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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 500 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme, Via Carducci n. 13 presso lo studio dell'avv. Paolo
CI che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
(C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pontedera, via Tosco Romagnola n. 122, presso lo studio dell'avv.
IA LE Citi, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto opposto
Oggetto: “Appalto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 7.02.2022 la società a proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1766 emesso in data 19.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa ha ad essa ingiunto il pagamento di € 14.638,60, oltre interessi e spese, in favore di CP_1 saldo delle fatture per il pagamento delle opere eseguite presso le sedi della opponente.
A sostegno dell'opposizione, la società a eccepito: - la nullità del D.I., Parte_1 per essere stato emesso in assenza degli estratti autentici delle scritture contabili;
- il difetto di prova circa la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo in capo all'opposto, tale da giustificare la pretesa creditoria;
- il difetto di prova dell'attività professionale svolta, in quanto le opere asseritamente realizzate a Ponsacco attengono ad un immobile non riferibile alla attività della opponente, mentre le opere relative all'immobile di Pisa sono state effettuate da altre imprese;
- la mancanza di un mandato professionale in favore dell'opposto; - l'arbitraria ed eccessiva quantificazione dell'importo dovuto.
Per tali ragioni, la difesa attrice ha chiesto la revoca del D.I. opposto.
Con comparsa depositata il 25.05.2022 si è costituito il quale ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta ha infatti ribadito di avere svolto i lavori per i quali è richiesto il pagamento, insistendo nella pretesa creditoria azionata in via monitoria. In particolare, l'opposto ha dedotto: - di avere eseguito i lavori su incarico e alla presenza del legale rappresentante della società opponente;
-
l'avvenuta accettazione dell'opera in difetto di contestazioni;
- la conoscenza del prezzo in capo alla controparte, la quale in precedenza aveva già corrisposto importi per altri e diversi lavori.
La causa, oltreché per tabulas, è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, mediante prova per testi e, infine, con CTU tesa a valutare la congruità degli importi per le lavorazioni svolte dall'opposto.
Nel corso della fase istruttoria è stata altresì formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore “pagamento da parte della in favore di di € Parte_1 CP_1
7.500,00. Spese compensate”. La difesa opposta nell'occasione ha riferito di essere disposta ad accettare la minor somma di € 10.000; la difesa opponente ha negato qualsivoglia possibilità di conciliare la lite.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 26.06.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. In limine litis, deve revocarsi la declaratoria di contumacia di atteso che la CP_1 parte risulta ritualmente costituita nei termini di legge come da comparsa depositata in data
25.05.2022.
2. Nel merito, la controversia trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria da avente ad oggetto il pagamento delle fatture nn. 9, 10 e 11 del 2020, nonché CP_1 delle fatture nn. 4 e 5 del 2021. Dette fatture, in particolare, sarebbero riferite alle opere e ai lavori eseguiti presso gli immobili siti in Ponsacco, in Tirrenia ed in Pisa, in esecuzione di un contratto di appalto concluso verbalmente. Oggetto di contestazione è il conferimento dell'incarico professionale in favore dell'opposto,
l'effettiva esecuzione dei lavori e, infine, la corretta quantificazione dei compensi richiesti.
La società opponente, infatti, ha eccepito la carenza di prova scritta del credito, ha negato che il convenuto abbia svolto le opere per le quali ha richiesto il compenso e, in ogni caso, ha dedotto come le somme ingiunte siano state arbitrariamente quantificate dalla controparte.
3.Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3.1 Il rapporto negoziale tra le parti va qualificato in termini di appalto (artt. 1655 ss c.c.), dal momento che il convenuto si era impegnato a realizzare, con mezzi propri e con proprio rischio imprenditoriale, lavori sugli immobili di proprietà dell'opponente, secondo le direttive dalla stessa impartite.
Trattandosi di azione di adempimento contrattuale, seguita dalla contestazione circa l'esistenza di qualsivoglia rapporto e della effettiva esecuzione dei lavori, incombe all'opposto dimostrare i fatti a fondamento della propria pretesa (art. 2697 c.c.) e, dunque, l'esistenza, a monte, del contratto, nonché
l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte, sì da giustificare la propria pretesa al pagamento del corrispettivo (in termini, ex multis, Cass. civ., sez. II, 23/01/2025, n.1701: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare
l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità
e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.”)
3.2. L'opposto ha assolto all'onere allo stesso incombente.
3.3. Come noto, il contratto di appalto è a forma libera, non essendo la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem. La prova dell'esistenza del contratto può essere data con ogni mezzo, finanche per testimoni – pur a fronte del limite di valore indicato dal legislatore – laddove, come in questo caso, sussistano documenti che consentano, prima facie, di ritenere esistente un rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, si richiama la documentazione depositata dall'opposto (all. 5 al fascicolo dell'opposto) e, segnatamente, la pubblicità online – non disconosciuta dalla difesa attrice – idonea a smentire per tabulas l'eccezione dell'opponente circa la non riferibilità dell'immobile sito in
Ponsacco all'attività di Parte_1
Viene in rilievo, sul punto, anche la messaggistica intercorsa tra l'odierno opposto e il legale rappresentante della società opponente (doc. 1 convenuto) per il periodo dal novembre 2019 all'ottobre 2020, nella quale si legge chiaramente che aveva la disponibilità CP_1 degli immobili presso i quali dovevano eseguirsi le opere (in data 05.01.2020, a titolo esemplificativo, ha chiesto al convenuto se fosse in possesso delle chiavi del fondo;
similmente, in data Tes_1
15.12.2019 il ha chiesto al legale rappresentante di dove avrebbe CP_1 Parte_1 lasciato le chiavi del fondo di Ospedaletto e di quello in Via Crispi (PI)).
Tali messaggi costituiscono indizi chiari, precisi e concordanti, in quanto coerenti e dall'inequivoco tenore letterale;
del resto, le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche, non avendo la società committente saputo indicare a cos'altro si potessero riferire detti scambi scritti se non all'esecuzione delle opere per le quali, in questa sede, le viene richiesto il pagamento.
Sempre dal contenuto della messaggistica emerge, inoltre, come il rapporto tra le parti avesse ad oggetto le lavorazioni presso i fondi della società opponente (“ti ricordo domani ore 9:00 per il tetto” scriveva in data 22.12.2019). Tes_1
Ancora, sul punto, viene in rilievo la documentazione fotografica fornita dalla difesa opposta (doc.
3) dove sono ritratti i lavori in corso presso locali verosimilmente riferibili ad una attività di pasticceria e, soprattutto, ove risulta presente l'insegna di Parte_1
L'esistenza del rapporto contrattuale risulta poi confermata dalla prova orale assunta in corso di causa.
In particolare, il teste ha riferito di avere prestato ausilio nei lavori di Testimone_2 imbiancatura nel giugno 2020, nonché nel trasporto dell'attrezzatura (rectius, bancone). Dirimente, inoltre, è che il teste abbia affermato di aver effettuato le lavorazioni insieme a CP_1 precisando “Conosco è stato lui a dare i lavori a ” (verbale udienza del 27.04.2023). Tes_1 CP_1
Il teste , per altro, si è riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti (doc. Testimone_2
3 opposto); alle stesse conclusioni si giunge per il teste , il quale ha dichiarato di Tes_3 avere preso parte ai lavori svolti presso gli immobili nella disponibilità dell'opponente unitamente a occupandosi della verniciatura e dell'apposizione delle tubazioni (“vero CP_1 confermo, ho fatto la verniciatura lì, il titolare era non so di preciso come si chiamasse”; Tes_1
“vero conferma, c'ero anch'io, ho fatto il montaggio dei tubi insieme a ”). CP_1
Risulta, inoltre, che l'odierno opposto ha provveduto al saldo delle lavorazioni effettuate dalla ditta di (doc. 4 opposto); lo stesso , sentito quale teste di parte opposta, ha Persona_1 Per_1 confermato di avere svolto lavorazioni (impianto elettrico) presso l'immobile sito in Ponsacco, nella disponibilità della odierna opponente (“vero confermo, io appena sono entrato dentro, prima abbiamo tolto i cavi, che erano sparsi da terra, poi abbiamo sistemato l'impianto dentro”).
3.4. E' dunque provato il contratto di appalto intercorso tra le parti ed è dimostrata l'esecuzione delle opere da parte dell'opposto; dal momento che l'opponente non ha fornito prova di avere tempestivamente contestato i lavori, né ha analiticamente eccepito l'esistenza di vizi o difformità
(essendosi limitata a generiche contestazioni, inidonee a soddisfare l'onere di allegazione sufficientemente circostanziata e precisa), è accertato il diritto dell'opposto/appaltatore al compenso. 3.5. In assenza di pattuizioni scritte, il compenso – sottoposto ad accertamento di congruità da parte del CTU - risulta congruo alle prestazioni svolte.
Si richiamano sul punto le risultanze dell'elaborato peritale, i cui esiti si condividono in quanto completo, logico ed immune da vizi metodologici. Il consulente del giudice – pur nei limiti delle modifiche intervenute sui luoghi di causa – ha potuto fare accesso ai locali un tempo nel possesso di erificando lo stato attuale degli stessi e la congruità del compenso rispetto Parte_1 alle opere ivi realizzate.
Quanto all'immobile sito in Ponsacco, nella zona ora adibita a camera da letto, l'ambiente è risultato intonacato e dotato di impianto elettrico, conformemente alle opere che ha dedotto di avervi compiuto l'odierno opposto.
Quanto all'immobile di Pisa, invece, è stato possibile verificare la presenza dei rivestimenti e degli intonaci, non anche quella del cartongesso e dei tubi in acciaio. La circostanza, tuttavia, si giustifica in ragione dei lavori effettuati in loco in epoca successiva a cura dell'attuale proprietario dell'immobile, che in sede di operazioni peritali ha riferito di aver modificato lo stato dei luoghi.
Quanto all'immobile di Tirrenia, infine, ha verificato che “nel fondo ancora adibito a pasticceria sono ancora presenti i due tubi in acciaio (l'uno del tipo rigido, l'altro flessibile) di aspirazione aria ed evacuazione fumi ripresi nelle foto versate in atti”.
Non hanno pregio le contestazioni effettuate dalla difesa opponente circa la validità della CTU in atti: deve precisarsi, infatti, che era presupposto noto e antecedente alla formulazione del quesito quello dell'avvenuto mutamento dei luoghi oggetto di causa. L'indagine peritale, coerentemente, non è stata disposta al fine di verificare se le opere fossero state eseguite, né allo scopo di indagarne la corretta esecuzione. Dette circostanze sono state dimostrate mediante l'assunzione della prova orale, mentre obiettivo della consulenza tecnica d'ufficio era quello di indagare la congruità degli importi richiesti dall'opposto tenuto conto delle opere che risultano essere state effettuate, come documentate in atti e avuto riguardo ai luoghi ove sono state realizzate (il quesito demandava invero al consulente “accerti il CTU la congruità o meno del compenso chiesto dall'opposto per l'esecuzione dei seguenti lavori, già provati nell'an” – ordinanza del 20.10.2023).
Alla luce dei sopralluoghi svolti, il CTU ha inequivocabilmente concluso per la congruità degli importi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale conclusione, anche tenuto conto della genericità delle contestazioni della difesa opponente sul punto, la quale ha solo contestato la “arbitraria” determinazione dei costi ex adverso quantificati, senza soddisfare, ancora una volta, il requisito della specificità delle proprie allegazioni difensive. 4. Non hanno pregio, infine, le doglianze attoree circa la mancanza di qualifica professionale del convenuto quale fatto idoneo ad impedire il diritto al compenso dello stesso per le lavorazioni svolte.
Detta eccezione è risultata, infatti, smentita per tabulas, atteso che le fatture poste a base del ricorso monitorio recano tutte l'indicazione del mittente, la relativa partita IVA e gli estremi necessari per l'identificazione del soggetto creditore.
5. In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
6. Le spese di lite sono poste a carico della opponente, in ossequio al principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.0000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU – già liquidati con separato decreto - sono posti definitivamente a carico della opponente, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1766/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 19.11.2021;
CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte opponente.
Si comunichi.
Pisa, 10/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 500 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme, Via Carducci n. 13 presso lo studio dell'avv. Paolo
CI che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice opponente contro
(C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pontedera, via Tosco Romagnola n. 122, presso lo studio dell'avv.
IA LE Citi, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto opposto
Oggetto: “Appalto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 7.02.2022 la società a proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1766 emesso in data 19.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa ha ad essa ingiunto il pagamento di € 14.638,60, oltre interessi e spese, in favore di CP_1 saldo delle fatture per il pagamento delle opere eseguite presso le sedi della opponente.
A sostegno dell'opposizione, la società a eccepito: - la nullità del D.I., Parte_1 per essere stato emesso in assenza degli estratti autentici delle scritture contabili;
- il difetto di prova circa la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo in capo all'opposto, tale da giustificare la pretesa creditoria;
- il difetto di prova dell'attività professionale svolta, in quanto le opere asseritamente realizzate a Ponsacco attengono ad un immobile non riferibile alla attività della opponente, mentre le opere relative all'immobile di Pisa sono state effettuate da altre imprese;
- la mancanza di un mandato professionale in favore dell'opposto; - l'arbitraria ed eccessiva quantificazione dell'importo dovuto.
Per tali ragioni, la difesa attrice ha chiesto la revoca del D.I. opposto.
Con comparsa depositata il 25.05.2022 si è costituito il quale ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta ha infatti ribadito di avere svolto i lavori per i quali è richiesto il pagamento, insistendo nella pretesa creditoria azionata in via monitoria. In particolare, l'opposto ha dedotto: - di avere eseguito i lavori su incarico e alla presenza del legale rappresentante della società opponente;
-
l'avvenuta accettazione dell'opera in difetto di contestazioni;
- la conoscenza del prezzo in capo alla controparte, la quale in precedenza aveva già corrisposto importi per altri e diversi lavori.
La causa, oltreché per tabulas, è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, mediante prova per testi e, infine, con CTU tesa a valutare la congruità degli importi per le lavorazioni svolte dall'opposto.
Nel corso della fase istruttoria è stata altresì formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore “pagamento da parte della in favore di di € Parte_1 CP_1
7.500,00. Spese compensate”. La difesa opposta nell'occasione ha riferito di essere disposta ad accettare la minor somma di € 10.000; la difesa opponente ha negato qualsivoglia possibilità di conciliare la lite.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 26.06.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. In limine litis, deve revocarsi la declaratoria di contumacia di atteso che la CP_1 parte risulta ritualmente costituita nei termini di legge come da comparsa depositata in data
25.05.2022.
2. Nel merito, la controversia trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria da avente ad oggetto il pagamento delle fatture nn. 9, 10 e 11 del 2020, nonché CP_1 delle fatture nn. 4 e 5 del 2021. Dette fatture, in particolare, sarebbero riferite alle opere e ai lavori eseguiti presso gli immobili siti in Ponsacco, in Tirrenia ed in Pisa, in esecuzione di un contratto di appalto concluso verbalmente. Oggetto di contestazione è il conferimento dell'incarico professionale in favore dell'opposto,
l'effettiva esecuzione dei lavori e, infine, la corretta quantificazione dei compensi richiesti.
La società opponente, infatti, ha eccepito la carenza di prova scritta del credito, ha negato che il convenuto abbia svolto le opere per le quali ha richiesto il compenso e, in ogni caso, ha dedotto come le somme ingiunte siano state arbitrariamente quantificate dalla controparte.
3.Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3.1 Il rapporto negoziale tra le parti va qualificato in termini di appalto (artt. 1655 ss c.c.), dal momento che il convenuto si era impegnato a realizzare, con mezzi propri e con proprio rischio imprenditoriale, lavori sugli immobili di proprietà dell'opponente, secondo le direttive dalla stessa impartite.
Trattandosi di azione di adempimento contrattuale, seguita dalla contestazione circa l'esistenza di qualsivoglia rapporto e della effettiva esecuzione dei lavori, incombe all'opposto dimostrare i fatti a fondamento della propria pretesa (art. 2697 c.c.) e, dunque, l'esistenza, a monte, del contratto, nonché
l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte, sì da giustificare la propria pretesa al pagamento del corrispettivo (in termini, ex multis, Cass. civ., sez. II, 23/01/2025, n.1701: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare
l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità
e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.”)
3.2. L'opposto ha assolto all'onere allo stesso incombente.
3.3. Come noto, il contratto di appalto è a forma libera, non essendo la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem. La prova dell'esistenza del contratto può essere data con ogni mezzo, finanche per testimoni – pur a fronte del limite di valore indicato dal legislatore – laddove, come in questo caso, sussistano documenti che consentano, prima facie, di ritenere esistente un rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, si richiama la documentazione depositata dall'opposto (all. 5 al fascicolo dell'opposto) e, segnatamente, la pubblicità online – non disconosciuta dalla difesa attrice – idonea a smentire per tabulas l'eccezione dell'opponente circa la non riferibilità dell'immobile sito in
Ponsacco all'attività di Parte_1
Viene in rilievo, sul punto, anche la messaggistica intercorsa tra l'odierno opposto e il legale rappresentante della società opponente (doc. 1 convenuto) per il periodo dal novembre 2019 all'ottobre 2020, nella quale si legge chiaramente che aveva la disponibilità CP_1 degli immobili presso i quali dovevano eseguirsi le opere (in data 05.01.2020, a titolo esemplificativo, ha chiesto al convenuto se fosse in possesso delle chiavi del fondo;
similmente, in data Tes_1
15.12.2019 il ha chiesto al legale rappresentante di dove avrebbe CP_1 Parte_1 lasciato le chiavi del fondo di Ospedaletto e di quello in Via Crispi (PI)).
Tali messaggi costituiscono indizi chiari, precisi e concordanti, in quanto coerenti e dall'inequivoco tenore letterale;
del resto, le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche, non avendo la società committente saputo indicare a cos'altro si potessero riferire detti scambi scritti se non all'esecuzione delle opere per le quali, in questa sede, le viene richiesto il pagamento.
Sempre dal contenuto della messaggistica emerge, inoltre, come il rapporto tra le parti avesse ad oggetto le lavorazioni presso i fondi della società opponente (“ti ricordo domani ore 9:00 per il tetto” scriveva in data 22.12.2019). Tes_1
Ancora, sul punto, viene in rilievo la documentazione fotografica fornita dalla difesa opposta (doc.
3) dove sono ritratti i lavori in corso presso locali verosimilmente riferibili ad una attività di pasticceria e, soprattutto, ove risulta presente l'insegna di Parte_1
L'esistenza del rapporto contrattuale risulta poi confermata dalla prova orale assunta in corso di causa.
In particolare, il teste ha riferito di avere prestato ausilio nei lavori di Testimone_2 imbiancatura nel giugno 2020, nonché nel trasporto dell'attrezzatura (rectius, bancone). Dirimente, inoltre, è che il teste abbia affermato di aver effettuato le lavorazioni insieme a CP_1 precisando “Conosco è stato lui a dare i lavori a ” (verbale udienza del 27.04.2023). Tes_1 CP_1
Il teste , per altro, si è riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti (doc. Testimone_2
3 opposto); alle stesse conclusioni si giunge per il teste , il quale ha dichiarato di Tes_3 avere preso parte ai lavori svolti presso gli immobili nella disponibilità dell'opponente unitamente a occupandosi della verniciatura e dell'apposizione delle tubazioni (“vero CP_1 confermo, ho fatto la verniciatura lì, il titolare era non so di preciso come si chiamasse”; Tes_1
“vero conferma, c'ero anch'io, ho fatto il montaggio dei tubi insieme a ”). CP_1
Risulta, inoltre, che l'odierno opposto ha provveduto al saldo delle lavorazioni effettuate dalla ditta di (doc. 4 opposto); lo stesso , sentito quale teste di parte opposta, ha Persona_1 Per_1 confermato di avere svolto lavorazioni (impianto elettrico) presso l'immobile sito in Ponsacco, nella disponibilità della odierna opponente (“vero confermo, io appena sono entrato dentro, prima abbiamo tolto i cavi, che erano sparsi da terra, poi abbiamo sistemato l'impianto dentro”).
3.4. E' dunque provato il contratto di appalto intercorso tra le parti ed è dimostrata l'esecuzione delle opere da parte dell'opposto; dal momento che l'opponente non ha fornito prova di avere tempestivamente contestato i lavori, né ha analiticamente eccepito l'esistenza di vizi o difformità
(essendosi limitata a generiche contestazioni, inidonee a soddisfare l'onere di allegazione sufficientemente circostanziata e precisa), è accertato il diritto dell'opposto/appaltatore al compenso. 3.5. In assenza di pattuizioni scritte, il compenso – sottoposto ad accertamento di congruità da parte del CTU - risulta congruo alle prestazioni svolte.
Si richiamano sul punto le risultanze dell'elaborato peritale, i cui esiti si condividono in quanto completo, logico ed immune da vizi metodologici. Il consulente del giudice – pur nei limiti delle modifiche intervenute sui luoghi di causa – ha potuto fare accesso ai locali un tempo nel possesso di erificando lo stato attuale degli stessi e la congruità del compenso rispetto Parte_1 alle opere ivi realizzate.
Quanto all'immobile sito in Ponsacco, nella zona ora adibita a camera da letto, l'ambiente è risultato intonacato e dotato di impianto elettrico, conformemente alle opere che ha dedotto di avervi compiuto l'odierno opposto.
Quanto all'immobile di Pisa, invece, è stato possibile verificare la presenza dei rivestimenti e degli intonaci, non anche quella del cartongesso e dei tubi in acciaio. La circostanza, tuttavia, si giustifica in ragione dei lavori effettuati in loco in epoca successiva a cura dell'attuale proprietario dell'immobile, che in sede di operazioni peritali ha riferito di aver modificato lo stato dei luoghi.
Quanto all'immobile di Tirrenia, infine, ha verificato che “nel fondo ancora adibito a pasticceria sono ancora presenti i due tubi in acciaio (l'uno del tipo rigido, l'altro flessibile) di aspirazione aria ed evacuazione fumi ripresi nelle foto versate in atti”.
Non hanno pregio le contestazioni effettuate dalla difesa opponente circa la validità della CTU in atti: deve precisarsi, infatti, che era presupposto noto e antecedente alla formulazione del quesito quello dell'avvenuto mutamento dei luoghi oggetto di causa. L'indagine peritale, coerentemente, non è stata disposta al fine di verificare se le opere fossero state eseguite, né allo scopo di indagarne la corretta esecuzione. Dette circostanze sono state dimostrate mediante l'assunzione della prova orale, mentre obiettivo della consulenza tecnica d'ufficio era quello di indagare la congruità degli importi richiesti dall'opposto tenuto conto delle opere che risultano essere state effettuate, come documentate in atti e avuto riguardo ai luoghi ove sono state realizzate (il quesito demandava invero al consulente “accerti il CTU la congruità o meno del compenso chiesto dall'opposto per l'esecuzione dei seguenti lavori, già provati nell'an” – ordinanza del 20.10.2023).
Alla luce dei sopralluoghi svolti, il CTU ha inequivocabilmente concluso per la congruità degli importi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale conclusione, anche tenuto conto della genericità delle contestazioni della difesa opponente sul punto, la quale ha solo contestato la “arbitraria” determinazione dei costi ex adverso quantificati, senza soddisfare, ancora una volta, il requisito della specificità delle proprie allegazioni difensive. 4. Non hanno pregio, infine, le doglianze attoree circa la mancanza di qualifica professionale del convenuto quale fatto idoneo ad impedire il diritto al compenso dello stesso per le lavorazioni svolte.
Detta eccezione è risultata, infatti, smentita per tabulas, atteso che le fatture poste a base del ricorso monitorio recano tutte l'indicazione del mittente, la relativa partita IVA e gli estremi necessari per l'identificazione del soggetto creditore.
5. In conclusione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
6. Le spese di lite sono poste a carico della opponente, in ossequio al principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.0000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU – già liquidati con separato decreto - sono posti definitivamente a carico della opponente, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 1766/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 19.11.2021;
CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte opponente.
Si comunichi.
Pisa, 10/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino