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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 14067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14067 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26386/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26386/2024 tra
Parte_1
ricorrente e
CP_1 conv. - contumace
Controparte_2 conv. - contumace
Oggi 10 ottobre 2025 ad ore 12:47 innanzi al dott. IO LA, sono comparsi:
Per la signora l'avv. EDUARDO GREGORACI. Parte_1
Il Giudice invita il procuratore presente a precisare le conclusioni. L'avv. GREGORACI precisa le conclusioni riportandosi al proprio ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso ad ore 18:27.
Il Giudice
dott. IO LA
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. IO LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 26386/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. EDUARDO GREGORACI e dell'avv. Parte_1
LI IV, elettivamente domiciliata in VIA DARDANELLI, N. 13, presso o studio dei difensori;
RICORRENTE contro
, CP_1
CONV. – CONTUMACE
Controparte_3
IN PERSONA DEL
[...]
CONSERVATORE;
CONV. – CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come processo verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, ha dedotto di essere proprietaria esclusiva dei beni immobili ubicati alla via Della
Ficoraccia, n. 27, nel territorio del Comune di Formello (RM), attualmente censiti all'
[...]
come di seguito indicato: CP_3 Controparte_2
1) foglio 20, particella 1647, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1646, subalterno 504;
3) foglio 20, particella 1646, subalterno 505;
4) foglio 20, particella 1646, subalterno 506;
5) foglio 20, particella 1646, subalterno 507;
6) foglio 20, particella 2175;
ella ha chiesto quindi la cancellazione della Nota di iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719, Presentazione n. 112 del 08/06/2020, a cui si è proceduto in favore del signor , in forza della sentenza di condanna pronunciata dal CP_1
Tribunale Ordinario di Roma, in data 1° febbraio 2011, per un credito di lavoro del signor nei CP_1 confronti del signor e della in Controparte_4 Controparte_5 quanto le parti condannate non sarebbero mai state titolari del diritto di proprietà sui beni immobili precedentemente menzionati.
Pur ritualmente evocati, non si sono costituiti né il signor né l' CP_1 [...]
, venendo così dichiarati contumaci. Controparte_2
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta fondata sì da essere accolta nei termini che si vanno ad esporre.
Si noti che gli estremi catastali dei beni indicati nella domanda corrispondono solo in parte agli estremi catastali dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, anche perché in forza di una denuncia di variazione catastale del 12 aprile 2021 (doc. 6, in atti) dagli estremi catastali relativi al foglio 20, particella 1647 si sarebbero ricavati anche gli estremi catastali di cui al foglio 20, particella 1646, subalterni 503, 504,
505, 506, 507.
Segnatamente, l'ipoteca giudiziaria in questione è stata iscritta a favore del signor , CP_1 contro il signor e ha ad oggetto la quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai beni Controparte_4
pagina 3 di 6 immobili ubicati alla via Della Ficoraccia, n. 27, nel territorio del Comune di Formello (RM), in catasto censiti come indicato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1646, subalterno 502;
3) foglio 20, particella 1647 (senza subalterno);
4) foglio 20, particella 2175 (anche in questo caso non è indicato alcun subalterno).
A fronte di un'iscrizione ipotecaria datata 8 giugno 2020, la ricorrente risulta aver acquisito sin dal 17 aprile 2013, in virtù del contratto di compravendita concluso con la signora , trascritto Persona_1 il 23 maggio 2013, il diritto dominicale concernente i beni immobili in catasto censiti come riportato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20; particella 1646, subalterno 502;
3) foglio 20, particella 1647;
4) foglio 20 particella 2175.
Occorre considerare, poi, che dalla visura camerale in atti la signora non risulta aver Parte_1 partecipato alla né come socio accomandatario né Controparte_5 come socio accomandante.
Dalla documentazione dello stato civile in atti, peraltro, risulta la separazione consensuale dal marito della ricorrente, in virtù del provvedimento omologato dal Tribunale Ordinario di Controparte_4
Roma in data 27 febbraio 2013 (sin dal 1985 le parti avevano concordato in verità il regime di separazione patrimoniale).
La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 1° febbraio 2011, nei confronti del signor e della non Controparte_4 Controparte_5 spiega dunque alcun effetto nei confronti della ricorrente.
Stante l'incompleta corrispondenza degli estremi catastali indicati dalla ricorrente con quelli dell'iscrizione ipotecaria la domanda potrà essere accolta solo in parte, in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99-112 c.p.c. che vieta al giudice di pronunciarsi ultra petita, non potrà essere oggetto di pronuncia la parte d'iscrizione ipotecaria che fa riferimento al bene in catasto censito al foglio 20, particella 1646, subalterno 5002. D'altra parte – in pagina 4 di 6 forza della variazione catastale del 12 aprile 2021 - l'originaria particella 1647 ora corrisponderebbe alla particella 1646 subalterni 503, 504, 505, 506, 507; ciononostante il subalterno 503 non è menzionato nella domanda,
Il Conservatore dovrà dunque provvedere alla cancellazione della Nota di iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719, Presentazione n. 112 del 08/06/2020, eseguita a favore del signor , contro il signor che ha ad oggetto la CP_1 Controparte_4 quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai soli beni immobili siti a Formello (RM), alla via Della
Ficoraccia, n. 27, in catasto censiti come indicato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1647;
3) foglio 20, particella 2175;
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l Controparte_3
, in persona del Conservatore, alla cancellazione della Nota di
[...] iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719,
Presentazione n. 112 del 08/06/2020, eseguita a favore del signor , contro il CP_1 signor che ha ad oggetto la quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai soli Controparte_4 beni immobili siti a Formello, alla via Della Ficoraccia, n. 27, in catasto censiti come indicato di seguito:
- foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
- foglio 20, particella 1647;
- foglio 20, particella 2175;
2) condanna l' in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della signora delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari di avvocato, € 259,00 per esborsi, più spese pagina 5 di 6 generali c.p.a e i.v.a secondo le aliquote vigenti;
3) condanna il signor alla rifusione in favore della signora delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per onorari di avvocato, € 259,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, li 10 di ottobre 2025.
Il giudice
IO LA
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26386/2024 tra
Parte_1
ricorrente e
CP_1 conv. - contumace
Controparte_2 conv. - contumace
Oggi 10 ottobre 2025 ad ore 12:47 innanzi al dott. IO LA, sono comparsi:
Per la signora l'avv. EDUARDO GREGORACI. Parte_1
Il Giudice invita il procuratore presente a precisare le conclusioni. L'avv. GREGORACI precisa le conclusioni riportandosi al proprio ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso ad ore 18:27.
Il Giudice
dott. IO LA
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. IO LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 26386/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. EDUARDO GREGORACI e dell'avv. Parte_1
LI IV, elettivamente domiciliata in VIA DARDANELLI, N. 13, presso o studio dei difensori;
RICORRENTE contro
, CP_1
CONV. – CONTUMACE
Controparte_3
IN PERSONA DEL
[...]
CONSERVATORE;
CONV. – CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come processo verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, ha dedotto di essere proprietaria esclusiva dei beni immobili ubicati alla via Della
Ficoraccia, n. 27, nel territorio del Comune di Formello (RM), attualmente censiti all'
[...]
come di seguito indicato: CP_3 Controparte_2
1) foglio 20, particella 1647, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1646, subalterno 504;
3) foglio 20, particella 1646, subalterno 505;
4) foglio 20, particella 1646, subalterno 506;
5) foglio 20, particella 1646, subalterno 507;
6) foglio 20, particella 2175;
ella ha chiesto quindi la cancellazione della Nota di iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719, Presentazione n. 112 del 08/06/2020, a cui si è proceduto in favore del signor , in forza della sentenza di condanna pronunciata dal CP_1
Tribunale Ordinario di Roma, in data 1° febbraio 2011, per un credito di lavoro del signor nei CP_1 confronti del signor e della in Controparte_4 Controparte_5 quanto le parti condannate non sarebbero mai state titolari del diritto di proprietà sui beni immobili precedentemente menzionati.
Pur ritualmente evocati, non si sono costituiti né il signor né l' CP_1 [...]
, venendo così dichiarati contumaci. Controparte_2
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta fondata sì da essere accolta nei termini che si vanno ad esporre.
Si noti che gli estremi catastali dei beni indicati nella domanda corrispondono solo in parte agli estremi catastali dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, anche perché in forza di una denuncia di variazione catastale del 12 aprile 2021 (doc. 6, in atti) dagli estremi catastali relativi al foglio 20, particella 1647 si sarebbero ricavati anche gli estremi catastali di cui al foglio 20, particella 1646, subalterni 503, 504,
505, 506, 507.
Segnatamente, l'ipoteca giudiziaria in questione è stata iscritta a favore del signor , CP_1 contro il signor e ha ad oggetto la quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai beni Controparte_4
pagina 3 di 6 immobili ubicati alla via Della Ficoraccia, n. 27, nel territorio del Comune di Formello (RM), in catasto censiti come indicato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1646, subalterno 502;
3) foglio 20, particella 1647 (senza subalterno);
4) foglio 20, particella 2175 (anche in questo caso non è indicato alcun subalterno).
A fronte di un'iscrizione ipotecaria datata 8 giugno 2020, la ricorrente risulta aver acquisito sin dal 17 aprile 2013, in virtù del contratto di compravendita concluso con la signora , trascritto Persona_1 il 23 maggio 2013, il diritto dominicale concernente i beni immobili in catasto censiti come riportato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20; particella 1646, subalterno 502;
3) foglio 20, particella 1647;
4) foglio 20 particella 2175.
Occorre considerare, poi, che dalla visura camerale in atti la signora non risulta aver Parte_1 partecipato alla né come socio accomandatario né Controparte_5 come socio accomandante.
Dalla documentazione dello stato civile in atti, peraltro, risulta la separazione consensuale dal marito della ricorrente, in virtù del provvedimento omologato dal Tribunale Ordinario di Controparte_4
Roma in data 27 febbraio 2013 (sin dal 1985 le parti avevano concordato in verità il regime di separazione patrimoniale).
La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 1° febbraio 2011, nei confronti del signor e della non Controparte_4 Controparte_5 spiega dunque alcun effetto nei confronti della ricorrente.
Stante l'incompleta corrispondenza degli estremi catastali indicati dalla ricorrente con quelli dell'iscrizione ipotecaria la domanda potrà essere accolta solo in parte, in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99-112 c.p.c. che vieta al giudice di pronunciarsi ultra petita, non potrà essere oggetto di pronuncia la parte d'iscrizione ipotecaria che fa riferimento al bene in catasto censito al foglio 20, particella 1646, subalterno 5002. D'altra parte – in pagina 4 di 6 forza della variazione catastale del 12 aprile 2021 - l'originaria particella 1647 ora corrisponderebbe alla particella 1646 subalterni 503, 504, 505, 506, 507; ciononostante il subalterno 503 non è menzionato nella domanda,
Il Conservatore dovrà dunque provvedere alla cancellazione della Nota di iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719, Presentazione n. 112 del 08/06/2020, eseguita a favore del signor , contro il signor che ha ad oggetto la CP_1 Controparte_4 quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai soli beni immobili siti a Formello (RM), alla via Della
Ficoraccia, n. 27, in catasto censiti come indicato di seguito:
1) foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
2) foglio 20, particella 1647;
3) foglio 20, particella 2175;
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l Controparte_3
, in persona del Conservatore, alla cancellazione della Nota di
[...] iscrizione ipoteca giudiziale di cui al Registro generale n. 21064, Registro particolare n. 3719,
Presentazione n. 112 del 08/06/2020, eseguita a favore del signor , contro il CP_1 signor che ha ad oggetto la quota di ½ del diritto di proprietà relativo ai soli Controparte_4 beni immobili siti a Formello, alla via Della Ficoraccia, n. 27, in catasto censiti come indicato di seguito:
- foglio 20, particella 1646, subalterno 501;
- foglio 20, particella 1647;
- foglio 20, particella 2175;
2) condanna l' in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della signora delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari di avvocato, € 259,00 per esborsi, più spese pagina 5 di 6 generali c.p.a e i.v.a secondo le aliquote vigenti;
3) condanna il signor alla rifusione in favore della signora delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per onorari di avvocato, € 259,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, li 10 di ottobre 2025.
Il giudice
IO LA
pagina 6 di 6