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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9157/2023, tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Vittoria Parte_1
Colonna, n.14. presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Catania al Viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 237/2023, pubblicata in data 09.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2535/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 237/2023 del 13.01.2023 emessa dal Giudice di pace di
Casoria nel giudizio RG n. 2535/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120229010279262000 con la quale l' Controparte_3 2
[...] chiedeva il pagamento della cartella n. 07120150163032408000 per € 198,00 relativa a sanzione per infrazione ex d.P.R. n. 753/80 dovute a e relative al 2011. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l ha impugnato la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
con comparsa di costituzione e risposta regolarmente notificata, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale trasversale per € 132,30 (credito portato dall'ordinanza di ingiunzione CAM00000061614/2011) nei confronti di Controparte_1 nell'ipotesi in cui la domanda attorea venisse accolta per riscontrati vizi e difetti propri della cartella, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Entrambe le parti convenute spiegavano le proprie difese e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Casoria, accoglieva la domanda attorea, dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n.
07120229010279262000 relativa alla cartella n. 07120150163032408000 e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con CP_4 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale proposta da Parte_1
quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita l' che ha impugnato l'appello, chiedendo il Controparte_1 rigetto del motivo inerente alla domanda riconvenzionale, con condanna di Parte_1 alle spese.
[...]
Seppur regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto.
Innanzitutto, è necessario evidenziare che la parte appellante ha fornito adeguata prova dell'esistenza del diritto di credito. In base a quanto risulta depositato in atti circa il materiale probatorio di primo grado, ha dimostrato l'esistenza del verbale di Parte_1 accertamento della sanzione amministrativa e l'ordinanza di ingiunzione, con relativa notifica, allegando copia degli atti in questione e attestazione di conformità dei documenti ai relativi originali. Peraltro, non risulta un'espressa contestazione della difformità rispetto agli atti originali, né dalla pronuncia, oggetto di impugnazione, emerge un'opportuna valutazione nel merito circa la validità del materiale probatorio prodotto.
Ciò posto, il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale presentata da , con cui l'odierna appellante chiedeva di condannare la sola Parte_1 3 al risarcimento del danno a suo carico e al pagamento Controparte_5 delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Sul punto, è opportuno premettere che, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ciò implica che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'unico legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
In considerazione dei predetti principi, la giurisprudenza ha sostenuto che, con riferimento all'opposizione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, è opportuno operare un distinguo tra la posizione dell'ente creditore e dell'agente della riscossione (anche ai fini del riparto delle spese processuali) a seconda che l'opposizione vada accolta: 1) per vizi inerenti all'esistenza del diritto di credito stesso o di un atto presupposto alla cartella che rientri nella sfera di controllo e gestione dell'ente creditore;
2) oppure per mancata notifica della cartella o per prescrizione del diritto di credito esclusivamente imputabile all'inerzia dell' . Controparte_6
Nel primo caso, l'annullamento è addebitabile anche all'ente creditore, il quale ne risponde con l'agente della riscossione secondo il principio di solidarietà; nel secondo caso, al contrario, se l'annullamento è integralmente imputabile all'inerzia o alla condotta negligente dell' , quest'ultima è l'unico litisconsorte necessario. Se ne desume che, CP_1 CP_1 ai fini del riparto delle spese processuali, l' è l'unica Controparte_6 tenuta al pagamento delle spese;
mentre la solidarietà passiva con l'ente creditore non risulterebbe giustificabile alla luce del principio di causalità (Cass., Sez. 6, ord., n. 7716 del
2022).
Ciò posto, dalle risultanze probatorie in atti, non risulta che in primo grado sia stata offerta adeguata prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si rammenta che alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. 4 Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all che, Parte_1 Controparte_1 come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale e dell'appello con riforma sul punto della sentenza di primo grado, l' va Controparte_1 condannata al risarcimento del danno causato a col suo negligente Parte_1 comportamento, in misura pari alla somma di € 132,20 oltre interessi, portato dall'ordinanza di ingiunzione CAM00000061614/2011, nonché alle spese del primo grado di giudizio, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione delle fasi effettivamente espletate in € 472,00 per compensi difensivi ed € 680,00 per il grado d'appello, nonché in € 93,00 per spese sostenute, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9157/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Casoria, n. 237/2023, pubblicata in data 09.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2535/2022., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda riconvenzione trasversale, condanna
[...]
, al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 misura pari ad € 132,20 oltre interessi;
2. condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella CP_4 misura di € 472,00 per compensi difensivi per il primo grado e in € 680,00 per il grado di appello, nonché in € 93,00 per spese sostenute per il giudizio di appello
(oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Aversa, 2.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9157/2023, tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Vittoria Parte_1
Colonna, n.14. presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Catania al Viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 237/2023, pubblicata in data 09.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2535/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 237/2023 del 13.01.2023 emessa dal Giudice di pace di
Casoria nel giudizio RG n. 2535/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120229010279262000 con la quale l' Controparte_3 2
[...] chiedeva il pagamento della cartella n. 07120150163032408000 per € 198,00 relativa a sanzione per infrazione ex d.P.R. n. 753/80 dovute a e relative al 2011. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l ha impugnato la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
con comparsa di costituzione e risposta regolarmente notificata, ha Parte_1 proposto domanda riconvenzionale trasversale per € 132,30 (credito portato dall'ordinanza di ingiunzione CAM00000061614/2011) nei confronti di Controparte_1 nell'ipotesi in cui la domanda attorea venisse accolta per riscontrati vizi e difetti propri della cartella, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Entrambe le parti convenute spiegavano le proprie difese e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Casoria, accoglieva la domanda attorea, dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n.
07120229010279262000 relativa alla cartella n. 07120150163032408000 e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con CP_4 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale proposta da Parte_1
quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita l' che ha impugnato l'appello, chiedendo il Controparte_1 rigetto del motivo inerente alla domanda riconvenzionale, con condanna di Parte_1 alle spese.
[...]
Seppur regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto.
Innanzitutto, è necessario evidenziare che la parte appellante ha fornito adeguata prova dell'esistenza del diritto di credito. In base a quanto risulta depositato in atti circa il materiale probatorio di primo grado, ha dimostrato l'esistenza del verbale di Parte_1 accertamento della sanzione amministrativa e l'ordinanza di ingiunzione, con relativa notifica, allegando copia degli atti in questione e attestazione di conformità dei documenti ai relativi originali. Peraltro, non risulta un'espressa contestazione della difformità rispetto agli atti originali, né dalla pronuncia, oggetto di impugnazione, emerge un'opportuna valutazione nel merito circa la validità del materiale probatorio prodotto.
Ciò posto, il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale presentata da , con cui l'odierna appellante chiedeva di condannare la sola Parte_1 3 al risarcimento del danno a suo carico e al pagamento Controparte_5 delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Sul punto, è opportuno premettere che, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ciò implica che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'unico legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
In considerazione dei predetti principi, la giurisprudenza ha sostenuto che, con riferimento all'opposizione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, è opportuno operare un distinguo tra la posizione dell'ente creditore e dell'agente della riscossione (anche ai fini del riparto delle spese processuali) a seconda che l'opposizione vada accolta: 1) per vizi inerenti all'esistenza del diritto di credito stesso o di un atto presupposto alla cartella che rientri nella sfera di controllo e gestione dell'ente creditore;
2) oppure per mancata notifica della cartella o per prescrizione del diritto di credito esclusivamente imputabile all'inerzia dell' . Controparte_6
Nel primo caso, l'annullamento è addebitabile anche all'ente creditore, il quale ne risponde con l'agente della riscossione secondo il principio di solidarietà; nel secondo caso, al contrario, se l'annullamento è integralmente imputabile all'inerzia o alla condotta negligente dell' , quest'ultima è l'unico litisconsorte necessario. Se ne desume che, CP_1 CP_1 ai fini del riparto delle spese processuali, l' è l'unica Controparte_6 tenuta al pagamento delle spese;
mentre la solidarietà passiva con l'ente creditore non risulterebbe giustificabile alla luce del principio di causalità (Cass., Sez. 6, ord., n. 7716 del
2022).
Ciò posto, dalle risultanze probatorie in atti, non risulta che in primo grado sia stata offerta adeguata prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si rammenta che alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia. 4 Per tali ragioni, la responsabilità esclusiva per la prescrizione del credito esattoriale vantato da deve imputarsi unicamente all che, Parte_1 Controparte_1 come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non ha fornito la prova dell'interruzione del termine.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale e dell'appello con riforma sul punto della sentenza di primo grado, l' va Controparte_1 condannata al risarcimento del danno causato a col suo negligente Parte_1 comportamento, in misura pari alla somma di € 132,20 oltre interessi, portato dall'ordinanza di ingiunzione CAM00000061614/2011, nonché alle spese del primo grado di giudizio, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione delle fasi effettivamente espletate in € 472,00 per compensi difensivi ed € 680,00 per il grado d'appello, nonché in € 93,00 per spese sostenute, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9157/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Casoria, n. 237/2023, pubblicata in data 09.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2535/2022., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda riconvenzione trasversale, condanna
[...]
, al risarcimento del danno nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 misura pari ad € 132,20 oltre interessi;
2. condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella CP_4 misura di € 472,00 per compensi difensivi per il primo grado e in € 680,00 per il grado di appello, nonché in € 93,00 per spese sostenute per il giudizio di appello
(oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Aversa, 2.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione