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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1382 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TASSONE LUANA, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
NICOLODI ALESSANDRO, e BISCEGLIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
resistente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. BAVASSO FRANCESCO, giusta delega in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 18.07.2022, ha formulato opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 03020229001855209000 e la cartella di pagamento n. 03020190013768263000, asseritamente notificata in data 08.06.2022 con la quale l' aveva Controparte_3 chiesto il pagamento, per conto di , di complessivi €. 5.873,63 a titolo mancato CP_1 pagamento di contributi previdenziali afferenti gli anni 2013 e 2014; lamentando l'assenza di obbligo di versamento contributivo a favore di , avendo chiusa la partita IVA professionale nel CP_1 dicembre 2011 e provveduto alla cancellazione da , cessando lo svolgimento dell'attività di CP_1 ingegnere ed aprendo successivamente nel settembre 2013, una nuova attività avente ad oggetto l'amministrazione di condomini e gestione beni immobili;
lamentando altresì la prescrizione della pretesa creditoria. Ha formulato richiesta di accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, e che nulla sia dovuto ai creditori in relazione agli atti impugnati, stante l'infondatezza e l'illegittima della pretesa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello
Stato per richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si sono costituiti in giudizio le resistenti ed , CP_1 Controparte_2 resistendo alla domanda, eccependo l'inammissibilità per tardività e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa istruita mediante produzione documentale all'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Considerato che l'istanza di rottamazione da parte del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell' di accoglimento della Controparte_4 predetta richiesta e contenente le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. In ossequio alla recente ordinanza della Suprema Corte n. 24431 del 11.09.2024, la quale, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della
l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su CP_2 numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
La Suprema Corte ha in particolare statuito nella suddetta pronuncia che ““il perfezionamento della definizione” si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive (“per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”). Ma il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. L'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
Ne consegue che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
La sentenza, che dichiara estinto il giudizio, si connota come statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività di riscossione, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto. Ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale.
Dunque non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in adempimento della definizione agevolata, mentre alla luce dell'accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente e della documentata prova del pagamento parziale effettuato fino al mese di giugno, regolarmente depositata agli atti, si ritiene che sussistano i presupposti giuridici per l'estinzione del giudizio. Pertanto, si dichiara l'estinzione del processo.
L'epilogo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (cfr. Cass. n. 1950 del
2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro 01/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1382 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TASSONE LUANA, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
NICOLODI ALESSANDRO, e BISCEGLIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
resistente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. BAVASSO FRANCESCO, giusta delega in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 18.07.2022, ha formulato opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 03020229001855209000 e la cartella di pagamento n. 03020190013768263000, asseritamente notificata in data 08.06.2022 con la quale l' aveva Controparte_3 chiesto il pagamento, per conto di , di complessivi €. 5.873,63 a titolo mancato CP_1 pagamento di contributi previdenziali afferenti gli anni 2013 e 2014; lamentando l'assenza di obbligo di versamento contributivo a favore di , avendo chiusa la partita IVA professionale nel CP_1 dicembre 2011 e provveduto alla cancellazione da , cessando lo svolgimento dell'attività di CP_1 ingegnere ed aprendo successivamente nel settembre 2013, una nuova attività avente ad oggetto l'amministrazione di condomini e gestione beni immobili;
lamentando altresì la prescrizione della pretesa creditoria. Ha formulato richiesta di accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, e che nulla sia dovuto ai creditori in relazione agli atti impugnati, stante l'infondatezza e l'illegittima della pretesa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello
Stato per richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si sono costituiti in giudizio le resistenti ed , CP_1 Controparte_2 resistendo alla domanda, eccependo l'inammissibilità per tardività e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa istruita mediante produzione documentale all'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, veniva discussa e decisa, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Considerato che l'istanza di rottamazione da parte del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell' di accoglimento della Controparte_4 predetta richiesta e contenente le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. In ossequio alla recente ordinanza della Suprema Corte n. 24431 del 11.09.2024, la quale, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della
l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su CP_2 numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
La Suprema Corte ha in particolare statuito nella suddetta pronuncia che ““il perfezionamento della definizione” si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive (“per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”). Ma il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. L'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza.
Ne consegue che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
La sentenza, che dichiara estinto il giudizio, si connota come statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività di riscossione, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto. Ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale.
Dunque non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in adempimento della definizione agevolata, mentre alla luce dell'accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente e della documentata prova del pagamento parziale effettuato fino al mese di giugno, regolarmente depositata agli atti, si ritiene che sussistano i presupposti giuridici per l'estinzione del giudizio. Pertanto, si dichiara l'estinzione del processo.
L'epilogo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (cfr. Cass. n. 1950 del
2023).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro 01/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro