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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 108/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. EO Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDREOLI FILIPPO in sost. avv. BAVA SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e TI
GIOVANNA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 108/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BAVA SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e dall'Avv. TI GIOVANNA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: mancato preavviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 4 A) parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di «Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del Sig. ex art 1746 c.c.; - Accertare e Controparte_1
dichiarare l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del Sig. ex art 1750 cc;
E PER EFFETTO Controparte_1
condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della società Controparte_1
nella misura ritenuta di giustizia e alla corresponsione Parte_1
dell'indennità sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in €
3.000,00 o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo».
Nello specifico, la società ricorrente, dopo aver dimostrato la sussistenza di un rapporto di collaborazione intercorso tra le parti a far data dal 18 ottobre 2021 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), al fine di promuovere la vendita di spazi pubblicitari e contratti di sponsorizzazione, allega che il sig. non avrebbe mai dato CP_1
esecuzione al contratto, rimanendo del tutto inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni.
B) Vi è, altresì, prova documentale della volontà del sig. di non adempiere alle CP_1
proprie obbligazioni (cfr., doc. 3, fasc. ricorrente), così come la sua decisione di risolvere anticipatamente il rapporto in maniera formale (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
Non sussistendo alcuna allegazione, nella documentazione proveniente dal resistente e versata in atti, di una possibile giusta causa, il collaboratore avrebbe dovuto fornire il preavviso contrattuale e, in assenza, sono integrati gli estremi per il pagamento della relativa indennità sostitutivo contrattualmente pattuita.
Dunque, parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3.000,00 pari all'ammontare della penale (euro 100,00), moltiplicato per i giorni di preavviso (trenta giorni).
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art.
pagina 3 di 4 420 c.p.c., così come conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e la correttezza dei conteggi elaborati.
Nel caso in cui la domanda della parte ricorrente, oltre alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, dovesse essere intesa come contenente anche una ulteriore richiesta risarcitoria (alla luce dell'utilizzo della congiunzione tra risarcimento del danno e indennità), questa non potrebbe essere accolta, mancando di qualunque presupposto circa la concreta sussistenza di un pregiudizio per l'azienda.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.500,00 per onorari, 49,00 per spese, oltre spese generali IVA e CAP.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
EO Pucci
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 108/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. EO Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDREOLI FILIPPO in sost. avv. BAVA SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e TI
GIOVANNA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
EO Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 108/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BAVA SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e dall'Avv. TI GIOVANNA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: mancato preavviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 4 A) parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di «Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale del Sig. ex art 1746 c.c.; - Accertare e Controparte_1
dichiarare l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del Sig. ex art 1750 cc;
E PER EFFETTO Controparte_1
condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della società Controparte_1
nella misura ritenuta di giustizia e alla corresponsione Parte_1
dell'indennità sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in €
3.000,00 o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo».
Nello specifico, la società ricorrente, dopo aver dimostrato la sussistenza di un rapporto di collaborazione intercorso tra le parti a far data dal 18 ottobre 2021 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), al fine di promuovere la vendita di spazi pubblicitari e contratti di sponsorizzazione, allega che il sig. non avrebbe mai dato CP_1
esecuzione al contratto, rimanendo del tutto inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni.
B) Vi è, altresì, prova documentale della volontà del sig. di non adempiere alle CP_1
proprie obbligazioni (cfr., doc. 3, fasc. ricorrente), così come la sua decisione di risolvere anticipatamente il rapporto in maniera formale (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
Non sussistendo alcuna allegazione, nella documentazione proveniente dal resistente e versata in atti, di una possibile giusta causa, il collaboratore avrebbe dovuto fornire il preavviso contrattuale e, in assenza, sono integrati gli estremi per il pagamento della relativa indennità sostitutivo contrattualmente pattuita.
Dunque, parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3.000,00 pari all'ammontare della penale (euro 100,00), moltiplicato per i giorni di preavviso (trenta giorni).
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art.
pagina 3 di 4 420 c.p.c., così come conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e la correttezza dei conteggi elaborati.
Nel caso in cui la domanda della parte ricorrente, oltre alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, dovesse essere intesa come contenente anche una ulteriore richiesta risarcitoria (alla luce dell'utilizzo della congiunzione tra risarcimento del danno e indennità), questa non potrebbe essere accolta, mancando di qualunque presupposto circa la concreta sussistenza di un pregiudizio per l'azienda.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.500,00 per onorari, 49,00 per spese, oltre spese generali IVA e CAP.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
EO Pucci
pagina 4 di 4