Persona_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i
[...]
quali condivideranno le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali, bisogni ed aspirazioni dei figli, ferma restando la decisione autonoma di ciascun genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione duran te i periodi in cui questo avrà la custodia e la cura dei minori.
Nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, entrambi i genitori, in caso di assenze, di viaggi, di impegni che impediscano loro di occuparsi dei figli o che li portino ad assentarsi da casa nei periodi di rispettiva competenza, si impegnan o espressamente ad informare a mezzo email o whatsapp, con congruo anticipo, l'altro genitore al fine di consentirgli di tenere i figli durante tutto il periodo di assenza, con ciò privilegiando sempre il padre o la madre rispetto ad ogni altro parente e/o terza persona.
I genitori si impegnano, altresì, espressamente ad evitare che i nonni o terzi frequentino i minori in assenza del padre o della madre.
Inoltre, i Sigg.ri e si impegnano Controparte_1 Parte_1
reciprocamente a non far frequentare i figli a nuovi compagni quantomeno sino a quando la relazione non abbia raggiunto carattere di stabilità e, in ogni caso, non prima di due anni dall'inizio della relazione, evitando altresì frequentazioni domestiche con nuovi partners quando sono presenti i figli.
3) Residenza e Collocazione: i minori manterranno la residenza presso l'abitazione familiare in Piacenza, Via Giarelli 7, unitamente al padre e saranno collocati presso l'abitazione di ciascun genitore secondo la seguente alternanza settimanale: la prima settimana staranno con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la seconda settimana staranno con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la terza settimana staranno con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola al giovedì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la quarta settimana staranno con la madre dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola.
Nella settimana in cui i minori sono collocati presso l'abitazione di un genitore, l'altro potrà contattare liberamente i figli a mezzo telefono e videochiamate o far loro visita previo accordo con l'altro genitore circa modalità e tempistiche.
I Signori e danno atto di Controparte_1 Parte_1
valutare la possibilità di trasferirsi entrambi a vivere, unitamente ai figli, in luogo ritenuto più consono ai bisogni e alla salute dei figli medesimi, consentendo loro una maggior qualità d i vita. Atteso che le parti, in caso di trasferimento in altro luogo, vivrebbero in abitazioni separate, si conviene, sin da ora, che la residenza dei minori rimarrà fissata presso la nuova abitazione paterna.
4) Vacanze: i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare all'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno tramite mail specificando il luogo di villeggiatura, nonché le date di partenza e di ritorno. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con la madre quello dal 31
dicembre al 6 gennaio. Le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori secondo i tempi dell'ordinaria alternanza di collocazione presso i genitori.
Durante i periodi di vacanza, i genitori dovranno occuparsi personalmente dei figli in maniera continuativa. Non sono ammesse assenze dei genitori (in cui i figli vengono affidati a parenti o a terzi)
se non per circostanze sporadiche e/o necessarie e comu nque per un tempo non superiore a due ore.
Ciascun genitore potrà condurre con sé i minori per vacanze e/o viaggi extra UE, previo necessario assenso scritto dell'atro genitore da comunicarsi via email o whatsapp almeno un mese prima dell'eventuale partenza.
Durante i periodi di vacanza o durante i viaggi con un genitore, questo sarà tenuto a consentire all'altro genitore di avere quotidiani contatti con i figli a mezzo telefono o videochiamata.
5) Mantenimento figli: i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
, a fronte della collocazione sostanzialmente paritaria dei minori
[...]
presso ciascun genitore, provvederanno al mantenimento diretto dei figli, occupandosi di tutto quanto loro occorra per il tempo in cui i medesimi sono collocati presso ciascuno di loro.
Inoltre, i Sigg.ri e saranno tenuti Controparte_1 Parte_1
a far fronte, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Consiglio Nazionale Forense ch e le parti dichiarano di aver letto ed accettato.
6) Condizioni economico -patrimoniali: i Sigg.ri Parte_2
si dichiarano entrambi economicamente Parte_1
autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad assegni divorzili e dichiarano altresì di aver formalizzato una scrittura privata a latere dei presenti accordi a definizione di ogni rapporto economico -
patrimoniale.
7) Cognome del marito: con la dichiarazione di divorzio, la Sig.ra perde il ditto al cognome maritale e si impegna ad Parte_1
effettuare ogni adempimento e/o comunicazione per rendere effettiva la circostanza su documenti e presso gli Uffici Anagrafici, l'Agenzia
delle Entrate e ogni altro ufficio pubblico.
8) Spese di procedura: le spese del presente procedimento si considerano interamente compensate tra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 16.1.2017 in Monza e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 19,
parte 2, serie C, anno 2017 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti. Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
28.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
28.6.1985 a Capljina (Bosnia-Erzegovina), rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Arata, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
20.5.1976 a Pavia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Arata,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1)Assegnazione casa familiare: l'abitazione familiare sita in
Piacenza, Via Giarelli n. 7, di proprietà del Sig. , Controparte_1
rimane al medesimo assegnata.
2) Affidamento: i minori e Persona_1 Persona_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i
[...]
quali condivideranno le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali, bisogni ed aspirazioni dei figli, ferma restando la decisione autonoma di ciascun genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione duran te i periodi in cui questo avrà la custodia e la cura dei minori.
Nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, entrambi i genitori, in caso di assenze, di viaggi, di impegni che impediscano loro di occuparsi dei figli o che li portino ad assentarsi da casa nei periodi di rispettiva competenza, si impegnan o espressamente ad informare a mezzo email o whatsapp, con congruo anticipo, l'altro genitore al fine di consentirgli di tenere i figli durante tutto il periodo di assenza, con ciò privilegiando sempre il padre o la madre rispetto ad ogni altro parente e/o terza persona.
I genitori si impegnano, altresì, espressamente ad evitare che i nonni o terzi frequentino i minori in assenza del padre o della madre.
Inoltre, i Sigg.ri e si impegnano Controparte_1 Parte_1
reciprocamente a non far frequentare i figli a nuovi compagni quantomeno sino a quando la relazione non abbia raggiunto carattere di stabilità e, in ogni caso, non prima di due anni dall'inizio della relazione, evitando altresì frequentazioni domestiche con nuovi partners quando sono presenti i figli.
3) Residenza e Collocazione: i minori manterranno la residenza presso l'abitazione familiare in Piacenza, Via Giarelli 7, unitamente al padre e saranno collocati presso l'abitazione di ciascun genitore secondo la seguente alternanza settimanale: la prima settimana staranno con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la seconda settimana staranno con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la terza settimana staranno con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola al giovedì
successivo al momento dell'ingresso a scuola;
la quarta settimana staranno con la madre dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì
successivo al momento dell'ingresso a scuola.
Nella settimana in cui i minori sono collocati presso l'abitazione di un genitore, l'altro potrà contattare liberamente i figli a mezzo telefono e videochiamate o far loro visita previo accordo con l'altro genitore circa modalità e tempistiche.
I Signori e danno atto di Controparte_1 Parte_1
valutare la possibilità di trasferirsi entrambi a vivere, unitamente ai figli, in luogo ritenuto più consono ai bisogni e alla salute dei figli medesimi, consentendo loro una maggior qualità d i vita. Atteso che le parti, in caso di trasferimento in altro luogo, vivrebbero in abitazioni separate, si conviene, sin da ora, che la residenza dei minori rimarrà fissata presso la nuova abitazione paterna.
4) Vacanze: i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicare all'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno tramite mail specificando il luogo di villeggiatura, nonché le date di partenza e di ritorno. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre e con la madre quello dal 31
dicembre al 6 gennaio. Le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori secondo i tempi dell'ordinaria alternanza di collocazione presso i genitori.
Durante i periodi di vacanza, i genitori dovranno occuparsi personalmente dei figli in maniera continuativa. Non sono ammesse assenze dei genitori (in cui i figli vengono affidati a parenti o a terzi)
se non per circostanze sporadiche e/o necessarie e comu nque per un tempo non superiore a due ore.
Ciascun genitore potrà condurre con sé i minori per vacanze e/o viaggi extra UE, previo necessario assenso scritto dell'atro genitore da comunicarsi via email o whatsapp almeno un mese prima dell'eventuale partenza.
Durante i periodi di vacanza o durante i viaggi con un genitore, questo sarà tenuto a consentire all'altro genitore di avere quotidiani contatti con i figli a mezzo telefono o videochiamata.
5) Mantenimento figli: i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
, a fronte della collocazione sostanzialmente paritaria dei minori
[...]
presso ciascun genitore, provvederanno al mantenimento diretto dei figli, occupandosi di tutto quanto loro occorra per il tempo in cui i medesimi sono collocati presso ciascuno di loro.
Inoltre, i Sigg.ri e saranno tenuti Controparte_1 Parte_1
a far fronte, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Consiglio Nazionale Forense ch e le parti dichiarano di aver letto ed accettato.
6) Condizioni economico -patrimoniali: i Sigg.ri Parte_2
si dichiarano entrambi economicamente Parte_1
autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad assegni divorzili e dichiarano altresì di aver formalizzato una scrittura privata a latere dei presenti accordi a definizione di ogni rapporto economico -
patrimoniale.
7) Cognome del marito: con la dichiarazione di divorzio, la Sig.ra perde il ditto al cognome maritale e si impegna ad Parte_1
effettuare ogni adempimento e/o comunicazione per rendere effettiva la circostanza su documenti e presso gli Uffici Anagrafici, l'Agenzia
delle Entrate e ogni altro ufficio pubblico.
8) Spese di procedura: le spese del presente procedimento si considerano interamente compensate tra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 16.1.2017 in Monza e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 19,
parte 2, serie C, anno 2017 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti. Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti